Assistenza riabilitativa Clausole campione

Assistenza riabilitativa. Il servizio si svolgerà i giorni feriali (dal lunedì al sabato), con modalità e criteri tali da garantire la continuità ed efficacia degli interventi verso gli ospiti e potrà utilizzare, concordemente con le esigenze del servizio gestito dall'Istituto Falusi, il locale di Fisioterapia e l'attigua palestra, ubicati al piano terreno della struttura. Dovranno essere garantite tutte le prestazioni di assistenza riabilitativa proprie del profilo professionale considerato. Le prestazioni richieste consistono in: - organizzazione dell’attività fisioterapica su indicazione del MMG e/o dei medici specialisti; - svolgimento di attività mirate a supplire carenze funzionali dell’utente, a prevenire la perdita di autonomia, mantenere le capacità residue e prevenire e trattare mediante il posizionamento le L.D.C.; - svolgimento di terapia occupazionale in collaborazione con le altre figure professionali; - partecipazione alle riunioni di equipe per la stesura ed attuazione del P.A.I. allo scopo della verifica della validità degli obiettivi prefissati e loro raggiungimento; - controllo e segnalazione di eventuali anomalie delle attrezzature/locali utilizzati per la propria attività e gestione degli ausili presi in carico (carrozzine, deambulatori, materassini antidecubito); - gestione, controllo e manutenzione ordinaria degli apparecchi elettromedicali e degli arredi dei locali assegnati e utilizzati per l' esecuzione del servizio; - rendicontazione mensile dell’attività svolta. L’attività fisioterapica è impostata su programmi di mantenimento ed è orientata su specifiche funzioni, in base alla situazione dell’utente quali deambulazione, equilibrio, attività motoria degli arti e attività manuale, programmi di ginnastica di gruppo con finalità di riattivazione e mobilizzazione generale e funzione psico-motoria. L’attività deve garantire il recupero funzionale e, dove sia possibile, il mantenimento delle funzioni motorie residue dell’utente. I lavoratori addetti dovranno possedere il Diploma di Fisioterapista o Terapista della Riabilitazione, Tecnico fisioterapista della riabilitazione e Terapista della riabilitazione dell’apparato motore e dovranno beneficiare di corsi di formazione e aggiornamento per l'acquisizione annuale dei crediti ECM previsti per legge; essi dovranno inoltre possedere gli attestati/qualifiche di cui al punto 3) dell’Art. 5 del presente capitolato.
Assistenza riabilitativa il gestore si impegna a fornire assistenza riabilitativa con Servizio di Fisioterapia di 1 operatore ogni 60 ospiti che riproporzionato per la CRA “Residence Sagittario” di Vignola è pari a un monte ore annuo di n. 1207,4 ore (0,78 x 1548 ore), il cui valore economico quindi a rimborso massimo per operatore anno è di euro 33.777,00 (monte ore annuo per operatore di presenza attiva fissato in 1548 da Circolare n 7/07, subordinata ad eventuali provvedimenti della Direzione Generale delle Politiche Sanità e Politiche Sociali che vadano a modificare la materia trattata). Questo valore di riferimento va raffrontato al costo effettivamente sostenuto dal Gestore per il personale riabilitativo, non essendo consentito un rimborso superiore alla spesa effettiva. I rimborsi richiesti dovranno essere corredati dei documenti giustificativi.
Assistenza riabilitativa. La presenza di personale della riabilitazione sarà assicurata nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel precedente art.12. Le Parti si impegnano alla adozione ed utilizzo degli eventuali nuovi criteri, strumenti e modalità individuati dalla Regione Xxxxxx-Romagna nel corso di validità del presente Contratto di servizio
Assistenza riabilitativa. Il servizio, se istituito in quanto non obbligatorio per le Comunità Alloggio, dovrà essere svolto dal Terapista della Riabilitazione in possesso di specifico diploma professionale. Nell’articolazione dell’orario è da tenere presente la partecipazione del fisioterapista alla stesura dei Progetti di Assistenza Individualizzati. Il Fisioterapista dovrà lavorare mediante progetti fisioterapici. Rientra nei compiti del fisioterapista dare indicazioni al Personale addetto alla assistenza tutelare per quanto concerne le posture e la mobilizzazione dell’ospite. Il servizio di riabilitazione dovrà essere effettuato assicurando quale requisito minimo il rispetto degli standard previsti dalla Regione Molise. Il servizio di assistenza abilitativa, se non istituito, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dalle norme sanitarie vigenti, a domicilio presso la Comunità Alloggio. In tal caso il gestore dovrà garantire la massima collaborazione e disponibilità per il regolare svolgimento delle prestazioni, assicurando, quale requisito minimo, il rispetto degli standards previsti dalla Regione Molise.
Assistenza riabilitativa. Sono prestazioni fondamentali ed irrinunciabili tutte le attività di tipo fisioterapico volte a prevenire situazioni invalidanti e volte a riportare le persone al massimo recupero possibile e, comunque, a stabilizzare la situazione non migliorabile. Le attività fisioterapiche devono essere svolte in entrambe le strutture dal lunedì al sabato, rispettando le seguenti indicazioni:
Assistenza riabilitativa. 1.All’interno del servizio accreditato, il Soggetto gestore garantisce l’assistenza riabilitativa agli ospiti secondo gli standard indicati nella DGR 514/09 s.m.i. e commisurata alle effettive necessità. Il Soggetto gestore è altresì tenuto a garantire con risorse proprie l’assistenza riabilitativa agli ospiti presenti su posti autorizzati eccedenti quelli oggetto del presente contratto, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
Assistenza riabilitativa. L’Azienda USL si impegna a garantire assistenza riabilitativa nella misura indicata dalla Direttiva Regionale 1378/99. In particolare, in considerazione dei posti letto oggetto del presente contratto, nell’ambito delle suddette strutture viene stimato in n 5.005 ore annue di attività il fabbisogno di assistenza riabilitativa. Tale monte ore è calcolato tenendo conto delle necessità di aggiornamento tecnico professionale. L’Azienda USL rimborserà all’ASP, nella misura indicata nel successivo art 18, il costo sostenuto e documentato in ragione dell’utilizzo di detto personale della riabilitazione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.