Definizione di Limite massimo d’Indennizzo

Limite massimo d’Indennizzo delle “Norme che regolano i Sinistri”, la Società indennizza il Contenuto delle abitazioni e/o uffici nonché del Bestiame.
Limite massimo d’Indennizzo. Per la sezione Danni a terzi: Per la sezione In caso di sinistro - Xxxxx a terzi:
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

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Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spe- se di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà es- sere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo i casi previsti dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), dal paragrafo "Gioielli e preziosi assicurati nella forma a Primo Rischio Assoluto, custoditi in Cassaforte o armadio corazzato all’interno dell’abitazione assicurata" e dai punti "Gioielli e Preziosi in custodia all’interno di Cassette di sicurezza presso istituti di credito" del paragrafo "Estensioni di garanzia", in nessun altro caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. Sezione Danni a terzi Cosa assicuriamo E’ assicurato il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato o i Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata, in conseguenza di fatto proprio, dei Familiari minorenni, di minori affidati, nonché degli addetti ai servizi domestici e assistenziali, “baby sitter” e personale “alla pari” nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati. L’Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. INDIRIZZO TELEFONO FAX N° polizza COGNOME NOME INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL DATI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO Denuncia sinistro DATA SINISTRO LUOGO SINISTRO TIPO SINISTRO: ❑ INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETÀ Descrizione delle modalità dell’evento Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato? COMPAGNIA ❑si ❑no NUMERO DI POLIZZA SOMME ASSICURATE DATA FIRMA ALLEGATI: ❑ Denuncia alle autorità Altri.................................................................................................................................. Totale pagine allegate inclusa la presente...................................................................................................................................... Zurich Insurance plc Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. P.0133.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 33 In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Sezione Danni a terzi Cosa assicuriamo E’ assicurato il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato o i suoi Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione delle Abitazioni e Dipendenze indicate in Polizza, compresi i relativi impianti posti al servizio delle stesse. L’Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione: • alla proprietà e/o conduzione degli spazi di pertinenza delle Abitazioni indicate in Polizza, anche tenuti a giardino, orto o parco, compresi alberi d’alto fusto, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi, strade private, cancelli anche automatici, recinzioni in genere, nonché muri di sostegno e di contenimento di altezza non superiore ai metri 2; • ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto dei Fabbricati, compresi i danni a veicoli in genere; tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di 100 euro. Se le abitazioni assicurate fanno parte di condomini, l’Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere in proprio, sia la responsabilità per i danni di cui debbano rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, la responsabilità civile derivante dalla conduzione dell’Abitazione e delle Dipendenze è prestata a favore del conduttore e delle persone di cui esso debba rispondere a termini di legge. E’ assicurato il Risarcimento delle somme, capitali, interessi e spese, che l’Assicurato o i Familiari siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificat...
Limite massimo d’Indennizzo delle “Norme che regolano i Sinistri” l’assicurazione è prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie. Partite o Garanzie Limiti di Indennizzo Franchigie e/o Scoperti Garanzia Base Urto di veicoli stradali Spese di demolizione e sgombero 100% della somma assicurata Limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 10% dell’indennizzo, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e/ o anno assicurativo ==== Estensioni di garanzia Fenomeni elettrici Furto o guasti di fissi ed infissi Perdita delle pigioni Rimpiazzo del combustibile Onorari a periti Spese di riprogettazione – oneri di urbanizzazione 3% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 3% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Limite del 15% del valore di competenza di ciascuna unità immobiliare danneggiata Limite di € 2.500,00 per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per sinistro Limite del 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per sinistro Franchigia € 200,00 ==== ==== ==== ==== ==== Eventi speciali Eventi socio-politici Eventi atmosferici Estensione danni enti all’aperto Danni da grandine Sovraccarico di neve Ordigni esplosivi Guasti da ladri al Fabbricato Limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Limite di € 5.000,00 per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 50% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite del 80% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e/ o anno assicurativo Limite di € 3.000,00 per sinistro e/ o anno assicurativo Scoperto del 10% con minimo di € 250,00 ==== ==== Imbrattamento Limite di € 1.000,00 per sinistro e di € 1.500,00 per anno assicurativo Scoperto del 10% con minimo di € 500,00 Acqua Condotta e Danni da acqua Acqua condotta Ricerca e riparazione del guasto- Tubazioni del gas Trabocchi, rigurgiti, occlusioni Gelo 10% della somma assicurata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 3% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e di € 20.000,00 per anno assicurativo 3% del...
Limite massimo d’Indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà esse-
Limite massimo d’Indennizzo. Esclusivamente nel caso in cui la somma tra importo in- dennizzabile e Spese di Salvataggio, previste dall’art. 1914 del Codice Civile, sia superiore al valore Assicurato, potrà verificarsi il pagamento di una somma maggiore di quella assicurata da parte della Compagnia.