Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi: Incendio, Danni aal proprietà, Furto, Danni a terzi, Assistenza famiglia.
metro per metro extra
Metro per metro extra
Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi:
Incendio, Danni aal proprietà, Xxxxx, Xxxxx a terzi, Assistenza famiglia.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Informativa | pag. | 1 di 5 |
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione | pag. | 1 di 5 |
B. Informazioni sul contratto | pag. | 1 di 5 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. | 3 di 5 |
Nota
Glossario pag. 1 di 2
dizioni di Assicurazione pag. 1 di 12 | ||
Condizioni generali | pag. | 1 di 12 |
Incendio e Danni alla proprietà | pag. | 2 di 12 |
Furto | pag. | 5 di 12 |
Incendio / Furto – In caso di Sinistro | pag. | 7 di 12 |
Danni a terzi | pag. | 9 di 12 |
Assistenza Famiglia | pag. | 10 di 12 |
Allegato 1 - Modulo di denuncia di Xxxxxxxx |
Con
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Grup- po Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xx- xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla re- golamentazione dei servizi finanziari (IFR)
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512.772.168,00 euro, formato da un capitale sociale di 8.157.940,00 euro e riserve patrimoniali per 2.504.614.228,00 euro.
L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità dispo- nibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 233%.
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto ha la durata indicata in polizza ed è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA:
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza
contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 8 “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” delle Condi- zioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
• Incendio e Danni alla proprietà;
• Furto;
• Danni a terzi;
• Assistenza famiglia.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di li- mitazioni ed esclusioni come disciplinato all’interno di ogni singola sezione di garanzia e precisamente ai paragrafi:
• Per la sezione “Incendio e Xxxxx alle proprie cose”: “Forma di garanzia standard”, “Forma di garanzia com- pleta”, “Condizioni particolari”, “Delimitazioni ed esclu- sioni”.
• Per la sezione “Furto”:
“Limiti di Indennizzo”, “Forma di garanzia standard”, “Forma di garanzia completa”, “Delimitazioni ed esclu- sioni”.
• Per la sezione “Danni a terzi”:
“Cosa e come assicuriamo”; “Delimitazioni ed esclusioni”.
• Per la sezione “Assistenza famiglia”:
Cosa e come assicuriamo”; “Cosa Assicuriamo”; “Delimi- tazioni ed esclusioni”.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indenniz- zo come disciplinato negli articoli 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” e 12 “Variazione dell’ubicazione del Fabbricato e Contenuto assicurati (trasloco)”.
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- correnza della somma assicurata e/o del massimale prescel- ti dall’Assicurato ed indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Limiti di inden- nizzo, Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a paga- re una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Xxxxxxxxxx sono comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- tuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Qualora l’Assicurazione sia prestata a Valore Totale e la su- perficie dichiarata al momento del Sinistro risulti inferiore a quella reale di oltre il 20%, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quan- to accertato. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al para- grafo “Forma a valore Totale – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale” Contenuto nel capitolo “Incendio/Furto – In caso di Sinistro”.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di applicazione di sco- perti e franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione dello Sco- perto in caso di ammontare del danno inferiore alla somma assicurata/massimale (Assicurazione a Primo Rischio assolu- to e Assicurazione a Valore totale)
Somma assicurata/Massimale: 100.000,00 euro
Ammontare del danno: 50.000,00 euro Scoperto 20% sull’ammontare del danno: 10.000,00 euro Ammontare del danno – Scoperto: 40.000,00 euro
[40.000,00 euro < Somma assicurata]
Indennizzo: 40.000,00 euro
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione dello Scoper- to in caso di ammontare del danno superiore alla somma assi- curata/massimale (Assicurazione a Primo Rischio assoluto) Somma assicurata/Massimale: 100.000,00 euro
Ammontare del danno: 150.000,00 euro Scoperto 20% sull’ammontare del danno: 30.000,00 euro Ammontare del danno – Scoperto: 120.000,00 euro
[120.000,00 euro > Somma assicurata]
Indennizzo = Somma assicurata 100.000,00 euro
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchi- gia in caso di ammontare del danno superiore alla somma as- sicurata/massimale (Assicurazione a Primo Rischio assoluto) Somma assicurata/Massimale: 100.000,00 euro
Ammontare del danno: 150.000,00 euro Franchigia: 5.000,00 euro
Ammontare del danno – Franchigia: 145.000,00 euro [145.000,00 euro > Somma assicurata]
Indennizzo = Somma assicurata 100.000,00 euro
Esempio 4: Prestazione soggetta a riduzione proporzionale e Franchigia in caso di ammontare del danno superiore alla somma assicurata (Assicurazione a Valore totale)
Superficie commerciale dichiarata: 100 mq Superficie commerciale effettivamente
accertata: 150 mq
Somma assicurata/Massimale: 180.000,00 euro
Ammontare del danno: 21.000,00 euro
Franchigia: 1.000,00 euro
Tolleranza: 20% della superficie
commerciale dichiarata 20 mq
Indennizzo:
21.000 x [(100 + 20%)/150] – 1.000 = 15.800,00 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell’Assicurazione stessa. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 1 “Dichiara- zioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.
A puro titolo esemplificativo, può costituire aggravamento o di- minuzione del Rischio la variazione dell’ubicazione assicurata nell’ambito della garanzia “Furto”.
Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla man- cata comunicazione, si rimanda agli articoli 6 “Aggravamento del Rischio” e 7 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Pre- mio con possibilità per il Contraente di frazionamento seme- strale senza alcun onere aggiuntivo.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’u- nica soluzione.
Gli Intermediari assicurativi possono ricevere dal Contraente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestata all’Impresa di Assicurazione oppu- re all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato all’Impresa di Assicurazione o all’Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l’In- termediario assicurativo;
• denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro an- nui.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermedia- rio assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
AVVERTENZA:
Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Com- pagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effet- to di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.
In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi del- l’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza.
7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
I Premi, i Massimali e le somme assicurate, gli eventuali Limiti di Indennizzo - Risarcimento di garanzia sono collegati all’indi- ce dei prezzi al consumo “per la famiglia di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, come indicato al- l’articolo 5 “Indicizzazione” delle Condizioni di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al su indicato articolo del- le Condizioni di Assicurazione.
8. Rivalse
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga, così come discipli- nato all’articolo “Rinuncia al diritto di rivalsa” delle sezioni “In- cendio e Danni alla proprietà” e “Furto” delle Condizioni di Assicurazione.
9. Diritto di recesso AVVERTENZA:
Il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’Assicu- razione dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, purché con preavviso di 30 giorni.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale con moda- lità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sul- la scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’As- sicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con ef- fetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).
Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il di- ritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizza- ta alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
AVVERTENZA – Recesso dalla polizza poliennale e inapplica- bilità dell’articolo 1899 c.c. in caso di premio unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”)
In una copertura poliennale per "Annualità di Polizza" si inten- de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della co- pertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polienna- lità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Po- lizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e /o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rim- borsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Ri- schio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti
dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all’Assi- curato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 15 “Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza” e articolo 16 “Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c. in caso di premio unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”)” delle Condizioni di Assi- curazione.
Spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi di cui all’art. 1898 c.c. “Aggravamento del rischio”.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 4 “Recesso in caso di Sinistro” e 6 “Aggravamento del rischio” delle Condizio- ni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i di- ritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento del- le rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la garanzia Dan- ni a terzi, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il ter- zo ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso azione contro di lui.
11. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
12. Regime fiscale
Le aliquote di imposta applicate sono qui di seguito dettagliate per sezione di garanzia:
- Danni alla proprietà (tutte le garanzie) | 22,25% |
- Furto (tutte le garanzie) | 22,25% |
- Responsabilità civile (tutte le garanzie) | 22,25% |
- Assistenza famiglia (tutte le garanzie) | 10,00% |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
13. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Liquidazione dell’Indennizzo per le Sezioni Incendio e Danni alla proprietà e Furto
AVVERTENZA:
Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve fare quanto possibile per limitare i danni.
AVVERTENZA:
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’as- sicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato
il contratto entro 10 giorni da quello in cui il Sinistro si è ve- rificato.
La Denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta per iscritto alla se- de della Compagnia o all’Intermediario assicurativo secon- do le modalità descritte nella sezione “Incendio/Furto – In caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
In caso di Incendio di sospetta origine dolosa o in caso di Xxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è as- segnato il contratto entro i 10 giorni successivi.
AVVERTENZA:
Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fidu- ciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accer- tare i danni e trovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato, il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecni- co. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventua- le documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da far sottoscrivere all’Assicurato.
Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattual- mente previsti mentre nel caso di inoperatività del contrat- to la Compagnia provvederà a darne comunicazione all’Assicurato.
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione “Incendio/Furto – In caso di Si- nistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- ne dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riporta- no, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia su- bire delle modifiche a seconda dei diversi casi.
1. Denuncia dettagliata del Sinistro (specificando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, circostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.),
2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento;
3. Eventuale sopralluogo di un fiduciario per l’accertamento dei danni;
4. Determinazione del danno e quantificazione dell’Inden- nizzo;
5. Pagamento o comunicazione di non operatività del con- tratto.
In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulte- riore documentazione.
Liquidazione dell’Indennizzo per la Sezione Danni a terzi
AVVERTENZA:
Il Sinistro s’intende insorto nel momento in cui si verifica l’evento dannoso per cui è prestata l’Assicurazione.
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve prontamente denunciare, per iscritto, il Sinistro.
L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costitui- sce inadempimento degli obblighi previsti dalla legge (Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile) e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.
Una denuncia, quanto più è completa ed esaustiva, tanto più riduce i tempi necessari per l’istruzione del Sinistro: la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle con- seguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e copia degli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una re- lazione confidenziale sui fatti.
AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda al paragrafo “Come risarcisce la Compagnia in caso di Sinistro” contenuto nella Sezione “Danni a terzi” del- le Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensio- ne dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riporta- no, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo standard che potrebbero tuttavia su- bire delle modifiche a seconda dei diversi casi.
1. Denuncia dettagliata del Sinistro;
2. Apertura del Sinistro e comunicazione all’Assicurato del numero di riferimento ed assegnazione dello stesso al- l’ufficio competente;
3. Verifica della regolarità amministrativa della Polizza e ri- chiesta della documentazione necessaria direttamente al- l’Assicurato o al danneggiato;
4. Eventuale incarico di consulenti per accertare le circo- stanze, le responsabilità e l’entità del danno.
5. Una volta verificato quanto sopra:
- nel caso in cui il fatto sia escluso ai sensi di Xxxxxxx, l’uf- ficio formalizza la non operatività della Polizza all’Assi- curato;
- nel caso in cui il fatto sia garantito ai sensi di Xxxxxxx, ma la responsabilità non sia compromessa e provata, l’ufficio contesta al danneggiato l’assenza di responsabi- lità dell’Assicurato;
- nel caso in cui il fatto sia garantito ai sensi di Xxxxxxx, l’ufficio prende contatti con l’Assicurato e/o danneggia- to per trattare e definire il danno. Salvo contrario ac- cordo tra la Compagnia e l’Assicurato, il danno è liquidato direttamente al terzo. L’Assicurato, nel caso in cui la Polizza preveda Franchigie o Scoperti, dovrà rifondere alla Compagnia il relativo importo.
In qualsiasi caso, la Compagnia si riserva di richiedere ulte- riore documentazione.
Liquidazione dell’Indennizzo per la Sezione Assistenza fa- miglia
AVVERTENZA:
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza ad Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Mi- lano, Xxxxxx Xxxxxx, 0.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla “Premessa” della Sezione “Assistenza famiglia” delle Condizioni di Assicura- zione.
AVVERTENZA:
La richiesta di Assistenza dovrà essere fatta alla Società Europ Assistance, secondo le indicazioni contenute nelle Condizio- ni di Assicurazione al capitolo “in caso di Sinistro” della Se- zione “Assistenza famiglia”.
14. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e al- l’autorità irlandese competente (Financial Service Ombud- sman’s Bureau) secondo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at- tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 022662.2243
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del reclamante, denominazione dell’im- presa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire risposta en-
tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del re- clamo, all’indirizzo fornito al reclamante.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di as- senza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000/353
corredando l’esposto della documentazione relativa al recla- mo trattato dalla Società.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei re- clami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’ISVAP, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.x.xxxxxx.xx/xxx-xxx- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
- All’autorità irlandese competente
I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito
Financial Service Ombudsman’s Bureau 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 2
Modalità di reclamo e modulistica al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Financial Service Ombudsman’s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i recla- mi a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Il Rappresentante legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento: 23 Gennaio 2014
Glossario
Abitazione/Dimora abituale - Casa unifamiliare od apparta- mento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box an- che se in corpi separati, ove l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi ed il “convivente more uxorio”, abbiano residenza anagrafica, o in alternativa ove gli stessi risiedano per la mag- gior parte dell’anno, purché posta in Territorio Italiano.
Abitazione di tipo A: appartamento facente parte di Xxxxxx- cato destinato ad Abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’esterno del Fabbricato (es. appartamento in condominio)
Abitazione di tipo B: casa unifamiliare, villa o appartamento facente parte di Fabbricato destinato ad Abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunican- ti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del Fabbricato (es. villetta a schiera).
Abitazione/Dimora saltuaria - Casa unifamiliare od appar- tamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l’Assicurato non dimori abi- tualmente, posta in Territorio Italiano. La multiproprietà non è considerata Dimora saltuaria.
Animali domestici - Cani, gatti, cavalli, pesci, criceti, uccel- li, conigli, tartarughe.
Annualità di Polizza - In una copertura poliennale si inten- de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione.
Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.
Assicurazione a Primo Rischio Assoluto - Forma di Assicu- razione in base alla quale la somma assicurata corrisponde solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicura- te, senza applicazione della regola proporzionale di cui al- l’art. 1907 del Codice Civile, e costituisce il limite massimo di Indennizzo.
Assicurazione a Valore Totale - Forma di Assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al va- lore complessivo delle cose assicurate. Se al momento del Si- nistro detto valore risultasse superiore alla somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 “As- sicurazione parziale” del Codice Civile.
Cassaforte o Armadio corazzato - Mobile con pareti e bat- tenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifi- ci di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura deve co- stituire un complesso monolitico dove materiali specifici ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro per la massima difesa.
Cassette di sicurezza - Mobili studiati e realizzati per la cu- stodia dei Valori.
Compagnia - La Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insu- rance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenuto - S’intende:
- tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’As- sicurato, dei suoi familiari conviventi e dei suoi collabora- tori domestici, situato all’interno della Dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato;
- personal computer, notebook ad uso personale e/o profes- sionale dell’Assicurato;
- impianti di prevenzione e di allarme;
- Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili;
- Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e preziosi; il tutto anche se di proprietà di terzi.
Non si considerano Contenuto:
- veicoli a motore, natanti e/o loro parti;
- animali;
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato tranne addizio- ni e migliorie apportate all’Abitazione dal locatario.
Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Danno liquidabile – Il danno calcolato in base alle condi- zioni tutte di Polizza senza tener conto di eventuali Scoper- ti, Franchigie e Limiti di Indennizzo.
Dipendenze - Locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati di Fabbricato.
Effetti personali - Xxxxxx, oggetti di solo uso personale, in- dumenti e relativi accessori. Non sono considerati Effetti personali: biciclette, veicoli elettrici e loro parti, veicoli a mo- tore e loro parti, natanti e loro parti, sci e bastoncini da sci, snowboard, tavole da surf.
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricato - S’intende:
- l’edificio o porzione di edificio occupato dai locali di pro- prietà o in locazione all’Assicurato, costituenti la sua Di- mora abituale o saltuaria, comprese le opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costi- tuente proprietà comune;
- tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, esclusi gli impianti fotovoltaici. Sono invece compresi le piscine, i campi da tennis, le recinzioni, le cancel- late ed i cancelli, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, gli impianti solari termici;
- Dipendenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati;
- Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte fine- stre, vetrate e pareti;
- pareti divisorie in cartongesso, pavimenti flottanti soprae- levati;
- opere d’arte fisse di valore singolo non superiore a 5.000,00 euro.
Non si considerano Fabbricato:
- i muri di contenimento;
- tutto quanto previsto alla voce Contenuto.
Fenomeno elettrico – L’azione di correnti o scariche elettri- che da qualunque causa provocate.
Franchigia – L’importo in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Inden- nizzo e che viene dedotto dal Danno liquidabile.
Furto - Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza - Furto commesso con speciale abilità elu- dendo l’attenzione del derubato e di altre persone presenti.
Gioielli e preziosi - Oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.
Incendio - Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o pro- pagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicu- rato in caso di Sinistro.
Inondazione / Alluvione – La fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o ba- cini;
- l’Inondazione si caratterizza come esteso allagamento pro- vocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a se- guito di qualsivoglia causa;
- per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Intermediario assicurativo - La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assi- curativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 set- tembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Lastre - Lastre piane e curve di cristallo, specchio e vetro, semplici o stratificate, anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
Limite di Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx - La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato, in caso di Sinistro, in ecces- so ad eventuali importi che l’Assicurato dovrà tenere a pro- prio carico.
Massimale – La somma massima rimborsabile dalla Compa-
gnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un Periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è te- nuta per tutti i Sinistro verificatisi durante lo stesso Periodo di assicurazione
Mezzi di chiusura - Strutture e congegni messi a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose as- sicurate, per impedire l’accesso dall’esterno.
Periodo di assicurazione – Il periodo di validità dell’Assicu- razione.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Rapina - Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violen- za o minaccia alla persona che la detiene.
Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Xxxxxx - Xxxxx commesso strappando la cosa mobile di ma- no o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto – L’importo che rimane a carico dell’Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del Dan- no liquidabile e dedotto da quest’ultimo.
Scoppio / Implosione – Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
Sinistro - Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre- stata l’Assicurazione.
Superficie commerciale - Criterio di stima della superficie degli appartamenti usualmente adottato per il calcolo del va- lore degli immobili nei contratti di compravendita.
Territorio Italiano - Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Valore a nuovo - S’intende:
- per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicura- te con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalen- ti per uso, qualità e destinazione.
Valori - Denaro, carte Valori e titoli di credito.
Data ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2014
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Con- traente relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa- gati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vi- gore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le suc- cessive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due moda- lità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indi- cati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraen- te per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall’Assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall’intera Polizza, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso della Compagnia, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il doppio della parte di Premio imponibile relativa al periodo di Ri- schio non corso.
Articolo 5 Indicizzazione
Le somme assicurate, i massimali ed i relativi Premi, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia – se
espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo “per la famiglia di operai ed impiegati” pubbli- cato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello del- la sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza;
- l’aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla sca- denza della rata annua.
L’indicizzazione non verrà applicata alla sezione “Assisten- za famiglia”.
Articolo 6
Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio median- te raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile, la Compagnia ha il diritto di accordare l’Assicurazione a differenti condizioni di assunzione del Rischio o recedere dal contratto nei ter- mini descritti dallo stesso art. 1898.
Ai sensi dello stesso art. 1898 gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Articolo 7
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione dell’Assi- curato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 8
Proroga dell’Assicurazione e Periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assi- curazione si intende prorogata di un anno e così successi- vamente.
Articolo 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 10
Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dal- l’art. 1891 del Codice Civile.
Articolo 11
Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare avviso scritto al- la Compagnia e/o all’Intermediario assicurativo dell’esi-
stenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazio- ni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve da- re avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate in- dicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L’omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunica- zioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corri- spondere l’Indennizzo.
Articolo 12
Variazione dell’ubicazione del Fabbricato e Contenuto assi- curati (trasloco)
L’Assicurazione nell’ambito delle Garanzie delle sezioni “Incendio e Danni alle proprie cose”, “Furto “e della ga- ranzia “Danni a terzi” – Opzione 1 vale esclusivamente per l’ubicazione identificata in Polizza del Fabbricato e Conte- nuto assicurati.
In caso di trasloco in Abitazione diversa, l’Assicurazione ri- mane sospesa dalle ore 24 del primo giorno di trasloco.
Esclusivamente nell’ambito della sezione “Incendio e Dan- ni alle proprie cose” ed a condizione che il Contraente/As- sicurato abbia comunicato per iscritto alla Compagnia con un preavviso di 2 giorni lavorativi la data di inizio trasloco, l’Assicurazione si intende valida anche nella nuova ubica- zione del Fabbricato e del Contenuto assicurati dalle ore 24 della data di inizio trasloco e fino alle ore 24 del 15° gior- no successivo a tale data, dopodiché l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Articolo 13
Rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quan- to non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.
Articolo 14 Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero, ad eccezione della garanzia “Assistenza famiglia” per la quale si rimanda alla re- lativa sezione, con l’intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.
Articolo 15
Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamen- to ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto sen- za oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eser- citare il diritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indi- rizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimbor- sare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Ri- schio non corso.
Articolo 16
Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell’arti- colo 1899 c.c. in caso di premio unico anticipato (indica- zione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”)
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini pre- visti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la fa- coltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti al- l’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 17
Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito della garanzia “Assistenza famiglia”
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi mo- mento il soggetto fornitore la garanzia Assistenza famiglia con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste al- l'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubbli- cazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peg- gioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattui- te con il Contraente.
Incendio e Danni alla proprietà
Cosa assicuriamo
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arreca- ti al Fabbricato e/o al Contenuto esclusivamente dagli “Eventi coperti” previsti dalla forma di garanzia prescelta ed indicata in Polizza (forma standard o completa).
Per quanto riguarda il Contenuto, i Valori, i Preziosi, le col- lezioni, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti sono assicu- rati anche quando custoditi temporaneamente in Istituti di custodia specializzati.
Gli Effetti personali sono assicurati anche quando posti in locali temporaneamente abitati dall’Assicurato e/o da perso- ne con lui conviventi, comprese Dimore saltuarie, siti in luo- ghi diversi da quelli indicati in Polizza purché in Territorio Europeo.
L’Assicurazione viene prestata, relativamente al Fabbricato, garantendo il costo di riparazione o ricostruzione (Valore a nuovo).
L’Assicurazione viene prestata, relativamente al Contenuto, a Primo Rischio Assoluto.
Caratteristiche del Fabbricato
Le garanzie sono operative a condizione che i Fabbricati:
- siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, con- glomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tet- to, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad Abitazioni, uffici e studi professionali;
- siano ubicati in Territorio Italiano.
Forma di garanzia standard
Eventi coperti
a) Incendio;
b) Fulmine;
c) Azione di correnti, scariche od altri Fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, con il Limite di Indennizzo di 500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo. Non saranno rimborsati i primi 50,00 euro per Sinistro;
d) Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni compresi quelli di materie o sostanze esplosive detenute dall’Assicu- rato e consentite per legge, nonché di altri esplosivi presen- ti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze;
e) Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché parti dei medesimi e cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
f ) Onda sonica;
g) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
h) Urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato;
i) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto acciden- tale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppu- re sviluppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
j) Guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.
Estensioni di copertura
(sempre operanti rispetto alle garanzie base della presente sezione richiamate in Polizza)
Spese demolizione e sgombero
In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della sezione In- cendio e Danni alle proprie cose, sono comprese le spese ne- cessarie per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti speciali sino al 10% dell’In- dennizzo liquidabile a termini di Polizza con il minimo di 250,00 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite mas- simo di Indennizzo” della sezione “Incendio/Furto - Come indennizziamo i Xxxxx alle proprie cose e il Furto”.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato verrà inoltre riconosciuta una somma forfettaria fino al 10% dell’Indennizzo liquidato per Fabbricato, Rischio Locativo e Contenuto, fermo quanto previsto alla voce “Li- mite massimo di Indennizzo” della sezione “Incendio/Furto - Come indennizziamo i Danni alle proprie cose e il Furto” per
le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi;
- onorari a Periti, Xxxxxxxxxx, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (proce- dura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- altri oneri incombenti all’Assicurato.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
La Compagnia anticipa all’Assicurato un importo pari al 20% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle con- dizioni di Polizza;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della de- nuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata;
- non esistano riserve sull’indennizzabilità del danno.
Buona fede
L’Assicurazione presuppone la buona fede del Contraente. Per la Compagnia, infatti, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la man- cata comunicazione da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno deca- denza del diritto al Risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le ca- ratteristiche essenziali e durevoli del Xxxxxxx e l’Assicura- to/Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differen- za di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Colpa grave
I danni causati dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati con colpa grave dell’Assicurato e/o dei fami- liari conviventi.
Rinuncia al diritto di rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o col- laboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Forma di garanzia completa
Eventi coperti
(le garanzie sottoindicate si intendono operanti, in aggiun- ta a quelle previste nella Forma di garanzia standard)
Fenomeno elettrico
Il Limite di Indennizzo per i danni causati da azione di cor- renti, scariche od altri Fenomeni elettrici da qualunque cau-
sa provocati si intende esteso a 2.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con una Fran- chigia di 150,00 euro per Sinistro. Questo in deroga a quanto disposto all’interno del paragrafo “Eventi coperti” della “Forma di garanzia standard”.
Rottura di Lastre
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti conse- guenti a rottura di Lastre stabilmente collocate su finestre, porte, porte finestre, tavoli, vetrine, mensole e mobili. La ga- ranzia non comprende:
- le rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di in- stallazione;
- le rotture verificatesi in occasione di traslochi, riparazio- ni o lavori in genere che richiedano la prestazione di ope- rai, nonché in occasione di lavori sulle Lastre stesse;
- le rotture di lucernari.
L’Assicurazione per tale garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino a concorrenza di 2.500,00 euro per Sinistro con una Franchigia di 150,00 euro.
Eventi atmosferici
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti deri- vanti da:
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al loro Contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmosferico stesso, nonché quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi, con esclusione:
- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata at- traverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da apertu- re prive di protezione;
- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
- dei danni a tende solari, tendoni, zanzariere installati sul perimetro esterno del Fabbricato, ad eccezione dei danni provocati da grandine;
- delle antenne, dei collettori solari, tettoie, verande, serre e quanto in esse riposto, nonché di simili installazioni esterne;
- dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Sovraccarico neve
Qualora sia assicurato il Fabbricato, si indennizzano i danni ma- teriali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conse- guente crollo strutturale, con esclusione dei danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, anche se conseguente all’evento coperto dalla se- guente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia, ed al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’im- permeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale del tetto o delle pareti in se- guito al sovraccarico di neve.
La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto pa- ri al 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni Sinistro.
Eventi socio-politici
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti conse- guenti ad atti vandalici e dolosi verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sa- botaggio, con esclusione dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Danni da acqua
È assicurato, con il limite di 2.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, l’Indennizzo dei danni materiali e di- retti derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura acci- dentale di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento installati nei muri e nei pavi- menti del Fabbricato e di esclusiva pertinenza della Dimora assicurata, con esclusione:
- delle spese di ricerca e ripristino, salvo quanto previsto al- l’interno dell’apposito paragrafo;
- dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Spese di ricerca e riparazione del guasto
Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tuba- zioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la ripa- razione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, non- ché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
L’Indennizzo dovuto dalla Compagnia non sarà superiore, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di ogni an- no assicurativo, alla somma di 2.500,00 euro con applica- zione di una Franchigia fissa di 150,00 euro per Sinistro. Resta comunque escluso l’Indennizzo dei danni causati da tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irriga- zione esterne al Fabbricato.
Spese demolizione e sgombero
Il limite di rimborso per le spese necessarie per demolire, sgom- berare, trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro viene elevato al 20% dell’Indennizzo liquidabile a termine di Polizza con il massimo di 25.000,00 euro fermo quanto pre- visto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” della sezione “Incendio/Furto - Come indennizziamo i Danni alle proprie cose e il Furto”. Questo in deroga a quanto previsto nella cor- rispondente voce della “Forma di garanzia standard”.
Condizioni particolari
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Rischio locativo
Questa forma è riservata agli Assicurati che non siano pro- prietari dei locali, ma che debbano comunque rispondere nei casi di loro responsabilità ai termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. In tali casi, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in loca- zione da Incendio od altro evento garantito previsto nella presente sezione, dalla forma di garanzia prescelta, nei limi- ti della somma assicurata.
Ricorso terzi e/o locatari
La Compagnia risponde, fino al massimale indicato in Po- lizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrisponde- re per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei locatari da Sinistro inden- nizzabile a termini della voce “Eventi coperti” della presen- te sezione previsti dalla forma di garanzia prescelta.
Ai soli fini della garanzia Ricorso Terzi, l’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - tota- li o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stabilito.
Non sono comunque considerati terzi: il coniuge o il convi- vente “more uxorio”, i genitori, i figli dell’Assicurato, ogni altro parente o persona con lui convivente nonché le persone che si trovino con loro in rapporti di lavoro anche occasionali.
A parziale deroga di quanto previsto al precedente capover- so, sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose e per i Xxxxxx derivanti da Incendio, Scoppio di cose dell’As- sicurato o da lui detenute, i genitori ed i figli, non convi- venti, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata la Dimora abi- tuale o saltuaria del Contraente / Assicurato.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compa- gnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della cau- sa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o ri- conoscimento della propria responsabilità senza il consen- so della Compagnia.
Delimitazioni ed esclusioni
(per tutte le forme di garanzia)
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
- conseguenti e verificatisi in occasione di Alluvioni o Inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremo- ti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigur- gito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infil- trazioni di acqua piovana;
- a cose mobili all’aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se con- seguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Xxxxx e Xxxxxx;
- indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assi- curate, salvo quanto previsto alla voce “Indennità aggiun- tiva” della sezione “Incendio e danni alle proprie cose”;
- da imbrattamento;
- di sola natura estetica all’impianto solare termico;
- da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le ac- celerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossi- che, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. So- no tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Conte- nuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche.
Furto
Cosa assicuriamo
È assicurato l’Indennizzo per la perdita del Contenuto posto nei locali di Abitazione indicati in Polizza in conseguenza de- gli “Eventi coperti” previsti dalla forma di garanzia prescelta ed indicata in Polizza.
L’Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto.
Limiti di Indennizzo
La garanzia vale sino ai seguenti limiti sulla somma assicurata:
Categorie del Contenuto
Limite di indennizzo di- mora abituale
Limite di indennizzo dimora saltuaria
Beni della dimora assicurata di uso domestico e personale (mobili, vestiario, elettrodo- mestici, dotazioni domesti- che, impianti di prevenzione e di allarme).
100% della somma assicurata
80% della somma assicurata
Gioielli, preziosi, titoli di credito, raccolte e colle- zioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, og- getti e servizi di argente- ria.
50% della somma assicurata
40% della somma assicurata
a) Denaro
b) mobilio, arredamento, vestiario, provviste, at- trezzi e dotazioni comuni contenuti in locali di ri- postiglio, di pertinenza del Fabbricato ma non comunicanti con i locali di abitazione
5% della somma assicurata
4% della somma assicurata
Forma di garanzia standard
Eventi coperti
- Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi Mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi, oppure praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi. Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi di chiusura” del ca- pitolo “Delimitazioni”;
- Furto in modo clandestino, commesso cioè da persone ri- maste clandestinamente nei locali e che abbiano asportato, poi, la refurtiva a locali chiusi. Il tutto in assenza dell’Assi- curato o delle persone con lui conviventi;
- Furto durante la presenza in casa dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi, avvenuto con introduzione dei ladri a loro insaputa e con Mezzi di chiusura dei locali non posti in essere, con un massimo di Indennizzo pari al 75% dell’importo liquidabile a termini di Polizza;
- Furto con scalata commesso, cioè, mediante introduzione nei locali per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
- Xxxxxx avvenuta nei locali anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prele- vate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Rinuncia al diritto di rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o col- laboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Forma di garanzia completa
Eventi coperti
(le garanzie sottoindicate si intendono operanti, in aggiunta agli eventi coperti previsti nella forma di garanzia standard) La garanzia comprende inoltre l’Indennizzo dei danni conse- guenti a:
- Guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate, compresi im- pianti di protezione e di allarme;
- Guasti cagionati dai ladri ai locali, agli infissi e ai Mezzi di chiusura con il limite di 2.500,00 euro;
- Atti vandalici o dolosi alle cose assicurate, poste nei locali dell’Abitazione indicata in Polizza, in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Rapina;
- Furto o smarrimento di Effetti personali contenuti nel ba- xxxxxx aereo durante i viaggi dell’Assicurato, fino a 250,00 euro, con esclusione di Gioielli, preziosi, denaro e Valori, macchine fotografiche e cinematografiche. Tale garanzia s’intende valida sempre che l’Assicurato abbia fatto rego- lare denuncia al vettore-aereo;
- Furto commesso nei locali dell’Abitazione indicata in Po- lizza, dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l’Assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore all’Au- torità competente ed esibisca copia di tale denuncia vi- stata dall’Autorità alla Compagnia. Ciò a parziale deroga
delle “Esclusioni” più avanti riportate. Tale garanzia è pre- stata sino al 10% della somma assicurata, con il massimo del 20% di ogni Limite di Indennizzo;
- Furto e Rapina fuori residenza di capi di vestiario ed og- getti personali, Valori e preziosi quando portati dall’Assi- curato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura. Tale garanzia è valida solo durante il periodo di soggiorno e sino a 1.500,00 euro per ogni Sinistro, fer- mi restando i limiti di Indennizzo previsti.
Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconoscerà all’Assicurato una somma forfet- taria fino al 10% dell’Indennizzo liquidato ai termini di Po- lizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” della sezione “Come indennizziamo i Danni al- le proprie cose e il Furto”, per le seguenti spese in quanto so- stenute e documentate:
- onorari del Perito scelto dall’Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” della sezione “Come indennizziamo i Danni alle proprie cose e il Furto”.
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sot- tratti all’interno dei locali;
- altri oneri o costi incombenti all’Assicurato a seguito del Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, quali, ad esempio, il potenziamento dei Mezzi di chiusura e prote- zione danneggiati.
Delimitazioni ed esclusioni
(per tutte le forme di garanzia)
Mezzi di chiusura
La garanzia è operante a condizione che i Mezzi posti a chiu- sura ed a protezione delle aperture dell’Abitazione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant’altro di ine- rente) siano almeno quelli usualmente installati nelle abita- zioni private. Nel caso le aperture dell’Abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l’Abitazione medesima rimanga incustodita, il Furto avve- nuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comun- que egualmente risarcibile con la decurtazione del 25% del- l’importo liquidabile (Scoperto a carico dell’Assicurato).
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b) conseguenti e verificatisi in occasione di Incendi, Esplo- sioni, Scoppi, trombe d’aria, uragani, ed altri sconvolgi- menti della natura, Alluvioni o Inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetra- zioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
c) conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra an- che civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio or- ganizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
d) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l’Assicurato od il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o lo- cali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Con- traente deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei lo- cali che le contengono;
- persone legate all’Assicurato od al Contraente da vin- coli di parentela o affinità che rientrino nella previsio- ne dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scop- pi, provocati dai ladri, anche in caso di tentato Furto;
f) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusio- ne nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g) alle cose assicurate, in locali adibiti a Dimora abituale, che rimangano disabitati per più di 60 giorni consecuti- vi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo gior- no. Relativamente a Gioielli, preziosi, carte Valori, titoli di credito in genere, denaro, raccolte e collezioni, l’e- sclusione decorre dalle ore 24 del ventunesimo giorno.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godi- mento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pre- giudizi o dei profitti sperati.
Recupero della refurtiva
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.
Qualora la Compagnia abbia risarcito integralmente il dan- no, l’Assicurato ha la facoltà di rientrare in possesso dei be- ni recuperati. In tal caso, l’Assicurato ha l’obbligo di rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale li- quidazione del Furto subito. In caso contrario, le cose re- cuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compa- gnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del re- cupero spetta all’Assicurato fino ad un importo pari alla parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicu- razione; il resto spetta alla Compagnia.
Incendio / Furto – In caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il dan- no (secondo il disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”);
b) trasmettere alla Compagnia nei 10 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, met- tendo a disposizione tutta la documentazione probato- ria in suo possesso. Per farlo, potrà avvalersi dell’apposito modulo allegato al presente fascicolo spedendolo o por- tandolo, insieme agli altri documenti allegati, presso l’In- termediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
Potrà, eventualmente e su richiesta, essere necessario di- sporre in analogia per le cose illese se esistenti, ovvero provare l’esistenza di beni simili a quelli danneggiati o rubati e di una situazione complessiva dell’Abitazione compatibile con i beni stessi.
c) In caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolo- sa, il Contraente dovrà inoltre denunciare il fatto al- l’Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 10 giorni successivi, con la modalità riportata per il punto b).
L’inadempimento di uno o di tali obblighi può comporta- re la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti moda- lità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa inca- ricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
b) tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi di- saccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da al- tre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Pe- rito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, ta- li nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sini- stro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro”;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose as- sicurate, determinando il valore che le cose medesime
avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di va- lutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettua- ta con la modalità b) ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punti 3) e 4) sono ob- bligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qual- siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Per il Fabbricato
È assicurata l’integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area. L’am- montare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.
Criteri di stima della Superficie del Fabbricato: la Superfi- cie del Fabbricato assicurato si calcola considerando la Su- perficie commerciale complessiva di tutti i locali dell’Abitazione, compresi balconi, solai, terrazze, verande, cantine, box, ripostigli anche se in corpi separati.
Per il Contenuto
L’ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, ti- po, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane do- po il Sinistro del Contenuto stesso, xxxxx i limiti previsti. L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero In- dennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto e/o al- la riparazione o ricostruzione del Fabbricato entro 12 mesi dalla data del Sinistro, nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia. In caso di mancata riparazione o rimpiazzo, la Compagnia limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione o rimpiazzo delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento sta- bilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al mo- do di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demo- lizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere te- nute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Forma a Valore Totale - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro:
- la superficie dichiarata del Fabbricato risulta inferiore a
quella reale determinata con i criteri indicati nell’apposito paragrafo;
- la superficie dichiarata dei locali tenuti in locazione per il Rischio locativo risulta inferiore a quella reale determinata con i criteri indicati nell’apposito paragrafo;
la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato. Tuttavia, se al mo- mento del Sinistro, i Valori di esistenza accertati non supe- rano di oltre il 20% quelli dichiarati, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesisto- no più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun As- sicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia- scuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo con- tratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del dan- no, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo soli- dale con gli altri Assicuratori.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del dan- no, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men- zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli in- dizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Riduzione della somma assicurata (limitatamente alle ga- ranzie previste alla sezione Furto)
La somma assicurata deve intendersi come limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per anno; pertanto, in caso di Sinistro, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di In- dennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un im- porto uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o scoperti.
Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedu- ra di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, ri- mane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’Azione cambiaria.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneg- giata parzialmente, la Compagnia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qual- siasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non pos- sono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessa- ri all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tutta- via essere pagato se non nei confronti o col consenso dei ti- tolari dell’interesse Assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia presso la propria Sede, ovvero presso quella dell’Intermedia- rio assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dalla proce- dura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” delle rispettive sezioni.
Limite massimo d’Indennizzo
Esclusivamente nel caso in cui la somma tra importo in- dennizzabile e Spese di Salvataggio, previste dall’art. 1914 del Codice Civile, sia superiore al valore Assicurato, potrà verificarsi il pagamento di una somma maggiore di quella assicurata da parte della Compagnia.
Danni a terzi
Cosa assicuriamo
Opzione 1
È assicurato il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmen- te responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per le- sioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla pro- prietà della Abitazione assicurata.
L’Assicurazione è operante anche per la Responsabilità Civi- le che possa derivare all’Assicurato in relazione:
- ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non ri- mossi tempestivamente dal tetto del Fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere; tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di 100,00 euro;
- agli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche te- xxxx a giardino, compresi parchi, alberi d’alto fusto, pisci- ne, campi da tennis ed attrezzature per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 me- tri) nonché cancelli anche automatici;
- alla conduzione dei locali assicurati, e quindi inerente l’uso del Fabbricato, impianti fissi ed apparecchi elettrodome- stici, compresi i relativi allacciamenti, con esclusione co- munque dei danni che dovessero verificarsi all’appartamento dell’Assicurato;
- alla sola committenza di lavori di straordinaria manuten- zione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell’A- bitazione assicurata, in deroga a quanto previsto nel paragrafo “Esclusioni”. La Compagnia risponde anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, purché l’Assicurato abbia adempiu- to agli obblighi del decreto stesso.
Qualora i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’Assicurazione comprende tanto la responsabilità per i dan- ni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obbli- ghi solidali con gli altri condomini.
Opzione 2
In aggiunta a quanto ricompreso nell’Opzione 1, l’Assicura- zione si estende alla responsabilità civile dell’Assicurato o dei familiari con lui conviventi (coniuge o convivente “more uxorio”, figli xxxxxxxxxxx e altri congiunti) per danni invo- lontariamente cagionati a terzi in tutto il mondo nell’ambi- to della vita privata, in conseguenza di fatto proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento temporaneo disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e succes- sive integrazioni, nonché degli addetti ai servizi domestici, “baby sitter” e persone “alla pari” o degli Animali domestici. La copertura assicurativa si intende valida anche per i Rischi derivanti dalla proprietà o detenzione di armi, anche da fuo- co, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro al volo, caccia e simili.
Relativamente ai soli Rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell’Abitazione, la copertura assicurativa si in- tende estesa anche a tutte le altre eventuali Dimore (abituali o saltuarie) a disposizione del nucleo familiare purché ubi- cate in Territorio Italiano.
Delimitazioni ed esclusioni
Non sono considerati terzi:
- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
- il coniuge o il convivente “more uxorio”, i genitori, i figli delle persone sopra indicate, nonché qualsiasi altro pa- rente od affine con loro convivente;
- il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata ed i loro coniugi parenti ed affini, quando il Contraente sia persona giuridica e sia stata prescelta l’Opzione 1.
A parziale deroga di quanto previsto dal precedente capover- so, sono considerati terzi:
- limitatamente ai danni a cose, i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma fa- centi parte dello stesso Fabbricato in cui è situata la Di- mora abituale o saltuaria del Contraente / Assicurato.
- limitatamente alle lesioni personali o alla morte, gli addet- ti ai servizi domestici, “baby sitter” e persone “alla pari” che subiscano infortuni in conseguenza di lavoro o di ser- vizio.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei lo- cali;
- da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fab- bricati assicurati.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione i danni:
- cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- derivanti dalla proprietà degli immobili locati a terzi;
- derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuo- co non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
- alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in conse- gna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da Furto;
- alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell’Assicura- to o da lui detenute; l’esclusione non si applica qualora l’Assicurato si trovi al di fuori da immobili di proprietà di un qualsiasi componente del nucleo familiare Assicurato;
- provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di Animali non domestici;
- dalla circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza “fuori tutto” supe- riore a 7,5 mt., uso di velivoli di qualsiasi genere;
- conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’ac- qua, dell’aria e del suolo.
Nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione (ad esempio Polizza stipulata dal condominio per l’intera pro- prietà, ecc.), la garanzia di cui alla presente Polizza è pre- stata a secondo Xxxxxxx (per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione).
Come risarcisce la Compagnia in caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Sinistro relativo ai danni a terzi, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia od all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Po-
lizza entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando il modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto alla garanzia.
Gestione vertenze/spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, la ge- stione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resi- stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il li- mite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato su- peri detto massimale, le spese vengono ripartite fra Com- pagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicura- to per legali, o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, né delle spese di giustizia pe- nale.
Assistenza famiglia
Cosa assicuriamo Premessa
La Compagnia per la gestione e la liquidazione dei Sinistri
relativi alla garanzia Assistenza Famiglia si avvale di
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
con sede in Xxxxxx 00000 - Piazza Trento, 8.
800-401390
per chiamate dall’estero telefono
+39.0258286160 telex 321363 EURA I.
Definizioni specifiche
Europ Assistance si avvarrà, per erogare le prestazioni, del- la sua Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
La Centrale Operativa, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Le prestazioni erogate dalla centrale operativa sono le seguenti:
Segnalazione di un idraulico
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario l’intervento di un idraulico, per un’emergenza, per una ripa- razione o manutenzione dell’impianto idraulico, la Centrale Operativa provvederà alla segnalazione dello stesso. Restano a carico dell’Assicurato l’uscita, la mano d’opera e i mate- riali.
Segnalazione di un elettricista
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario l’intervento di un elettricista a causa di mancanza di corren- te elettrica in tutti i locali dell’Abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell’impianto di allarme, la Centrale Operativa prov- vederà alla segnalazione di un elettricista. Restano a carico dell’Assicurato le spese di uscita e i relativi costi.
Segnalazione di un fabbro
Qualora presso l’Abitazione dell’Assicurato sia necessario l’intervento di un fabbro a causa della rottura di infissi, la Centrale Operativa provvederà alla segnalazione di un arti- giano. Restano a carico dell’Assicurato le spese di uscita e i relativi costi.
Segnalazione di un sorvegliante
Qualora a seguito di Xxxxxxxx che abbia colpito l’Abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell’Abitazione stessa, la Cen- trale Operativa provvederà, dietro richiesta scritta dell’Assi- curato, a segnalare una compagnia di vigilanza. Restano a carico dell’Assicurato le spese di uscita e i relativi costi.
Segnalazione di una colf /baby sitter
Qualora l’Assicurato sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di anni 15, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di una baby sitter nella zona in cui si trova.
Informazioni burocratiche, legali
(Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relativa- mente a:
x. Xxxx canone:
durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rin- novo contratto, perdita avviamento, risoluzione del con- tratto di affitto.
b. Normative legali di locazione:
diritti e doveri del locatore, cessione del contratto di lo- cazione, successioni nel contratto, rilascio dell’immobile, procedure di sfratto;
c. Diritto del lavoro:
contributi assicurativi e sociali, assegni familiari, tratta- mento di fine rapporto, normativa del contratto collettivo;
d. Diritto previdenziale:
consulenze su trattamenti pensionistici;
e. Rifacimento documenti:
informazioni su procedure burocratiche;
f. Segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni na- zionali ed internazionali; telefonando alla Centrale Ope- rativa potrà ricevere le informazioni richieste. Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte con l’esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni ed effetti giuridici
x. Xxxx esclusi dall’assistenza i danni provocati con dolo dell’Assicurato e delle persone di cui deve rispondere, con esclusione dei minori di 14 anni.
b. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ri- pristino di parti dell’Abitazione interessate dall’intervento di assistenza.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più presta- zioni relative al servizio, la Compagnia non è tenuta a for- nire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. La Compagnia non assume responsabilità per danni cau- sati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostan- za fortuita ed imprevedibile.
e. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 Codice Civile.
f. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimen- to, in forza di contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificata- mente alla Compagnia nel termine di 3 giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le pre- senti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimbor- so all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui adde- bitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione assistenza.
g. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
h. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Cen- trale Operativa al verificarsi dal Sinistro.
i. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le contro- versie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
j. La Polizza è operante per le Abitazioni assicurate situate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
In caso di Sinistro
Prova
E’ a carico di chi richiede l’assistenza di provare che sussisto- no tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di Polizza.
In caso di Sinistro Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
800-401390
o, per chiamate dall’estero,
+39.0258286160 telex 321363 EURA I.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla ZINT
4. Indirizzo del luogo in cui si trova.
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provve- derà a richiamarlo nel corso della assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore do- cumentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assi- stenza. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Data ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2014
Allegato 1:
moduli di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquida- zione del danno.
Le suggeriamo di compilarlo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax al Suo Intermediario assicurati- vo entro 10 giorni.
Importante, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà allegare la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
DATI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
metro per metro extra
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
N° polizza
ASSICURATO
COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
DANNEGGIATO
Denuncia sinistro
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
TIPO SINISTRO:
❑ DANNI ALLE PROPRIE COSE
❑ FURTO
❑ DANNI A TERZI
SINISTRO
Descrizione delle modalità dell’evento
Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni rubati (con specifica di qualità, quantità e valore dei beni danneggiati o rubati):
Descrizione dei danni a terzi
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato?
❑si
❑no
COMPAGNIA
NUMERO DI POLIZZA
SOMME ASSICURATE
DATA FIRMA |
ALLEGATI: ❑ Eventuale richiesta danneggiato ❑ Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati
❑ Denuncia alle autorità Altri..................................................................................................................................
Totale pagine allegate inclusa la presente......................................................................................................................................
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
03.2014 - X.0000
Xxxxxxxxxxxxxx Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxx.xx