Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Clausole campione

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. Quando l’assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo. Il danno viene quindi indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell’assicurazione a Valore Intero. • Il valore commerciale del Veicolo è 30.000,00 Euro; • Il valore assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza è di 20.000,00 Euro; • Si verifica un danno di 23.000,00 Euro; • L’Indennizzo sarà di 20.000,00 Euro.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. 0. Motricità globale
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. (FI) pre- annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Esprime apprezzamento per il contenuto delle osservazioni contenute nella proposta di parere, anche se presu- mibilmente ottimistiche tenuto conto di quanto sta accadendo.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. ARTÍCULO RECIBIDO: 00 xx xxxxxxxxx xx 2021 ARTÍCULO APROBADO: 10 de enero de 2022
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. L’assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”. Pertanto, in caso di sinistro, la Compagnia rinuncia all’applicazione della regola proporzionale stabilita dall’art. 1907 del Codice Civile.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. Roma, 1957 1982 Laurea in Architettura v. o., Sapienza Università di Roma 1992 Dottorato di ricerca in “Pianificazione Urbana e Territoriale”, Sapienza Università di Roma 2004 Ricercatore confermato in Composizione architettonica e urbana, SSD ICAR/14, DiAP, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma (negli anni 2008-2010 e 2011-2013 a tempo definito) 2007-08 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progetto dello spazio e del prodotto d’arredo 2008-2011 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Progettazione e Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio Dal 2012 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Paesaggio e Ambiente, Sapienza Università di Roma 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale, SC 08/D1, Fascia II (Bando 2012) L’attività scientifica della candidata è incentrata sui temi del progetto urbano, della città diffusa, e dell’emergenza abitativa. Il progetto urbano è il tema prevalente anche nella sua intensa attività di sperimentazione progettuale, che si è sviluppata con continuità sia in Italia che all’estero (in contesti dell’Africa e dei Paesi del Mediterraneo), dalla metà degli anni Ottanta sino ad oggi e che, tra il 2004 e il 2011, si è svolta prevalentemente nell’ambito dello Studio AFEMA da lei fondato con Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

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  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

  • Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • Xxxxx Xxxxxxx Sono esclusi: i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta; i danni di carattere estetico; i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori; i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell’anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre”; i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da e/o colpa grave del Conduttore e/o del Subconduttore e/o del Fornitore; ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica, i danni a terzi derivanti dalla circolazione; atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da: programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

  • Xxxxxxx Xxxxxxxx In caso di ritardo del bagaglio durante il Viaggio di Lavoro, la Società rimborserà all’Assicurato la somma per l’acquisto dell’abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l’Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull’orario di arrivo alla destinazione.

  • XXXXXXXX XXXXXXXXXX Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Struttura Privata dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 13 “Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa”, l'articolo 14 “Efficacia e validità” e l’articolo 15 “Foro competente” del presente contratto. La Struttura Privata che accetta: C.F.R. CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO S.R.L. Firmato digitalmente Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. Il Legale Rappresentante C.F.R. CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO S.R.L. (firmato digitalmente)

  • XXXXXXXX, Il patto di famiglia, Torino, 2006, pag. 283. naufragò, così come quello, a firma degli stessi promotori, pre- sentato nel 2002 – n. 1353 –. L’elaborazione, poi culminata con l’emanazione della legge n. 55/2006, prese corpo, invece, con la proposta di legge n. 3870/20038, d’iniziativa dei deputati Bue- mi e altri, i cui tratti caratteristici devono qui essere messi in risalto: in primis, come già accennato, si è “unificato” l’istituto relativamente ai due possibili oggetti; secondariamente, il patto è stato descritto come un “nuovo negozio giuridico”, così mani- festando la grande novità insita nella riforma; da ultimo, si è inciso sul divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.9, tramite una modificazione aggiuntiva nell’incipit della norma. Mediante la ricostruzione dello “spirito” degli interventi enunciati possiamo ben comprendere la ratio della legge: tutti i lavori citati si segnalano per l’analogo fine di «conciliare il dirit- to dei legittimari10 con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti» evidenziando altresì «la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all’attività d’impresa»11. Dun- que assistiamo allo scontro di due esigenze, entrambe merite- voli di tutela; si prospetta, inoltre, una collisione con i principi generali del sistema giuridico, che merita una soluzione ragio- nevole e coerente. Sono opportune, a questo fine, alcune consi- derazioni ulteriori. Secondo la maggior parte dei commentatori, il patto di famiglia è un contratto tipico12 finalizzato a garantire la successione nei beni aziendali, per loro natura non como-

  • XXXXXXXXX, Il contratto collettivo d’impresa, Xxxxxxx, Milano, 1963, p. 2; M. TI- RABOSCHI, L’efficacia temporale del contratto collettivo di lavoro: atipicità dello schema ne- goziale, giuridicità del vincolo e cause di scioglimento, in Dir. rel. ind., 1994, pp. 90-91; sul ruolo che le variabili economiche, politiche, tecnologiche e sociologiche hanno sulla for- Peraltro, questa operazione di adattamento delle «infrastrutture» civili- stiche al contratto collettivo risulta meno complessa di quanto sembri dalla mera enunciazione del principio, soprattutto nel caso che ci occupa. Vero è, infatti, che, a causa di una lacuna interna, il diritto del lavoro è costretto a ricorrere a strumenti e categorie, «infrastrutture e snodi» che appartengono al diritto civile, ma ciò non significa che tra i due sistemi esi- sta uno scambio unidirezionale, dal diritto civile a quello del lavoro, che rende le categorie del primo totalmente estranee alla realtà del secondo. In altre parole, l’interprete non si trova ad utilizzare uno strumento del tutto avulso dal sistema giuslavoristico, né impone a quest’ultimo un para- digma che, per la sua struttura monolitica, interviene modificandolo nei suoi tratti peculiari. In realtà, vi è tra i due ordinamenti una continua dialettica, uno scam- bio di modelli e di soluzioni che creano un circuito di influenze recipro- che, di interazioni ed integrazioni profonde 20, senza che però ciò interferi- sca su «l’indipendenza di ciascuno di essi rispetto all’altro, né tanto meno importi l’assorbimento dell’uno all’interno dell’altro» 21. mazione della fattispecie contratto collettivo vedi ancora X. XXXXXXX, Relazioni industriali e procedure concorsuali, cit., p. 39. 20 Esemplare a questo proposito può considerarsi quanto avvenuto con l’emanazione della legge n. 675/1996 in tema di privacy. Il diritto del lavoro, infatti, conosceva già da tempo norme dirette alla tutela della riservatezza intra ed extra aziendale del lavoratore. Si pensi agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 8 dello Statuto dei Lavoratori. Rispetto a tali norme, che l’art. 43, legge n. 675/1996 faceva espressamente salve, e che gli artt. 113 e 144 del d.lgs. 30 giu- gno 2003, n. 196 richiama espressamente, non solo la legge sulla privacy non detta nulla di specifico, ma è ben possibile ipotizzare che il diritto civile guarderà alle soluzioni già ela- borate sul terreno del diritto del lavoro per affrontare almeno alcune delle tematiche che nasceranno dall’applicazione della legge. Dunque, ecco un primo scambio di modelli tra l’uno e l’altro ordinamento. Per altro verso, però, la legge n. 675/1996 ed ora il d.lgs. n. 196/2003, offrono al diritto del lavoro lo strumento per affrancare definitivamente il dirit- to alla riservatezza del lavoratore, sancito dall’art. 8 Stat. Lav. L’aver elevato a diritto auto- nomo quello alla privacy comporta, nel diritto del lavoro, che la norma di cui all’art. 8 Stat. Lav. può valere di per sé e non, come è sempre stata considerata, connessa al divieto di discriminazione di cui agli artt. 15 e 16 Stat. Lav. Ecco, dunque, che si completa per que- sto verso il rapporto circolare tra i due ordinamenti. Per un approccio metodologico ana- logo si veda X. XXXXXXX, Consuetudini ed usi nel rapporto di lavoro subordinato, Xxxxxxx, Milano, 2006 ed in part. p. 6 ss. nonché ancora X. XXXXXXX, Diritto del lavoro e diritto pri- vato: uno sguardo dal ponte, cit. Di recente, sul tema, X. XXXXXXXX, Diritto civile e diritto del lavoro. Le prospettive di un’antica vicenda scientifica, in Arg. dir. lav., 2008, p. 720 non- ché X. XXXXXXXX, Diritto privato e diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 2009, p. 947.

  • XXXXXXXXXX, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, p. 129. la tipologia di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitore, da trasmettergli nel prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” (lett. d) (cfr. sempre art. 21, comma 1, TUF). Il Regolamento Intermediari contiene disposizioni di dettaglio riguar- danti i requisiti e il contenuto delle informazioni, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. L’art. 36, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali delle informazioni” (che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma com- prensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento in funzione della natura del cliente, si veda il lavoro monografico di X. XXXXXXX, Servizi di inve- stimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; nonché X. XXXXX, “Servizio” e “contratto” nel rapporto fra intermediario e cliente, in I contratti del mercato finanziario, a cura di X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxx, cit., p. 181 ss. comma 2-quater, lett. d) TUF); i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “di diritto”, su determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, e i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfr. Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari); e, infine, i “clienti al dettaglio”, categoria residuale rispetto alle due precedenti (27). Si è a lungo dibattuto se la violazione dei doveri di condotta e infor- mazione imposti agli intermediari dalla normativa di riferimento avesse conseguenze solo risarcitorie, come ritenuto dalla dottrina prevalente (28), ovvero potesse incidere sulla validità del contratto quadro e delle singole operazioni di investimento poste in essere sulla base di quest’ultimo. Negli anni successivi ai grandi episodi di “risparmio tradito” (i noti de- fault Xxxxx, Parmalat e Argentina) si è assistito a un “vero e proprio diluvio giurisprudenziale” (29). La giurisprudenza dominante ha optato per la solu- zione della nullità del contratto, con conseguente condanna 27 Nella vigenza del regolamento intermediari n. 11522/1998, era previsto un vero e proprio regime ad hoc per gli “operatori qualificati”, che si sostanziava, in particolare, nella disapplica- zione dei principali obblighi informativi dell’intermediario. Quanto alla valenza della dichiara- zione, sottoscritta dall’investitore, di essere operatore qualificato, la giurisprudenza di legitti- mità ha affermato che “Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ‘rationae temporis’), sot- toscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario” (così, da ultimo, Cass. 4 aprile 2018, n. 8343, in Giust. civ. Mass., 2018).