RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE Clausole campione

RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE. È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell’Abitazione assicurata o del Fabbricato in condominio, per la parte di quota di proprietà. Limite 5.000 euro per anno assicurativo Franchigia indicata in polizza
RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE. È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato in condominio che lo ospita, per la relativa quota parte.
RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE. Spese di rimpiazzo del combustibile in conseguenza di una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato. Limite Massimo 2.000 euro per anno assicurativo Franchigia 200 euro Spese di riprogettazione del Fabbricato resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del Fabbricato distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. Limite 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro
RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE. Le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito dagli impianti a servizio dell’abitazione assicurata o del fabbricato per la parte di quota di proprietà.
RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE. Le spese per il rimpiazzo del combustibile perduto in conseguenza ad evento indennizzabile a termini di polizza o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento del fabbricato, fino alla concorrenza di € 1.550 per sinistro.
RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE. La Società indennizza le spese di rimpiazzo del combustibile anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE a seguito di dispersione causata dalla rottura del serbatoio.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).