ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA Clausole campione

ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti ai sensi del successivo art. 3 deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio. All’atto dell’assunzione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a tre mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo del servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso.
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e contrattuali indicati nel presente Contratto, l’apposizione di un termine. L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto scritto (Contratto di assunzione), una copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore prima o contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro. Il Contratto di assunzione potrà prevedere un periodo di prova non superiore a tre mesi, non rinnovabile, nel corso del quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al dipendente per il periodo del servizio prestato. Superato il periodo di prova il rapporto di lavoro è da considerarsi definitivo ed il relativo servizio prestato verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio. Le aziende dovranno comunicare alle Parti firmatarie del presente Contratto i nominativi dei dipendenti assunti, indicando le rispettive qualifiche e la decorrenza del rapporto di lavoro, nonché di quelli per i quali sia stato risolto il rapporto di lavoro.
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. Il rapporto di lavoro è regolato dalle vigenti disposizioni legislative e si costituisce con lettera di assunzione la quale deve contenere:
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. 1. L’assunzione del sacrista è effettuata dal legale rappresentante del- l’ente ecclesiastico titolare dell’officiatura del culto della chiesa, nel ri- spetto delle norme di legge sia civili che canoniche.
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. L’assunzione del Sacrista è effettuata dal legale rappresentante dell’ente ecclesiastico titolare dell’officiatura del culto della chiesa, nel rispetto delle norme di legge. All’atto dell’assunzione, il Sacrista deve essere in possesso dei docu- menti anagrafici e del codice fiscale. Xxxxx restando gli obblighi di legge circa l’assunzione, il periodo di prova non potrà avere la durata superio- re a mesi tre durante il quale è reciproco il diritto di risoluzione del rap- porto di lavoro. Terminato tale periodo il Sacrista si intende confermato a tempo indeter- minato. Il periodo di prova verrà considerato a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di mancata conferma, al Xxxxxxxx sarà corrisposto il compenso per l’effettivo periodo di servizio prestato e quanto dovuto per norma di legge. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto solo se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e contrattuali indicati nel presente Protocollo di intesa, l’apposizione di un termine. L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto scritto (Contratto di assunzione), una copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore prima o contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro. Il Contratto di assunzione potrà prevedere un periodo di prova non superiore a tre mesi, non rinnovabile, nel corso del quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al lavoratore per il periodo del servizio prestato. Superato il periodo di prova il rapporto di lavoro è da considerarsi definitivo ed il relativo servizio prestato verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio.
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. Ogni collaboratore stipula con l’impresa un contratto di lavoro individuale scritto. Il periodo di prova è di tre mesi a partire dall’entrata in servizio in un’impresa del gruppo imprenditoriale. È possibile pattuire per iscritto un periodo di prova più breve. Nel caso di una riduzione del periodo di prova in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente (ad es. militare o servizio civile), il periodo di prova è prolungato di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO).
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA. Durata del rapporto di lavoro

Related to ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.