Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto Clausole campione

Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto. 1. L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli àmbiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. 2. In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all' art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto. 1. L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. 2. In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto. 8. Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D Allegato E Allegato F Allegato G IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge: Visto il D.M. 5 marzo 1999 lavori pubblici finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67 con il quale sono stati definiti, sulla base dei contenuti della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto in particolare l'art. 4, comma 1 della citata legge n. 431 del 1998, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la richiamata Convenzione nazionale che individua i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni di locazione; Vista la nota 15 gennaio 2002, con la quale ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998, si è proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la citata Convenzione nazionale; Considerato che alla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431 del 1998, tra tutte le parti convocate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non è stato raggiunto accordo formale unico; Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge n. 431 del 1998, in mancanza di un unico accordo tra le parti, i criteri per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché alle modalità per garantire particolare esigenze delle parti, debbono essere indicati in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concert...
Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto. 1. L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. 2. In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2002 IL VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2)……………………………………… in persona di …………………………...) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………….. di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)……………………………… (assistito/ a da (2) ……………………..in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ………………………… via ………………………. n. ……. piano …… scala …… int. ….. composta di ▇. ▇▇▇▇, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto. Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D Allegato E Allegato F Allegato G D.M. 30 dicembre 2002 (1).
Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto. 1. L'adozione dei tipi di contratto allegati al presente decreto diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, dal deposito degli accordi ai sensi del comma 2, sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998. 2. Successivamente alla sottoscrizione, gli accordi territoriali e integrativi sono depositati, a cura di una delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata e presso la regione di riferimento. I comuni danno la massima pubblicità all'accordo. 3. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della richiamata legge n. 431 del 1998. 4. L'accordo definito in sede locale stabilisce la sua durata e le modalità di convocazione per il suo rinnovo e assicura modalità di monitoraggio della sua applicazione, prevedendo forme di convocazione straordinaria delle parti firmatarie in presenza di
Decorrenza dell'obbligatorietà dei tipi di contratto. Allegato E Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della commissione
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