Common use of Canone Clause in Contracts

Canone. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 7.000,00 ( settemila/00) annuali oltre IVA se applicabile. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA se applicabile. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario intestato al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000. A partire dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) il canone dell’importo di cui sopra sarà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Destinato Ad Uso Diverso Dell’abitazione

Canone. Il canone annuo di concessione è convenuto in € 11.640,00 (euro undicimilaseicentoquaranta/00), che il Concessionario dovrà versare in rate annuali anticipate mediante delega bancaria, utilizzando i modelli F24 che verranno recapitati a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza indicata nel relativo modello F24. In caso di mancata ricezione del modello di pagamento e, comunque, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’Agenzia del Demanio, il Concessionario è tenuto a versare il canone in via anticipata entro e non oltre il 1° marzo di ciascuna annualità di riferimento, contattando in tempo utile la D.R. Sardegna che provvederà a fornire un duplicato del modello F24. Il Concessionario dovrà versare le indennità dovute per l’utilizzo extracontrattuale riferito al periodo decorrente dal 01.12.2022 al 28.02.2023 ed il canone relativo alla prima periodicità dal 01.03.2023 al 29.02.2024 entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto mediante l’utilizzo dei modelli F24 inviati con apposita nota. Il suddetto canone annuo non è comprensivo delle voci relative alle spese ed agli oneri inerenti al servizio svolto dal Concessionario. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 7.000,00 ( settemila/00) annuali oltre IVA se applicabile. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA se applicabile. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario intestato al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000. A partire dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) il canone dell’importo di cui sopra concessione sarà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell’Agenzia del Demanio, in misura pari al 100% della variazione ISTAT accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente Ove impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all’indice mensile di tre mesi precedenti rispetto alla data di decorrenza dell’atto. Il pagamento del canone non è assoggettabile all’istituto della compensazione derivante da eventuali crediti d’imposta, dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenutotitolo. Per il ritardato, la Locatrice avrà diritto agli ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora, nella in misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02pari al tasso legale, dalla scadenza della rata dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino alla data di effettivo al giorno in cui viene eseguito il pagamento. In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento , anche in mancanza di espressa richiesta messa in mora. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini assegnati, l’Agenzia del Demanio provvederà ad avviare la riscossione coattiva ai sensi dell’ art.1, comma 274, della L. 311/2004. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della quietanza di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contrattoversamento.

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Samples: Atto Di Concessione D’uso Di Spazi in Immobili in Uso Governativo, Connesso a Concessione Di Servizi Funzionali All’attivita’

Canone. Il canone annuo di locazione viene pattuito nella misura concessione è convenuto in Euro ( _/00). Il Comune di Rimini esercita con il presente contratto opzione per l’assoggettamento del canone alla relativa imposta, ai sensi dell’art. 10, comma 1° n. 8 del D.P.R. n. 633/1972, dal che deriva un importo di Euro 7.000,00 _ ( settemila/00/00) annuali oltre IVA se applicabilecompresa. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, a partire dalla data Il versamento del canone dovrà essere effettuato esclusivamente mediante avviso di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA se applicabilepagamento Pago-PA che sarà trasmesso al concessionario tramite PEC o mail ordinaria. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come Il canone relativo al periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto e sino al 10 novembre 2021 dovrà essere corrisposto in via anticipata mediante avviso di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario intestato al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000pagamento Pago-PA. A partire decorrere dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) giorno 11 novembre 2021 il canone dell’importo dovrà essere pagato in n. 2 rate semestrali anticipate di cui sopra eguale importo. A decorrere dal giorno 11 novembre 2022 il canone sarà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 misura del 100% della variazione ISTAT accertata dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie - indice F.O.I. e dovrà essere corrisposto entro dieci giorni decorrenti dalla scadenza dell’annualità. Il canone è convenuto a corpo e non a misura ed è riferito alla superficie catastale sopra indicata; non è ammessa, pertanto, nessuna pretesa delle parti di operai e impiegati relativa all’anno precedente Ove il aumento o di diminuzione del canone sia pagato con un ritardo superiore a nel caso risulti accertato che la misura reale dei terreni è diversa da quella indicata. Il mancato pagamento del canone nel termine di trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02, dalla scadenza della rata fino alla data costituisce causa di effettivo pagamento. In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo ai sensi dell'art. 1456 c.c. A titolo di cauzione e a garanzia del pagamento del canone e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a prestare fidejussione bancaria o assicurativa di importo massimo garantito pari ad Euro (n. 6 mensilità del canone al lordo di IVA), con validità per tutta la durata della concessione. Le fidejussione dovrà essere rilasciata da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedere espressamente: - l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Rimini - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2° c.c. In alternativa la garanzia potrà essere costituita mediante versamento di corrispondente importo sul conto di tesoreria mediante apposito bollettino PagoPA, nel qual caso si precisa che siano decorsi novanta giorni l’importo versato potrà essere trattenuto dal ricevimento Comune di espressa richiesta Rimini per qualsiasi pretesa risarcitoria ed anche in pagamento dei canoni insoluti. Al termine della concessione la cauzione sarà restituita senza interessi o la fidejussione svincolata, previa verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del Concessionario. Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività svolta presso l’immobile per danni a terzi, con adeguato massimale. Il Concessionario dovrà consegnare al concedente copia di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti tutte le polizze assicurative dal presente contrattoarticolo.

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Samples: www.comune.rimini.it

Canone. Il canone annuo di locazione viene pattuito nella misura di Euro 7.000,00 ( settemila/00comune accordo stabilito in €…………….. (euro ………………………) annuali ciascuna, oltre IVA se applicabile. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA se applicabile. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36dovuta, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti il conduttore si obbliga a mezzo corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banco Popolare, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx, intestato al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000ad A.S.P. Firenze Montedomini. A partire decorrere dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) locazione, il canone dell’importo di cui sopra sarà verrà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 misura del 75% della variazione ISTAT degli indici ufficiali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevabili dall'I.S.T.A.T., verificatesi nell'anno precedente e impiegati relativa all’anno precedente Ove il così, successivamente di anno in anno. In ragione dell’ esecuzione delle opere di cui all’ articolo 4) che precede, le parti convengono quanto segue: Il pagamento del canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni decorre dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02, dalla scadenza della rata fino …… mese compreso rispetto alla data di effettivo pagamentostipula del contratto. In ogni caso Dal ….. al ….. mese il mancato pagamento conduttore non corrisponderà alcun canone in quanto il relativo importo sarà interamente scomputato quale compartecipazione del locatore all’esecuzione dei lavori concordati; Con decorrenza dal ………… mese di una rata locazione il conduttore corrisponderà il canone nella misura del 50% del canone mensile pattuito. Il tutto sino a che non sia raggiunto l’ importo pari al 30% della somma sborsata dal conduttore per le opere di canone determinerà ristrutturazione e comunque sino alla concorrenza dell’ importo massimo di €150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni ristrutturazione dell’immobile e € 70.000,00 (euro settantamila/00) per l’installazione dell’apparato elevatore e le relative opere edili ed elettriche. Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere risultasse necessario eseguire diversi ed ulteriori interventi da quelli risultati dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente elettocapitolato allegato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contrattoconduttrice potrà eseguirli solo previa autorizzazione scritta della parte locatrice.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canone. Il canone annuo di locazione viene pattuito nella misura di concessione è concordato e stabilito in Euro 7.000,00 ( settemila/00) annuali oltre IVA se applicabile. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 XXXXX,XX (settemila/00) oltre IVA se applicabileeuro XXXXXXX//00). Le parti convengono concordano che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015tale importo, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo pagato in 2 (due) rate semestrali anticipate, con decorrenza dal primo giorno del canone indicato nell’art. 3 del presente attomese successivo al conseguimento, da parte della Concessionaria, delle necessarie Autorizzazioni, rilasciate dalle Pubbliche Autorità competenti. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi Concessionaria dovrà dare notizia alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti Concedente a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario intestato al Comune raccomandata con ricevuta di Aidomaggioreritorno dell’avvenuto conseguimento delle necessarie Autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità competenti. IBAN XX00X0000000000000000000000. A partire dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) il Il canone dell’importo di cui sopra sarà aggiornato annualmente nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente come accertato dall’ISTAT e impiegati relativa all’anno precedente Ove il pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78. L’importo sarà versato presso l’Istituto Bancario/Tesoreria Comunale con le seguenti coordinate In caso di pagamento del canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta venti giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli convenuto saranno dovuti gli interessi di moramora in misura pari , nella misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di del canone determinerà la risoluzione di diritto del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa). il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di concessione, decorso il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente elettodalla comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale della volontà del concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, determina l’ automatica costituzione in mora del concessionario, e conseguente risoluzione del presente contratto in danni a spese dello stesso In caso di ospitalità di altri operatori sul medesimo sito la parte locatrice ne richieda espressamente Concessionaria non può chiedere per se stessa la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal riduzione del canone stabilito con il presente contrattoatto.

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Samples: Convenzione Di Riferimento Per La Stipula Delle Concessioni Ulteriori Concessionarie

Canone. Il canone della presente concessione, in forza di locazione viene pattuito aggiudicazione con provvedimento n._________ del _________, è stabilito in euro __________ annuali, con decorrenza dalla stipula. Il canone dovrà essere corrisposto al Comune mediante pagamento presso la tesoreria comunale di Bordighera, in rate bimestrali anticipate, entro i primi cinque giorni del bimestre di competenza, salvo diverse modalità da concordare con il Comune. Il canone verrà aggiornato annualmente, con decorrenza dal 2° anno contrattuale, nella misura di Euro 7.000,00 ( settemila/00) annuali oltre IVA se applicabile. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA se applicabile. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario intestato al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000. A partire dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) il canone dell’importo di cui sopra sarà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 100% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie i dodici mesi precedenti (indice FOI), a semplice richiesta dell’ufficio comunale competente, senza ulteriori formalità. Il concessionario non potrà per nessun motivo sospendere o ritardare il pagamento del canone di operai concessione e impiegati relativa all’anno precedente Ove non potrà far valere alcuna eccezione od azione, qualunque ne sia il titolo, anche in caso di giudizio pendente, se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il ritardato pagamento del canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal e delle spese di gestione comune nel termine convenutostabilito comporta, in ogni caso, la Locatrice avrà diritto agli corresponsione degli interessi legali dalla scadenza al saldo di moraquanto dovuto. Il mancato pagamento del canone, delle spese comuni nella misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02stabilita periodicamente dal Comune, dei tributi locali e di quant’altro dovuto per l’uso del locale deposito, decorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà fissata, comporterà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contrattoper inadempimento.

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Samples: trasparenza.bordighera.it

Canone. Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dalla REGIONE LAZIO, ammonta a € …. (….), da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di € ….. (…..) ciascuna entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni trimestre con versamento diretto alla Tesoreria Regionale (UNICREDIT - BANCA DI ROMA, Agenzia 151, presso REGIONE LAZIO, IBAN: IT 55D0300203300000400000292). Il concessionario, ai sensi di quanto previsto al § 2.4 del Disciplinare di Xxxx è tenuto al versamento del canone di cui al comma che precede a decorrere dal 6^ mese successivo alla stipula del presente contratto di concessione. Il canone di locazione viene pattuito nella misura concessione di Euro 7.000,00 ( settemila/00) annuali oltre IVA se applicabile. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrispostocui al primo comma è soggetto ad aggiornamento annuale, a partire dalla data di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA se applicabile. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario intestato al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000. A partire decorrere dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) il canone dell’importo di cui sopra sarà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 concessione, sulla base del 100% della variazione ISTAT dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le delle famiglie di operai e ed impiegati relativa all’anno precedente Ove (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il canone sia pagato con un secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. In caso di ritardo superiore a trenta giorni mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale ex successivo art. 5,L.231/0213, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In fatto salvo in ogni caso il mancato pagamento degli interessi di una rata legge, l’applicazione delle penali ed il risarcimento anche del maggior danno. In caso di ritardato pagamento del canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento rispetto a quanto convenuto, decorrono gli interessi di espressa richiesta di adempimento inviata cui al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzioneD.Lgs. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratton. 231/2002.

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Samples: www.regione.lazio.it

Canone. Il canone annuo di locazione viene pattuito nella misura di Euro 7.000,00 ( settemila/00comune accordo stabilito in € …………………..(……………………………) annuali oltre IVA se applicabile. Tale importoda corrispondersi in rate mensili anticipate di €…………….. (………………………) ciascuna, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, che il conduttore si obbliga a partire dalla data corrispondere entro il giorno 5 di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA se applicabile. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di ogni mese mediante bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banco Popolare, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx, intestato al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000all’ASP Firenze Montedomini. A partire decorrere dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) locazione, il canone dell’importo di cui sopra sarà verrà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 misura del 75% della variazione ISTAT degli indici ufficiali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevabili dall'ISTAT, verificatesi nell'anno precedente e impiegati relativa all’anno precedente Ove il così, successivamente di anno in anno. In ragione dell’ esecuzione delle opere di cui all’ articolo 4) che precede, le parti convengono quanto segue: Il pagamento del canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni decorre dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02, dalla scadenza della rata fino 7° mese compreso rispetto alla data di effettivo pagamentostipula del contratto. In ogni caso Dal 7° al 12° mese il mancato pagamento conduttore non corrisponderà alcun canone in quanto il relativo importo sarà interamente scomputato quale compartecipazione del locatore all’esecuzione dei lavori concordati; Con decorrenza dal tredicesimo mese di una rata locazione il conduttore corrisponderà il canone nella misura del 50% del canone mensile pattuito. Il tutto sino a che non sia raggiunto l’ importo pari al 30% della somma sborsata dal conduttore per le opere di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni ristrutturazione e comunque sino alla concorrenza dell’ importo massimo di € 39.000,00 (trentanovemila/00). Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere risultasse necessario eseguire diversi ed ulteriori interventi da quelli risultati dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente elettocapitolato allegato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contrattoconduttrice potrà eseguirli solo previa autorizzazione scritta della parte locatrice.

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Samples: Contratto Di Locazione

Canone. Il canone di locazione mensile complessivo per l’affitto dell’Azienda viene pattuito nella misura di fissato in Euro 7.000,00 ( settemila/00) annuali oltre IVA se applicabile. Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, verrà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in unica rata annuale anticipata pari a Euro 7.000,00 1.500,00 (settemila/00millecinquecento virgola zero zero) oltre IVA se applicabile. Le parti convengono che l’eventuale somma già versata (di seguito il “Canone Mensile”), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a valere sulle mensilità 2015ciascun mese di riferimento, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014 – 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell’importo del canone indicato nell’art. 3 del presente atto. La locatrice non emette fattura in quanto non soggetta per gli introiti derivanti dal godimento dei propri beni patrimoniali (C. M. 21.7.89 n° 36, C.M. 21.6.91 n° 32) Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario intestato che verrà comunicato dalla società conce- dente. Resta inteso che le somme di competenza dell’Affittuaria che, succes- sivamente alla conclusione del presente contratto, dovessero essere erroneamente versate alla concedente da clienti in relazione a fornitu- re dalla predetta affittuaria eseguite ai sensi dell’art. 2.2. che precede e per prestazioni relative al Comune di Aidomaggiore. IBAN XX00X0000000000000000000000. A partire dal secondo anno di locazione (primo gennaio 2016) il canone dell’importo di cui sopra sarà aggiornato nella percentuale massima consentita dalla legge 27.7.1978 n° 392 della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale ex art. 5,L.231/02, dalla scadenza della rata fino periodo successivo alla data di effettivo pagamentoefficacia, verranno regolate tra le parti mediante parziale o integrale riduzione del canone mensile o del prezzo d'acquisto, nonché degli importi dovu- ti dall'Affittuaria alla Concedente per l'acquisto delle rimanenze, di cui al successivo articolo 7, fermo il diritto dell'Affittuaria all'integrale rim- borso da parte della Concedente delle eventuali eccedenze. In ogni caso Resta del pari inteso che le somme di competenza della concedente in quanto riferite e maturate nel periodo antecedente la data di efficacia, che l'af- fittuaria dovesse per qualsiasi motivo essere tenuta a versare a terzi, inclusi agenti e dipendenti, nonostante la previsione di cui all'art. 2.3. che precede, verranno regolate tra le parti mediante parziale o integra- le riduzione del canone mensile o del prezzo d'acquisto, nonché degli importi dovuti dall'Affittuaria alla Concedente per l'acquisto delle rima- nenze, di cui al successivo articolo 7, fermo il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale la diritto dell'affittuaria all'integrale rimborso da parte locatrice ne richieda espressamente la risoluzione. Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contrattodella concedente delle eventuali ecce- denze.

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Samples: Contratto d'Affitto d'Azienda Con Proposta Irrevo Cabile Di Acquisto