Common use of Apprendistato di alta formazione e di ricerca Clause in Contracts

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Il datore di lavoro che intende stipulare detto contratto sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta. E’ incentivato dall’art. 32 del D.lgs. n. 150/2015. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa legale vigente.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo all'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Il datore di lavoro che intende stipulare detto contratto sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro le Parti convengono di dare esecuzione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva; nella specie, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta. E’ incentivato dall’art. 32 del D.lgs. n. 150/2015. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa legale vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Federculture, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Federculture

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Possono Anche tale tipologia di apprendistato è oggetto di modifiche finalizzate a consentirne il ricorso in maniera più efficace. Sostanzialmente invariati settori e limiti anagrafici dei soggetti che possono essere assunti assunti: il contratto può essere stipulato in tutti i settori di attività, dai datori di lavoro sia pubblici o privati, con contratto di apprendistato che privati per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricercasuperiori, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, ordinistiche i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativoistruzione e formazione Tecnica Superiore. Il funzionamento presenta analogie con il contratto di apprendistato di primo livello: il datore di lavoro che intende stipulare detto il contratto sottoscrive un protocollo con l'istituzione l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto iscritto, o con l'ente l’ente di ricerca, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’Università e della ricerca che stabilisce la durata l’entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Per le ore di Con il protocollo viene stabilito il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione svolte nella istituzione formativa il a carico del datore di lavoro entro il massimo di sessanta. La formazione esterna all’azienda è esonerato svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale. Una novità del nuovo testo, che ricalca quanto previsto per la prima tipologia di apprendistato, riguarda l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo. Per retributivo per quanto attiene la parte di formazione svolta nella istituzione formativa, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% 10 per cento di quella che gli sarebbe dovutadovuta se avesse lavorato. E’ incentivato dall’art. 32 La regolamentazione e la durata del D.lgs. n. 150/2015. I lavoratori assunti con contratto periodo di apprendistato sono esclusi dal computo per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei limiti numerici previsti da leggi datori di lavoro e contratti collettivi per l'applicazione dei prestatori di particolari normative lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e istitutile altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articoloTuttavia, si fa riferimento alla normativa legale vigentein assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

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Samples: www.labormarche.it