Common use of Assemblee Clause in Contracts

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I Tutti i lavoratori dipendenti della Città Metropolitana di Milano hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttivapartecipare, indipendentemente dal numero dei dipendenti durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della stessaretribuzione. Le assemblee sindacali possono essere indette singolarmente o congiuntamente, per la trattazione di con specifico O.d.G. su materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva dalla R.S.U. tramite il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone Coordinatore e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continuidalle associazioni sindacali rappresentative nel comparto. Le modalità assemblee si svolgeranno, di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno norma e ove possibile, in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttivaconcordati con la Città Metropolitana di Milano e nelle strutture ove opera il personale interessato. In caso di comprovata impossibilitàassemblee generali del personale dell’Ente, i locali dovranno essere concordati e l'utilizzo degli stessi sarà riconosciuto a titolo gratuito. Nel caso di utilizzo di locali non di proprietà dell'Ente gli oneri non saranno a carico della Città Metropolitana di Milano. Sarà consentito al personale di usufruire del tempo strettamente necessario per raggiungere il datore luogo dell'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessalavoro, con i consueti metodi di rilevazione in uso nell’Ente. Per La richiesta di assemblea va inoltrata all’Area Risorse Umane e al Direttore del Settore interessato con preavviso scritto di almeno 3 gg. lavorativi, salvo casi eccezionali, indicando la sede dell'assemblea, le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura categorie del personale interessato, la durata dell'assemblea stessa e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. La rilevazione delle parti convocantipresenze alle assemblee, delle ore di partecipazione di ciascun dipendente e la conseguente segnalazione agli uffici competenti dell’Area Risorse Umane sono di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi interessati. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti Le rappresentanze sindacali convocano le assemblee sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’aziendanei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata su turni e negli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico, all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970In ogni caso, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzadurante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita, nei servizi interessati, la continuità delle prestazioni indispensabili.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Assemblee. I Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione tratta- zione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o singole delle Organizzazioni facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali congiuntamente aziendali le riunioni possono esse- re convocate dalle organizzazioni sindacali locali, stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulantiCCNL. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla direzione con preavviso Direzione dell’a- zienda entro la fine dell’orario di 2 giorni, riducibili ad 1 lavoro del secondo giorno in caso antecedente la data di urgenza, effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunionegiorno. Le riunioni di cui sopra saranno potranno essere tenute fuori dall’orario dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante nonché du- rante l’orario di lavoro lavoro, entro il limite massimo di 10 dodici ore nell’anno, annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; . Detto diritto verrà goduto di norma per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel un’ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due oreore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate i lavoratori hanno diritto a due ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di dueassemblee annuali retribuite (1° Gen- naio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’u- nità o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le Alle riunioni potranno avere luogo durante l’orario possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, quando non impediscano o riducano dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatarappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo avere luo- go comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre precedenti commi impianti; tali moda- lità saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali garantire la prosecuzione delle attività produttive in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzacorso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 di- pendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organiz- zazioni aderenti o singole delle Organizzazioni facenti capo alle Associazioni Nazionali stipu- lanti. In assenza di rappresentanze sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo aziendali le riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni pos- sono essere convocate dalle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulantilocali. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla direzione con preavviso Dire- zione dell’azienda entro la fine dell’orario di 2 giorni, riducibili ad 1 lavoro del secondo giorno in caso antecedente la data di urgenza, effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunionegiorno. Le riunioni di cui sopra saranno potranno essere tenute fuori dall’orario dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche nonché durante l’orario di lavoro lavoro, entro il limite massimo di 10 do- dici ore nell’anno, annue per le quali verrà corrisposta la retribuzione; normale retribu- zione. Detto diritto verrà goduto di norma per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due oreore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 di- pendenti, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate i lavoratori hanno diritto a due ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di dueassemblee an- nuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le Alle riunioni potranno avere luogo durante l’orario possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, quando non impediscano o riducano dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatarap- presentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver avere luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze del- l’esigenza di garantire la sicurezza delle persone persone, la salvaguar- dia dei beni e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le impianti; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipu- lanti al fine di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali garantire la prosecuzione delle attività produttive in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzacorso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o singole delle Organizzazioni facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo aziendali le riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulantilocali. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla direzione Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione l'indicazione specifica dell’ordine dell'ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunionegiorno. Le riunioni di cui sopra saranno potranno essere tenute fuori dall’orario dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttivanonché durante l'orario di lavoro, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 dodici ore nell’anno, annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; . Detto diritto verrà goduto di norma per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel un ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due oreore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate i lavoratori hanno diritto a due ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di dueassemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le Alle riunioni potranno avere luogo durante l’orario possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, quando non impediscano o riducano dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatarappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà aver avere luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le impianti; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali garantire la prosecuzione delle attività produttive in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzacorso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, contratto oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, R.S.U. costituita nell’unità nell'unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al comma 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione Direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione l'indicazione specifica dell’ordine dell'ordine del giorno e dell’ora dell'ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea dell'assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità R.S.U. dell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa delle stesse anche durante l’orario l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’annonell'anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; : per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'art. 4546. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno nell'anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due 2 ore, nell’anno nell'anno successivo. Qualora nell’anno nell'anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo dell'anno successivo, sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo quest'ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea l'assemblea potrà essere articolata in due 2 riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità della unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’aziendaall'azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’artdall'art. 20 della 20, legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I Tutti i lavoratori dipendenti della Città Metropolitana di Milano hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttivapartecipare, indipendentemente dal numero dei dipendenti durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della stessaretribuzione. Le assemblee sindacali possono essere indette singolarmente o congiuntamente, per la trattazione di con specifico O.d.G. su materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva dalla RSU tramite il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone Coordinatore e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continuidalle associazioni sindacali rappresentative nel comparto. Le modalità assemblee si svolgeranno, di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno norma e ove possibile, in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttivaconcordati con la Città Metropolitana di Milano e nelle strutture ove opera il personale interessato. In caso di comprovata impossibilitàassemblee generali del personale dell’Ente, i locali dovranno essere concordati e l'utilizzo degli stessi sarà riconosciuto a titolo gratuito. Nel caso di utilizzo di locali non di proprietà dell'Ente gli oneri non saranno a carico della Città Metropolitana di Milano. Sarà consentito al personale di usufruire del tempo strettamente necessario per raggiungere il datore luogo dell'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro è tenuto a mettere lavoro, con i consueti metodi di rilevazione in uso nell’Ente. Le assemblee sindacali si potranno svolgere anche in modalità videoconferenza. Qualora richiesto, l’Amministrazione metterà a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessaspecifiche piattaforme. Per La richiesta di assemblea va inoltrata al Settore Risorse umane e organizzazione e al Direttore del Settore interessato con preavviso scritto di almeno 3 gg. lavorativi, salvo casi eccezionali, indicando la sede dell'assemblea, le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura categorie del personale interessato, la durata dell'assemblea stessa e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. La rilevazione delle parti convocantipresenze alle assemblee, delle ore di partecipazione di ciascun dipendente e la conseguente segnalazione agli uffici competenti del Settore Risorse umane e organizzazione sono di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi interessati. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti Le rappresentanze sindacali convocano le assemblee sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’aziendanei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata su turni e negli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico, all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970In ogni caso, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzadurante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita, nei servizi interessati, la continuità delle prestazioni indispensabili.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Assemblee. I Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipen- denti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni ade- renti o singole delle Organizzazioni facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali congiuntamente aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali, stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulantipre- sente CCNL. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla direzione con preavviso Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di 2 giorni, riducibili ad 1 lavoro del secondo giorno in caso ante- cedente la data di urgenza, effettuazione e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunionegiorno. Le riunioni di cui sopra saranno potranno essere tenute fuori dall’orario dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche nonché durante l’orario di lavoro lavoro, entro il limite massimo di 10 dodici ore nell’anno, annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; . Detto diritto verrà goduto di norma per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite un’ora al mese cumulabile comunque con un limi- te massimo di due oreore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipen- denti, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate i lavoratori hanno diritto a due ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di dueassemblee annuali retribui- te (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le Alle riunioni potranno avere luogo durante l’orario possono partecipare, previo preavviso al datore di lavorolavo- ro, quando non impediscano o riducano dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatarappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver ave- re luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le impianti; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali concordate aziendalmente con l’inter- vento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali garantire la prosecuzione del- le attività produttive in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzacorso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settoreset- tore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione Direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Con riferimento al diritto di indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, ex art. 20, l. n. 300/1970, così come previsto dal punto 4 comma 5 – Parte Seconda del T.U. sulla Rap- presentanza 10 gennaio 2014, le parti convengono che le tre ore di assemblea sopra richiamate sono ripartite tra le XX.XX firmatarie del presente CCNL nella misura di 1 ora ciascuna. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni Organiz- zazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga av- venga ad opera della RSU R.S.U. costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 4544. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) solare potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno civile siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata arti- colata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia salva- guardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità nell’u- nità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva produtti- va stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Nell’ambito delle ore di assemblea viene riservata un’ora all’anno per l’illustrazione, a richiesta delle OO.SS.LL. firmatarie del presente CCNL, della previdenza integrativa. All’assemblea potrà partecipare, previa informazione all’azienda, un esperto dei siste- mi previdenziali segnalato dalle OO.SS.LL. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni Orga- nizzazioni di categoria (o dirigenti sindacali) firmatarie del presente CCNL di catego- ria, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio mag- gio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o singole delle Organizzazioni facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo aziendali le riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulantilocali. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla direzione Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione l'indicazione specifica dell’ordine dell'ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunionegiorno. Le riunioni di cui sopra saranno potranno essere tenute fuori dall’orario dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttivanonché durante l'orario di lavoro, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 dodici ore nell’anno, annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; . Detto diritto verrà goduto di norma per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel un’ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due oreore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate i lavoratori hanno diritto a due ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di dueassemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le Alle riunioni potranno avere luogo durante l’orario possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, quando non impediscano o riducano dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatarappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà aver avere luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le impianti; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali garantire la prosecuzione delle attività produttive in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzacorso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni nelle unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, produttive per la trattazione di materie problemi sindacali attinenti al rapporto di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie convocazione unitaria o singole singola delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione Direzione con preavviso di 2 due giorni, riducibili ad 1 un giorno in caso di comprovata urgenza, con l’indicazione l'indicazione specifica dell’ordine dell'ordine del giorno e dell’ora dell'ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttivasia unitaria, è ammesso lo svolgimento della stessa delle stesse anche durante l’orario l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’annonell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la alla fine o all’inizio e all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo quest'ultimo caso le riunioni si potranno avere luogo svolgere durante l’orario l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continuiturni avvicendati. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in idonei luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità dell'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità dell'unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacalisindacali da essi delegati, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’aziendaall'azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’artdall'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzaPer il trattamento economico si fa riferimento alla "retribuzione di fatto" di cui all'art. 38.

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Samples: www.assolombarda.it

Assemblee. I Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle organizzazioni aderenti o singole delle Organizzazioni facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. In assenza di rappresentanze sindacali congiuntamente aziendali le riunioni possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali locali, stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulantiCCNL. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla direzione Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione l'indicazione specifica dell’ordine dell'ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunionegiorno. Le riunioni di cui sopra saranno potranno essere tenute fuori dall’orario dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttivanonché durante l'orario di lavoro, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 dodici ore nell’anno, annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; . Detto diritto verrà goduto di norma per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel un’ora al mese cumulabile comunque con un limite massimo di due oreore mensili. Nelle unità aziendali che occupano normalmente meno di 15 dipendenti, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate i lavoratori hanno diritto a due ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di dueassemblee annuali retribuite (1° Gennaio-31 Dicembre) da suddividersi nei due semestri. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le Alle riunioni potranno avere luogo durante l’orario possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, quando non impediscano o riducano dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatarappresentanza sindacale aziendale. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà aver avere luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le impianti; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti al fine di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali garantire la prosecuzione delle attività produttive in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzacorso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Assemblee. I lavoratori hanno diritto Le aziende consentiranno alle Organizzazioni Sindacali firmatarie di riunirsi effettuare riunioni all’interno dello stabilimento, ove questo disponga di locali che non siano destinati alla produzione o al magazzino. Qualora non esistessero locali idonei saranno presi opportuni accordi per effettuare le riunioni o nel recinto della fabbrica od in ogni unità produttivalocali reperiti dalla Direzione aziendale, indipendentemente dal numero nelle adiacenze della fabbrica stes- sa. Durante le riunioni, i locali sono affidati al senso di responsabilità dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale Sindacati e del lavorodei Lavoratori. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settoreLe assemblee, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni normalmente dovranno normalmente aver luogo verso la fine svolgersi o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario alla fine del turno di lavoro, quando non impediscano dovranno essere convocate ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessatidal loro Rappresentante Sindacale Aziendale, con un preavviso di almeno 48 ore, mediante comunicazione scrit- ta. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga Le assemblee suddette saranno retribuite fino a turni10 ore all’anno. Viene altresì concesso lo svolgimento di assemblee fermo restando quanto previsto dai commi 1-2-3-4 del presente articolo, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario fuori orario di lavoro dovrà aver luogo e non retribuite. Per le sole aziende in stato di ristrutturazione con modalità riflessi negativi sull’occupazione e modifiche dell’or- ganizzazione del lavoro, le assemblee saranno retribuite fino a numero 12 ore all’anno fermo restando che tengano conto nel quadriennio non si debbano superare le numero 40 ore di assemblee retribuite. A chiarimento ed interpretazione di quanto riferibile al pagamento delle esigenze ore di garantire la sicurezza assemblea per i lavoratori delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di aziende il cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore orario di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva articolato su turni non coincidenti con l’orario di assemblea richie- sta, le Organizzazioni Sindacali e l’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese dichiarano che sono considerate ore di assemblea retribuite solo quelle corrispondenti all’effettivo svolgimento o tenuta della riunione stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Unico Generale Di Lavoro

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie materiale di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie convocazione unitaria o singole singola delle Organizzazioni sindacali Sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, contratto oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, Sindacale Unitaria costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settoreaziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al primo comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione Direzione con preavviso di 2 due giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contrattosia unitaria, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’annonell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) nel corso dell’anno solare potranno essere utilizzate, nel utilizzate nell’anno successivo con un limite massimo di due ore. Inoltre, qualora nell’anno successivo. Qualora nell’anno solare siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza quelle dell’anno successivo sempre nel con un limite massimo di duedue ore. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo questo ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continuiimpianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda dell’azienda nell’unità produttiva. In , in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali Segretari Nazionali e provinciali Provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 197020.05.70, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori hanno diritto di riunirsi firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in ogni unità produttivaforza presso l’unità medesima, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contrattoTali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’azienda in fabbrica, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttivafuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per Eventuali diverse modalità saranno concordate con la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunioneRSU. Le riunioni assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di cui sopra tutti i lavoratori interessati garantendo l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione con modalità da concordare tra la direzione aziendale e la RSU. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute fuori dall’orario all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale, previamente indicati al datore di lavoro. Qualora la convocazione La RSU e le Organizzazioni provinciali che intendono convocare l’assemblea, dovranno far pervenire alla direzione aziendale interessata, normalmente almeno un giorno lavorativo prima della data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata presunta. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. La RSU e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche assemblee durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di è limitato a 10 ore nell’annoall’anno, compensate con la retribuzione di fatto per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi ore comprese nel normale orario di lavoro. Le In conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, delle 10 ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) annue retribuite di cui sopra, 3 ore di assemblea potranno essere utilizzateindette, nel limite singolarmente o congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali di due ore, nell’anno successivocategoria firmatarie il CCNL applicato nell’unità produttiva. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o Ove dette assemblee riguardino gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni lavoratori, potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turniIl suddetto numero di 10 ore viene calcolato per anni di calendario. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità salvo che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità non ricorra l’ipotesi di cui ai tre precedenti commi al comma 2 dell’art. 35 della Legge n. 300/1970. Tali assemblee saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In caso di comprovata impossibilitàtenute, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacaliove possibile, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzaall’interno dell’azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente indi- pendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali XX.XX. congiuntamente stipulanti il presente contratto, contratto oppure su convocazione convo- cazione della Rappresentanza sindacale unitaria, RSU costituita nell’unità nell'unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al comma 1° comma), su convocazione delle Organizzazioni sindacali XX.XX. congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione Direzione con preavviso di 2 giornigior- ni, riducibili ad a 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine l'indicazione specifi- ca dell'ordine del giorno e dell’ora dell'ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario dall'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea dell'assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali XX.XX. congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità nell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’annonell'anno solare, per le quali verrà corrisposta corrispo- sta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) nell'anno solare potranno essere utilizzate, nel limite di due 2 ore, nell’anno nell'anno successivo. Qualora nell’anno nell'anno solare siano state esaurite le ore disponibili, potranno po- tranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo dell'anno successivo, sempre nel limite di due2. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo quest'ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario l'o- rario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea l'assemblea potrà essere articolata in due 2 riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento svol- gimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle del- le persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continuiturni avvicendati. Le modalità di cui ai tre 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità dell'unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente preventiva- mente comunicati all’aziendaall'azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’artdall'art. 20 della 20, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Chiarimento a verbale n. 1 Nella retribuzione di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno, nonché la maggiorazione per lavoro a squadre, qualora tali prestazioni siano già state programmate per le ore concesse per lo svol- gimento delle assemblee. Per i lavoratori a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversa- mente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quin- dicine. Chiarimento a verbale n. 2 Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni nelle unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, produttive per la trattazione di materie problemi sindacali attinenti al rapporto di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, Sindacale Unitaria costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione Direzione dell’azienda con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 un giorno in caso di comprovata urgenza, con l’indicazione indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea dell’Assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell’unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’annonell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni si potranno avere luogo svolgere durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continuiimpianti. Le modalità di cui ai tre due precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in idonei luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva. In ; in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacalisindacali da essi delegati, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’artIl diritto all’assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. 20 della legge 20 maggio 1970Tali assemblee saranno tenute, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzaove possibile, all’interno dell’azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità nell'unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione Direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione l'indicazione specifica dell’ordine dell'ordine del giorno e dell’ora dell'ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario dall'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea dell'assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU R.S.U. costituita nell’unità nell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’annonell'anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’artdall'art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno nell'anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell’anno nell'anno successivo. Qualora nell’anno nell'anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno dell'anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo quest'ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario l'orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità dell'unità produttiva stessa. Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’aziendaall'azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’artdall'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Chiarimento a verbale Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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Assemblee. I La RSU e le XX.XX. a norma dell’art. 2 del CCNQ del 7/8/98 indicono le assemblee dei lavoratori hanno diritto in modo congiunto o disgiunto. Nel caso di riunirsi indizione di assemblee da parte di singoli componenti della RSU la convocazione deve essere comunicata al Coordinatore. Le assemblee possono essere convocate a livello di ente, di area professionale, di dipartimento, municipio o ufficio extradipartimentale, istituzione, agenzia o a livello di unità organizzativa, ovvero per area professionale in ogni unità produttivaciascuno di tali livelli. Il limite di fruizione individuale del singolo dipendente è di 12 ore annuali, indipendentemente dal numero dei dipendenti considerate a tutti gli effetti orario di servizio, con la conservazione della stessanormale retribuzione intesa come comprendente tutte le voci, per sia fondamentali sia accessorie, che la trattazione compongono . L’assemblea ha una durata minima di un’ora e massima di due ore, salvo in caso di materie di interesse sindacale generale per le quali la durata può essere estesa fino ad un massimo di 3 ore. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico l’assemblea è svolta ad inizio o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell’unità produttiva. Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti , per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione. Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario fine turno di lavoro. Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente Il personale è autorizzato ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti assentarsi dal lavoro per il presente contrattotempo strettamente necessario alla partecipazione dei lavori dell’assemblea. L’Amministrazione, così come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell’unità produttivaprevisto dal CCNQ 7/8/98, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l’orario di lavoro entro provvede a verificare il limite massimo di 10 ore nell’anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell’anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel raggiungimento del limite di due ore, nell’anno successivo. Qualora nell’anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell’anno successivo sempre nel limite di due. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttivafruizione individuale del singolo dipendente. In caso di comprovata impossibilitàassemblee che interessino il personale educativo scolastico ovvero il personale operante in sedi distaccate ove si eroghino servizi al pubblico (limitatamente al caso di assemblee tenute in sedi diverse) detti servizi saranno riattivati entro 20 minuti dal termine dell’assemblea stessa. La comunicazione dell’indizione dell’assemblea deve essere inoltrata all’amministrazione, nella persona del dirigente responsabile del livello organizzativo interessato dall’assemblea, con almeno 72 ore lavorative di anticipo e deve contenere la data, il datore luogo e l’orario dell’assemblea stessa. L’Amministrazione individua un luogo idoneo per lo svolgimento dell’assemblea medesima, e cura l’informazione immediata agli utenti sugli eventuali disservizi che ne possono derivare. Per condizioni eccezionali, motivate per le esigenze degli organi istituzionali, o per particolari esigenze dei servizi resi ai cittadini, il Dirigente del livello organizzativo interessato dalla richiesta di lavoro assemblea comunica, in forma scritta e motivata alle rappresentanze sindacali promotrici, la necessità di spostamento della data, dell’orario o del luogo dell’assemblea. La comunicazione deve essere trasmessa almeno 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici, e deve contenere una disponibilità alternativa per il luogo, la data e l’orario dell’assemblea, che comunque non può essere oltre le 72 dal primo orario di convocazione, ferma l’autonomia delle rappresentanze sindacali nel fissare la nuova convocazione. L’Amministrazione cura l’installazione di bacheche per la RSU e per le XX.XX. in ogni luogo di lavoro. L’Amministrazione assicura alla RSU ed alle XX.XX. la disponibilità di uno spazio di comunicazione sul sito Internet dell’Amministrazione comunale e sul periodico “InComune” distribuito tra i dipendenti comunali. Tali spazi debbono essere esattamente identificati per permettere al lettore di riconoscerne l’autonoma responsabilità sindacale. L’utilizzazione di tali locali è tenuto a mettere subordinato alle esigenze istituzionali e ai vincoli derivanti dalle disposizioni sulle campagne elettorali e referendarie. La disponibilità di sedi permanenti di proprietà dell’Amministrazione comunale per le XX.XX. è consentita secondo le deliberazioni del Consiglio comunale. In ciascuna macrostruttura è individuato un locale permanentemente e gratuitamente a disposizione un idoneo della RSU e XX.XX. rappresentative, organizzato con gli arredi e la strumentazione tecnica concordati, secondo le oggettive disponibilità, nell’ambito della medesima macrostruttura. In caso di assoluta impossibilità di individuare tale locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa. Per per oggettiva carenza di spazi, l’Amministrazione individua le modalità di utilizzazione di idonei locali per lo svolgimento di riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all’azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenzacomunque connesse all’attività sindacale.

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