Common use of Assemblee Clause in Contracts

Assemblee. Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle R.S.U. e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le R.S.U. Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell'attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del Sindacato che ha costituito la R.S.U. o che ha promosso l'assemblea, previamente indicati al datore di lavoro. Le R.S.U. e le Organizzazioni provinciali di cui al 1° comma del presente articolo, che intendono convocare l'assemblea, dovranno far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. Le R.S.U. e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 12 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri di cui al precedente comma 10. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di partecipare all'assemblea da parte dei lavoratori e la esigenza della normale prosecuzione dell'attività produttiva.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. Nelle Fermo restante quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle promosse dalla R.S.U. e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, idonei posti a disposizione dall'azienda nell'unità produttivaproduttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le R.S.U. Le assemblee durante l'orario di lavoro saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando garantire l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendoe, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione dell'attività produttiva prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le la R.S.U. Nelle lavorazioni a turni e o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del Sindacato che ha costituito la R.S.U. o che ha promosso l'assembleapresente contratto, previamente indicati al datore di lavoro. Le La R.S.U. e le Organizzazioni provinciali di cui al 1° comma del presente articolo, che intendono intenda convocare l'assemblea, dovranno l'assemblea deve far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. Le La R.S.U. e le Organizzazioni provinciali provvederanno provvederà a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee assemblee, durante l'orario di lavoro lavoro, è limitato a 12 10 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, compensate con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di con almeno 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario per un massimo di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri annue retribuite. Nel caso di cui al precedente comma 10e nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, nelle quali non sia stata costituita la R.S.U., le assemblee potranno essere promosse unitariamente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di partecipare all'assemblea da parte dei lavoratori e la esigenza della normale prosecuzione dell'attività produttiva.

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Assemblee. Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle R.S.U. e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, idonei posti a disposizione dall'azienda nell'unità produttivain fabbrica, fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa. Eventuali diverse modalità potranno essere saranno concordate con le R.S.U. la RSU. Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando interessati garantendo l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendoe, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell'attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali la direzione aziendale e le R.S.U. la RSU. Nelle lavorazioni a turni e o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del Sindacato sindacato che ha costituito la R.S.U. o che ha promosso l'assemblearappresentanza sindacale aziendale, previamente indicati al datore di lavoro. Le R.S.U. La RSU e le Organizzazioni provinciali di cui al 1° comma del presente articolo, che intendono convocare l'assemblea, l'assembla dovranno far pervenire alla Direzione direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre giorni lavorativi un giorno lavorativo prima della data prevista per l'assemblea stessa, stessa una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, giorno dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. Le R.S.U. La RSU e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 12 10 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, compensate con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio per le ore comprese nel normale orario normale di lavoro. In conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, delle 10 ore annue retribuite di cui sopra, 3 ore di assemblea potranno essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle organizzazioni sindacai, di categoria firmatarie il CCNL applicato nell'unità produttiva. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver avere luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Il suddetto numero di 12 10 ore verrà viene calcolato per anno solareanni di calendario. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di con almeno 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario per un massimo di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma 102 dell'art. 35 della Legge n. 300/1970. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di partecipare all'assemblea da parte dei lavoratori e la esigenza della normale prosecuzione dell'attività produttiva.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblee. Nelle Fermo restante quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle promosse dalla R.S.U. e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, idonei posti a disposizione dall'azienda nell'unità produttivaproduttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le R.S.U. Le assemblee durante l'orario di lavoro saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando garantire l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendoe, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione dell'attività produttiva prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le la R.S.U. Nelle lavorazioni a turni e o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del Sindacato che ha costituito la R.S.U. o che ha promosso l'assembleapresente contratto, previamente indicati al datore di lavoro. Le La R.S.U. e le Organizzazioni provinciali di cui al 1° comma del presente articolo, che intendono intenda convocare l'assemblea, dovranno l'assemblea deve far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, dell'assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. Le La R.S.U. e le Organizzazioni provinciali provvederanno provvederà a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee assemblee, durante l'orario di lavoro lavoro, è limitato a 12 10 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, compensate con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di con almeno 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario per un massimo di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri annue retribuite. Nel caso di cui al precedente comma 10e nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, nelle quali non sia stata costituita la R.S.U., le assemblee potranno essere promosse unitariamente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario Restano salve le eventuali normative aziendali in atto in materia di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di partecipare all'assemblea da parte dei lavoratori e la esigenza della normale prosecuzione dell'attività produttivacomplessivo miglior favore.

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Assemblee. Nelle singole I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive che occupino più per la trattazione di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazione unitaria o singolarmente dalle R.S.U. e dalle singola delle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del sindacali stipulanti il presente contratto. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di due giorni, assemblee del personale riducibili ad un giorno in forza presso l'unità medesimacaso di comprovata urgenza, con ordine l'indicazione specifica dell'ordine del giorno su materie e dell'ora di interesse sindacale e del svolgimento della riunione. Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idoneiQualora la convocazione sia unitaria, posti a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le R.S.U. Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a turno, quali verrà corrisposta la normale prosecuzione dell'attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turniretribuzione. Le assemblee saranno Tali riunioni dovranno normalmente tenute all'inizio o aver luogo alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del Sindacato che ha costituito la R.S.U. o che ha promosso l'assemblea, previamente indicati al datore e all'inizio dei periodi di lavoro. Le R.S.U. e riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso le Organizzazioni provinciali di cui al 1° comma del presente articolo, che intendono convocare l'assemblea, dovranno far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori. Le R.S.U. e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee riunioni si potranno svolgere durante l'orario di lavoro è limitato a 12 ore all'annolavoro, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solareQualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati. Le modalità di cui al precedente comma 10ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Tali assemblee saranno tenuteLe riunioni si terranno in idonei luoghi messi a disposizione dell'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, ove possibile, all'interno dell'aziendail datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa. Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto Alle riunioni hanno facoltà di partecipare all'assemblea i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali da parte essi delegati, i nominativi dei lavoratori e la esigenza quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20 della normale prosecuzione dell'attività produttivalegge 20 maggio 1970, n. 300. Per il trattamento economico si fa riferimento alla "retribuzione di fatto" di cui all'art. 38.

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Assemblee. Nelle singole I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttive che occupino più produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle R.S.U. e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idoneiDette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, posti a disposizione dall'azienda oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell'unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al 1o comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti. La convocazione sarà comunicata alla direzione con le R.S.U. Le assemblee saranno svolte preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in modo tale da consentire la partecipazione caso di tutti i lavoratori interessatiurgenza, assicurando l'ordinato eventuale arresto con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell'attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione dell'ora di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turnisvolgimento della riunione. Le assemblee riunioni di cui sopra saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario fuori dall'orario di lavoro. Qualora la convocazione dell'assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall'Art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la line o della sosta giornaliera. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del Sindacato che ha costituito la R.S.U. o che ha promosso l'assemblea, previamente indicati al datore all'inizio dei periodi di lavoro. Le R.S.U. e ore non effettuate nell'anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell'anno successivo. Qualora nell'anno siano state esaurite le Organizzazioni provinciali ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di cui al 1° comma del presente articolo, che intendono convocare l'assemblea, dovranno far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora pertinenza dell'anno successivo sempre nel limite di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratoridue. Le R.S.U. e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso negli albi aziendali. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 12 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, con riunioni potranno riguardare la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Ove dette assemblee riguardino generalità dei lavoratori o gruppi di lavoratori, essi. In quest'ultimo caso le riunioni potranno aver avere luogo durante l'orario di lavoro lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solareQualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui. Le modalità di cui al precedente comma 10ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Tali assemblee saranno tenuteLe riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovala impossibilità, ove possibile, all'interno dell'aziendail datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa. Fermo restando Per le riunioni interaziendali il diritto dei lavoratori locale idoneo sarà invece reperito a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto cura delle parti convocanti. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare all'assemblea da parte dei lavoratori i segretari nazionali e la esigenza provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi di questi ultimi saranno preventivamente comunicati all'azienda. La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'Art. 20 della normale prosecuzione dell'attività produttivalegge 20 maggio 1970, n. 300. CHIARIMENTO A VERBALE - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.

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