Cardiac Rhythm Management Clausole campione

Cardiac Rhythm Management. L’organizzazione commerciale della business unit CRM è composta da (i) un Direttore Operazioni Commerciali, al quale rispondono tre Area Manager (per le aree Francia, Europa Occidentale, e Resto del Mondo, ivi inclusi Giappone e Stati Uniti)
Cardiac Rhythm Management. Il mercato dei prodotti CRM, che comprende primariamente pacemaker e defibrillatori impiantabili, è il segmento di maggiori dimensioni del settore cardiovascolare in termini di fatturato complessivo. L’evoluzione dei pacemaker, lo sviluppo delle vendite di defibrillatori e, più recentemente, di dispositivi specializzati nel trattamento dello scompenso cardiaco, hanno determinato una crescita media annua pari a circa il 15% negli ultimi anni, consentendo al segmento CRM di raggiungere nel 2002 un fatturato complessivo pari a circa 6,3 miliardi di euro7. Come indicato nella tabella sottostante, Stati Uniti ed Europa sono i due principali mercati per i pacemaker, con un numero simile di unità vendute (stimabili in circa 310.000 nel 2002) ma con una significativa differenza in termini di valore (circa 2.000 milioni di euro vs. 750 milioni di euro rispettivamente), per effetto dei prezzi medi di vendita, che, per caratteristiche strutturali e storiche del mercato statunitense, sono notevolmente superiori rispetto a quelli applicati in Europa. Nel caso dei defibrillatori impiantabili, la divergenza tra i due mercati in termini di valore (pari a circa euro 1.860 milioni negli Stati Uniti vs. euro 350 milioni in Europa) è invece principalmente riconducibile alla differenza di volumi, imputabile al maggiore ambito di applicazione e “rimborsabilità” di tali dispositivi sul mercato statunitense. L’uso di dispositivi specializzati (c.d. Multi Site Pacing – MSP) nel trattamento dello scompenso cardiaco (Cardiac Heart Failure - CHF) è un fenomeno in rapidissima espansione; tale malattia cardiovascolare è una delle più invalidanti e a più ampia diffusione riguardando circa 22 milioni di persone nel mondo, di cui 5 milioni solo negli Stati Uniti, dove vengono diagnosticati oltre 500.000 nuovi casi all’anno. Il mercato giapponese del CRM, terzo in termini dimensionali, sia per volumi che per valore complessivo, è caratterizzato da prezzi medi di vendita dei prodotti molto superiori rispetto a quelli praticati in altri Paesi.
Cardiac Rhythm Management. Elevate barriere all’entrata, in particolare di natura tecnologica e regolamentare oltre che finanziarie, hanno reso il mercato CRM altamente concentrato, con le prime tre società statunitensi - Medtronic Inc., Guidant Corp. e St. Jude Medical Inc. – che detengono circa l’ 80% del segmento pacemaker e il 90% dei defibrillatori a livello mondiale, rispettivamente, in termini di unità vendute nel 200218. Con riferimento al solo mercato europeo, dove opera prevalentemente il Gruppo Sorin, tali società 15 Elaborazione della Società sulla base di informazioni commerciali e studi di settore 16 Elaborazione della Società sulla base di informazioni commerciali e studi di settore 17 Elaborazione della Società sulla base di informazioni commerciali e studi di settore 18 Elaborazione della Società sulla base di informazioni commerciali e studi di settore detengono circa il 65% dei pacemaker e l’85-90% dei defibrillatori, in termini di unità vendute nel 2002. Il forte posizionamento di Medtronic Inc. (consolidato leader di mercato), Guidant Corp. e St. Jude Medical Inc., è principalmente riconducibile all’elevata qualità, funzionalità, contenuto tecnologico e affidabilità dei prodotti, alla completezza e all’aggiornamento della gamma offerta, agli investimenti in programmi di education e training e all’efficienza e all’organizzazione della forza vendita (in termini sia di copertura geografica che di servizio al cliente). Quest’ultimo fattore riveste un ruolo di grande importanza dal momento che le decisioni di acquisto nel settore dei prodotti di CRM sono spesso funzione della qualità e della stabilità della relazione dei clienti con le società produttrici o con i distributori, principalmente per effetto della complessità di programmazione di tali prodotti. Gli operatori citati, presenti nei diversi segmenti del settore cardiovascolare e dotati di notevoli risorse finanziarie, beneficiano inoltre di sostanziali economie di scala in alcuni casi significativamente più elevate rispetto a quelle del Gruppo Sorin, con effetti evidenti in termini di maggiore redditività. Attualmente, il principale mercato di riferimento per il Gruppo Sorin è l’Europa dove, nel segmento pacemaker si inserisce nella seconda fascia di concorrenti dopo il leader Medtronic che ha una quota di mercato di circa il 40%. Nel segmento dei pacemaker la quota di Sorin, stimabile in circa il 12%, è infatti sostanzialmente comparabile a quella dei second player statunitensi (Guidant Corp. e St. Jude Medi...
Cardiac Rhythm Management. In considerazione del fatto che il mercato dei prodotti per il trattamento del ritmo cardiaco non è ancora un mercato maturo, in questa business unit l'Emittente ritiene che esista l’opportunità di ampliare la propria quota di mercato attraverso: - il rafforzamento delle strutture commerciali, in particolare negli Stati Uniti, in Germania, Belgio e Scandinavia; - il completamento del rinnovo della gamma prodotto, basata sulla nuova piattaforma elettronica comune (GXD) per la linea Sorin ed Ela Medical e tra pacemaker e defibrillatore; - il lancio del nuovo defibrillatore a dimensioni notevolmente ridotte; - la specializzazione dei centri di ricerca di Ela Medical e Sorin CRM. Nel comparto valvole cardiache artificiali, il Gruppo intende: - razionalizzare la logistica distributiva tramite la centralizzazione del magazzino per le destinazioni nelle aree geografiche dell'Europa e del resto del mondo presso lo stabilimento di Saluggia; - realizzare economie di scala e sinergie operative tra Sorin e Carbomedics riducendo i costi di struttura; - razionalizzare le attività di ricerca e sviluppo nei centri di ricerca tramite: (i) la concentrazione delle attività relative alla procedure di approvazione dei prodotti e di aggiornamento normativo negli Stati Uniti in Carbomedics e quelle a livello CE in Sorin Biomedica Cardio; (ii) la concentrazione delle attività di ricerca e sviluppo sulle valvole cardiache biologiche in Sorin Biomedica Cardio; - sviluppare la vendita delle valvole cardiache biologiche attraverso: (i) lo sfruttamento integrato dei prodotti (stent e valvole stentless); (ii) l’applicazione di nuove tecniche di impianto (è in corso un progetto di ricerca e sviluppo per valvole biologiche impiantabili per via percutanea). Nel comparto angioplastica coronarica e perifierica, il Gruppo intende: - introdurre un nuovo stent a rilascio di farmaco in Europa a partire dal 2004; - avviare le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione FDA per il mercato degli Stati Uniti per lo stent a rilascio di farmaci con l’obiettivo di iniziare le vendite nel mercato degli Stati Uniti entro i prossimi tre anni circa. L’ingresso nel mercato degli Stati Uniti avverrà utilizzando le strutture Carbomedics.
Cardiac Rhythm Management. L'attività di ricerca e sviluppo nella business unit è principalmente dedicata alle seguenti tematiche: - rinnovo della gamma dei prodotti pacemaker, con introduzione della nuova piattaforma elettronica, denominata GXD, che permetterà minori consumi di energia (e quindi maggiore durata della batteria), maggiore capacità di memorizzazione dei dati (elettrocardiogrammi), una telemetria più veloce e un’ulteriore riduzione delle dimensioni dell’apparecchio, il tutto con una riduzione nei costi di produzione - ampliamento delle funzioni diagnostiche e terapeutiche (riconoscimento e trattamento della c.d. sleep apnea, diagnosi delle ischemie, ecc.) - completamento della gamma prodotto (pacemakers, elettrocateteri, defibrillatori) per il trattamento dello scompenso cardiaco (c.d. Congestive Heart Failure - CHF) - sviluppo della terza generazione del defibrillatore Alto, basato su piattaforma GXD, di dimensioni ridotte (30 cc, rispetto a 39 cc del modello Alto 2), con algoritmi di identificazione e trattamento delle aritmie piu’ avanzati e software di programmazione migliorato.
Cardiac Rhythm Management. Ela Medical S.A. ha sede in 00-000 Xxxxxxx Xxxxxx 92120 Mountrouge (Francia) ed è posseduta al 99,99% da Sorin. Ela Medical, società capofila della business unit CRM, è specializzata nella produzione di pacemaker e defibrillatori. Sorin Biomedica CRM S.r.l. ha sede a Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxx) ed è posseduta al 100% da Ela Medical. La società è specializzata nella produzione di pacemaker. Sorin Biomedica Cardio S.p.A. ha sede in Xxx Xxxxxxxxxx 00, x Xxxxxx (Xxxxxx) ed è posseduta al 100% da Sorin. Sorin Biomedica Cardio, società capofila della business unit CID, è specializzata nella produzione di valvole cardiache e stent.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: