Divieto di cessione del credito Clausole campione

Divieto di cessione del credito. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del Codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso è prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
Divieto di cessione del credito. Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Compagnia.
Divieto di cessione del credito. E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente servizio. Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito.
Divieto di cessione del credito. 17.1 E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dall'Ordine, senza preventiva approvazione esplicita da parte di Pfizer.
Divieto di cessione del credito. È fatto divieto al FORNITORE di cedere i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Non saranno inoltre efficaci nei confronti di AL mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione del pagamento senza la preventiva ed esplicita autorizzazione di AL stessa. Il FORNITORE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI di AL elaborati in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto dell’ordine, il FORNITORE dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti di AL a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del rapporto di fornitura. Il FORNITORE prende atto che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per AL, costituirà grave inadempimento e darà facoltà ad AL di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il rapporto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza. Nell’eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, AL avrà facoltà di sospendere l’esecuzione dell’ordine, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l’esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell’Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall’Autorità Giudiziaria. L’esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del FORNITORE, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l’obbligazione di manlevare AL per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.
Divieto di cessione del credito. I crediti derivanti dall’esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1260, comma 2 del codice civile. I crediti suddetti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso. La violazione di quanto disposto nel presente articolo attribuisce all’Amministrazione contraente il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Divieto di cessione del credito in caso di SINISTRO, il CONTRAENTE/ASSICURATO può delegare il proprio autoriparatore di fiducia (carrozziere, officina, ecc.) – anche non convenzionato con la SOCIETÀ – ad incassare direttamente il RISARCIMENTO dovuto per le riparazioni effettuate sul VEICOLO, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione che attesti l’importo delle riparazioni effettuate e concordate, dal CONTRAENTE/ASSICURATO o dall’autoriparatore, con il perito della SOCIETÀ. Il perito incaricato dalla SOCIETÀ, entro 2 giorni dalla messa a disposizione del VEICOLO da parte dell’ASSICURATO, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l’ASSICURATO o l’autoriparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.
Divieto di cessione del credito. E’ vietata, da parte dell’OEA, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Divieto di cessione del credito. Nel caso in cui a seguito dei rapporti contrattuali si manifestino crediti vantati nei confronti del Venditore, a fronte dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali oppure, in assenza di contratto, delle forniture di beni e/o servizi prestati, è comunque fatto tassativo divieto di cedere a terzi detti crediti.
Divieto di cessione del credito. La cessione dei crediti del Cliente, derivanti dai compensi al medesimo dovuti a fronte dei servizi erogati, è espressamente esclusa ai sensi dell’art. 1260 secondo comma c.c..