Definizione di Danno parziale

Danno parziale. Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale. Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Examples of Danno parziale in a sentence

  • In caso di Danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

  • Esempio applicazione Primo rischio assoluto Valore immobile: 100.000 € Valore assicurato in Polizza: 50.000 € (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di Sinistro) In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 € (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es.

  • Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell’autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

  • Valore immobile: 100.000,00 € Valore assicurato in polizza: 50.000,00€ (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro) In caso di Danno totale: indennizzo pari a € 50.000 (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es.

  • In caso di Danno parziale » se il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l’indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo dei valori sopra menzionati » se il valore dell’indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale.


More Definitions of Danno parziale

Danno parziale. Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto non superino l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional stabilmente installati. Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie e gli optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del degrado d’uso. A parziale deroga di quanto sopra indicato, se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell’apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, accessori non di serie e optional.
Danno parziale l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale. In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
Danno parziale. In caso di danno parziale l’Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro. L’Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata.
Danno parziale. In caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo del- la riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il Degrado per i primi 24 mesi dalla data di prima immatrico- lazione; dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazio- ne si applica il Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Il Degrado viene stabilito secondo la seguente tabella basata sull’età del veicolo assicurato. Oltre 2 anni fino a 3 anni 20% Oltre 3 anni fino a 4 anni 30% Oltre 4 anni fino a 5 anni 40% Oltre 5 anni fino a 6 anni 50% Oltre 6 anni 60% Se il danno stimato è d’importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Sinistro, il danno si considera totale e pertanto è liqui- dato come tale, a condizione che il veicolo venga radiato o demolito. Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde: s Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo s Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprez- zamento.
Danno parziale. La Società riconosce l’importo relativo al “danno parziale” determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato in Polizza senza l’applicazione, per i pezzi di ricambio (ad eccezione degli pneumatici, della batteria, della selleria, della capote, della linea di scarico e del motore), della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d’uso). Il valore dei pezzi di ricambio, relativi a pneumatici, batteria, selleria, capote, linea di scarico e motore, viene ridotto del 10% (diecipercento) per ogni anno intero di vita del Veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquantapercento). Per gli accessori fono-audiovisivi (apparecchi radio, telefono, lettore compact disc e dvd, navigatore satellitare, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati sul Veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico), trascorsi 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero, è prevista l’applicazione del Degrado d’uso nella misura fissa del 30% (trentapercento).
Danno parziale. In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzio- ne di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calco- lare il costo della riparazione si tiene conto del deprezza- mento di dette parti, dovuto alla loro usura o vetustà. Tranne che nel caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno parziale è determinato in base al costo delle ripara- zioni e/o sostituzioni, con applicazione del Degrado esclu- sivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Se il danno stimato è d’importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Sinistro, il danno è considerato totale e pertanto liqui- dato come tale a condizione che il veicolo venga radiato o demolito. Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde: • Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo • Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprez- zamento.