Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto Clausole campione

Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. 1. Ai sensi dell'11° comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297, si conviene che il numero delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto avanzate dal personale con qualifica di dirigente, da soddisfare annualmente, è pari al 50% del numero delle richieste che possono essere soddisfatte, a norma di legge, nello stesso anno, per il rimanente personale, con arrotondamento all'unità superiore della frazione eventualmente residua.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Premesso che : ✓ l’art. 2120 c.c. (come modificato dalla L. 29 maggio 1982 n°297) prevede le condizioni e le modalità affinché i prestatori di lavoro possano richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, stabilendo in particolare che condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi, e che detti contratti possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione; ✓ che, in relazione a quanto contenuto nel primo alinea, nel caso in cui l’anticipazione del T.F.R. venga richiesta per l’acquisto della prima casa di abitazione ed il richiedente - che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge - non abbia richiesto altri anticipi a qualunque titolo escluso quello previsto per i versamenti nel fondo di previdenza e per motivi sanitari, è consentito l’accesso al trattamento di fine rapporto maturato al momento della richiesta fino ad un massimo dell’80% anziché del 70% previsto dall’art. 2120, comma 6, del c.c., Con riferimento ed in conformità a quanto previsto dalle norme di legge in materia, le Parti hanno convenuto la regolamentazione dell’istituto di cui al presente articolo, nella forma di cui all’Allegato 1 del presente Contratto Integrativo.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Il lavoratore con almeno otto anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 75% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i seguenti limiti : un dipendente per le aziende che ne impiegano fino a dieci; due dipendenti per le aziende che ne impiegano da dieci a trenta; quattro dipendenti per le aziende che ne impiegano oltre trenta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni sul T.F.R. di cui alla Legge 29/5/1982 n.297 art.1 possono essere richieste, oltre che nei casi previsti dalle leggi, anche per le seguenti necessità:
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Art. 25 Norme in materia disciplinare Preavviso Art. 26 Risoluzione del rapporto di lavoro
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. A domanda del Dirigente il trattamento di fine rapporto può essere anticipato con riferimento al 6° comma e seguenti dell’art. 2v1ile2, 0co,me modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.297. Codice
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. A superamento degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato “D”, regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto, del vigente CCNL si conviene che: - vanno soddisfatte annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre, le richieste presentate dagli aventi diritto di cui all’art. 1 senza limitazioni percentuali o in termini assoluti; - ciascuna anticipazione può essere richiesta, oltre che per le motivazioni previste dalla Legge, anche per la ristrutturazione dell’immobile di abitazione e per l’acquisto di beni durevoli; essa, comunque, non può essere superiore al 85% dell'importo complessivo cui il richiedente avrebbe diritto, per indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto, nel caso di risoluzione del contratto di lavoro alla data di presentazione della domanda. In riferimento all’integrazione apportata in data 11.03.1999, al presente articolo, si conviene che: “La richiesta di anticipazione del T.F.R. da parte dei dipendenti, s’intenderà legittimata anche in presenza di spese mediche sostenute o da sostenere nei dodici mesi precedenti o successivi alla richiesta, anche nel caso che le stesse riguardino il coniuge e/o figli non a carico purché conviventi” (Restano ferme le modalità di documentazione delle richieste). Dall'importo complessivo anzidetto sono da detrarre le somme in ipotesi pignorate od altrimenti impegnate a garanzia di terzi o del datore di lavoro oppure impiegate a favore del dipendente su cui restano escluse anticipazioni finché permane la esposizione.
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. (AA 16/12/1982 - AA 26/4/1983 (Nota interpretativa del verbale di accordo del 16/12/1982 relativo al Regolamento aziendale in materia di anticipazioni) – Appendice al regolamento del 6/1/83)
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Ad integrazione dell’art. 4 del Regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto, Allegato sub D al c.c.n.l. 21/12/2007, tra i motivi per cui richiedere l’anticipazione, entro il limite massimo di Euro 20.000 e per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, vengono incluse: - l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 54, 5° comma, del c.c.n.l. 21/12/2007; - le esigenze personali del dipendente.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.