Common use of Assemblee Clause in Contracts

Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Not Specified, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. 1. I dipendenti hanno Il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, sindacali in idonei locali sul luogo di lavoro scolastici concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite i capi d'istituto o in ciascun anno scolasticoaltra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro. 2. In Per il personale docente, in ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un'assemblea al mese, e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) comunque non possono essere tenute più di due assemblee il mesedue. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più da: - le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1che organizzano su scala nazionale il personale scolastico, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8di cui all'art.6, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni ; - i soggetti sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'artdi cui all'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali14 relativamente alle assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti Nei Conservatori di musica, nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo - negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal al comma precedente4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 all'art. 9 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La scolastica; la durata massima delle assemblee dei capi di istituto e delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionaledecentrata provinciale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti oggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax fonogramma o e-mailfax, ai dirigenti scolastici capi d'istituto delle scuole o istituzioni educative interessate all'assembleaall'assemblea o, per le assemblee dei capi di istituto, al Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo del Provveditorato agli studi e in quello dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica una unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, dandone comunicazione alle altre sediper il personale docente, l'assemblea si considera unica ai fini di cui al comma 2. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, all'albo il dirigente scolastico capo d'istituto o il Provveditore agli studi ne farà faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolasticocapo d'istituto: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente docente, sospende le attività didattiche delle sole classi, classi o sezioni di scuola dell’infanzia, materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, d'intesa con la contrattazione d’istituto, i soggetti sindacali di cui all'art. 14 la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli degli ingressi alla scuola, al centralino e centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici capi d'istituto l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico capo d'istituto e del Provveditore agli studi della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Assemblee. 1Secondo quanto previsto dall'art. I dipendenti hanno 20 della legge n. 300/70, potranno essere promosse dalla R.S.U. e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, assemblee del personale su materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. L'esercizio di tale diritto a partecipareavverrà nel rispetto delle seguenti modalità: - la convocazione sarà comunicata alla Direzione - per iscritto, con preavviso di 48 ore (salvo casi di particolare urgenza) - con l'indicazione di argomenti trattati, eventuali partecipanti esterni, luogo, data e durata; - normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o all'inizio dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera; - lo svolgimento di tali assemblee durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. è limitato a 10 ore retribuite pro capite in ciascun per anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2di calendario durante le quali decorrerà la normale retribuzione ordinaria. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria La partecipazione a queste assemblee da parte di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più turnista in turno di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti riposo o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario del normale orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articololavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione; - di volta in volta sarà messo a disposizione, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali dell'Azienda, un locale idoneo per lo svolgimento di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo dette assemblee; - il diritto a indire assemblee retribuite, può essere esercitato * da parte della R.S.U. entro il limite di 7 ore l'anno * da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto collettivo - secondo quanto previsto alla lettera a), punto 4., parte prima dell'Accordo interconfederale del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea23.12.93 - per le restanti 3 ore l'anno. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. 1. I Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo riunirsi fuori dell’orario di lavoro concordati con nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la parte datoriale pubblica, normale retribuzione. L’Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3lo svolgimento delle assemblee. Le assemblee che riguardano stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei dipendenti lavoratori o gruppi di essi esse/i e sono indette con specifico ordine nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle R.S.U. di cui all’art.12 del giorno: apresente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'artore annue dalle ▇▇.▇▇. 1, comma 5, firmatarie del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componentipresente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente CCNL Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c3 (tre) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4ore di durata. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita sono concordate in sede di contrattazione integrativa regionaleIstituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento considerazione della sede sua finalità ricettiva e di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7pubblica utilità. La convocazione dell'assembleaVa altresì assicurata la sicurezza delle persone, la durata, la sede salvaguardia degli impianti e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sediattrezzature. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto La R.S.U. e le ▇▇.▇▇.. a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad norma dell’art. 2 del C.C.N.Q. del 7/8/98 e ss.mm.ii. indicono le assemblee sindacali, dei lavoratori in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzionemodo congiunto o disgiunto. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non Le assemblee possono essere tenute più convocate a livello di due assemblee il meseente, di area professionale, di settore, a livello di unità organizzativa. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi Il limite di essi sono indette con specifico ordine fruizione individuale del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1singolo dipendente è di 12 ore annuali, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacaliconsiderate a tutti gli effetti orario di servizio. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario Ciascuna assemblea ha una durata minima di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolasticoun’ora. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto Il personale è autorizzato ad assentarsi dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con lavoro per il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunnitempo strettamente necessario alla partecipazione dei lavori dell’assemblea. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima In caso di 2 ore se assemblee che interessino il personale operante in sedi distaccate o fuori dalla sede comunale, ove si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionaleeroghino servizi al pubblico, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolodetti servizi saranno riattivati entro 30 minuti dal termine dell’assemblea stessa. 7. La convocazione dell'assemblea, E’ consentita la durata, partecipazione ad assemblee indette a livello sovracomunale e sovrastrutturale; in tale ipotesi il personale è autorizzato a raggiungere la sede ove si svolge l’assemblea ed il tempo necessario allo spostamento (per raggiungere la sede dell’assemblea e l'eventuale partecipazione per tornare al posto di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data lavoro) viene considerato servizio prestato e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedigrava sul monte ore annuale. 8. Contestualmente all'affissione all'alboLa comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata all’amministrazione, nella persona del Dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall’assemblea, con almeno 3 giorni di anticipo, 2 giorni nel caso si debba trattare di fatti indifferibili ed urgenti e deve contenere la data, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta luogo e l’orario dell’assemblea stessa e l’ordine del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabilegiorno. 9. Il dirigente scolastico: a) L’amministrazione, qualora non siano disponibili i locali individuati, mette a disposizione un luogo idoneo per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3dell’assemblea medesima, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamentocura l’informazione immediata agli utenti sugli eventuali disagi che ne possono derivare. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Assemblee. 1. I dipendenti hanno L'assemblea è composta di tutti gli aventi diritto a partecipareal voto e, durante l'orario di lavorolegalmen- te convocata e costituita, ad assemblee sindacalirappresenta la universalità degli aventi diritto al voto. Le sue deliberazioni, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblicalegalmente adottate, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzioneobbligano tutti i soci e gli aventi diritto al voto anche non intervenuti o dissenzienti. 2. In ciascuna scuola L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge e per ciascuna categoria Statuto. 1. ▇▇▇▇▇ i poteri di personale convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata, dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della società, purché in Lombardia, ogni qualvolta lo ritenga ne- cessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (ATA centoventi) giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale. 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e docenti) non possono essere tenute più luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, l'e- lenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indica- zione nell'avviso di due assemblee il meseconvocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, ivi incluso l'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58. 3. La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Con- sob, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dall'organo amministrativo, l'avviso dovrà pure essere pubbli- cato sul quotidiano "il Sole 24 Ore". 4. L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione. 5. L'assemblea viene altresì convocata, nei limiti consentiti dall'articolo 2367 del codice civile, quando ne facciano richiesta, indicando gli ar- gomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. 6. Ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un qua- rantesimo del capitale sociale spetta altresì la facoltà di chiedere l'in- tegrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'articolo ▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti con- sentiti da tale norma e secondo le modalità e i termini ivi previsti. 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini- strazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presiden- te del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla stessa assemblea a mag- gioranza assoluta del capitale ivi rappresentato. 2. Le assemblee deliberazioni dell'assemblea debbono constare dal verbale sotto- scritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo. 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa an- che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente regolamentare pro tempore vigente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario che tiene il conto nel comparto quale sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favo- re del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 2. Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'artdi legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla società anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo co- munque il rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessu- no può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Am- ministrazione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comuni- cazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta. 3. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. 1. Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordina- rie, comma 5sia in prima che in seconda convocazione, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;valgono le disposizioni di legge. b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, 2. L'assemblea straordinaria si costituisce con le modalità dell'artmaggioranze di legge e delibera in ogni convocazione con il voto favorevole del 75% (settan- tacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea. 3. 8Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera c) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, al Comune di Brescia e al Comune di Milano, tra loro congiuntamente, spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, ai sensi dell'ar- ticolo 2484, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU n. 6 del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una codice civile, di cessione a qualsiasi ti- tolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o più organizzazioni sindacali rappresentative modificano, oltre ai poteri del comparto ai sensi dell'art. 1Comune di Brescia e del Comune di Milano, comma 5da esercitarsi congiuntamente, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacaliprevisti al presente paragrafo, anche quelli di cui al precedente articolo 9, settimo paragrafo. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario Il diritto di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione veto deve essere affissaesercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, nello stesso giorno anche comunitaria, di tempo in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre seditempo vigente. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Merger Agreement

Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) b. dalla R.S.U. RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) c. dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) a. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) b. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale

Assemblee. 1. I dipendenti lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a parteciparepiù aziende del set- tore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Con riferimento al diritto di indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l'orario l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, ex art. 20, l. n. 300/1970, così come previsto dal punto 4 comma 5 – Parte Seconda del T.U. sulla Rap- presentanza 10 gennaio 2014, le parti convengono che le tre ore di assemblea sopra richiamate sono ripartite tra le ▇▇.▇▇ firmatarie del presente CCNL nella misura di 1 ora ciascuna. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad assemblee sindacaliopera delle Organiz- zazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, in idonei locali sul luogo come pure qualora av- venga ad opera della R.S.U. costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro concordati con la parte datoriale pubblicaentro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per n. 10 le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 44. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore pro capite in ciascun anno scolasticonon effettuate nell’anno solare potranno essere utilizzate, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più nel limite di due assemblee il mese. 3ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno civile siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le assemblee che riguardano riunioni potranno riguardare la generalità dei dipendenti lavoratori o gruppi di essi sono indette essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere arti- colata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4la salva- guardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le assemblee coincidenti con l'orario modalità di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assembleacui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi riunioni si terranno in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’u- nità produttiva. Negli istituti In caso di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albocomprovata impossibilità, il dirigente scolastico ne farà oggetto datore di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed lavoro è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produtti- va stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Nell’ambito delle ore di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 assemblea viene riservata un’ora all’anno per l’illustrazione, a richiesta delle OO.SS.LL. firmatarie del presente articoloCCNL, fermo restando l'obbligo da parte della previdenza integrativa. All’assemblea potrà partecipare, previa informazione all’azienda, un esperto dei soggetti sindacali siste- mi previdenziali segnalato dalle OO.SS.LL. Alle riunioni hanno facoltà di concordare con partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Orga- nizzazioni di categoria (o dirigenti scolastici l'uso sindacali) firmatarie del presente CCNL di catego- ria, i nominativi dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della comunicazione riguardante l'assemblealegge 20 mag- gio 1970, n. 300. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipareFermo restando il contenuto dell’art. 13, durante l'orario comma 12 del C.C.N.L. Scuola 04/08/1995, le assemblee di lavoroscuola, ad assemblee sindacalisia in orario di servizio e/o in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni, in idonei locali sul luogo collegio, corsi di lavoro concordati con la parte datoriale pubblicaaggiornamento...), per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolasticosia fuori orario di servizio, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giornoindette: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacaliscuola sia unitariamente che disgiuntamente; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 72. La convocazione dell'assembleadell’assemblea, la durata, la sede sede, l’ordine del giorno deve av- venire con preavviso di almeno tre giorni prima (art. 2 C.C.N.Q. 7/8/1998) se si svolge fuori orario di servizio o in orario di attività funzionali all'insegnamento e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni primadi anticipo se si svolge durante l’orario di lezione, con comunicazione comu- nicazione scritta, fonogramma, fax o e-mailmail indirizzata al Dirigente Scolastico. 3. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assembleasia in orario, sia fuori orario di servizio ven- gano affisse nelle bacheche sindacali nella stessa giornata. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni a tutto il personale interessato. 4. Per le assemblee in cui è pervenutacoinvolto il personale docente il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese dopo aver disposto gli eventuali adattamenti dell’ora- rio per le eventuali sezioni staccate o succursalisole ore coincidenti con quelle dell’assemblea del personale che presta regolare servizio e avverte le famiglie interessate. 5. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta Il personale che non partecipa all’assemblea svolge il normale orario di assemblea servizio previsto per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separategiornata. 6. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione alle assemblee espressa in forma for- ma scritta da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione che intende partecipare durante il proprio ora- rio di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (n. 10 ore ) ed è obbligatoria e irrevocabile. 97. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classiI partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacaleassolvere altri ulteriori adempimenti. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 128. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario dell’orario di servizio del personale personale, si applica il comma 3 3, dell’art. 8, del presente articoloC.C.N.L. 2006/2009, fermo restando l'obbligo restan- te l’obbligo da parte dei soggetti sindacali sindacali, di concordare con i dirigenti scolastici l'uso il Dirigente Scola- stico l’uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo all’albo da parte del dirigente scolastico Dirigente Sco- lastico, della comunicazione riguardante l'assembleal’assemblea. 139. Per quanto non previsto le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA il Dirigente Scolasti- co stabilisce preventivamente il numero minimo dei lavoratori essenziali per assi- curare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti con l'assemblea. L’in- dividuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale di- sponibilità e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto dovrà rispettare i seguenti contingenti: 1 Assistente Amministrativo negli uffici di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 segreteria se l’orario è coincidente con l’orario di apertura al pub- blico e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacalin. 1 collaboratore scolastico nella sede centrale.

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Sources: Contratto Integrativo d'Istituto

Assemblee. (art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001) 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il al mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'artdell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'artdell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'artdell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario l’orario di lezione si svolgono all'inizio all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assembleaall’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 all’art. 6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assembleadell’assemblea, la durata, la sede e l'eventuale l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assembleaall’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica un’unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea all’assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'alboall’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assembleanell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assembleaall’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assembleadell’assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea l’assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamentoall’insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario dell’orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso l’uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assembleal’assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'artdall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'artdell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'artdell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'artdell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario l’orario di lezione si svolgono all'inizio all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assembleaall’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assembleadell’assemblea, la durata, la sede e l'eventuale l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assembleaall’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica un’unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea all’assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'alboall’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assembleanell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assembleaall’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assembleadell’assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea l’assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamentoall’insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario dell’orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso l’uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assembleal’assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'artdall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Not Applicable

Assemblee. 1L’avviso di convocazione delle Assemblee (l’"Avviso di Convocazione") è stato pubblicato in relazione a ciascuna Serie di Obbligazioni Esistenti in conformità alle Condizioni Relative alle Obbligazioni Esistenti alla data del presente Information Memorandum. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario L’Assemblea si terrà il 21 ottobre 2017 presso gli uffici di lavoro, ad assemblee sindacaliBanca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in idonei locali sul luogo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – e l’Assemblea Iniziale (relativa alle Obbligazioni 2018) avrà inizio alle 5:00 p.m. (CET), mentre le Assemblee successive riguardanti ciascuna altra Serie (in ordine crescente in base al codice ISIN) si terranno ad intervalli di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con 15 minuti le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio une dalle altre o al termine dell’Assemblea precedente (a seconda di quale eventualità si verifichi per ultima). Alle Assemblee gli Obbligazionisti saranno invitati a considerare e, qualora reputato appropriato, votare a favore delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedenteDelibere Straordinarie, secondo le modalità stabilite con le procedure quanto indicato più dettagliatamente nell’Avviso di cui all’art.6 Convocazione (Cfr. Allegato I (Modulo dell’Avviso di Convocazione)). Il quorum previsto per ciascuna Assemblea ai fini della relativa Delibera Straordinaria è di due o più persone (e con uno o più persone in riferimento alle Obbligazioni Perpetue) presenti che detengano o rappresentino complessivamente almeno il vincolo 75 percento dell’ammontare nominale delle Obbligazioni Esistenti della corrispondente Serie al momento in essere e all’Assemblea in seconda convocazione due o più persone (e uno o più persone in riferimento alle Obbligazioni Perpetue) presenti e che detengano o rappresentino complessivamente almeno il 25 percento (e 1/3 nel caso delle Obbligazioni Perpetue) dell’ammontare nominale delle Obbligazioni Esistenti della relativa Serie al momento in essere. Per essere approvata all’Assemblea, una Delibera Straordinaria necessita di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6una maggioranza favorevole pari ad almeno il 75 percento dei voti espressi in Assemblea. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assembleaSe approvata, la durataDelibera Straordinaria sarà vincolante per tutti gli Obbligazionisti della corrispondente Serie, la sede sia presenti che assenti all’Assemblea in questione e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax votanti o e-mail, ai dirigenti scolastici meno. L’attuazione delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui Proposte relative a ciascuna Serie è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea subordinata al soddisfacimento della Condizione per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta Per avere visione delle disposizioni integrali relative alla partecipazione all'Offerta di Scambio e/o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 Consent Solicitation e le modalità relative procedure riguardanti le Assemblea, gli Obbligazionisti dovrebbero riferirsi a quanto indicato all'Allegato I (Modulo dell’Avviso di utilizzo dei distacchi, aspettative Convocazione) e permessi, nonché delle altre prerogative sindacalialla sezione intitolata "Procedure di Adesione all'Offerta di Scambio e alla Consent Solicitation".

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Sources: Information Memorandum

Assemblee. 1[ 10 ] Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e legalmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 cod. I dipendenti hanno diritto a partecipareciv. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero en- tro 180 (centottanta) giorni, durante l'orario nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttu- ra ed all'oggetto della Società. [ 11 ] L'assemblea è convocata dal Consiglio di lavoroAmministrazione, ad assemblee sindacalianche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei termini di legge ed in conformità alla norma- tiva vigente. Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all’organo amministrativo e, nei casi previsti, all’organo di controllo, il potere di convocazione dell’assemblea è attri- buito anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, se nominato. Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presen- za dei requisiti richiesti dalla legge. [ 12 ] L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze costitu- tive e deliberative previste dalla legge, in idonei locali sul luogo prima ed in ogni eventuale successiva convoca- zione. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, desi- gnato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di lavoro concordati con la parte datoriale pubblicalegge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritenga- no opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del se- gretario non è necessaria. [ 13 ] La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono di- sciplinate dalla normativa vigente. Ogni socio, che abbia diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare, per n. 10 ore pro capite de- lega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. [ 14 ] L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in ciascun anno scolasticocaso di mancanza o rinunzia, senza decurtazione da una persona eletta con il voto della retribuzione. 2maggioranza dei presenti. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non L'assemblea designa il segretario e, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci. Le riunioni assembleari possono essere tenute più mediante mezzi di due assemblee il mese. 3telecomunicazione, alle condizioni di cui all’articolo 24 del presente Statuto. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi È facoltà dell’organo amministrativo prevedere nell’avviso di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenticonvocazione, con le modalità dell'artivi indicate, che l’intervento in as- semblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che la riunio- ne si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento. 8[ 15 ] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un mini- mo 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri eletti dall'assemblea anche fra persone che non siano soci della Società, comma 1per la durata che l'assemblea stessa deter- minerà di volta in volta all'atto della nomina e, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; ccomunque, per un periodo non supe- riore a 3 (tre) esercizi sociali. Gli amministratori sono comunque rieleggibili. In caso di cessazione dalla RSU congiuntamente con una carica della maggioranza dei consiglieri deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri un Presidente. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nomi- nare uno o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'artconsiglieri delegati e uno o più comitati esecutivi, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4[ 16 ] Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da un amministratore o da un sindaco effettivo. Le assemblee coincidenti con l'orario riunioni del Consiglio di lezione Amministrazione devono essere convocate mediante avviso scritto contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi, mediante posta, tele- gramma, telefax o posta elettronica, a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e in caso di comprovata urgenza almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere reputa validamente costituito anche in difetto di ogni scuola interessata all'assembleaformale convocazione, non solo quando siano intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Le assemblee convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo indicato nell'avviso di convocazio- ne, anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza degli amministratori in carica in numero tale che rappresenti la maggioranza dei membri del personale ATA Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le riunioni consiliari possono svolgersi in orario non coincidente essere tenute per audioconferenza o teleconferenza, alle condizioni di cui all'articolo 24 del presente Statuto. [ 17 ] Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordina- ria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun consigliere delegato, ha fa- coltà di nominare procuratori “ad negotia” per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito naturalmente dei propri poteri. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, nonché ad un equo compenso fissato dall'assemblea con quello delle assemblee del personale docenteriferi- mento alle normali condizioni di mercato. Agli amministratori con specifiche funzio- ni può essere accordato, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedentea norma dell'articolo 2389, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunnicomma, cod. civ. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, un compenso derivante, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento tutto o in parte, dall'andamento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articoloSocietà. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Statuto

Assemblee. 1. I dipendenti Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto a parteciparedi riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali, stipulanti il presente CCNL. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo entro il limite massimo di lavoro concordati dodici ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Detto diritto verrà goduto di norma per un’ora al mese cumulabile comunque con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più un limite massimo di due ore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblee il mese. 3annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le assemblee che riguardano riunioni potranno riguardare la generalità dei dipendenti lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi sono indette con specifico ordine essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'artsindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione Lo svolgimento delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con riunioni durante l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assembleapersone, la durata, la sede salvaguardia dei beni e l'eventuale partecipazione di dirigenti degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax locali aderenti o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o facenti capo alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea Associazioni nazionali stipulanti al fine di raccogliere garantire la dichiarazione individuale di partecipazione espressa prosecuzione delle attività produttive in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabilecorso. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. (art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001) 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il al mese. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 19981998 (cfr. nota n. 6 ); c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacalisindacali (cfr. nota n. 7 ). 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli degliagli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 ) e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale

Assemblee. 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee Chiarito che il meselimite delle 2 ore mensili riguarda ciascuna categoria di personale. 3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: : a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; ; b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; ; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali. 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni. 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo. 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 9. Il dirigente scolastico: : a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio; ; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. 10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento. 12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. 13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. Capo III Norme comuni

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale