Definizione di Ma cosa

Ma cosa si intende per ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, concetto puntualmente più tecnico di ultima retribuzione globale di fatto adoperato per l’art. 18 della legge n. 300/1970? Qui, l’ovvia correlazione è rappresentata da ciò che afferma l’art. 2120 c.c. il quale stabilisce che nella retribuzione da accantonare annualmente vanno computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, comprese quelle in natura ed escluse quelle che trovano la loro ragione nel rimborso spese. Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 43 del 3 ottobre 2008, precisò che se il CCNL prevede espressamente quali elementi della retribuzione vanno calcolati e quali no, il datore è tenuto a rispettarlo, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione. Quindi, retribuzione mensile oltre ai ratei delle mensilità aggiuntive ed ai c.d. “elementi non occasionali”. Una breve riflessione va, a mio avviso, riservata agli elementi non occasionali della retribuzione utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto: vanno computati quelli collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione (Cass., 19 febbraio 2009; Cass., 3 novembre 2008, n. 11002) o in dipendenza con le mansioni stabilmente svolte (Cass., 14 giugno 2005, n. 24875). Da ciò discende che ai fini del calcolo è sufficiente che il lavoratore ne abbia goduto in via normale, pur non essendo gli stessi definitivi. Vanno esclusi soltanto gli elementi sporadici ed occasionali, collegati a situazioni aziendali fortuite ed imprevedibili. Per i beni in natura (ad esempio, l’alloggio) occorre fare riferimento al valore normale del bene e non all’eventuale valore convenzionale fissato ai fini fiscali o contributivi. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, riporto alcune voci relative alla computabilità:
Ma cosa si intende per impossibilità? L’articolo 1256 c.c. è un’estrinsecazione del principio generale “ad impossibilia nemo tenetur”, in forza del quale nessuno può essere tenuto a prestazioni impossibili. Pur senza entrare nell’annoso dibattito dottrinale tra la tesi dell’impossibilità oggettiva e quella soggettiva (alias inesigibilità o non imputabilità), si può sinteticamente ritenere che, per costituire un’esimente, l’evento sopravvenuto debba caratterizzarsi per imprevedibilità, assolutezza e insuperabilità: ossia debba essere così gravoso da stravolgere l’originario sinallagma contrattuale. A tal fine non rilevano né la mera difficoltà di esecuzione né la sua maggiore onerosità (quest’ultima rilevante solo ai fini dell’art. 1467 e ss.). Alla stregua del principio secondo cui genus numquam perit, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria evidenziano, inoltre, come l’impossibilità non possa configurarsi per le obbligazioni pecuniarie.
Ma cosa intende la legge per valore normale e valore convenzionale? Art.9 comma 3 Tuir: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto egli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”. Tuttavia, il valore imponibile “normale” può decrescere qualora il datore di lavoro abbia stipulato una convenzione con il fornitore. Agenzia delle Entrate, risoluzione n.26/E del 29 marzo 2010: “Il valore normale di riferimento dei beni e servizi erogati al dipendente può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale,compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro”. Il valore convenzionale, viceversa, emerge caso per caso, laddove il legislatore abbia inteso “convenzionalmente” quantificare l’utilità concessa nel singolo caso.

Examples of Ma cosa in a sentence

  • Nel 2019 è nel cast principale di Ma cosa ci dice il cervello di Xxxxxxxx Xxxxxx, di Genitori quasi perfetti opera seconda di Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxx L’estate di Xxxxxxx Xxxxxx con Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx, uscito a fine Gennaio 2020 per il quale viene candidata ai Nastri d’Argento come miglior attrice di commedia e riceve il premio Xxx Xxxxxxxx come miglior interprete della stagione.

  • Ma, cosa ancor più grave, è il nodo del costo del lavoro, che continua ad essere gravato da troppi «oneri sociali»9.


More Definitions of Ma cosa

Ma cosa si intende « per problemi tecnici di speciale difficoltà »? Con riferimento alla professione del medico integrano l'astratta previsione normativa i casi che, per essere stati oggetto, nella stessa letteratura medica, di dibattiti e studi dagli esiti tra loro opposti, per la novità della loro emersione, ovvero per essere caratterizzati dalla straordinarietà e particolare eccezionalità del loro manifestarsi, non possono considerarsi ricompresi nel diligente patrimonio culturale — professionale — tecnico del professionista, avuto riguardo, anche in questo caso, alle peculiarità del settore ove svolge la sua attività, e ad uno standard medio di riferimento (x. Xxxx. 7.5.1988 n. 3389, DPA, 1989, 497). A ciò poi aggiungasi, come afferma la S.C., la sua limitazione alle sole ipotesi di imperizia, con esclusione della imprudenza e della negligenza (v. anche Cass. 19.5.1999, n. 4852). Nella diligenza è compresa anche la perizia da intendersi come cono-scenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.
Ma cosa si intende per produttività del lavoro e come è variata negli ultimi anni? Nel periodo 1995-2014 la produttività del lavoro, definita dall’ISTAT come valore aggiunto per ora lavorata, ha registrato una crescita media annua dello 0,3%, derivante da incrementi medi del valore aggiunto e delle ore lavorate rispettivamente pari allo 0,5% e allo 0,2%. Nel periodo 2003-2014 la produttività del lavoro è cresciuta dello 0,1% in media d’anno, in un contesto economico caratterizzato da una tendenza alla discesa sia del valore aggiunto sia delle ore lavorate (rispettivamente -0,3 e -0,4%). All’interno di tale periodo si possono distinguere due fasi, con caratteristiche distinte. Nel periodo 2003-2009 la produttività del lavoro è diminuita in media dello 0,3% annuo, in conseguenza di una diminuzione del valore aggiunto dello 0,2% associata a un incremento delle ore lavorate dello 0,1%. Nel 2009-2014 il valore aggiunto ha registrato una dinamica più negativa (-0,4% in media d’anno) associata però a un calo più accentuato dell’input di lavoro (-1,0%), in conseguenza la produttività del lavoro è cresciuta in media dello 0,6%. Nel 2014 la produttività del lavoro è tornata a diminuire (-0,7%), per effetto congiunto di un calo del valore aggiunto (-0,5%) e di un modesto incremento dell’input di lavoro (+0,2%)5. Alla produttività spetta il compito di trainare la crescita economica: rappresenta quindi un elemento di interesse crescente, per via dei positivi effetti in termini di efficienza ed equilibrio del contesto occupazionale, nonché per la stabilità economica. Nell’attuale scenario di crisi, il sistema di relazioni industriali “rigido”, associato ad una limitata diffusione della contrattazione

Related to Ma cosa

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Polizza Collettiva Il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Somma assicurata valore dei beni assicurati nei limiti del quale la Società è vincolata dall’Assicurazione.

  • Durata contratto il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

  • Malattia improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Regione Lombardia si è adeguata e ha approvato diverse Delibere di Giunta Regionale per l’attuazione della Rete Natura 2000 in Lombardia ed in particolare la n. 8/6415 del 27 dicembre 2007 “Criteri per l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale”. Inoltre, la Regione Lombardia con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale che è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. ISPRA, nel 2011, ha pubblicato (XXXXXXXXX M., BARONE M., XXXXXXXXXX X.) un utile e interessante documento, “La rete ecologica nella pianificazione territoriale delle valli interne e piane costiere. Il caso studio Nord Barese - Ofantino. Rapporti 152/2011” in cui nell’introduzione si legge: “La connettività ecologica rappresenta, sia a livello europeo che nazionale sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva 92/43/CEE HABITAT, un paradigma di garanzia alla conservazione della biodiversità e del paesaggio, anche all’interno della definizione di strumenti normativi e pianificatori per la valutazione e gestione dell’eco-compatibilità delle trasformazioni territoriali ai fini della tutela delle componenti ambientali e paesaggistiche. In tale quadro la rete ecologica rinforza e indirizza la prassi pianificatoria territoriale, ai diversi livelli amministrativi, con l‟obiettivo specifico di contrastare il decremento della naturalità diffusa e il conseguente degrado dei servizi ecosistemici, di salvaguardare i livelli di diversità biologica e di integrare la tutela dell’ecosistema con i bisogni di uso sostenibile delle risorse naturali, prevenendo gli effetti delle trasformazioni. Ciò senza diminuire, ma anzi aumentando, i valori complessivi a lungo termine dell’ambiente in modo non disgiunto da interessanti risvolti economici e sociali.” La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, individuata all’art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014. È quindi di fondamentale importanza, nella pianificazione territoriale, seguire le indicazioni che sono fornite a più ampia scala (provinciale, regionale e nazionale) in modo che sia mantenuta e migliorata la rete esistente anche a scala locale.

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  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

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  • Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

  • Costi (o spese) Oneri a carico dell’Assicurato gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

  • Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

  • Codice Prodotto TS3L6-RI1600GB || TS3L6-RI1600GBN HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) OpzSSD-RI800GB Unità memoria interna aggiuntiva di tipo SATA SSD Read Intensive “hot swap” di 960GB. Endurance DWPD =1.