Common use of VISTI Clause in Contracts

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

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VISTI. le disposizioni di cui all'artil D.lgs. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 50/2016 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"ss.mm.ii.; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato 165/2001 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; - la Deliberazione dell’Ufficio di tipo a) le modalità Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di erogazione approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della formazione aziendaleCalabria, per quello di tipo b) modificata dalle deliberazioni dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; - la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del contratto Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la sua componente formativapubblicazione degli atti”, nonché ed in particolare gli art. 5 e 9; - la durata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e le modalità Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; - la Deliberazione dell’Ufficio di erogazione della formazione professionalizzantePresidenza n. 71 del 24 novembre 2017, concordano con la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoquale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; -la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 64 del 4 ottobre 2022, con cui è stato conferito al fine Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Latella, l’incarico di consentire lo sviluppo dirigente ad interim del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; - la Deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di concrete opportunità occupazionali.previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le partiFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, preso atto il contratto di apprendistato, che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti tipologie:

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. N.d.R.: L'accordo 24 marzo 2012 prevede quanto segue: Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le partiFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, preso atto il contratto di apprendistato, che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti tipologie:

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4l’articolo 2, comma 3, trovano immediata applicazione della legge n. 335/1995, secondo cui, in attesa della definizione dell’assetto organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (“CTPS”) presso l’Inpdap, le regolazioni contrattuali vigentiAmministrazioni pubbliche “continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione” dei trattamenti pensionistici dei propri dipendenti; - le circolari MIUR n. 213/2000 e n. 234/2000, aventi ad oggetto "Trattamento di quiescenza - Applicazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335"; - l’informativa Inpdap n. 47/2000, avente ad oggetto “Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – applicazione dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335” e l’allegato A) della circolare Inpdap n. 16/2011, con cui, dopo l’intesa con il MIUR, è stata stabilita la cessazione, a far data dal 31 agosto 2000, dello svolgimento in regime convenzionale da parte del MIUR delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei propri dipendenti; - l’attuale residua e transitoria competenza degli uffici del Ministero dell’Istruzione, derivante dal citato regime convenzionale, sulle domande giacenti a livello provinciale di riscatto, ricongiunzione, computo e altri accrediti contributivi, presentate fino al 31 agosto 2000 (d’ora in poi, “domande c.d. ante subentro”); - il superamento del periodo transitorio di cui al citato art. 2, comma 103, alla luce dell’assestamento organizzativo della Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, del consolidamento in capo all’INPS della gestione della stessa Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) e della natura previdenziale della competenza a definire le domande c.d. ante subentro, con la conseguente possibilità di riconduzione, mediante atto convenzionale, all’INPS della suddetta competenza; - l’art. 1, comma 6, della legge n.335/1995, che prevede testualmente: "I datori “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”; - le determinazioni del Direttore generale dell’INPS n. P/23/2018, n. 3/2018, n. 77/2018 nonché le previsioni dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS di lavoro cui alla Determinazione del Presidente Inps n.119/2019, con cui l’INPS ha istituito il Progetto nazionale “Estratto conto dipendenti pubblici” (ora Ufficio centrale), assegnando allo stesso specifici compiti relativamente alla definizione delle domande c.d. ante subentro del personale del MIUR e alla conseguente sistemazione delle anomalie e degli errori presenti nei conti assicurativi dei dipendenti di detto Ministero, - l’art. 1 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato sulla G. U. n. 6 del 09.01.2020, che hanno sedi stabilisce la soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la conseguente istituzione di due distinti dicasteri: il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca; - l’art. 15, comma 1, della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in più regioni collaborazione di attività di interesse comune, i quali sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica (art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990); - l’art. 7, comma 2, lett. h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto che le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le comunicazioni Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenticomma 2, della legge 27 dicembre 2006del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 296165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare rispetto dei principi di cui agli artt. 20, commi 2 e 4, e 22 del Ministro del lavoro decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e delle politiche sociali n. 29le informazioni personali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario anche sensibili, anche in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7forma disaggregata, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti che gli stessi detengono per obblighi istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui all'artalla citata lettera h) costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile; - l’art. 750, comma 72, D.Lgsdel D.lgs. n. 167/201182/2005, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, secondo cui: “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]”; - il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”); - il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito Codice); - le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID nel giugno 2013; - i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn.393 del 2 luglio 2015, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni” e 157 del 30 luglio 2019 in materia di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach); - che le Parti hanno già attivato positivi rapporti sinergici finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza della rispettiva attività istituzionale in occasione dei pensionamenti degli anni scorsi; - l’interdipendenza degli adempimenti per la sistemazione delle posizioni assicurative e l’interesse comune delle Parti al miglioramento dei servizi per i dipendenti del Comparto Scuola; - l’Accordo sperimentale sottoscritto il 5 febbraio 2019 tra l’INPS e MIUR/USR-AT di Roma, secondo cui, previa digitalizzazione di 3.500 fascicoli all’anno delle domande c.d. Le partiante subentro ancora giacenti presso l’Ufficio scolastico provinciale di Roma, considerata si trasferiva all’INPS la revisione competenza a definire tali domande; - il rinnovo, già perfezionatosi alla fine del 2019, del sopra citato Accordo sperimentale relativo ad ulteriori 3.500 fascicoli; - la natura strategica dell’operazione di consolidamento delle posizioni assicurative del personale delle PP.AA., anche al fine di permettere ai pubblici dipendenti la consultazione di un estratto conto previdenziale aggiornato durante l’arco della vita lavorativa e razionalizzazione dei rapporti all’INPS un’efficace gestione delle prestazioni agli utenti; - l’esigenza di accelerare la definizione delle domande c.d. ante subentro, con l’obiettivo prioritario di aggiornare le posizioni assicurative in costanza di rapporto di lavoro degli iscritti, individuando un percorso sperimentale con contenuto formativo valutazione annuale degli esiti in conformità attesa di definire anche un Accordo quadro nazionale con il Testo unico sull'apprendistatoMinistero; - la specifica richiesta dell’Ambito scolastico territoriale di Cagliari di cui alla comunicazione PEC del 5 novembre 2020, a norma dell'artcon cui si chiede la stipula di un Accordo per il trasferimento parziale delle domande c.d. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoante subentro all’Ufficio Estratto conto dipendenti pubblici dell’Inps, al fine di consentire lo sviluppo accelerare le operazioni di concrete opportunità occupazionali.consolidamento delle posizioni assicurative a partire dai soggetti più prossimi al pensionamento

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Samples: www.uspcagliari.it, servizi2.inps.it

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la legge 21 ottobre 2005, del n. 219, recante: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni; - il decreto legislativo 14 settembre 20116 novembre 2007, n. 167: - 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, che all’articolo 2, comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina 2, prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo si applicano anche alla donazione, trovano applicazionealla raccolta, in via transitoria e non oltre sei mesi al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferme restando le disposizioni previste dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario normativa vigente in materia di apprendistato professionalizzante attività trasfusionali”; - il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 dicembre 2015, n. 300, S.O. - la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: “Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7midollo osseo”, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine midollo osseo (IBMDR) presso l’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Genova;

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Samples: www.centronazionalesangue.it, www.statoregioni.it

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di esaminare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata N.d.R.: Per la revisione disciplina complessiva dell'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 (e razionalizzazione dei rapporti relativa rettifica) in calce al c.c.n.l. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di lavoro con contenuto formativo vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, calce al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalic.c.n.l.

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un'applicazione omogenea in tutte le regioni della disciplina legislativa dell'apprendistato. A tal fine, le parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell'armonizzazione con il presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

VISTI. il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante “Misure di sostegno e di reindustrializzazione per le disposizioni aree di cui all'art. crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia”; - il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia; - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 novembre 2013, previsto dall’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011legge n. 83 del 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacon il quale, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29sociali, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011è stata introdotta la disciplina delle “Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa”; - l'interpello la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 29 aprile 2014 con la quale la Regione Molise ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo economico per il riconoscimento quale area di crisi industriale complessa per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro(CB) e Bojano (CB); - la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 419 del lavoro 4 agosto 2015 che ha approvato i contenuti della proposta di Progetto di riconversione e delle politiche sociali riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi industriale complessa del territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB); - il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di apprendistato professionalizzante servizi per il lavoro e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7politiche attive, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. ai sensi dell’articolo 1, comma 303, della legge 10 dicembre 2014, n. 247/2007 150”. - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2015 che ha costituito, ai sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto Controllo per la sua componente formativa, nonché definizione e attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI); - la durata e le modalità deliberazione della Giunta Regionale della Regione n 151 del 12 maggio 2017 che ha approvato i contenuti del presente Accordo di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Programma;

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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; - di avviare, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento della disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011; - di individuare, nell'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina dell'apprendistato, il ruolo centrale della bilateralità. Le parti concordano altresì di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione N.d.R.: L'accordo 18 gennaio 2014 prevede quanto segue: Il comma 4 dell'articolo 6 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è abrogato. I commi 3 e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con 4 dell'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 sono abrogati. Dopo l'articolo 14 dell'accordo nazionale sull'apprendistato del 17 aprile 2012 è inserito il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguente:

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dalle Aziende Del Settore Turismo

VISTI. le disposizioni il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; • l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'artall’art. 78-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina dell’Accreditamento istituzionale di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaall’art. 8-quater, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'artall’art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti8-quinquies..."; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali L.R. n. 40 del 26 ottobre 201124/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni; concordano - di confermare le vigenti discipline • la L.R. n. 51 del c.c.n.l. terziario 5.08.2009 e s.m.“Norme in materia di apprendistato professionalizzante qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di apprendistato professionalizzante esercizio e sistemi di accreditamento”; • il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”; • il DPCM 12.01.2017 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artil quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livellidel D.Lgs 502/92, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilee, in un quadro che consenta particolare l’art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l’intensità di promuovere lo sviluppo cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo; • la D.G.R.T. n. 504 del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi 15.05.2017 di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata recepimento del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.D.P.C.M. 12.01.2017;

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Samples: www.uslcentro.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it

VISTI. − lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali; − il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; − il D.lgs. 267/2000; − il Decreto Sindacale n. 22 prot. 32619 del 7/11/2016con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Area tecnica Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; DI PROCEDERE, per le disposizioni motivazioni esposte in narrativa, all’appalto basato su un accordo quadro del servizio di manutenzione degli spazi verdi pubblici e sfalcio delle banchine stradali nel territorio comunale, del valore massimo di € 195.000,00; DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento per la predisposizione degli elaborati amministrativi per l’espletamento della procedura telematica negoziata ai sensi degli artt. artt. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato decreto; DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto, la tabella temi tecnici di valutazione e i criteri di selezione, presupposto per la predisposizione del disciplinare di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; DI IMPEGNARE per l’attivazione della procedura in oggetto la somma complessiva di € 225,00 al cap. 29500, piano dei conti finanziario livello IV 1.03.02.16.000 e livello V 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara quale contributo da corrispondere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; DI ridurre da € 67.100,00 a € 20.000,00 l’impegno di spesa a favore di SUARDI SRL num 243−2017 al capitolo 452100 Di PRENOTARE, per l’attivazione della procedura di cui all'artin premessa, l’importo di complessivi € 181.300,00, IVA compresa, al cap. 7452100 “1.03.02.09.008 piano dei conti finanziario livello IV : Capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totali annuali € 47.100,00 € 67.100,00 € 67.100,00 DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti dirigenziali verrà impegnato l’importo previsto con l’accordo quadro per le prestazioni che si renderanno necessarie, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina fino al valore massimo dell’importo quadro di cui al in premessa di complessivi € 195.000,00 oltre IVA. Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.188 del 28/03/2017 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Beneficiario: SUARDI S.R.L. Det. Sett. SUAP/SUE NR. 198 DEL 11/05/2015 Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SIOPE: 1.03.02.09.008 C.I.G.: 6246951B09 Codice bilancio: 9.02.1.0103 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,SFALCI E POTATURE 2017 452100 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI. INDIZIONE GARA 20.000,00 Data: 11/05/2015 Importo: 2017 243/0 ESERCIZIO: 2017 Impegno di spesa ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SIOPE: 1.03.02.09.008 Codice bilancio: 9.02.1.0103 Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,SFALCI E POTATURE 2017 452100 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2017-2018 ACCORDO QUADRO 47.100,00 Data: 27/03/2017 Importo: 2017 874/0 ESERCIZIO: 2017 Impegno di spesa Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.188 del 28/03/2017 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SIOPE: 1.03.02.09.008 Codice bilancio: 9.02.1.0103 Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,SFALCI E POTATURE 2018 452100 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI. INDIZIONE GARA 67.100,00 Data: 27/03/2017 Importo: 2018 277/0 ESERCIZIO: 2017 Impegno di spesa ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SIOPE: 1.03.02.09.008 Codice bilancio: 9.02.1.0103 Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,SFALCI E POTATURE 2019 452100 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI. INDIZIONE GARA 67.100,00 Data: 27/03/2017 Importo: 2019 6/0 ESERCIZIO: 2017 Impegno di spesa Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.188 del 28/03/2017 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SIOPE: 1.03.02.16.001 Codice bilancio: 1.02.1.0103 Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara Capitolo: 2017 29500 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI E PUBBLICAZIONI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2017-2018 ACCORDO QUADRO - ATTIVAZIONE PROCEDURA CONTRIBUTO DA CORRISPONDERA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 225,00 Data: 27/03/2017 Importo: 2017 875/0 ESERCIZIO: 2017 Impegno di spesa In ordine alla regolarità contabile della presente decreto non sia immediatamente operativaproposta, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiai sensi dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4153, comma 35, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; TUEL - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli267 del 18.08.2000, nei rapporti istituzionalisi esprime parere FAVOREVOLE XXXXXXX xx, al rispetto 27/03/2017 Il Responsabile del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Servizio Finanziario Dott.ssa Deira Saccani Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

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Samples: Accordo Quadro

VISTI. ● la Legge 8/8/94 n. 496 che istituisce l’Osservatorio Nazionale sulla Dispersione Scolastica; ● il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche art. 7 del D.P.R. n. 275/99 e la normativa successiva riguardante la prosecuzione della sperimentazione dell’autonomia D. M. n. 179 del 19.07.99 e L.C. n. 194 del 04.08.99 che prevedono la possibilità che le disposizioni scuole promuovano accordi di cui all'art. 7rete o aderiscano ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; ● la Direttiva 4332/MR del 1/7/2003, prevista dall’art.7, comma7, del D.L.vo 258/99 “Prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica per definire le metodologie atte a rilevare i diversi aspetti della Dispersione Scolastica ed elaborare prototipi di intervento in grado di contenere il fenomeno e di favorire l’innalzamento del livello di scolarità”; ● il decreto legislativo 14 settembre 2011del Direttore Generale per la Sicilia prot.22965 del 16/10/2003 che ha regolamentato la Costituzione degli Osservatori provinciali e degli Osservatori d’Area della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo; ● il d.lg.vo n.76 del 2005; "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 167: - 53 ● la Legge n. 107/2015 che, all’art. 1 comma 7: "Per 1, afferma il ruolo centrale della scuola per contrastare le regioni disuguaglianze socio-culturali e prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; ● il dispositivo del Dirigente dell’Ufficio VII-Ambito Territoriale di Catania Prot. n. 6850 del 23/05/16 con la quale sono stati costituiti l’Osservatorio Provinciale e i settori ove 10 Osservatori di Area e successiva disposizione Prot. n. 10690 del 14/07/16 con la disciplina quale sono stati nominati i relativi coordinatori; ● il dispositivo del Dirigente dell’U.S.R. Sicilia prot. n. MPI.A00DRSI.REG.UFF. N. 21921 del 18/10/2016 con la quale è stato individuato il personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaDecreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 per la seguente area “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, trovano applicazionepotenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”; ● il Decreto del Direttore Generale USR Xxxxxxx x.0000 del 18-05-2020, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data con il quale sono state avviate le procedure di entrata in vigore selezione del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4personale docente da destinare ai Progetti Nazioni ai sensi dell’art.1, comma 365, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"legge n.107 del 2015; - comma 10: "I datori ● l Decreto del Direttore Generale USR Sicilia n.20951 del 31-08-2020, che individua i suindicati docenti per l’assegnazione agli Osservatori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento Area di questa Città Metropolitana, previa approvazione di apposita graduatoria redatta secondo la tabella allegata al percorso formativo della regione dove è ubicata Disposto del Direttore Generale prot. n.7211 del 18/05/2020; ● la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni suddetta graduatoria, pubblicata il 10/06/2020 dall’Ufficio Scolastico di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, Ambito Territoriale di Catania ,prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 20118885, e confermata in via definitiva in data 26/06/2020; - l'interpello ● CONSIDERATO che la prof.ssa Xxxxxx Xxxxx nata ad Alcamo il 26/08/1979 è stata utilizzata presso l’Osservatorio d’area n. 5 –I.C. FALCONE S.G. LA PUNTA a seguito di decreto di assegnazione dell’USR Ambito territoriale di Catania prot. 13685 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali04-09-2020.

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Samples: Accordo Di Rete

VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 20119 comma 1 della Legge 16/01/2003, n. 1673 il quale prevede che: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa“a decorrere dal 2003, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, fermo restando quanto previsto dall’art.39 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29successive modificazioni, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante programmazione delle assunzioni, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artregolamento emanato ai sensi dell’art. 717, comma 72, D.Lgsdella legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;” l’art. 3, comma 61 terzo periodo della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il quale stabilisce che, nelle more dell’emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, secondo il quale il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della L. 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale; - La giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica , evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali. (cfr: sentenza n. 14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. Basilicata sentenza n. 574/2011; Cons. di Stato ad. plen. N. 14/2011); - l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto Sent. n. 167/2011; 574/2011) in materia di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine possibile utilizzo delle graduatorie di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalialtri enti, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le partisuccessivamente alla relativa approvazione, preso atto che il D.Lgs. è confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b124/2013/PAR) la qualificazione contrattuale quale ha altresiÌ stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento: - 1) Occorre omogeneitaÌ tra posto da conseguirericoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto eÌ pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali eÌ stato bandito il concorso la durata del contratto cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneitaÌ, peroÌ, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per la sua componente formativaogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), nonché la durata come il regime giuridico dei posti stessi, e le modalità di erogazione della formazione professionalizzanteche percioÌ hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoquindi, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalisul numero dei concorrenti.

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VISTI. le disposizioni la D.D. Rep. CP/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot. Cp/53251/2021 del 10/06/2021; la D.D. n.rep. CP/1293/2021 del 5/10/2021 prot. CP/91295/2021 del 5/10/2021; il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.; lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013; il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la linea guida ANAC n. 4; il Durc; la certificazione antimafia; il controllo antipantouflage; la RdO di accordo quadro n. 2823921 ; la stipula dell’accordo quadro sul M.E.P.A. con prot. Cp/105878/2021 del 11/11/2021; la natura dell’accordo quadro in argomento prevede un contratto pluriennale si provvederà all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del TUEL; - di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento; - di approvare il quadro economico riportato nelle premesse; - di impegnare per l’anno 2022 la somma di euro 630.116,05 di cui all'art17.329,21 relative a prestazioni professionali al netto del ribasso d’asta, oltre contributo ANAC per € 600,00, somme tutte relative al I contratto applicativo di accordo quadro per “Accordo Quadro con un solo operatore economico ex art.54 comma 3 del D.Lgs. 750/2016 e ss.mm.ii. per lavori di manutenzione, P.I. H24, con sorveglianza .sulle sedi stradali, sui manufatti comunali sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie com. nel Municipio XI – Ambito Territoriale CENTRALE, incluse attività di Pronto Intervento H24 da eseguirsi nell’intero territorio del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167Municipio XI in caso di allerta meteo diramate dal Dip. Sicurezza e Prot..Civile di Roma Capitale e per situazioni emergenziali. Durata dell’accordo quadro: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei 36 mesi dalla data stipula sul M.E.P.A.” cod. cred.1166840. CIG: 8773867817 CUP: J86G21002540004 NR.RDO 2823921 cod.cred. 96732, CIG Derivato 8978695D7F, sui seguenti capitoli : 1302762/50373 pmc e 1304190/915 ptc per anac;di affidare l’importo di entrata euro pari a 612.786,84 che gravail biancio 2022 capitolo 1302762/50373 pmc all’Impresa GRANDI LAVORI S.R.L. che ha proposto un ribasso del 49,784% in vigore ragione dell’aggiudicazione definitiva D.D. n.rep. CP/1293/2021 del presente decreto, le regolazioni vigenti5/10/2021 prot. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"CP/91295/2021 del 5/10/2021; - comma 10: "di disporre che il contibuto xxxx venga impegnato con atto successivo; - di disporre che la somma € 17.329,21 (prestazioni extra contrattuali) rimanga a disposizione della S.A. e sia affidata con atto successivo; - di autorizzare la stipula del I datori contratto applicativo con decorrenza dall’1/01/2022 sino al 31/12/2022 o comunque fino ad esaurimento fondi, a partire dalla data del verbale di lavoro che hanno sedi consegna ; - di approvare lo schema del I contratto applicativo in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"atti; - la circolare spesa per il I contratto applicativo grava sul Bilancio 2022 per complessivi euro 630.716,05 Iva compresa, - di procedere all’assunzione degli impegni anche negli anni successivi all’anno finanziario in corso come da art. 183, comma 6, lettere a) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011TUEL in considerazione della natura dell’accordo quadro in argomento che prevede un contratto pluriennale; - l'interpello di attestare che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011DPR 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; concordano - di confermare le vigenti discipline la nomina del c.c.n.lRup in fase di esecuzione, P.O. Funz. terziario in materia Tecn. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - a parziale rettifica di apprendistato professionalizzante e quanto previsto dalla D.D. Rep. Cp/745/2021 del 10/06/2021, nr.prot.cp/53251/2021 del 10/06/2021 di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; modificare la composizione dell’ufficio di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Direzione Lavori come segue:

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del il decreto legislativo 14 settembre 201118 aprile 2016, n. 167: 50; - gli articoli 107, comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa2, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4183, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"267; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali legge 7 agosto 1990, n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011241; - l'interpello le linee Guida ANAC; - il decreto del Ministero Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; - il Codice di Comportamento dei dipendenti del lavoro Comune di Napoli; - il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 24/04/1992; - la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e delle politiche sociali degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”; - il Regolamento dei controlli interni; - la Deliberazione G.C. n. 40 202 del 26 ottobre 2011; concordano - 31/05/2022 con cui è stato proposto al Consiglio il bilancio di confermare le vigenti discipline del c.c.n.lprevisione 2022-2024. terziario in materia Per i motivi di apprendistato professionalizzante cui innanzi, 11 settembre 2020, n. 120, per i seguenti affidamenti: • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di apprendistato professionalizzante ristrutturazione di elementi del patri- monio costruito non a reddito dell’Ente tramite accordo quadro, con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza un solo operatore eco- nomico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di elementi del termine previsto dall'art. 7patrimonio costruito”, comma 7relativamente ai seguenti lotti: • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento ai fini della rigenerazione urbana di piazze e aree verdi, D.Lgs. n. 167/2011; nonché di impegnarsi manutenzione della viabilità di quartiere, compren- sive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni, del patrimonio del Comune di Napoli, tramite accordo quadro, con un solo operatore economico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, com- prensive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni”, relativamente ai se- guenti lotti: Comune di Napoli Data: 16/11/2022, DETDI/2022/0000439 • lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pub- blica (ERP) di proprietà dell’Ente, tramite accordo quadro, con un solo operatore economico per lotto, denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica”, relativamente ai seguenti lotti: - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di elementi del patrimonio costruito”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a tutti i livelli€ 100.000,00 ed € 300.000,00 di oneri per smaltimento, nei rapporti istituzionalientrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al rispetto netto dell’IVA; - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, aree verdi e viabilità di quartiere, comprensive di arredo urbano, impiantistica connessa e pavimentazioni”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 100.000,00 ed € 300.000,00 di oneri per smaltimento, entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA; - per ciascun lotto dell’accordo quadro denominato “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica”, l’importo di € 2.550.000,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 100.000,00 ed € 250.000,00 di oneri per smaltimento, entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA; n. 4 del 28/02/2013, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa; Si allegano, quale parte integrante del presente accordoatto, al fine i seguenti documenti costituiti da n. 617 pagine: - relativamente all’accordo quadro “Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza elementi del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.patrimonio costruito”:

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VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 30.09.2021 e seguenti da parte di Giunti Editore SpA per ottenere la concessione ad effettuare riprese fotografiche (fot. Xxxxxxx Xxxxxxxx) destinate alla nuova edizione della guida degli Uffizi, concessione non subordinata al versamento del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011canone in virtù della finalità dell’iniziativa; - l'interpello avendo ricevuto in data 14.10.2021 l’attestazione del Ministero versamento di euro 108,00 sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del lavoro personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Giunti Editore SpA, di seguito indicato come concessionario, con sede in xxx Xxxxxxxxx 000, Xxxxxxx, P.I. IT03314600481, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, di poter effettuare le riprese fotografiche e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante usufruire della struttura museale nei seguenti giorni: La presente concessione è incedibile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti condizioni:

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Samples: Atto Di Concessione in Uso Artt. 107 E 108 D. Lgs. 22.1.2004 N. 42

VISTI. le disposizioni il D.M. n. 270/2004 con cui è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio; - il DR 12 novembre 2014 “Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini” dell'Università di Bologna. - i vigenti regolamenti per i tirocini dei Corsi di cui all'artal presente accordo; - l’art. 73, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l’albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l’iscrizione nelle sezioni dell’Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l’esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali; - l’art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - l’art. 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla sezione B dell’albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - l’art. 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; - l’art. 36, comma 3 e 4 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), ora sostituite dalle lauree delle classi LM77 e LM56 ai sensi del DM 270/2004 e che per l’iscrizione nella sezione B dell’albo – Esperti contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28) ora sostituite dalle classi L18 – classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale e L 33 – classe delle lauree in scienze economiche ai sensi del DM 270/2004. - l’art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d’esame; - l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale; - l’art. 9, comma 6, del decreto legislativo legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata dei tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica; - il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell’art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 167: - 148, il quale stabilisce, all’art. 6, comma 7: "Per 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le regioni università pubbliche e i settori ove la disciplina private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaperiodo precedente, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"per regolare i reciproci rapporti; - la circolare del convenzione quadro fra il Ministro del lavoro dell’Istruzione, dell’Università e delle politiche sociali n. 29della Ricerca, protil Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell’art. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 743, comma 72, D.Lgsdecreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell’art. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 76, comma 74 del D.P.R. 7 agosto 2012, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti137, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti siglata nel mese di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliottobre 2014.

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Samples: Accordo Attuativo Della Convenzione Quadro Fra Il Miur E Il Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Stipulata

VISTI. i pareri espressi dai Responsabili del Servizio Personale e Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. ; Tutto ciò premesso, D E T E R M I N A DI APPROVARE la narrativa che precede; -Di dare esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 9 del 11/02/2016 e, pertanto, procedere alla modifica del contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra RUSSO VITTORIA, nata a Pomigliano D’Arco il 23/12/1977, residente in Marigliano al Corso Xxxxxxx I n. 82/b - Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, aumentando al 83,33% il monte ore lavorative (30 ore settimanali), con decorrenza 18 Febbraio 2016, restando per ogni altro aspetto invariato il rapporto contrattuale e le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167condizioni previgenti relativamente a: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina inquadramento giuridico professionale “Istruttore di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"vigilanza”; - comma 10: "I datori inquadramento economico alla Cat. C – posizione C1; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time; -DI dare atto che la spesa derivante dall’aumento delle ore lavorative trova copertura nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del Bilancio di Previsione – esercizio finanziario 2016/2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 30/11/2015; DI approvare l’allegato schema di contratto di lavoro che hanno sedi dovrà essere sottoscritto dalla dipendente Russo Xxxxxxxx per la modifica dell’orario di lavoro alle dipendenze del Comune di Marigliano, come sopra determinata; C i t t à d i P r o v i n c i a d i N a p o l i M a r i g l i a n o L'anno duemilasedici, addì del mese di , in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Marigliano (NA), nella residenza Municipale di Marigliano, Piazza Municipio Il Comune di Marigliano, rappresentato dal Responsabile del Settore II , ist. dir. , nato a il , che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Marigliano C.F Il/la sede legale dipendente , nato/a a il , residente in - Codice Fiscale ,- giusta deliberazione di Giunta Comunale n. e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata per la sede legale"; - la circolare modifica del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti contratto di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione incremento delle competenze utili allo svolgimento ore della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra lavorativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 “Il contratto individuale di lavoro” del CCNL 1994- 1997 Comparto Autonomie Locali e dell’art. 7 “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, classificazione” collegato al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.CCNL 1998-2001 Comparto Autonomie Locali;

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VISTI. i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare: - le disposizioni di cui all'art. 7delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del decreto legislativo 14 settembre 201120 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017; - l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 – “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018; - il D.L. 29 maggio 2018, n. 16755 convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 2018, n. 89 – “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; - la L. n. 145 del 2018 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; - l’art. 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, in L. 12 dicembre 2019, n.156 – “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”; - l’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”; - la L. 30 dicembre 2021 n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, in L. 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina «4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. comma 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento -bis è prorogato fino al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 31 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.2022;

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VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX; - la circolare del Ministro del lavoro richiesta dell’8 febbraio 2022 e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011successive di effettuare le seguenti riprese fotografiche per la sola acquisizione in archivio di immagini ad alta definizione; - l'interpello avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del Ministero versamento del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - canone di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto euro 2.600,00 (800,00 euro per la sua componente formativaprima ora di riprese e 600,00 euro orari per le successive 3 ore) più euro 2,00 di marca da bollo per un totale di euro 2.602,00 sul conto corrente delle Gallerie degli Uffizi; - avendo ricevuto in data 23.03.2022 l’attestazione del versamento di euro 144,00 sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, nonché la durata purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Xxxxx GmbH, di seguito indicato come concessionario, con sede in Xxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 00, nella persona del legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, di poter effettuare le riprese fotografiche e le modalità di erogazione usufruire della formazione professionalizzantestruttura museale nei seguenti giorni: • Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, concordano la Autoritratto, Inv. 1890 n. 4444 La presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.concessione è incedibile e subordinata alle seguenti condizioni:

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la Legge 28 giugno 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art92 all’art. 1, comma 34, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concludano in sede di Conferenza Stato Regioni un Accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento; - l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi 1180 e seguenti, da 34 a 36 della legge 27 dicembre 2006Legge 28 giugno 2012, n. 29692, nel servizio informatico dove è ubicata la sottoscritto in sede legale"di Conferenza Stato-Regioni 24 gennaio 2013 (Atto repertorio n. 1/CSR); - le Linee guida adottate con il predetto Accordo, che sono state modificate con quelle approvate in sede di Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR); - la circolare del Ministro del lavoro Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 che, pur confermando le finalità dell'impianto complessivo della Legge regionale n. 17/2005 e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoss.mm.ii., al fine di garantire una entrata adeguare il quadro normativo regionale alle indicazioni contenute nelle Linee guida in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale materia di tirocini formativi e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artorientamento, ha modificato il Capo IV “Orientamento e Tirocini” rafforzando e qualificando ulteriormente lo strumento, e contrastandone un uso distorto prevedendo in particolare: - all’art. 726 quinquies, comma 72 che “La Regione promuove, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata anche perseguendo la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità più stretta integrazione con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e Ministero del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguirelavoro, la durata del contratto per qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le Sede di Venezia forme di abuso. A tal fine la sua componente formativa, nonché la durata Giunta regionale individua e le modalità programma attività di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, controllo anche al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.di:

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VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, 15 della Legge n. 167241/1990; - l’art. 22 della Legge n. 240/2010 e la normativa nazionale a esso connessa: - comma 7: "Per le regioni il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Scuola, emanato con D.D. n. 118 del 2 marzo 2011 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativas.m.i.. Tutto ciò premesso, trovano applicazione, in via transitoria che costituisce parte integrante e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore sostanziale del presente decretoatto (di seguito “Convenzione”), le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale Parti convengono e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011stipulano quanto segue. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, Parti si impegnano a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario collaborare per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore programma di ricerca dal titolo “Fonti antiquarie, archivistiche e iconografiche per una ‘biografia’ del tempio D e degli altri edifici templari sulla Collina dei Templi di Akragas” come meglio descritto nel documento allegato (Allegato Tecnico) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Per la sua capacità competitiva nei mercati internazionalirealizzazione delle finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, anche in considerazione dei processi le Parti si impegnano a cofinanziare, nella misura del 50%, un assegno di trasformazione e ricerca di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze durata biennale, eventualmente ulteriormente rinnovabile, da attivare presso la Scuola. I responsabili scientifici della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto presente convenzione sono: - per la sua componente formativaScuola, nonché xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; - per il Parco, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Il Parco si impegna a versare alla Scuola un contributo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), da destinare esclusivamente al rimborso della propria quota delle spese necessarie al cofinanziamento del suddetto assegno, con esclusione dei costi generali di struttura collegati a tale posizione (cd. overhead). Il Parco verserà integralmente l’importo della presente convenzione entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante bonifico bancario sul conto di contabilità speciale presso la durata e le modalità Banca D’Italia intestato alla Scuola Normale Superiore (n. conto: 00000 - XXXX: XX00X0000000000000000000000). Il Parco si impegna a versare alla Scuola, entro 30 giorni dalla formale richiesta, il contributo integrativo connesso all’eventuale aumento di erogazione oneri posti dalla legge o da disposizioni ministeriali, relativi all’assegno di ricerca attivato nell’ambito della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Convenzione. La Scuola si impegna a:

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Samples: Convenzione

VISTI. le disposizioni ✓ la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 21 recante norme in materia di cui all'artautonomia delle istituzioni scolastiche; ✓ la legge n. 275 del 15 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ✓ la legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” ✓ il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53"; ✓ la nota prot .n. 72209 del MIUR dell’ 11 aprile 2012 avente ad oggetto “Viaggi di istruzione e visite guidate” ✓ il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ✓ il dpr n. 89 del 2010 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” ✓ il decreto legislativo 14 settembre 201116 gennaio 2013, n. 167: 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”; ✓ la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; ✓ il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale- Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale; ✓ il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134 recante integrazioni al dpr n. 88 del 15 marzo 2010, concernente il riordino degli istituti tecnici. ✓ la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in particolare l’art.1 comma 7: "Per le regioni e 784 in cui i settori ove la disciplina percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 15 aprile 2005, trovano applicazionen. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento»; ✓ il decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, con il quale sono definite le Linee guida in via transitoria merito ai percorsi per le competenze trasversali e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoper l'orientamento, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4all'articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, 785 della legge 27 30 dicembre 20062018, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare n.145. ✓ l’atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministro dell’istruzione per l’anno 2022, adottato con decreto ministeriale n. 281 del lavoro 15 settembre 2021 ed in particolare la priorità 2 “ Potenziare l’offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado” e le linee di azione ad essa correlate: STEM, Educazione alla sostenibilità, Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, Istruzione secondaria tecnica e professionale e ITS; ✓ il decreto legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 ed in particolare l’art. 10, con il quale il Ministero dell'Istruzione adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione ecologica e culturale delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011scuole; - l'interpello del Ministero del lavoro ✓ gli atti e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario risoluzioni dell’Unione Europea in materia di apprendistato professionalizzante istruzione, formazione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.lavoro

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VISTI. lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane; VISTI gli artt. 11 e 14 del Regolamento di contabilità; PREMESSO che con nota n. 13098/RU del 17/12/2020 l’Ufficio delle Dogane di Verbano Cusio Ossola richiedeva la fornitura e posa in opera di un boiler per produzione acqua calda da installare “sopra lavello” presso l’Ufficio Viaggiatori all’interno della Stazione ferroviaria di Domodossola, per le disposizioni esigenze del personale dell’Ufficio delle Dogane di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: Verbano – Cusio - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto Ossola; RILEVATO che non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel sono attive Convenzioni CONSIP per il servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordorichiesto CONSIDERATO che, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artrispetto dell’art. 736, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30d.lgs. 18 aprile 2016, legge n. 247/2007 50, che impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, sono stati invitati a presentare la loro miglior offerta, i seguenti due operatori attivi su mercato elettronico iscritti a “Servizi” nella categoria “Servizi agli impianti e aventi sede legale nella provincia VB.: Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) RILEVATO che è pervenuto il solo preventivo della ditta L’Idraulico di XXXXXXXXXX Xxxxx per un importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA; PRESO ATTO del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento costo modesto della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.fornitura;

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano . Concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata (*) Per le sole qualifiche con contenuti competenziali omologhi o sovrapponibili a quelli dei profili professionali caratterizzanti la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. figura dell'artigiano (articolo 1, comma 3017, legge n. 247/2007 e 92 del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.2012; Allegato 4,

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

VISTI. le disposizioni Il Contratto Collettivo nazionale di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167Lavoro per i dipendenti da Studi Professionali stipulato in data 10 dicembre 1992 E Il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 19 dicembre 1996 SI E' STIPULATO Il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Studi Professionali composto da: - comma 7: Introduzione - Premessa - Parte Prima (VII Titoli, 13 articoli) - Parte Seconda (XXVIII Titoli, 106 articoli) - Dichiarazione a verbale - 2 Allegati Xxxxx, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti. PREMESSO - che in data 29/5/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno formalizzato alla Consilp-Confprofessioni ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (Andi-Aio) regolare disdetta del Ccnl 10/12/1992; - che in data 31/7/1995 le Xx.Xx. nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Ccnl 10/12/1992; - che in data 1/4/1996 le stesse Xx.Xx. hanno illustrato in sede Consilp-Confprofessioni, le richieste contenute in piattaforma; - che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Per Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del Ccnl 10/12/1992. Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le regioni parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e i settori ove la disciplina le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa"Protocollo" del 23/7/1993, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità per quanto compatibile con il Testo unico sull'apprendistatosettore degli Studi Professionali, a norma dell'art. 1e quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive Ue richiamate nel Ccnl 10/12/1992, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data. A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente Xxxx che, così come di seguito formulato e diversificate esigenze della clientela. Le partisistemizzato, preso atto che rinnova il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata precedente testo del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali10/12/1992.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dei Dipendenti Di Studi Professionali

VISTI. le  il decreto legislativo 626/94 e successive modificazione  l’Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 del 18 novembre 1996  l’Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Terziario, siglato il 29/11/96  l’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001 In applicazione dell’art.6.b dell’ Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 e delle disposizioni di cui all'artall’Accordo sul mercato del lavoro del 22 marzo 2001, il numero dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza è stabilito nella misura di …….. ( per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori) e gli stessi devono svolgere con continuità tale funzione. 7I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle XX.XX. dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) L’O.P.P., del decreto legislativo 14 settembre 2011previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, n. 167: - comma 7: "Per le regioni ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza e i settori ove la disciplina contestualmente assegna a ciascuno di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaessi il proprio ambito territoriale di competenza. Di tale verifica, trovano applicazioneprevio il consenso dei R.T.L.S. rilasciato in forma scritta dall’O.P.P. ai sensi e per gli effetti della L.675/96, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla a cura della segreteria, ne viene data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I comunicazione ai datori di lavoro con personale dipendente sino a 15 unità, che hanno sedi a loro volta ne devono informare i lavoratori. Nel caso in più regioni possono fare riferimento cui i lavoratori abbiano provveduto ad eleggere al percorso formativo loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale dovrà inviare la copia del verbale di elezione all’O.P.P., munita del consenso del R.L.S. rilasciato ai sensi della regione dove è ubicata la sede legale L.675/96 in forma scritta e possono altresì accentrare le comunicazioni al datore di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29all’ O.P.P. L’ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun Rappresentante Territoriale, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro in cui deve svolgere le proprie funzioni ai sensi dell’Accordo Interconfederale citato, è corrispondente alle …… zone in cui il territorio di Roma e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoprovincia viene suddiviso dall’ O.P.P. L’ O.P.P., al fine di garantire realizzare relazioni sindacali finalizzate all’attuazione di una entrata politica concertata di prevenzione e protezione, ha funzione di monitoraggio affinché l’operato dei R.T.L.S. sia conforme a tali finalità; in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale proposito l’O.P.P. programmerà degli appositi incontri con i R.T.L.S. per esaminare, nel rispetto dei ruoli, eventuali problematiche emerse e che l’attività sia svolta e/o da svolgere in modo omogeneo e coerente con le peculiarità delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo aziende ed in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artquanto previsto dalle vigenti disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 1996. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico loro attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e mondo nell’ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all’art.19 del D.lgs. 626/94 e secondo le indicazioni di cui ai punti 8 e ss. dell’Accordo Interconfederale. Devono tener conto anche dei pareri, delle indicazioni dei piani di lavoro utile dell’O.P.P. e delle interpretazioni adottate dall’O.P.P., sono tenuti obbligatoriamente a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilepartecipare ai programmi formativi promossi dall’O.P.P., compresi quelli di aggiornamento, in un quadro relazione all’evoluzione legislativa e a quella dei rischi. Il R.T.L.S., ai sensi dell’art.6.b. Prima Parte dell’Accordo Interconfederale, dura in carica 3 anni ed è ridisegnabile, fatta salva la possibilità dell’O.S. che consenta l’ha designato di promuovere lo sviluppo del settore e revocarlo in qualsiasi momento. I R.T.L.S. per svolgere la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelaloro funzione hanno recapito presso gli uffici delle rispettive XX.XX. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalicui sono stati designati.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Per Aziende E Dipendenti Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi Di Roma E Provincia

VISTI. il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. Codice dei beni culturali e del paesaggio; - il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 art. 41; - la Legge 241/90; - la Legge Regionale Veneto n. 17 del 6 maggio 2019; - il DPCM 2 dicembre 2019 n. 169; - il X.X. 00 giugno 1931 n. 773 e X.X. 0 maggio 1940 n. 635 – Reg. esec. TULPS; - il D.L. 08.08.2013 n. 91 convertito in L. 2 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo); - il Regolamento comunale delle attività di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29 settembre 2010); - il Regolamento per l'uso degli spazi aperti del centro storico di Vicenza (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.68/94225 del 18.12.2012); - il Regolamento di Polizia Urbana e sulla civica convivenza (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/99013 del 20/07/2017 in vigore dal 24/08/2017); al fine di pervenire alla definizione di un accordo quadro, in coerenza con le funzioni di tutela e valorizza- zione dei beni culturali della città di Vicenza, le Parti sottoscrivono il presente Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le parti approvano le disposizioni e le semplificazioni concernenti le tipologie di occupazione provvisoria di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante installazione di attrezzature e arredi a carattere provvisorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni da parte del Comune o di enti terzi riportate nel Documento Tecnico unito al presente Accordo, del quale fa parte integrante e sostanziale. Del presente Accordo fa parte integrante anche l’allegato Documento tecnico di cui all'artall’articolo 1. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni Il presente accordo ha carattere sperimentale e i settori ove la disciplina efficacia di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei 24 mesi dalla data della sottoscrizione, con possibilità di entrata in vigore del presente decreto, proroga previo espresso consenso di entrambe le regolazioni vigentiparti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Il Comune e la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Soprintendenza procederanno ad attuare un monitoraggio annuale sull’applicazione del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le partiParti si impegnano a divulgare il presente Accordo attraverso la pubblicazione sui propri siti informatici istituzionali e a promuovere attività volte all’illustrazione del medesimo. Letto, considerata la revisione confermato e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalisottoscritto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione E Semplificazione

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4L’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. - La delibera n. 64 in data 27 dicembre 2006gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti. - La delibera n. 29672/2013 in data 11 settembre 2013, nel servizio informatico dove è ubicata con la sede legale"; quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). - la circolare Il punto 3.1.3 del Ministro del lavoro PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e delle politiche sociali n. 29valori”, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artall’art. 1, comma 302, del D.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”. - Il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché: nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”. DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 247/2007 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta nelle lettere di promuovere lo sviluppo del settore e invito la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi clausola di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto salvaguardia che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata risoluzione del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalicontratto”.

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Samples: Patto Di Integrità E Disposizioni in Materia Di Prevenzione E Repressione Della Corruzione E Dell’illegalità Nella Pubblica Amministrazione

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, ● la legge regionale del decreto legislativo 14 settembre 201129 aprile 2004, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa6, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante Spettacolo e di apprendistato professionalizzante Attività culturali; ● il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/0000; ● la L.R. 16 Aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007; ● l’articolo 15 della Legge n. 241/90. ● l’art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016; ● vista la Delibera della Giunta Regionale n. del /1_/2022 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto cui è stato approvata la stipula del presente accordoAccordo di cooperazione La Regione Puglia con sede legale in Bari, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme via Lungomare Xxxxxxx Xxxxx, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Dirigente della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artSezione Economia della Cultura, xxxx. 7Xxxxx Xxxxx Bruno, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata domiciliato presso la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con sede della Sezione il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore le Arti e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliCultura - con sede legale in Bari, anche in considerazione dei processi di trasformazione xxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000, (X.X. 01071540726), rappresentato dal Presidente e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelalegale rappresentante pro-tempore, dott. Le partiXxxxxxxx X’Xxxx, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto domiciliato per la sua componente formativacarica presso la sede del TPP nel prosieguo, nonché la durata congiuntamente indicate come “Parti”, si conviene e le modalità si stipula quanto segue: La Regione Puglia e il T.P.P. concordano di erogazione definire ogni iniziativa utile alla gestione delle attività di Comunicazione e Monitoraggio relativamente al progetto interregionale delle Residenze artistiche a valere in parte sulle risorse ministeriali, pari a € 64.946,68 per l’Attività di Comunicazione e Monitoraggio, concesse con decreto del Direttore Generale del MiC: - n. 4770 del 26/04/2021 € 25.000,00 destinata alla realizzazione dell’attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2021; - n. 82 del 29 marzo 2022 € 29.946,68 destinata alla realizzazione dell’attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2022; - n. 1344 del 05/10/2022, acclarata l’esigenza di rafforzare il piano di comunicazione, necessario a fornire all’intero sistema dello spettacolo dal vivo un’esaustiva e aggiornata ricognizione e panoramica delle Residenze artistiche, ha destinato alla Regione Puglia ulteriori € 10.000,00, (diecimila/00) destinati alla realizzazione dell’attività di comunicazione delle attività di Residenze annualità 2022; con un intervento finanziario a carico della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine Regione a copertura del deficit del progetto e comunque non oltre l’importo massimo di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali€ 10.000,00 a valere sul Bilancio Autonomo regionale dell’anno 2022.

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Samples: Accordo Di Cooperazione

VISTI. le disposizioni gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; VISTA la proposta del funzionario incaricato dell’istruttoria; Con l’istanza presentata in data 21 marzo 2014, la sig.ra XXX Malorgio ha chiesto la definizione amministrativa della controversia con l’operatore Vodafone Omnitel B.V. – a marchio Teletu (d’ora in avanti, Teletu), ai sensi degli art. 14 e ss. Del. X.X.Xxx. 173/07/Cons, Regolamento sulle procedure di cui all'artrisoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, avente ad oggetto contestazioni relative a servizi di telefonia fissa. 7La sig.ra XXX Malorgio, titolare dell’utenza XXX, nell’istanza di definizione amministrativa della controversia e nel corso dell’udienza di discussione ha dichiarato quanto segue: - L’avv. XXX Cenci ha inoltrato all’utente una comunicazione, datata 19 dicembre 2013, del decreto legislativo 14 settembre 2011seguente tenore: “Ge.Ri. XXX. mi ha incaricato di assisterla nell’azione di recupero del credito vantato da Xxxxxx XXX., n. 167: - comma 7: "Per le regioni società titolare a far data dal 29 marzo 2013, del credito originariamente vantato e i settori ove la disciplina cedutole da Vodafone Omnitel B.V. (che dal 1° ottobre 2012 ha incorporato Teletu S.p.A.) ammontante ad € 92,28. Atteso il protrarsi dell’inadempimento, vi invito e diffido della complessiva somma di cui € 173,56, comprensiva degli interessi convenzionali dalle scadenza al presente decreto non sia immediatamente operativasaldo, trovano applicazione, ad oggi ammontanti in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata € 64,54 nonché delle spese per il recupero che vengono quantificate in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"€ 16,74”; - comma 10: "I datori L’utente non è mai stata cliente di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni Teletu. Sulla base di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguiretali premesse, la durata sig.ra Xxxxxxxx ha richiesto lo storno della somma addebitatale da Teletu, il risarcimento del contratto danno “per la sua componente formativaviolazione dei dati personali” e il rimborso delle spese di procedura. Teletu, nonché sin da subito, con nota del 25 marzo 2014, ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di definizione per mancanza di legittimazione passiva atteso che “in data 19/12/2013 è stata comunicata dalla Xxxxxx S.r.l. la durata e le modalità di erogazione cessione del credito vantato nei confronti della formazione professionalizzantesig.ra XXX Malorgio”. L’operatore non depositava alcuna memoria, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalicosì come previsto dall’art. 16 Regolamento.

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Samples: www.corecomlombardia.it

VISTI. la Legge n. 56 del 28/2/1987, il cui art. 3 recante “Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate” prevede che “I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le disposizioni sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di cui all'artmassima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. 7I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, del decreto legislativo dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dai comuni stessi”; - la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e i successivi decreti attuativi, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”; - il Decreto Legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 150 che ha dettato nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della legge 10 dicembre 2014, n. 183; - comma 10: "I datori il D.L. n. 4 del 28/1/2019 “Disposizioni in materia di lavoro reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito in legge n. 26 del 28/3/2019 e, in particolare, l’art. 12 recante disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e possono altresì accentrare le comunicazioni delle politiche attive per il lavoro; - il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di cui all'art. 1adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, commi 1180 quale atto di programmazione e seguentigestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, della legge 27 dicembre 2006, così come modificato dal D.M. n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"59 del 22/5/2020; - la circolare Legge regionale del Ministro 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito “ARPAL Umbria”, quale ente strumentale della Regione Umbria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale; - la D.G.R. n. 1311 del 27.12.2019, di approvazione del “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche sociali Politiche Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2974 del 28/06/2019”; - la D.G.R. 715 del 5.8.2020 ad oggetto “Piano di attuazione regionale del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74 del 28 giugno 2019. Adeguamento ai contenuti del DM n. 59 del 22/05/2020”; - La nota di ARPAL Umbria, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011del , con la quale veniva richiesta all’Amministrazione Comunale di la disponibilità di locali idonei da adibire al Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di , con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede ovvero alla ristrutturazione/adeguamento della sede attuale; - l'interpello La nota prot. del Ministero con la quale il Comune di ha comunicato formalmente l’indisponibilità di una sede di proprietà comunale idonea ad ospitare la nuova sede del lavoro CPI di con caratteristiche dimensionali e delle politiche sociali n. 40 logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia e ha altresì comunicato la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sottoscrivere un accordo che preveda l’acquisizione da parte del 26 ottobre 2011; concordano Comune di una sede ove allocare gli uffici del CPI di (ipotesi di trasferimento sede) - La nota prot. del con la quale il Comune di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoha comunicato formalmente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza rendere i locali del periodo transitorio Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoidonei alle esigenze dell’Agenzia, a norma dell'artsottoscrivere un accordo che preveda la ristrutturazione dell’immobile già in uso di proprietà pubblica/lavori di ammodernamento dei locali e adeguamento degli impianti (ipotesi di ristrutturazione/adeguamento sede attuale) - Le comunicazioni prot. 1tra ARPAL e l’amministrazione Comunale di propedeutiche alla stipulazione del presente accordo; è stata accertata l’indisponibilità, comma 30da parte del Comune di , legge n. 247/2007 di locali idonei già di proprietà comunale ovvero richiedenti interventi edilizi di mero ammodernamento con caratteristiche dimensionali e del D.Lgs. n. 167/2011logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia (ipotesi di trasferimento della sede dei CPI ad altro immobile nelle quali si prevede un contributo della Regione Umbria a titolo di compartecipazione ai costi per l’acquisto ovvero per interventi di ristrutturazione di notevole entità) Tutto quanto sopra visto e premesso, riconoscono in tale istituto uno strumento le Parti Di riconoscere che: - lo sviluppo della rete dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per l'acquisizione tutti gli Enti pubblici interessati; - a tal fine occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa prestazioni ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalii più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in considerazione un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici; - tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei processi servizi vi è quella di trasformazione dotare il Centro per l’Impiego di /Sportello del Lavoro di di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di tutti i servizi previsti; - il notevole incremento del numero di operatori nel Centro per l’Impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di una nuova e/o più adeguata sede che permetta all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi; - la nuova sede dovrà avere una superficie utile adeguata, che può essere stimata in mq, e dovrà presentare le necessarie caratteristiche con particolare riguardo alla raggiungibilità con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l'accoglienza e di informatizzazione spazi che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze tengano conto della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato necessità di tipo a) le modalità riservatezza (ipotesi di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalinuova sede).

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Samples: Accordo

VISTI. le disposizioni i pareri di cui all'artagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.; Al temine della discussione riportata integralmente nel verbale di seduta, - DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate che qui si recepiscono, lo schema di accordo di pianificazione urbanistica presentato in data 28.10.2019, prot. 7n. 35948 dalla ditta Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in ordine alla cessione al Comune di aree da destinare a servizi pubblici e conseguente riconoscimento di una volumetria aggiuntiva da realizzarsi all’interno di un nuovo Piano urbanistico attuativo individuato sull'area di proprietà della proponente; - DI DISPORRE con successivo provvedimento l’adozione della variante al Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni per il recepimento delle risultanze di cui al punto precedente; - DI DARE ATTO che la sottoscrizione dell’accordo avverrà solamente dopo l’adozione della variante urbanistica di cui al punto precedente; - DI INCARICARE il responsabile del Settore V Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente degli atti conseguenti alla presente deliberazione e alla sottoscrizione del presente accordo; – DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 201118 agosto 2000, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali267.

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Samples: Verbale Di Deliberazione Di Consiglio Comunale

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la L.R. 23/12/2011, n. 167: 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; • lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; • l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l’Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica; • l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; • l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 recante principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, che esclude l’applicazione della disciplina sulla contrattualistica pubblica, in recepimento dei principi presenti nell’ordinamento comunitario secondo i quali gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico; - comma 7: "Per le regioni e ATERSIR è l’Agenzia cui partecipano obbligatoriamente tutti i settori ove la disciplina Comuni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente decreto non sia immediatamente operativad.lgs. n. 152/2006 ed esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012; - il Dipartimento di Economia e Management, trovano applicazionearticolazione funzionale dell’Università di Ferrara, in via transitoria dotato di autonomia contrattuale nonché capacità di impegnare esternamente l’Ente è costituito da docenti e non oltre sei mesi dalla data ricercatori e fra le proprie finalità vi è quella di entrata in vigore del presente decretofacilitare l’attività di ricerca sulle imprese, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di organizzazioni non profit e l’ambiente in cui all'art. 4esse operano, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"integrando ottiche disciplinari diverse; - comma 10: "I datori caratteristica peculiare del Dipartimento è quella di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento avere al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale proprio interno aziendalisti, economisti, informatici, giuristi, matematici, statistici le cui attività di ricerca, pur nella diversità degli approcci e possono altresì accentrare le comunicazioni delle metodologie, convergono su di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"un comune oggetto; - la circolare tale caratteristica rappresenta un punto di forza del Ministro Dipartimento che si traduce nella capacità di esaminare con ottica interdisciplinare le problematiche di natura economica e giuridica del lavoro Paese, del mondo imprenditoriale e delle politiche sociali n. 29dell’economia locale, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011nonché in quella di realizzare processi di fertilizzazione; - l'interpello l’Agenzia, ha in particolare, la necessità di studiare, valutare ed applicare, nell’ambito della determinazione della tariffa del Ministero Servizio Rifiuti, il nuovo Metodo Tariffario (MTR) predisposto dall’Autorità Nazionale Arera, per garantire il rispetto dei principi e dei criteri ivi contenuti, oltreché di garantire, alla luce della nuova metodologia, la condizione di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società già affidatarie o in fase di affidamento del lavoro servizio, con particolare riferimento alla forma dell’in house providing; - il Dipartimento svolge, tra i suoi compiti primari, attività di studio e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario ricerca scientifica in diversi ambiti in materia di apprendistato professionalizzante servizi pubblici locali di rilevanza economica, fra i quali, quello del riscontro delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società che operano in un contesto caratterizzato da un ambiente di apprendistato professionalizzante monopolio legale o naturale, quale è quello dei servizi pubblici locali regolati dall’Agenzia, ed è suo interesse, nonché obiettivo, ampliare la ricerca in tale ambito, anche utilizzando la funzionalità, l'esperienza e i dati in possesso di un Ente pubblico operante nel settore della regolazione; - l’Agenzia e il Dipartimento, enti pubblici, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, possono cooperare per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico comune; - è interesse dell’Agenzia avviare una collaborazione con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7l’Università di Ferrara ed in particolare col Dipartimento di Economia e Management per attività di interesse pubblico comune, comma 7che dovrà tradursi in un’attività di ricerca scientifica finalizzata a evidenziare gli aspetti principali di natura economico finanziaria e patrimoniale nella gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; - in particolare, D.Lgs. n. 167/2011; nell’ambito di impegnarsi tale collaborazione, ognuna delle due organizzazioni metterà a tutti i livellidisposizione le proprie conoscenze, nei rapporti istituzionalirisorse strumentali, al rispetto del presente accordoeconomiche ed umane, al fine di garantire una entrata realizzare attività di studio e ricerca in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale materia di analisi dei parametri economici delle gestioni dei servizi pubblici locali ambientali avendo quale principale finalità in particolare la verifica ed analisi dei dati di natura economica finanziaria trasmessi dai gestori nell’ambito dell’applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR), oltre alle attività di monitoraggio e controllo (economico finanziario) sulle gestioni affidate ed in corso di affidamento; - l’accordo, volto a realizzare attività comuni in materia di analisi dei parametri economici delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio gestioni dei servizi pubblici locali ambientali, comporterà la realizzazione delle seguenti attività di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.interesse comune:

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Samples: Convenzione Per Collaborazione Scientifica

VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro 13 febbraio 2022 e successive da parte di Indyca Srl di poter effettuare delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto riprese filmate per la sua componente formativaproduzione di un film per la regia di Xxxxxxxx Xxxxx nell’ambito del progetto "Bella presenza. Metodi relazione pratiche nella comunità educante" (a cura di Dedalus Cooperativa sociale), nonché la durata con diritti di utilizzo delle immagini acquisite; avendo ricevuto in data 6/4/2022 l’attestazione del versamento del canone di euro 752,00 da parte di Indyca Srl sul conto corrente delle Gallerie degli Uffizi; avendo ricevuto in data 6/4/2022 l’attestazione del versamento di euro 36,00 da parte di Indyca Srl sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Indyca S.r.l. di seguito indicato come concessionario, con sede in con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 11 10153 Torino, nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di poter effettuare le suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione è incedibile e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.subordinata alle seguenti condizioni:

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Samples: Atto Di Concessione in Uso Artt. 107 E 108 D. Lgs. 22.1.2004 N. 42

VISTI. le disposizioni l’atto di cui all'artcostituzione della Società del 02 agosto 2002 firmato dal Notaio Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx in Xxxx (Xxx. 700000 - racc. 7317); - il nuovo statuto di Capitale Lavoro SpA, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativarogito notarile rep. n 25208 e racc. n. 14963 firmato dal Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx a Roma il 20 ottobre 2008; - in particolare, trovano applicazionegli artt., 4, 7 8, 9, 11, 13, 16 e 17, del citato statuto, i quali, regolamentando rispettivamente l’oggetto sociale, le modalità di svolgimento delle attività, il capitale sociale ed azioni, i compiti dell’assemblea, la presidenza dell’assemblea, i poteri del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la gestione del bilancio, configurano Capitale Lavoro come soggetto “in house” della amministrazione provinciale di Roma; PREMESSO che - l’affidamento in oggetto mira a consentire la realizzazione degli interventi interessati da parte di un soggetto che, in via transitoria quanto in house e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretodotato delle specifiche competenze necessarie ad una migliore attuazione degli interventi previsti, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4garantisce una gestione dell’intervento maggiormente economica, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"efficace ed efficiente; - comma 10l’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” della Provincia di Roma necessita di un supporto per la realizzazione del progetto “Laboratori per l’autonomia – CENTRO POLIFUNZIONALE PERMANENTE PER L’INTEGRAZIONE NELLA PROVINCIA DI ROMA”. CONSIDERATO che: "I datori - lo statuto di lavoro che hanno sedi Capitale Lavoro definisce come costituenti l’oggetto sociale della società stessa “le attività relative al supporto per gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Roma, alla gestione di servizi per l’impiego e formazione professionale in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario nuove Funzioni degli Enti Locali in materia di apprendistato professionalizzante politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio”; - l’esperienza maturata da Capitale Lavoro nei settori sopra citati ha permesso alla società di dotarsi delle particolari competenze e delle specifiche professionalità idonee a garantire una migliore gestione degli interventi pubblici indirizzati al sostegno di tali settori; - Capitale Lavoro, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte al proprio statuto societario, a cui espressamente si rinvia anche per la motivazione del presente atto, risulta qualificabile quale soggetto “in house” della Provincia di Roma, secondo l’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi in materia, a fronte della ricorrenza dei requisiti del “controllo analogo” e della ”attività prevalente”; - dall’esame del sopraindicato statuto sociale risulta infatti che la Provincia di Roma dispone di un penetrante e dominante controllo sulla: 1) struttura della società, attraverso, la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni costituenti il capitale sociale; 2) attività sociale, attraverso, tra l’altro, gli obblighi di operare “esclusivamente per conto della Provincia di Roma” e mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma, assumano le analoghe caratteristiche dell’attività svolta da quest’ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi pubblici e trasmettere, con periodicità semestrale, all’Assemblea dei soci dei report dettagliati sulle attività svolte o ancora in essere; la sussistenza del requisito della “attività prevalente” risulta confermata da quanto sopra indicato in merito al controllo della Provincia di Roma sull’attività sociale, nello specifico dall’art. 3 p. 4 del citato statuto secondo cui Capitale Lavoro opera esclusivamente su incarico della Provincia di Roma; RITENUTO OPPORTUNO per i motivi esposti - l’affidamento a Capitale Lavoro di incarichi relativi alla realizzazione delle attività di supporto e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza collaborazione necessari per la realizzazione del termine previsto dall'art. 7progetto in discorso; - assicurare, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; nell’ambito della realizzazione delle operazioni da parte di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguireCapitale Lavoro, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità gestione delle attività in un’ottica di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.economicità ed efficienza;

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Samples: Contratto Di Servizio

VISTI. il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368 dal titolo "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e s.m.i., che disciplina al Titolo VI la formazione dei medici specialisti; - il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 dal titolo “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”. Che prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università anche il Diploma di Specializzazione (DS) di area medica; - il D.I. n. 68/2015, dal titolo “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” e, in particolare, l’articolo 3, comma 7, che dispone “Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le disposizioni risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'artall’art. 73, comma 10, del decreto legislativo 14 settembre 2011- Il Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria - la nota MIUR del 17 aprile 2018 (protocollo n. 167: - comma 7: 12395) che, precisa che "Per le regioni eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando all'attenzione dell'Osservatorio e i settori ove la disciplina del MIUR una unica proposta di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneaccreditamento di una unica Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all’Ateneo che ne ha richiesto l’istituzione e/o l’attivazione ai sensi del presente decreto, le regolazioni vigentiridetto comma 7 dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, 3 del D.M. n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale68/2015)"; - la circolare nota del Ministro MIUR del lavoro e 28 settembre 2018 (protocollo n. 26853), che fornisce indicazioni sull’obbligo di rotazione degli specializzandi nell’ambito delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e reti formative delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - scuole di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalispecializzazione.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Interateneo

VISTI. il Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx 00000 del 30/7/2015 di approvazione dell’accordo, stipulato in data 9/7/2015 - l’Accordo Quadro tra la Regione Veneto e la Direzione Interregionale VVF del Veneto per la definizione delle linee quadro concernenti le disposizioni di cui all'art. 7, funzioni svolte dal Medico incaricato del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per servizio sanitario presso le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore sedi VVF della Regione Veneto del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"9/7/2015; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011461287 del 29/10/2020 di rinnovo dell’Accordo quadro per l’anno 2021 della Regione Veneto; - l'interpello la nota del Capo del Corpo Ufficio Sanitario prot. 21851 del 16/11/2017 e prot. 22857 del 1/12/2017; - l’allegato A del Xxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx. 000 del 23/10/2017 nel quale sono indicati il numero di posti disponibili di Medico Incaricato del servizio sanitario per il Comando VVF di VICENZA, nonché i relativi compensi spettanti al predetto; - il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve assicurare che siano svolte presso le proprie strutture le attività e i compiti del Medico Incaricato del Servizio sanitario e che dall’1/1/2016 tale attività è stata effettuata, a seguito Accordo quadro tra Ministero del lavoro dell’Interno e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011Regione Veneto, in concerto con le Aziende Socio Sanitarie Locali , tramite appositi protocolli operativi; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgsche dal 2016 la suddetta attività è stata effettuata dall’ex Azienda X.X.XX. n. 167/20116 di VICENZA - l’impegno mensile del suddetto Medico Incaricato non eccede le 16/20 ore; di impegnarsi a tutti i livelliTUTTO CIO PREMESSO, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.CONVENGONO QUANTO SEGUE

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Samples: www.aulss8.veneto.it

VISTI. le disposizioni la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, e successive modificazioni; il D.M. 1° luglio 2014, recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'artalla legge 30 aprile 1985, n. 163”, e successive integrazioni e modificazioni; il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede all’articolo 11, comma 3 “per l’anno 2017, una quota delle risorse di cui all’art. 724, del decreto legislativo 14 settembre comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e i settori ove la disciplina Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; il verbale della riunione della Consulta per lo spettacolo del 10 marzo 2017 e l’allegata tabella di riparto del FUS, che ne costituisce parte integrante, con cui vengono ripartite le ulteriori risorse destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapredetto decreto-legge 30 dicembre 2016, trovano applicazionen. 244, in via transitoria convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; L’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1 e non oltre sei mesi dalla Allegato 2 al DL 17 ottobre 2016 n.189 e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); la nota protocollo n. 32 del 28 Aprile 2017 dell’Anci nazionale; il DM 16 maggio 2017 n. 218 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; la L.R. 18/12/2013, n. 55 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di entrata in vigore del presente decretoeventi e la concessione di contributi” (Legge europea regionale 2013); la L.R. 23 dicembre 2014, le regolazioni vigentin. 46 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo Disposizioni per l'attuazione della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentidirettiva 2011/24/UE, della legge 27 dicembre 2006direttiva 2011/62/UE, n. 296nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale.” (Legge europea regionale 2014); - la circolare del Ministro del lavoro Ministero dei Beni e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 Attività Culturali e del D.LgsTurismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale xxxx. n. 167/2011Xxxxxxx Xxxxxx La Regione Abruzzo, riconoscono con sede in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico L’Aquila xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 6 – cap. 67100 C.F. 80003170661 legittimamente rappresentata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilePaesaggio dell’Abruzzo, in un quadro che consenta xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) seguito denominate “le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Parti”

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Samples: Accordo Di Programma Mibact Regione Abruzzo

VISTI. − la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche ed integrazioni; − il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; − la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; − il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.; − la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017” pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105; − la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019” pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105; − la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese."; − la Deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; − la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 23 giugno 2011, n. 167118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019"; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013: - comma 7Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, − il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; − il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; − il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; − Regolamento Delegato n. 480/2014 della Commissione Europea del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; − il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; − il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; − Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; − la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; − la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 dell’8/04/2015; − la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; − la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: "Per FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; − la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; − la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; − la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della Strategia unitaria per le regioni attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; − la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”; − la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale”; − la metodologia e i settori ove criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; − la disciplina Legge Regionale n. 10 del 18 settembre 2006, articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo Regionale per il microcredito e la microfinanza (di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaseguito anche solo “Fondo”), trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore modificata da ultimo con la Legge Regionale n. 7 del presente decreto, le regolazioni vigenti14 luglio 2014; − la Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 che ha apportato significative modifiche ai commi sopra citati dell’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, 1 della legge 27 dicembre 200610/2006; − la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 avente ad oggetto “POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova Scheda intervento n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con 7 Fondo per il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore Microcredito e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”;

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Samples: Accordo Di Finanziamento

VISTI. le il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni; la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020 “ COVID-19 – aggiornamento”; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni di cui all'art. 7, attuative del decreto legislativo 14 settembre 2011decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 167: 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; l’ l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - comma 7: "Per le regioni Misure per la prevenzione, e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentigestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'artOrdinanza ai sensi dell'art. 432, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 23 dicembre 20061978, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata 833 in materia di igiene e sanità pubblica; l’ Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la sede legale"gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; - la circolare del Ministro Ministero della Salute GAB 0002627-P- 01.03.2020- Incremento disponibilità posti letto del lavoro Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19 che prevede l’utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19; l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.8 del 06 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si sospende nei presidi pubblici tra l’altro fino a nuova indicazione, tutta l’attività chirurgica in elezione, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità non rinviabile a giudizio motivato del clinico, per non sovraccaricare le strutture sanitarie e il personale impegnato nella cura e nell’assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle politiche sociali emergenze; il D.P.C.M. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 296, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario recante misure urgenti in materia di apprendistato professionalizzante contenimento e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del termine previsto dall'art. 708-03-2020) - il Decreto Legge 09 marzo 2020, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto n.14 “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del presente accordo, al fine di garantire una entrata Servizio Sanitario Nazionale in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.relazione all’emergenza COVID-19”;

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Samples: Accordo Quadro Tra L’azienda Usl Toscana Centro E i.f.c.a. Istituto Fiorentino Di Cura E Assistenza – s.p.a. Per Il Trasferimento Temporaneo Attivita’ Sanitarie Per L’attuazione Delle Misure Di Contrasto Alla Diffusione Delle Infezioni Da Covid 19 Periodo Validita’ Dal 30 Marzo

VISTI. la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e visto, in particolare, l’articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 4 che istituisce l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e s.m.i; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all’uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che “il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le disposizioni conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui all'artal punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014; - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. 7Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015. - l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016. - l’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 201128 agosto 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa281, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e edilizia scolastica – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018. - l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artedilizia scolastica, ai sensi dell’art. 79, comma 72, D.Lgslettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 167/2011131/CU del 22 novembre 2018; - le ‘Linee guida su acquisizione e riuso di impegnarsi a tutti i livellisoftware per le pubbliche amministrazioni’, nei rapporti istituzionaliadottate dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile115/2019, in un quadro attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale; - l’applicativo ARES 2.0 Anagrafe dell’edilizia scolastica che consenta ha reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES), in attuazione degli Accordi in sede di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliConferenza Unificata sopra citati, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.LgsMinistero dell’Istruzione ha ceduto in riuso gratuito alle Regioni italiane. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza Considerato che: - La Regione Puglia ha sviluppato il modulo integrativo del programma “ARES 2.0” per l'apprendistato rilevazione dei fabbisogni di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata interventi sugli edifici scolastici; - La Regione Friuli Venezia Giulia ha sviluppato il modulo integrativo del contratto programma “ARES 2.0” per la sua componente formativarilevazione dei consumi degli edifici scolastici; La pubblicazione sul BURP, nonché la durata pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e le modalità giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalidati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

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Samples: burp.regione.puglia.it

VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 201111 della legge 23 dicembre 1978, n. 167: 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari; - l'art. 15, comma 7: "Per 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel quale è previsto che “[…] le regioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentisuccessive modificazioni; - l’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 443, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - l’art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che gli organi della Sanità Militare collaborano, nell’ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica; - l’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990, n. 185; - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15.3.2010, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge n. 246 del 28.11.2005, e in particolare la lettera f, comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentiarticolo 89, concernente le attribuzioni in materia sanitaria del Capo di Stato Maggiore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"Difesa; - la circolare direttiva applicativa del Ministro del lavoro Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD- L - 027 ed. 2013, ad oggetto “Condizioni e delle politiche sociali n. 29modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”, protnella quale sono indicati le prestazioni ed i materiali oggetto di possibile permuta nonché le disposizioni applicative per l’ esecuzione della permuta; - la direttiva dello SME – UG CRA E.I. , diramata con let. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011M_DE 23458/2924 Cod. id. CRA/UAC3 Ind. Cl. 7.3.2.1. del 16 aprile 2013, avente ad oggetto “Le permute in ambito E.I. norme e procedure” ED.2013; - l'interpello del Ministero del lavoro la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario accordi in materia di apprendistato professionalizzante formazione con Enti ed organismi esterni all’amministrazione della Difesa”, Edizione 2015; - l’art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 4 marzo 2015 e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7s.m.i., comma 7che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare rientrano, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi oltre a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalitutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d’urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; - la legge 8 marzo 2017, n. 24 in considerazione dei processi materia di trasformazione sicurezza delle cure e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativapersona assistita, nonché la durata in materia di responsabilità' professionale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare riferimento agli articoli 7 e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante10; - il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.n. 101;

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Samples: Convenzione Per L’esecuzione Del Vaccino Antinfluenzale

VISTI. i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi nonché la realizzazio- ne e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del si- stema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica; TENUTO CONTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni pubbliche ammini- strazioni contraenti e i settori ove la disciplina fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di cui al presente decreto non sia immediatamente operativafornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) secondo le modalità di erogazione della formazione aziendaleed i termini indicati nelle condi- zioni generali dell'Accordo Quadro Fuel Card 2 con la Q8 Petroli Italiana; VERIFICATO, come da stampa del sistema Consip, che è attivo l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la Q8 Petroli Italiana, per quello la regione Sicilia; RITENUTO, per quanto sopra esposto, di tipo b) aderire alla l'Accordo Quadro FUEEL 2 con la qualificazione contrattuale da conseguireQ8 Petroli Italiana, la durata del contratto per la sua componente formativaregione Sicilia, nonché affidando la durata fornitura del carburante e le modalità servizi connessi alla medesima Società, aggiudi- cataria del lotto territoriale di erogazione della formazione professionalizzante, concordano riferimento per la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Sicilia;

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Samples: hosting.soluzionipa.it

VISTI. le disposizioni la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di cui all'art. 7Consulente del Lavoro” e successive modifiche e integrazioni; ‐ il Decreto Ministeriale 20 giugno 2011 (Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’ammissione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro); ‐ l’articolo 9, comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica; ‐ l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 167: - comma 7: "Per 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, il quale ribadisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le regioni università pubbliche e i settori ove la disciplina private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaperiodo precedente, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data per regolare i reciproci rapporti; ‐ il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Politiche Sociali del 3 ottobre 2014; ‐ il Codice Etico dell’Università degli studi di Bergamo, emanato con X.X. xxxx. n. 2914405/I/003 del 19/07/2011 e modificato con D.R. Rep. n. 262/2018, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 60030/I/3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.12.04.2018;

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Samples: Convenzione Per Lo Svolgimento Del Tirocinio Professionale Per L’accesso Alla Professione Di Consulente Del Lavoro in Concomitanza Con Il Percorso Di Laurea Ai Sensi Dell’art. 9, Comma 6, D. L. 24.01.2012, N. 1, Conv. In L. 24.03.2012, N. 27

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. l’articolo 1, commi 1180 630 e seguenti1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la sede legale"realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”; - la circolare sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370, secondo la quale la disciplina degli asili nido ricade “nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del Ministro del lavoro bambino)” e delle politiche sociali n. 29le Regioni hanno una specifica competenza legislativa “in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l’organizzazione degli asili, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011seppur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale”; - l'interpello l’Accordo del Ministero 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni; - il decreto del lavoro Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed in particolare l’articolo 2, comma 3; - la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle politiche sociali disposizioni legislative vigenti”; - il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 40 65 “Istituzione del 26 ottobre 2011; concordano - sistema integrato di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante educazione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino istruzione alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi nascita sino a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatosei anni, a norma dell'art. dell’articolo 1, comma 30commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 247/2007 e 107”; - la Deliberazione del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo la promozione del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta Sistema integrato di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione educazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e diversificate esigenze della clientela. Le partidi istruzione dalla nascita sino a sei anni”; VISTI, preso atto che il D.Lgs. inoltre, - la Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) 19 recante la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata “Disciplina del contratto sistema integrato dei servizi sociali per la sua componente formativadignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”; - l’art. 53 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, nonché n. 4 s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2006, che disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali degli asili nido quale servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi all’interno dei quali, “in risposta alle - la durata Legge Regionale 21 marzo 2007 n. 7 recante “Norme per le politiche di genere e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano i servizi per la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.conciliazione vita – lavoro in Puglia”;

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Samples: burp.regione.puglia.it

VISTI. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il P.T.P.C. 2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018, adottato con D.R. n. 299 del 31/01/2018, e successivamente aggiornato; - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; - il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; - la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; - il Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. art. 1 comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 “Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - la Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; - il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; - il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 7prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 settembre 2011marzo 2013, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa33, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 dicembre 20067 agosto 2015, n. 296124, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e riorganizzazione delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.amministrazioni pubbliche”;

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Samples: Patto Di Integrita’

VISTI. le disposizioni la RdO n. 2956098 per l’acquisizione del servizio di cui all'artpredisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021, avviata il 14.04.2022, la quale prevede come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21.02.2022 alle ore 23.59; • il DD USI n. 15 del 22.02.2022 di nomina del RUP xxxx. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove Xxxxxxxx Xxxxxxxx per la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionevalutazione delle offerte pervenute, in via transitoria relazione alla Richiesta di Offerta (RDO) espletata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura del servizio di predisposizione ed invio delle Certificazioni Uniche per i lavoratori autonomi 2022 relative ai compensi erogati nel 2021 per un importo complessivo a base d’asta di € 2.000,00 nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e non oltre sei mesi dalla data marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale - Agreement Number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009 Entro il suddetto termine sono pervenute n. 1 offerta e precisamente: N Denominazione concorrente Forme di entrata in vigore del presente decretopartecipazione Lotti a cui ha partecipato Data presentazione offerta 1 LO XXXXXX XXXXXXX - RAGIONIERA COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, le regolazioni vigentiart. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 445, comma 32, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'artlett. 1a) Lotto 1 21/02/2022 19:10:09 Tutto ciò premesso i presenti, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, dopo aver preso atto che il D.Lgsnon sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato 12/2011 e dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016, rispetto ai sopraindicati operatori economici, procedono con l’apertura delle buste sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Il RUP pertanto procede con la verifica della documentazione presentata economico. dall’unico operatore Dall’esame di tipo a) le modalità di erogazione tutta la documentazione amministrativa non si rilevano carenze o criticità; pertanto, si procede con l’apertura dell’offerta economica, attraverso l’apposita funzione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata piattaforma telematica. Alle ore 12.43 viene quindi aperta e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliverificatal’unica offerta economicapresentata dall’operatore economico sopraindicato.

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Samples: www.regione.sicilia.it

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la Legge n. 240 del 30/12/2010, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Norme in materia di apprendistato professionalizzante organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l’art. 19 “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante dottorato di ricerca”; - il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito detto MIUR) 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; - il Regolamento per il deposito della tesi di Dottorato dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza Decreto Rettorale n. 1238 del termine previsto dall'art20 dicembre 2012; - il Regolamento per l’accreditamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 670 del 04/07/2013 ed in particolare l’art. 724, comma 72, D.Lgs. n. 167/2011- l’Università ha istituito, previo accreditamento ministeriale, il corso di dottorato di ricerca in avente la finalità di trasmettere agli studenti le conoscenze scientifiche in materia di (inserire l’area tematica generale di riferimento); di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale - l’Azienda è interessata ad attivare e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed finanziare un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo di dottorato presso l’Università nell’ambito del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, corso di Dottorato in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello il ciclo XXXVIII, per numero massimo di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguireposti riservati a dipendenti impegnati in attività di elevata qualificazione, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata considerato che le attività formative previste dal Corso sono coerenti con le attività di ricerca e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.dalla stessa promosse;

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Samples: Convenzione Per L’attivazione Di N.     Posto/I Di Dottorato in Azienda Per Il Corso Di Dottorato Di Ricerca in                  Ciclo

VISTI. le disposizioni L’art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone:”Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cui all'artattività di interesse comune”; • L’art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; • il D.P.R. 275 del 08/03/1999 inerente " Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche" e in particolare gli articoli 6 e 7, che regolano rispettivamente l'esercizio da parte delle istituzioni scolastiche dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo e la promozione di accordi di rete ai quali le stesse possono aderire per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; • il Decreto Interministeriale n. 44 del decreto legislativo 14 settembre 201101/02/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare il Titolo IV - Capo 1 - Art. 33, comma 1, lett. e, su interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale: “Il Consiglio di Istituto delibera in ordine all’adesione a reti di scuola e consorzi”; • il DPR 15 marzo 2010 n. 88: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 167112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. • il DPR 15 marzo 2010 n. 89: - Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della del decreto-legge 27 dicembre 200625 giugno 2008, n. 296112, nel servizio informatico dove è ubicata convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. • la sede legale"; - la circolare C.M. n. 76 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, 30/08/2010 prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011AOODPIT/2656 “Misure di accompagnamento al riordino del II ciclo del Sistema Educativo di istruzione – Anno scolastico 2010/11”; - l'interpello del Ministero del lavoro • Dal quadro normativo su esposto emerge la necessità e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - possibilità per le scuole di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante stipulare accordi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto convenzioni per la sua componente formativarealizzazione di attività di comune interesse, nonché la durata formazione, aggiornamento, ricerca sperimentazione e sviluppo; • l’adesione al presente accordo è stata approvata dai competenti organi collegiali, le modalità di erogazione della formazione professionalizzantecui delibere impegnano i Dirigenti Scolastici, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatorappresentanti legali delle scuole aderenti, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.alla relativa stipula;

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Samples: Accordo Di Rete

VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro 13 ottobre 2021 e successive, da parte di Rai Cultura, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, di poter effettuare le seguenti riprese filmate finalizzate alla realizzazione di una puntata del lavoro e delle politiche sociali n. 29programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011prodotto da RAI Cultura; - l'interpello avendo concesso l’esenzione dal canone in virtù della finalità di valorizzazione culturale del Ministero progetto e in applicazione dell’Accordo quadro tra Mibact e Rai (Rep. Convenzioni Italia n. 3 del lavoro 7/03/2018); - avendo ricevuto in data 9/11/2021 l’attestazione del versamento di euro 180,00 da parte di Rai Cultura sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Rai Cultura di seguito indicato come concessionario, con sede in con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 30 00137 Roma, nella persona del legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, di poter effettuare le suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione include i diritti di riproduzione delle immagini acquisite per la realizzazione di una puntata del programma PASSATO E PRESENTE dedicata a Xxxxxxxx xx Xxxxxx, prodotto da RAI Cultura, in onda quotidianamente su RAI Storia e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - RAI Tre. Le puntate, in onda senza interruzioni pubblicitarie, possono essere trasmesse senza limitazioni di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante passaggi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7tempo sulle reti generaliste, comma 7i canali tematici, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011sul sito web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/ (geolocalizzato e non scaricabile). Le parti, considerata la revisione puntate possono inoltre essere proiettate in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo culturale e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artsenza scopi commerciali (diritti non theatrical). 1, comma 30, legge n. 247/2007 La presente concessione è incedibile e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti condizioni:

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Samples: Atto Di Concessione in Uso Artt. 107 E 108 D. Lgs. 22.1.2004 N. 42

VISTI. la legge 30 dicembre 2010 n. 240 di riforma del sistema universitario ed, in particolare, l’art. 1 comma 1 laddove indica che “Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica”; - il D.lgs.42/2004 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; - art.10 c.1 lett.a) del D.P.R. 13/9/2005 n.296; - l’art.2 c.618-623 della legge n.244/2007 in materia di limiti e vincoli alla spesa manutentiva su immobili pubblici; - il D.lgs. 81/2008 concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro; - l’art.8 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 laddove fa salve le disposizioni deroghe ai limiti di cui all'art. 7spesa manutentiva su immobili pubblici, laddove ineriscano interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni D.Lgs.22/1/2004 n.42 su beni vincolati e i settori ove gli interventi concernenti la disciplina sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, D.Lgs. 9/4/2008 n.81; - i principi in via transitoria tema di valorizzazione e non oltre sei mesi dalla data razionalizzazione nell’utilizzo dei beni immobili pubblici e di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica contenimento della spesa locativa di cui all'art. 4agli artt.594-599 della legge 244/2007, comma 3X.Xxx.85/2010, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"art.12 D.L. 98/2011, art.2 c.222 legge 191/2009, art.3 D.L. 95/2012; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce Comune di Bologna e l’Università hanno da tempo delineato un comune quadro di riferimento organizzativo e funzionale finalizzato alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto collaborazione per la sua componente formativa, definizione delle linee di sviluppo dell'edilizia universitaria nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.dei servizi agli studenti;

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Samples: atti9.comune.bologna.it

VISTI. le disposizioni il D. Lgs n.° 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192 e il Regolamento di Contabilità dell'Ente; il Bilancio Previsionale 2021/2023; LETTO il decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii; LETTO il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii; LETTA la legge 241/90; di aderire all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato da CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card; di affidare, mediante Appalto Specifico discendente dall'Accordo Quadro Fuel Card 2, alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006, l’incarico di procedere alla fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, alle condizioni economiche e normative in premessa specificate ed a quelle riportate nella documentazione dell'AQ citato; di precisare che gli elementi fondamentali di cui all'art. 7192 del D.Lgs 267/2000 sono stati elencati in premessa; di emettere l’ordinativo di fornitura a valere sull'AQ in questione non appena il presente provvedimento sarà perfezionato; di dare atto che, relativamente alla gestione del decreto legislativo 14 settembre 2011rapporto contrattuale demandata al Dirigente del Servizio Autoparchi i rapporti con la ditta fornitrice sono regolati dalle condizioni economiche e normative contenute nell'«Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card» , n. 167nella «Guida all'Accordo Quadro - lotto unico» e negli allegati a tale documentazione, che formano parti integranti del presente provvedimento, reperibili anche (per il periodo di vigenza) sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; di assumere, a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 00891951006 l’impegno di spesa per il 2022 di € 625.898,39 e per il 2023 di € 625.898,39 (I.V.A. Inclusa), come di seguito indicato: - comma 79451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 9451 03.01-1.03.01.02.002 301.392,00 22619 12.09-1.03.01.02.002 103.666,39 24009 09.04-1.03.01.02.002 30.771,00 125703 09.05-1.03.01.02.002 25.000,00 3214 01.11-1.03.01.02.002 15.069,00 3211 01.11-1.03.01.02.002 150.000,00 TOTALE 625.898,39 In relazione al presente atto si attesta che: "Per le regioni e i settori ove la disciplina Si dà atto, inoltre, dell'accertamento preventivo di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così come il Dirigente del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; Servizio xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.autoparchi

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Samples: www.comune.napoli.it

VISTI. le disposizioni La legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di cui all'arteducazione,istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R del 08/08/2003; il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 74, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”; la Deliberazione della Giunta Regionale n.532 del decreto legislativo 22 giugno 2009, come da ultimo modificata con DGR 341/2018, che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”; il Decreto Legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: "Per le regioni n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi dell’articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione della legge 10 dicembre 2014, n.18” che all’art. 1 individua la Rete Nazionale dei servizi per le regolazioni contrattuali vigenti"politiche del lavoro, costituita da soggetti pubblici o privati, tra i quali le Regioni, che tra le altre funzioni, hanno la competenza in materia di CPI, attuano le politiche del lavoro e assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; - il D.P.R. 275/99 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art, 21 della L. 15 marzo 1997, n.59 ed in particolare l’art.7 comma 10: "I datori 2 del citato D.P.R., che consente espressamente l’adozione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art.15 della regione dove è ubicata la sede legale legge 241/90; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 avente ad oggetto “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, commi 1180 e seguentilettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53”; il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 avente ad oggetto “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”; il D.M. 22 agosto 2007 n.139, “Regolamento recente norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nel servizio informatico dove è ubicata relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; la sede legale"; - Legge 2 aprile 2007, n.40 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, recante misure urgenti per la circolare del Ministro tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, che all’art.13, comma 1 bis attribuisce agli Istituti di Istruzione secondaria superiore l’attivazione di ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e delle politiche sociali n. 29dell’impresa, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011ivi compresi il volontariato e il privato sociale con la formazione professionale, con l’Università e la Ricerca e con gli enti locali; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario la X.X. xxx 00 xxxxxx 0000, x.00, xxxxxxx: “Linee guida in materia di apprendistato professionalizzante orientamento lungo tutto l’arco della vita:indicazioni nazionali”; la legge del 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; la Legge Regionale 9 giugno 2009, comma 7n.29 “Norme per l’accoglienza, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore l’integrazione partecipe e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione tutela dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze cittadini stranieri nella Regione Toscana”; il Decreto del Presidente della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) Giunta Regionale n.179 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto delega per la sua componente formativasottoscrizione di accordi di programma, nonché la durata protocolli d’intesa, convenzioni e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalialtri accordi.

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Samples: arti.toscana.it

VISTI. gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all’istruzione costituzionalmente tutelati; la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986; la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989); la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio; la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/ 1998, il decreto n. 331/1998 e la legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime; la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f); il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'artall’art. 78; Il decreto ministeriale n. 461 del 6 giugno 2019, relativo all’adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare; il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR - e l’ Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018; il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020; il documento Verso una scuola che promuove salute, redatto congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019; il protocollo d’intesa per la “Tutela del decreto legislativo 14 settembre 2011diritto alla salute, n. 167: - comma 7: "Per allo studio e all’inclusione”, firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento I diritti dei bambini in ospedale; l’attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico; le regioni esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza; i settori ove la disciplina servizi di cui istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli alunni impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al presente decreto non sia immediatamente operativafine di ottimizzare l'offerta formativa; il coordinamento degli interventi sanitari, trovano applicazione, in via transitoria sociali e non oltre sei mesi dalla data scolastici è necessario per l'integrazione di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante compiti e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoattività delle rispettive componenti, al fine di garantire una entrata assicurare un sistema di presa in vigore uniforme carico globale del minorenne; CONSIDERATO che: all’interno dell’ATS Sardegna, presso i seguenti presidi ospedalieri:: San Xxxxxxxxx di Nuoro – ASSL NUORO; San Xxxxxxx di Oristano – ASSL ORISTANO; CTO Iglesias – ASSL CARBONIA ; sono state istituite n. 4 sezioni di Scuola Primaria afferenti rispettivamente, ai seguenti istituti: n. 2 sezioni presso l’Istituto Comprensivo n. 4 “Xxxxxx Xxxxxxx” di Nuoro; n. 1 sezione presso l’Istituto Comprensivo n. 4 di Oristano; n. 1 sezione presso l’Istituto Comprensivo “P. Allori” di Xxxxxxxx (Cagliari). le suddette Istituzioni Scolastiche svolgono le attività didattiche e organizzative che competono alle stesse, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare; L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna: individua le Scuole Polo regionali e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite Sezioni Ospedaliere funzionanti presso le ASSL Nuoro - ospedale San Xxxxxxxxx, ASSL Carbonia - ospedale CTO Iglesias, ASSL Oristano - ospedale San Xxxxxxx, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente; costituisce il Comitato Tecnico Regionale, presieduto dal Direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico delle scuole polo, dal referente dell’USR, dal personale delle scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della disciplina contrattuale nazionale persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare; assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che non possono frequentare la scuola per un periodo transitorio di cui all'artsuperiore a gg. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato30, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta causa di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaligravi patologie il cui decorso comporti, anche in considerazione dei processi nella fase di trasformazione degenza e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le particure domiciliari, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendalenecessità terapeutiche che, per quello di tipo b) complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la qualificazione contrattuale da conseguirefrequenza scolastica; promuove, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata mediante gli uffici competenti e le modalità attività delle Scuole Polo, interventi di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine in servizio per il personale docente e momenti di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliformazione congiunta con gli operatori dell’ATS Sardegna.

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Samples: Convenzione Per L’attuazione Del Servizio Di Scuola

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 167 “testo Unico dell’apprendistato”; • il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e i settori ove la dei Servizi – Confesercenti vigente; • l’Accordo di riordino complessivo della disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativadell’apprendistato nel settore Terziario, trovano applicazioneDistribuzione e Servizi sottoscritto, in via transitoria data 28 marzo 2012, da Confesercenti e non oltre sei mesi dalla data Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs- UIL; • il Protocollo d’intesa del 9/2/2005 tra Regione Lombardia, Confesercenti, Filcams-C.G.I.L., Fisascat- C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. Regionali; • il verbale di entrata in vigore accordo del presente decreto8/3/2005 tra Confesercenti Provinciale e Filcams-C.G.I.L., le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica Fisascat-C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. relativo alla costituzione della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato; a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenticonformità ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della legge 27 dicembre 2006Distribuzione e dei Servizi, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - per l’instaurazione di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto contratto di apprendistato professionalizzante. • alla presente domanda viene allegato il piano formativo relativo alla qualifica professionale richiesta; • applica e rispetta integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil; • versa i contributi di assistenza contrattuale a favore dell’Ente Bilaterale, previsti all’art.19, Prima parte, del C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi – Confesercenti, all’uopo allega idonea documentazione; • di rispettare pienamente le disposizioni del C.C.N.L. Terziario, distribuzione e servizi- Confesercenti sia per la parte economica, sia per la parte normativa e disciplinare; • di non avere in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della l. 12.8.1977, n. 675 e che non sono state effettuate, nei sei mesi precedenti, riduzioni di personale concernenti lavoratori con la qualifica di cui alla presente richiesta; • di consegnare copia del presente parere di conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artagli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione e contestualmente di trasmettere alla Commissione copia del modello UNI-LAV. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore rispettare la proporzione numerica e la sua capacità competitiva percentuale di conferma relativa ai contratti di apprendistato scaduti nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione 24 mesi così come previsto dal vigente CCNL. data ………………………. Timbro e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.firma ……………………………..

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VISTI. le disposizioni l’art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina AVCP n. 8 del 18/11/2010, e dato atto che per la presente procedura, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167tracciabilità dei flussi finanziari: - è stato acquisito il CIG derivato Z1429ACB1E, per un importo totale stimato di € 958,00 pari alla durata di 24 mesi del contratto; - Fastweb s.p.a. ha già indicato nell'ambito della Convenzione (art. 10, comma 7: "Per 3) gli estremi del conto corrente dedicato alle transazioni relative alla presente procedura; INTESO pertanto provvedere all'acquisizione del servizio di telefonia fissa, relativamente a tutte le regioni linee attualmente intestate all’Archivio di Stato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo n. 50/2016 in adesione alla convenzione Consip “Telefonia fissa 5”, stipulando a questo scopo un contratto di fornitura che decorra dalla data di attivazione dei servizi, come definita dall’art. 7 della medesima convenzione, e per una durata di 24 mesi, salva proroga della convenzione, con l'invio di apposito ordine di acquisto tramite le procedure del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx all'aggiudicataria Fastweb s.p.a., con sede legale a Milano (MI) in xxx Xxxxxxxxxx x. 51, c.f. e p.iva 12878470157; DATO ATTO che è stata verificata l’insussistenza di posizioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, e quindi dell’obbligo conseguente di astensione, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i settori ove la disciplina Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.D.M. 23/12/2015;

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VISTI. le disposizioni la L.R. n. 3/2002 e ss.mm.ii.; la L.R. 38/2016 e ss.mm.ii; Il D.lgs. 50/2016 e smi; La Delibera di cui all'art. 7, Giunta Regionale n. 650 del decreto legislativo 14 settembre 2011, 15/12/2014; La Delibera di Giunta Regionale n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore 89 del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"09.03.2014 La Determinazione del Commissario n. 326 del 22.12.2016; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, La Determinazione del Commissario n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"132 del 20.07.2017; - la circolare nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, RUP prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 20111377 del 03.08.2017; All’esito dell’istruttoria eseguita dall’Unità di Staff “Xxxxxx xxxxxxxxx, Gare e contratti, Trasparenza e anticorruzione” e del RUP, dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: di indire la gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un “Accordo Quadro per la fornitura, in acquisto, di sistemi ITS di bordo per autobus da utilizzare per il Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania” CUP B20D14000000001 - CIG 7168313704; • documento di “Aggiornamento e approfondimento della relazione tecnico – illustrativa del RUP rev.2” (Allegato 1); • bando di gara (Allegato 2); • disciplinare di gara (Allegato 3) con i relativi allegati: - domanda di partecipazione (Allegato 3.1); - l'interpello documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e Linee Guida (Allegato 3.2); - consenso accesso agli atti della documentazione riferita all’offerta tecnico – organizzativa (Allegato 3.3) - dichiarazione di impegno a rispettare il protocollo di legalità (Allegato 3.4.); - dichiarazione in caso di avvalimento (Allegato 3.5) - dichiarazione in caso di subappalto (Allegato 3.6) - dichiarazione nel caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituito (Allegato 3.7) - dichiarazione in caso di RTI già costituito, Consorzi ex art. 45, comma 1 lett. b) e c), GEIE già costituiti ( Allegato 3.8); - offerta economica (Allegato 3.9) ; • capitolato tecnico (Allegato 4) con il relativo allegato: - classi funzionali dei messaggi (Allegato 4.1); • schema di accordo quadro (Allegato 5); • schema di contratto applicativo (Allegato 6) di disporre la pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità disciplinate dall’art.72 e 73 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto Ministeriale 2/12/2016 “ Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli art. 70,71 e 98 del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25/01/2017 ed entrato in vigore il 1 Gennaio 2017, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero del lavoro delle Infrastrutture e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante Trasporti e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale sul sito istituzionale dell’ACaMIR nonché per estratto su due quotidiani nazionali e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione due quotidiani locali e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.sul BURC;

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VISTI. > la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le disposizioni nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di cui all'artSviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020; > la Deliberazione CIPE n. 14 del 08 marzo 2013 recante: “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 716, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo”; > il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentis.m.i.; > il D.Lgs. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 3 marzo 2006, n. 296152 (Norme in materia Ambientale) e s.m.i.; > il D.Lgs. 18 aprile 2016, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e delle politiche sociali n. 292014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro sugli appalti pubblici e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di apprendistato professionalizzante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; > il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L’Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di apprendistato professionalizzante intervento strategiche per il territorio; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO – Xxxxx per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016 avente ad oggetto: “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud”; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 5 novembre 2016 avente ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante “Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto. Atto di Xxxxxxxxx, Direttive e approvazione convenzione attuativa”; > la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio; > le Deliberazioni del termine previsto dall'artComitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. 7Modulazione somme intervento PSRA/15. Modifiche DGR n. 402/2016 e precisazione DGR 693/2016 – Provvedimenti” con la quale, tra l’altro, è stato disposto la rimodulazione delle somme programmate per l’intervento PSRA/15 di €. 20.000.000,000 originariamente destinate al Comune di Teramo per finanziare l’intervento “Funicolare di collegamento tra centro Città ed il Campus Universitario” a favore dello stesso Comune beneficiario per un importo di €. 2.500.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Delocalizzazione di infrastrutture energetiche veicolo di > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 26 giugno 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (centro di responsabilità). Articolazione interventi strategici”; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 26 giugno 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori e programmazione risorse disponibili”; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 9 febbraio 2018 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016. Individuazione dei soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”; > la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 24 luglio 2019 avente ad oggetto: “FSC 2000-2006 – PAR FSC Abruzzo 2007-2013 e Patto per il Sud – Abruzzo FSC 2014- 2020 – Indirizzi programmatici per le azioni di riprogrammazione”; > la realizzazione dell’intervento prevede l’acquisto di un terreno con edificio sovrastante che per essere utilizzato allo scopo necessita di preventiva demolizione, smaltimento e bonifica; > l’art. 17 comma 7, D.Lgs. n. 167/20111) del DPR 22/2018 stabilisce il limite del 10% del finanziamento concesso quale somma massima da potersi destinare all’acquisto di terreni; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme > le disposizioni contenute nelle linee guida per l’ammissibilità della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio spesa di cui all'art. 7alla determinazione della Regione Abruzzo DPA002/13 del 12/03/2019 che al punto 3.1.2 prevedono che “le spese per bonifica di aree sono ammissibili fatto salvo il principio ‘chi inquina paga’ laddove noto, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione è il soggetto responsabile dell’inquinamento a doversi far carico dei costi necessari nel caso di bonifica”; > ogni spesa aggiuntiva al 10% calcolato sull’importo del finanziamento a carico della Regione Abruzzo deve rimanere a carico del soggetto attuatore; > le spese di demolizione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, bonifica devono parimenti rimanere a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.carico dello stesso soggetto attuatore;

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Samples: Atto Di Concessione

VISTI. le disposizioni di cui all'artl’art. 5, commi 1, 2, 4, 5, 7, del decreto legislativo 14 settembre 20118, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 9 e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentil’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e 192 del D.Lgs. n. 167/201150/2016, riconoscono che fissano le regole dell’affidamento diretto a soggetti in house, ossia l’in house providing, ossia a soggetti formalmente terzi, ma sostanzialmente facenti parte dell’organizzazione complessiva dell’Amministrazione stessa; - le linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017; - il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, abrogativo del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, recante la disciplina di riorganizzazione del “Centro di formazione Studi (Formez)”, denominato “Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA” che: - all’articolo 1 stabilisce che il Formez PA è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica (comma 1) e che le amministrazioni dello Stato, le Regioni (…) possono entrare a far parte di detta associazione (comma 2); - all’articolo 2 stabilisce che le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni associate possono avvalersi del Formez PA, tra l’altro, per specifiche attività di formazione e fornitura di servizi e/o assistenza tecnica; - all’articolo 5 stabilisce che per quanto non espressamente disposto dal citato decreto legislativo resta salva l’autonomia statutaria del Formez PA; - il piano delle politiche di sviluppo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali, approvato dall’Assemblea del Formez PA, il 14 novembre 2014, che ha individuato la nuova mission dell’Associazione articolata in tre funzioni: - 1. supporto all’attuazione delle riforme; - 2. promozione dell’innovazione; - 3. rafforzamento capacità amministrativa. - lo statuto del Formez PA che all’art. 4 “Associati e quote” prevede che il Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti associati ai sensi della normativa comunitaria; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6384 del 23/11/2001 con la quale la Regione Campania della Regione Campania si associa al Formez PA; - la Delibera n. 381 del 5 aprile 2017 dell’ANAC che riconosce Formez PA come organismo in house rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, alle amministrazioni dello Stato e agli enti associati; - il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 9640 del 31/01/2018, ha trasmesso all’ANAC la domanda di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a organismi "in house", ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 50/2016; - ai sensi di quanto previsto dal punto 5.3 delle Linee guida n. 7/2017 dell’ANAC, come aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, una volta trasmessa la domanda di iscrizione nell’elenco suddetto è consentito alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; - il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all’Assemblea degli Associati - il Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall’Assemblea degli Associati e che in particolare l’Assemblea degli Associati del Formez PA , nell’esercizio di tali prerogative, approva: - il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali valutandone l’attuazione tecnico- finanziaria; - il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione; - il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo. - in particolare, il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell’ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi determinate; - il Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati; può svolgere, ai sensi dell’art. 5 dello statuto, attività rientranti nell’ambito delle finalità indicate del D.lgs. n. 6/2010 e nello statuto stesso per conto di soggetti terzi estranei all’associazione in misura mediamente non superiore al 4%; - le attività del Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dai contributi versati annualmente dagli associati, nonché dalle risorse economiche corrisposte da questi ultimi a fronte delle attività che essi possono richiedere al Formez PA nei limiti dei costi sostenuti per tali attività; - in tale istituto uno strumento prioritario quadro la stessa Regione intende avvalersi dell’assistenza tecnica del Formez PA ai fini di detta attività, come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6; - è di esclusiva competenza della Regione la determinazione dei contenuti, delle modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per l'acquisizione detto affidamento – facente capo al Dipartimento Programmazione - che potrà procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle competenze utili allo svolgimento attività oggetto della prestazione lavorativa presente convenzione; - il Formez PA, nelle materie rientranti nella sua sfera di attività, quali precisate dal Piano Triennale ed un percorso orientato tra sistema scolastico dai relativi aggiornamenti annuali, è, pertanto, tenuto a eseguire gli affidamenti conferiti dalle Regioni socie, alle condizioni e mondo del lavoro utile a secondo le indicazioni da queste impartite, e in constante rapporto con il Settore di riferimento tecnico; - l’amministrazione regionale intende favorire l'incremento dell'occupazione giovanileil potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle PP.AA., anche attraverso il reclutamento di personale da impegnare nell’amministrazione regionale e negli Enti locali campani, in modo da orientare le nuove assunzioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di pianificazione dei fabbisogni, e garantire un quadro che consenta miglioramento dei servizi per i cittadini e per accrescere le opportunità di promuovere lo sviluppo del settore territorio; - il progetto trasmesso da FORMEZ PA con nota prot. 613874 del 01/10/2018 risulta coerente, con le finalità di potenziamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle PP.AA proprie degli Obiettivi specifici 18, 20 e 21 dell’Asse IV del POR Campania FSE; - la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliproposta progettuale tecnico-economica trasmessa da Formez PA con nota prot. 613874 del 01/10/2018 risulta congrua avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelacome da verbale prot. Le parti617818 del 02/10/2018, preso atto che il ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.50/2016;

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Samples: Prospetto Di Calcolo Del Costo Orario All. 3 Le Patologie Oncologiche

VISTI. i pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i. VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco, Di manifestare la volontà di addivenire ad un accordo transattivo con i sigg.xx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’avv. Xxxxx Xxxxxxxx di Palermo, per i danni fisici subiti dal figlio minore, avvenuto nelle ore notturne del 19.01.2020, sulla gradinata che porta alla via Pio La Torre, a causa di un tratto dissestato, abbandonato, ricoperto di erbacce e privo di alcuni gradini, anomalia non segnalata ne delimitata e difficilmente visibile nelle ore notturne; Di prendere atto della volontà dei sigg. Xxxxx e Xxxxxxx a voler concludere un accordo transattivo con l’amministrazione comunale, per il pagamento di una minor somma rispetto a quanto richiesto a titolo di risarcimento per il sinistro occorso in data 19.01.2020, ed in particolare per il pagamento di €.5.500,00 a tacitazione di ogni pretesa e con espressa rinuncia al contenzioso avviato innanzi al tribunale civile di Palermo. Di approvare il perfezionando accordo transattivo conclusosi mediante la preliminare trattativa, attivata tra le disposizioni due parti in causa e formalizzata da esplicita corrispondenza depositata agli atti d’ufficio; Di dare atto che il perfezionando accordo transattivo comporta un onere finanziario di cui all'art€ 5.500,00 e potrà trovare copertura finanziaria come segue: Missione 01- Programma 02- Titolo 1- Macroaggregato 03- Capitolo 105800 che presenta la necessaria disponibilità. 7Di dare atto che secondo gli accordi discendenti dall’approvazione del presente accordo transattivo, del decreto legislativo 14 settembre 2011si provvederà a liquidare e pagare alla controparte, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina somma complessiva di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi € 5.500,00 nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiapprovazione dell’accordo transattivo. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso Di dare atto che avverso il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di tipo a) le modalità di erogazione Palermo ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata Regione Siciliana Su proposta del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Sindaco

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Samples: Verbale Di Deliberazione Della Giunta Municipale

VISTI. le disposizioni l’art. 2 della Costituzione Italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di cui all'art. 7solidarietà politica, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni economica e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"sociale”; - comma 10l’art. 3 della Costituzione Italiana che letteralmente recita: "I datori “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"sociali”; - la circolare del Ministro del lavoro Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea generale delle politiche sociali n. 29Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, protn.176 artt. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201127 c.1; 31 c.1 e 29 c.1/a; - l'interpello la "Carta europea dello sport per tutti" e la "Carta europea dello sport" formulate dal Consiglio d'Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell'ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del Ministero del lavoro cittadino; - l’Agenda 2030 approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 15 settembre 2015 e delle politiche sociali i 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile; - l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 241, recante “Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i., secondo cui le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti; - il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 che disciplina l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 26; - l'art. 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che definisce la tipologia di accordi ed istituti che possono regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2016, con formazione esclusivamente aziendale fino il quale, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Centro di responsabilità 17 “Sport”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l’altro, l’articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport; - il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.LgsCorte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 167/20111686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx l'incarico di impegnarsi a Capo del Dipartimento per lo sport; - il D.P.C.M. del 17 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2019 al n. 1410, che conferisce al dott. Triantafillos Loukarelis l’incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica-UNAR, nell’ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità; - il Programma Erasmus+ 2021-2027 che conferma, anche nell’Annual work programme 2022, lo sport quale strumento per promuovere valori trasversali quali, tra gli altri, la libertà, la tolleranza e la non discriminazione; Le Istituzioni hanno il compito di attivare ogni possibile strumento volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione e violenza in tutte le loro forme, nonché, diffondere la conoscenza dei diritti della persona, della civile convivenza, del rispetto della legalità, della pari dignità delle persone e del rifiuto di ogni forma di aggressione e di discriminazione verbale, fisica e psicologica. Lo sport, per i suoi valori pedagogici e culturali e per la sua diffusione, costituisce un vettore di integrazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e di violenza e l’attività sportiva rappresenta uno dei pilastri delle prassi educative. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 si fondano sull’indivisibile rapporto tra lo sviluppo inclusivo, equo e sostenibile, sull’opportunità di fornire un’educazione di qualità equa e inclusiva per tutti nonché sulla realizzazione del diritto dell’uguaglianza di genere. L’UNAR è impegnato nell’attività di monitoraggio, contrasto e prevenzione delle discriminazioni e delle violenze, nonché alla promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione, della prevenzione e del contrasto di ogni discriminazione e tipo di violenza in ambito sportivo. L’UNAR ha istituito l’“Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport” con lo scopo di analizzare, monitorare e raccogliere i livellidati delle discriminazioni in ambito sportivo, nei rapporti istituzionalirealizzare studi statistici delle dimensioni evolutive delle discriminazioni in ambito sportivo, al rispetto del presente accordooltre che coordinare l’attività di formazione rivolta agli addetti ai lavori (atleti, allenatori, giudici di gara, dirigenti sportivi), al fine di garantire creare una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio rete di cui all'art. 7stakeholder (federazioni, comma 7enti di promozione, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanileassociazioni), in un quadro che consenta modo da analizzare e condividere i dati raccolti. La finalità del presente accordo è quella di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le attivare una modalità di erogazione della formazione aziendale, collaborazione sinergica per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto il perseguimento delle comuni finalità istituzionali e per la sua componente formativarealizzazione del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport. Affinché siano garantite le finalità descritte, nonché il protocollo intende definire una strategia operativa efficace per favorire il coinvolgimento del mondo dello sport a cui destinare appositi interventi volti al contrasto di ogni forma di discriminazione. I contenuti del presente protocollo riflettono, pertanto, interessi pubblici la durata cui cura rientra nelle competenze istituzionali attribuite al Dipartimento e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.all’Unar. La Parti

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Samples: Accordo Ex Art. 15

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 16783, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’art. 67, ai sensi del quale è stata istituita la Scuola / Fondazione con la denominazione di “Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo”, con il compito di provvedere “alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico”, ed i successivi: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa⮚ decreto-legge 31 dicembre 2014, trovano applicazionen. 192, in via transitoria e non oltre sei mesi convertito con modificazioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006febbraio 2015, n. 29611, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare che, all’art. 5, ha esteso le attività della Fondazione al settore dei beni e delle attività culturali, prevedendo che venisse adottato il nuovo statuto con decreto del Ministro del lavoro dei Beni e delle politiche sociali n. 29attività culturali e del turismo, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario finanze e cambiandone la denominazione in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale “Scuola dei beni e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza attività culturali e del periodo transitorio di cui all'art. 7turismo”; ⮚ decreto-legge 12 luglio 2018, comma 7n. 86, D.Lgs. convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 167/2011. Le parti97, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoche, a norma dell'artall’art. 1, comma 306, legge n. 247/2007 ha modificato da ultimo la denominazione in “Scuola dei beni e delle attività culturali”, prevedendo che le sue attività siano riferite ai settori di competenza del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Ministero per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata i Beni e le modalità di erogazione attività culturali (ora Ministero della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Cultura);

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Samples: Accordo Ai Sensi Dell’art. 5, Comma 6, Del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Attuazione, Gestione E Controllo Relativi Al Sub Investimento “1.1.6 Formazione E Miglioramento Delle Competenze Digitali”

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011la legge 6 novembre 2012, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 190 “Disposizioni per la prevenzione e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazionerepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretoparticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artl’art. 1, comma 309; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, legge n. 247/2007 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; - la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del D.Lgs. n. 167/2011Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2017-2019”; che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico le Attività Produttive e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione il Lazio Creativo e di informatizzazione Lazio Innova S.p.A. Nome Cognome Rapporto di parentela Nome Cognome Rapporto di parentela Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Oggetto: Dichiarazione sugli altri Aiuti relativi al Progetto n. identificativo Formulario Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli alla data della Domanda e diversificate esigenze della clientelasottoscrizione del presente Documento il richiedente HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione gli Aiuti e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella sottostante: Ente Concedente Riferimento normativo Data del provvedimento Importo dell’aiuto Piano di Investimento o Attività incluso nel Progetto presentato, cui fanno riferimento le Spese oggetto dell’Aiuto indicato Richiesto Concesso Effettivo TOTALE In caso di Xxxxx in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto. Le partiIn caso di scissione indicare, preso atto l’importo attribuito o assegnato all’Impresa richiedente. In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato (per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). In caso di Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE Spettabile Lazio Innova S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 26/A 00198 Roma PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx sull’Avviso VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) □ in qualità di libero professionista, oppure □ in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) - che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativarealizzazione del Progetto in oggetto intende fruire di Servizi TEM, nonché la durata e le modalità come definiti nell’Avviso in oggetto, dal fornitore di erogazione della formazione professionalizzanteseguito indicato: Con sede legale in: (Stato, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatoCAP/ZIP code, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Provincia, Comune, Indirizzo)

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VISTI. − l’art. 118 della costituzione della Repubblica Italiana; − lo statuto della Regione Lazio; − la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le disposizioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − il comma 2 bis del citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui all'art. 7al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, pena la nullità degli stessi; − la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; − il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; − il decreto legislativo 14 settembre del 23 giugno 2011, n. 167: - 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; − il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, e in particolare l’articolo 30, comma 7: "Per 2 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; − la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; − legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; − la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021- 2023”; − la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le regioni entrate ed in missioni, programmi, titoli e i settori ove macro aggregati per le spese”; − la disciplina deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaprevisione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale, trovano applicazione, ripartito in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data capitoli di entrata in vigore e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247; − la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del presente decretobilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4ai sensi degli articoli 30, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale 31 e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti32, della legge 27 dicembre 2006regionale 12 agosto 2020, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"11”; - la circolare n. 278021 del Ministro 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del lavoro bilancio regionale 2021-2023”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e delle politiche sociali di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.”; − il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. 29T 00310, prot“L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionale nell’ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; − la deliberazione del Consiglio Regionale del 3 aprile 2019, n. 28/0002433 dell'11 3 “L.R. 24 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1997, n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - 42. Piano triennale di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario indirizzo in materia di apprendistato professionalizzante beni e servizi culturali 2019-2021”; − la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7valorizzazione culturale”; − l’articolo 34, comma 73 della legge regionale 15 novembre 2019, D.Lgs. n. 167/201124 stabilisce che, sino all’approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con deliberazione di Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 ai sensi dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42; − gli obiettivi individuati dal Piano triennale di impegnarsi a tutti i livelliindirizzo dove sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine il miglioramento dei livelli di garantire una entrata accessibilità e più in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con generale il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore rafforzamento e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalivalorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, anche in considerazione dei processi di trasformazione formazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativaricerca, nonché l’implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in materia; − la durata deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le modalità strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di erogazione Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della formazione professionalizzantelegge 7 agosto 1990, concordano n. 241”; − la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatodeliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, al fine n. 14 sopra citata in cui si approvano gli indirizzi da seguire per l’attivazione degli Accordi di consentire lo sviluppo Collaborazione con i soggetti pubblici titolari di concrete opportunità occupazionaliBiblioteche e Musei; − la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, “Approvazione Piano Operativo Annuale LazioCrea S.p.A. per l'anno 2021” dove nella Macro Area Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche, è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) annualità 2021; − la deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”; − la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864 che approva l’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l’anno 2021; − la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994 che approva l’Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2021. Modifica, perfezionamento e sostituzione integrale della determinazione n. G 04370 del 20 aprile 2021;

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VISTI. le disposizioni di cui all'artl'art. 7, 114 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, protD.Lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 297/94 detta in dettaglio gli adempimenti relativi alla vigilanza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in capo al Comune che, ai sensi dell' art. 139 comma 2 del Ministero D. Lgs n. 112/1998, può agire anche in collaborazione con comunità montane e province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza e d'intesa con le istituzioni scolastiche, per realizzare interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica. ( D.Lgs. n. 297/94 "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" art 114. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del lavoro nome dei genitori o di chi ne fa le veci.) -la legge n.53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario prestazioni in materia di apprendistato professionalizzante istruzione e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino professionale” ha sancito il diritto-dovere all’istruzione e alla scadenza formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; -la Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" in particolare gli artt. 20, 21 e 25 del termine previsto dall'art. 7capo III, comma 7sezione II, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordoladdove è previsto, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico, l'intervento delle diverse regolamentazioni legislative regionali Province attraverso il sostegno a progetti di qualificazione dell'attività didattica e dell'autonomia scolastica; -il Decreto Legislativo n.76 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoformazione, a norma dell'art. dell’art.2,comma 1 lettera c) della legge 28 marzo 20013 n.53” il quale prevede che a tutti sia assicurato il diritto e per tutti valga il dovere all'istruzione ed alla formazione sino al conseguimento di un diploma o di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; -la Legge n.296 del 27 dicembre 2006 all’ art 1, comma 30622 riconduce il periodo temporale dell’obbligo di istruzione a dieci anni nel quale si rende obbligatoria l'istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; -il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 247/2007 e del D.Lgs. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 167/201140, riconoscono contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta materia di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione istruzione tecnico- professionale e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli valorizzazione dell'autonomia scolastica; -il Decreto Ministeriale 139 del 22 agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 662, della legge n.296 del 27 dicembre 2006”; -l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 con la quale vengono adottate le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e diversificate esigenze della clientela. Le partii percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), preso atto che il D.Lgs. ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; -la Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione aziendaleprofessionale”, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.che:

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Samples: Accordo Di Rete Per Lo Sviluppo Di Azioni a Contrasto Del Fenomeno Della Dispersione Scolastica E Per Favorire Il Successo Formativo in Provincia Di Modena. Approvazione

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la legge 6 novembre 2012 n. 190, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artart. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario 17 recante “Disposizioni per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore la prevenzione e la sua capacità competitiva nei mercati internazionalirepressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, anche in considerazione dei processi bandi di trasformazione e gara o lettere di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto invito che il D.Lgsmancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”; - il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; - l’Aggiornamento PNA 2015 adottato dall’ANAC con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e successive modificazioni; 1 Cfr. sul punto anche Delibera ANAC n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato 1120 del 22 dicembre 2020. - l’Aggiornamento PNA 2018 adottato dall’ANAC con Xxxxxxxx n. 1074 del 21 novembre 2018 e successive modificazioni; - il PNA 2019 adottato dall’ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e successive modificazioni; - il Piano Triennale di tipo aPrevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) le modalità 2020-2022 dell’Agenzia delle Entrate, adottato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 23614 del 31-01-2020; - il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di erogazione della formazione aziendale, per quello comportamento dei dipendenti pubblici”; - il Codice di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata comportamento del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliPersonale dell’Agenzia delle Entrate approvato dal Direttore dell’Agenzia con atto n. 83948 del 30 marzo 2021.

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Samples: Patto Di Integrità (Rdo N. 2896630 )

VISTI. l’art. 15 della Legge 241 del 1990 e s.m.i.; • lo Statuto del CNR entrato in vigore in data 1 maggio 2011; • il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR n. 0025033/2005, e in particolare l’art. 49 comma 3; • il Regolamento del Personale del CNR, approvato con Decreto del Presidente del CNR n. 0025035/2005, e in particolare l’art. 21; • lo Statuto della SNS emanato, ai sensi della L. 240/2010, con Decreto direttoriale n. 202/2012 e in particolare l’art. 8 comma 2; si conviene e stipula quanto segue Le premesse e gli atti in esse indicati devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. La SNS e il CNR, nell’ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a proseguire, ampliare e consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina modalità di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaAccordo Quadro. La collaborazione tra le parti riguarda l'attività di ricerca teorica e sperimentale, trovano applicazionenei settori già oggetto di collaborazione quali: la nanoscienza e le nanotecnologie, la storia, la biologia molecolare, la neurobiologia, la chimica (teorica e computazionale). La collaborazione tra le parti riguarderà altresì l'attività di ricerca teorica e sperimentale, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data ogni altra area scientifico-disciplinare individuata dal Comitato di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica indirizzo Strategico di cui all'artall’art. 43. Nei settori individuati e/o per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca definiti concordemente, comma 3anche con la partecipazione di altri enti pubblici o privati, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori la collaborazione sarà attuata mediante la stipula di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni apposite convenzioni operative o altri accordi specifici. Con il presente Accordo Quadro, viene costituito un Comitato di Indirizzo Strategico paritetico composto da quattro a otto componenti esperti di cui all'artdue nominati dal Presidente del CNR e due nominati dal Direttore della SNS. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con Il Comitato avrà il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.compito di:

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Samples: Accordo Quadro Tra

VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della L. 27.12.2017 n. 205, secondo cui “in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativalegislativo 22 gennaio 2004, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreton. 42, le regolazioni vigentiprestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997, n. 296449, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa”; - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.2.2018, n. 36 del 9.4.2018 e n. 69 del 18.7.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, dalla R.S.U. e dalle XX.XX.; - la circolare richiesta del Ministro 31 dicembre 2021 e successive, da parte di Rai, Radio Televisione italiana, Centro di Produzione TV di Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 20145, di poter effettuare le seguenti riprese filmate per una puntata del lavoro e delle politiche sociali n. 29programma Paesi che vai, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011prodotto da RAI 1, in onda la domenica alle 9:40 su RAI 1; - l'interpello avendo concesso l’esenzione dal canone in virtù della finalità di valorizzazione culturale del Ministero progetto e in applicazion8e dell’Accordo quadro tra Mibact e Rai (Rep. Convenzioni Italia n. 3 del lavoro e 7/03/2018); - avendo ricevuto in data 26/1/2022 l’attestazione del versamento di euro 54,00 da parte di Rai Cultura sul conto corrente della Banca d’Italia per le prestazioni del personale; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle politiche sociali n. 40 opere d’arte in custodia a questa Amministrazione; a Rai di seguito indicato come concessionario, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, nella persona del 26 ottobre 2011; concordano - legale rappresentante pro tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, di confermare poter effettuare le vigenti discipline suddette riprese, con diritti di utilizzo illimitati delle immagini acquisite, secondo il seguente programma: La presente concessione include i diritti di riproduzione delle immagini acquisite per la realizzazione di una puntata del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7programma Paesi che vai, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. prodotto da RAI 1, comma 30, legge n. 247/2007 in onda la domenica alle 9:40 su RAI 1. La presente concessione è incedibile e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti condizioni:

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Samples: Atto Di Concessione in Uso Artt. 107 E 108 D. Lgs. 22.1.2004 N. 42

VISTI. le disposizioni la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, e successive modificazioni; il D.M. 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011alla legge 30 aprile 1985, n. 167: - 163”; la legge 22 novembre 2017, n.175 “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” che prevede all’articolo 4 comma 7: "3 “Per l’anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi simici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4medesime modalità previste dall’articolo 11, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. l’elenco dei Comuni inseriti nel cratere sismico dal Governo (Allegato 1, commi 1180 Allegato 2, Allegato 2 bis, al DL 17 ottobre 2016 n.189 e seguentiOrdinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2016); la nota protocollo n. 32 del 28 aprile 2017 dell’Anci nazionale; il D.M. 28 febbraio 2018 n.131 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, della Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno finanziario 2018”; la legge 27 regionale 20 dicembre 2006, 2014 n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 15 “Sistema cultura Lazio: disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante spettacolo dal vivo e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011promozione culturale”; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Ministero dei Beni e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 Attività Culturali e del D.LgsTurismo - Direzione generale spettacolo con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale xxxx. n. 167/2011Xxxxxxx Xxxxxx, riconoscono di seguito detto per brevità Direzione Generale Spettacolo la Regione Lazio, con sede in tale istituto uno strumento prioritario Roma, via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi, 7 – 00145 C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, di seguito detta per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta brevità Regione di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) seguito denominate “le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Parti”

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Samples: Accordo Di Programma Mibact Regione Lazio

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario ✓ il D.P.R 8 marzo 1999 N. 275 Regolamento recante norme in materia di apprendistato professionalizzante autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; ✓ il D.I. 1 febbrario 2001 N. 44 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche; ✓ la Legge 18 dicembre 1997 N.440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; ✓ la Legge 28 marzo 2003 N. 53 Delega a Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di apprendistato professionalizzante con istruzione e formazione esclusivamente aziendale fino professionali; ✓ il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, N. 59 Definizione delle norme generali relative alla scadenza del termine previsto dall'artscuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge marzo 2003, n.53 : ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; ✓ Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; ✓ Visto che l’art. 7, comma 72, D.Lgsdel D.P.R. 275/ 99 consente espressamente l’adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90; ✓ Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 167/201144/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi ✓ Atteso che l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione; ✓ Vista la Legge 107/2015 che prevede l’istituzione di impegnarsi Albi territoriali per i docenti nonché l’attribuzione di alcuni compiti amministrativi a tutti i livelliistituzioni sovrascolastiche; ✓ Visto il D.D.G. 37 del 03/03/2016 del Direttore Generale dell’USR Lazio che, in attuazione dell’art. 1 comma 66 della Legge 107/2015, individua le scuole della Rete XVI Distretto come Ambito Territoriale nr. 4; Che nel VI Municipio del Comune di Roma si è sviluppato un confronto tra istituzioni scolastiche su come attivare e gestire un efficace e produttivo raccordo delle azioni in ordine agli impegni istituzionali di carattere formativo, gestionale ed organizzativo; che da tale confronto si conviene sulla opportunità di trovare soluzioni concertate in grado di favorire la territorialità delle iniziative, la conoscenza degli operatori e l’economia delle realizzazioni, nei rapporti istituzionaliconfronti sia delle amministrazione locali (Comune, al rispetto Municipi, Provincia, Regione) sia della Direzione Regionale del presente accordoLazio, al fine che di garantire una entrata in vigore uniforme Enti ed Istituzioni territoriali che operano nel settore dell’Istruzione e della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7Formazione, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con Istituzioni scolastiche firmatarie sottoscrivono il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguente ACCORDO DI RETE

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Samples: Accordo Di Programma

VISTI. le disposizioni  Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001;  l’Accordo sugli Strumenti di cui all'art. 7Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001;  l’art.16 della Legge 19 luglio 1997, n.196;  l'art.16, prima parte, del decreto legislativo 14 C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall’Ipotesi di Accordo del 20 settembre 20111999;  il Titolo VI, n. 167: - comma 7: "Per prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti a tempo determinato;  il Titolo VI, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti di Formazione e Lavoro unitamente all'Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro nelle Aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo del 2 luglio 1987;  il Titolo V, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Disciplina dell'Apprendistato;  il Titolo VI, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Orario di lavoro;  il Titolo VII, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Part-Time; CONSIDERATO  che le regioni Parti ritengono fondamentale lo sviluppo di un sistema di relazioni che permetta la gestione integrata degli interventi a sostegno della flessibilità del lavoro;  che il confronto ed il dialogo costruttivo fra parti sociali permette il potenziamento e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ampliamento dei servizi offerti alle imprese ed ai lavoratori;  che le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di Parti intendono promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliformalizzando le procedure di applicazione delle disposizioni contrattuali ed il ricorso agli istituti contrattuali ivi definiti;  che particolare riguardo sarà riservato all’attivazione di contratti quali quelli a tempo parziale, anche in considerazione dei processi a tempo determinato, di trasformazione apprendistato e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli formazione e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendalelavoro, per quello i quali le parti firmatarie il presente accordo esercitano mandato di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al rappresentanza. Al fine di consentire realizzare una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio onde consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali, viene costituito l'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro che rappresenta lo sviluppo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di concrete opportunità occupazionalioccupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. L’Osservatorio Provinciale è composto di ….. membri, di cui: ….. in rappresentanza di CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana; ….. in rappresentanza della FILCAMS – CGIL, della FISASCAT – CISL e della UILTUCS – UIL della Provincia di Roma.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Per Aziende E Dipendenti Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi Di Roma E Provincia

VISTI. i seguenti atti di questa Conferenza: -l’Accordo tra il Governo, le disposizioni Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artall’art. 1, comma 302, della legge n. 247/2007 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, recepito con Decreto del D.Lgs. Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n. 167/201180 del 6 aprile 2018), riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario sancito dalla Conferenza permanente per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato i rapporti tra sistema scolastico lo Stato, le Regioni e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta le Province autonome di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione Trento e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli Bolzano il 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR); -l’Accordo tra il Governo, le Regioni e diversificate esigenze le Province autonome recante “Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della clientelalegge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR); -l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante “Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, comma 1, dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. Le parti1, preso atto che il D.Lgs. comma 2, della legge 26.02.2006, n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza 43, e per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione la disciplina della formazione aziendale(Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018)”, sancito dalla Conferenza permanente per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguirei rapporti tra lo Stato, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata le Regioni e le modalità Province autonome di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine Trento e di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.Bolzano il 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR);

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Samples: www.regione.lazio.it

VISTI. Il d.lgs. n.368/1999, - il Regolamento europeo privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.; - il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e, nello specifico, l’art. 38 con il quale viene affermato il principio con cui tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via telematica; - il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; - il D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i., rubricato “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale”; - il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e s.m.; - il d.l. n. 35/2019, convertito in l. n. 60/2019 recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”; - il D.Lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi; - la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 34 recante Legge di stabilità regionale 2021; - la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 35, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023”; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 30/12/2020 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021- 2023 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs 23/06/2011, n.118)”; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (art. 39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n.118)”; - la D.G.R. n. 351 dell’11 agosto 2021 con la quale è stato rinnovato al Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” per ulteriori mesi dodici decorrenti, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico di cui all'artalla DGR n. 109/2021 e conseguente DPGR n. 26/2021, dal 1° settembre 2021, dando seguito alle determinazioni di cui alla DGR n.339/2021 - nelle more della definizione delle procedure di legge volte all’individuazione del Dirigente Generale titolare; - il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 167: 3”, con cui il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari”, in regime di prorogatio; - comma 7: "il D.D.G. n. 11560 del 12/11/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di reggenza del Settore n. 5 “Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al ricovero e Gestione Territoriale delle Epidemie”; Per le regioni motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: DI STABILIRE che i settori ove la disciplina posti a concorso sono n. 52 di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore n. 42 assegnati alla Regione Calabria l’ Intesa CSR 152 del presente decreto, 4.08.2021 che ha ripartito le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4risorse previste dall’art.12, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1DL 35/2019, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante convertito con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendaleL. 60/2019, per quello il corso 2021-2024 ed n. 42 a cui si aggiungono 10 posti non assegnati nel triennio 2020/2023, ( decreto dirigenziale n. 10024 del 2 ottobre 2020) per un totale di tipo b) la qualificazione contrattuale 52 posti; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da conseguireproporsi nel termine di 60 giorni, la durata del contratto per la sua componente formativaovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalida proporsi entro 120 giorni.

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VISTI. le disposizioni la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 R.C.C. in data 17 luglio 2008, esecutiva, di cui all'art. 7sopra, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove con la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"quale veniva adottato il P.I.I.; - la circolare deliberazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Consiglio Comunale n. 29144 R.C.C. in data 10 novembre 2008, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stato definitivamente approvato il P.I.I.; - l'interpello l’atto aggiuntivo alla convenzione del Ministero 14 maggio 2009 tra Autostrade per l’Italia e il COMUNE DI BERGAMO con il quale è stato modificato il progetto della rotatoria su Via Autostrade; - la proposta di Accordo ex art. 11 della legge n. 241/90 in variante al Programma Integrato di Intervento con i relativi elaborati di progetto allegati, presentata dalla società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." al protocollo comunale n. E0111072 di protocollo generale del lavoro e delle politiche sociali 12/11/2010; - la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 752, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'artsopra, con la quale è stata approvata la proposta di Accordo ex art. 7, comma 7, D.Lgs11 della legge n 241/90; - l’accordo ex art. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, 11 della legge n. 247/2007 241/90 tra la società "IMMOBILIARE BRUMAN'S - S.R.L." e il COMUNE DI BERGAMO sottoscritto in data 31 maggio 2011 per atto a rogito del D.Lgsnotaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21289 rep. 14632; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/2011[ ], riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento esecutiva, di cui sopra, con la quale veniva adottata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. [ ], esecutiva, di cui sopra, con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le contro-deduzioni alle osservazioni stesse ed è stata definitivamente approvata la Variante al Programma Integrato di Intervento; - gli artt. 87 – 88 - 90 - 91 - 92 e 93 della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico L.R. n.12/2005 e mondo s.m.i.; tutto ciò premesso, La presente Convenzione di Variante al P.I.I. di via Autostrada sostituisce integralmente l’atto a rogito del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 18427 rep. 12352 racc. del 05/06/2009 con cui è stata stipulata la convenzione di promuovere lo sviluppo attuazione del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliP.I.I. originario.

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Samples: Convenzione

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione382, in via transitoria particolare l’art. 27 che prevede la possibilità per i Rettori delle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e non oltre sei mesi dalla data privati al fine di entrata in vigore del presente decretoavvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, le regolazioni vigentifinalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; • l’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 415, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentidella Legge n. 241 del 7 agosto 1990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario recante “Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'artFacoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, pag. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; 1 di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine 10 Copia informatica per consultazione Pagina 8 di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione 22 formative e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli ricerca del 10/06/2011; • la Legge Regionale della Lombardia del 30/12/2009 n. 33 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza s.m.i.; • la Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Milano e AREU ai fini di ricerca e collaborazione per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.attività di cooperazione inter istituzionale di carattere scientifico-didattico stipulata in data 16.1.2018, alla quale il presente Addendum viene allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale con rinvio alla convenzione per quanto qui non diversamente pattuito; • la Delibera del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 13.7.2020 con la quale si esprime parere positivo all’integrazione della Convenzione sopra richiamata;

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VISTI. le disposizioni di cui all'artLa Legge Regionale 26/2003 art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, 45 comma 7, D.Lgsche individua nel Contratto di Fiume lo strumento di programmazione negoziata atto a promuovere la concertazione e l’integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, e la salvaguardia del servizio idraulico. n. 167/2011; L’Accordo di impegnarsi a tutti i livelliProgramma del 18/04/1996 tra Parco del Mincio, nei rapporti istituzionaliRegione Lombardia, Provincia di Mantova e Comune di Mantova per avviare iniziative finalizzate alla salvaguardia e al rispetto risanamento dei laghi di Mantova e dell’asta fluviale del presente accordoMincio. La Dichiarazione di Intenti del 03/06/2004 tra Parco del Mincio, al fine Provincia di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Mantova e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza Comune di Mantova per la riqualificazione ambientale, il risanamento e la balneabilità del periodo transitorio Mincio e dei laghi di cui all'artMantova. 7Il Progetto di Riqualificazione Integrata e Partecipata del Fiume Mincio “Da Agenda 21 ad Azione 21 per il Mincio” che ha individuato, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed attraverso un percorso orientato tra sistema scolastico ampiamente partecipato, un Piano d’Azione sviluppato in 45 Azioni suddivise in quattro diversi ambiti tematici: Portate, Protezione Valli e mondo laghi di Mantova, Carichi Puntiformi e Fruizione. La Delibera di Giunta Regionale VIII/011131 del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro 03/02/2010 che consenta approva lo schema di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi “Accordo Quadro di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto Sviluppo Territoriale per la sua componente formativarealizzazione di un programma di attività ed interventi per l’attuazione delle politiche regionali, nonché concernente l’ambito territoriale della provincia di Mantova” nel quale è inserita la durata Scheda con Codice 2.N.073 con Titolo Patto per il Fiume Mincio che individua un Piano d’Azione sviluppato in 20 azioni suddivise in cinque diversi ambiti: Sicurezza del Territorio, Qualità delle acque superficiali, Qualità delle acque sotterranee, Qualità dell’ambiente acquatico, Valorizzazione Turistica del fiume e le modalità dei laghi di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliMantova.

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Samples: Accordo Operativo

VISTI. le disposizioni  l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 che consente la stipulazione di cui all'art. 7contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, del decreto legislativo 14 settembre 2011, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;  il D.I n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione44/2001 Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, in via transitoria particolare gli artt. 32,33 e non oltre sei mesi dalla data 40;  la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.2 del 11.03.2008 (Disposizioni in materia di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenticollaborazioni esterne;  l’art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 414, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario regolamento in materia di apprendistato professionalizzante autonomia scolastica, approvato con DPR 8/3/99 n. 275;  Gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;  L’art. 7 commi 6 e seguenti D.lgs. 30.03.01 n. 165;  Considerato che nell’organico di apprendistato professionalizzante questo Istituto non sono presenti insegnanti di madrelingua Inglese per la preparazione degli studenti ai corsi programmati nell’ambito del P07 “Progetto certificazione lingue”;  Il regolamento di Istituto in merito all’attività negoziale del Dirigente Scolastico per contratti di prestazione d’opera con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza esperti per particolari atività, come da delibera del termine previsto dall'artC.I. n.58 del 30.10.2017;  la pubblicazione di avviso pubblico reperimento esperti, insegnanti madrelingua Inglese, del 11/09/18 nota prot. 7, comma 7, D.Lgsn°4779;  considerato che è pervenuta una unica domanda di disponibilità della xxxx. n. 167/2011Xxxxxxxx Xxxxxxx;  vista l’individuazione prot.n.5165/2018 del 01.10.2018; il presente contratto di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio prestazione d'opera occasionale di cui all'art. 7le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con valevole secondo il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione calendario delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalilezioni depositato agli atti dell’Istituto.

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VISTI. le disposizioni − la Convenzione O.N.U. del 1989 sui Diritti del Fanciullo, artt. 3, 12, 19; − la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 30, 31, 34; − La Legge n. 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell'affidamento dei minori” e successive modificazioni ed integrazioni; − la Legge n. 476/1998 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di cui all'art. 7adozione internazionale”, sottoscritta all’Aja il 29 maggio 1993; − la Legge n. 285/1997 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; − la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del decreto legislativo 14 settembre 2011sistema integrato degli interventi e i servizi sociali”; − la Legge n. 149/2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 167: - 184 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”; − la L.R. n. 11/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e ss.mm.ii.; − la D.G.R. n. 1983/009 di adozione delle Linee guida in materia di adozione internazionale e nazionale; − la D.G.R. n. 405/2010 “Linee di indirizzo regionali per l’area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari”; − la D.D. n. 331/2014 “Costituzione dei Tavoli tecnici regionali in materia di adozione e Affidamento familiare”; − la Direttiva del MIUR – Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca – 27 dicembre 2012 ”Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; − le Linee di indirizzo nazionali per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, dicembre 2014; − la Legge 107/15 art.1 comma 7: "Per 7 lettera l; − le regioni Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e i settori ove la disciplina degli alunni fuori della famiglia di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaorigine, trovano applicazionedicembre 2017; − il Piano triennale, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'artai sensi dell’art. 1, commi 1180 c. 124 della Legge 107/2015, Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22; − la Legge 41 del 06.06.2020 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 22 del 8.4.2020 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e seguentil’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato”; − le Linee Guida D.D.I., della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 Allegato A al Decreto Ministeriale 39 del 26 ottobre 2011giugno 2020, Decreto recante l’adozione delle Linee Guida sulla D.D.I.; concordano - − il Protocollo di confermare Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Commissione per le vigenti discipline Adozioni Internazionali presso la Presidenza del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7Consiglio dei Ministri, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto Autorità centrale per la sua componente formativaConvenzione de l’Aja del 29.05.1993 (CAI). “Promuovere e rafforzare il benessere scolastico, nonché la durata l’inclusione e le modalità di erogazione della formazione professionalizzantefavorire il diritto allo studio degli studenti adottati”, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali22 novembre 2021.

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VISTI. le disposizioni l’art 1, comma 315 della l. 27.12.2017 n. 205, secondo cui ”in occasione di cui all'art. 7, manifestazioni culturali e altri eventi gestiti o attuati nei luoghi di cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’ articolo 115 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina codice di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentirelazione alle predette attività si considera prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 20061997 numero 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio delle prestazioni all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle - le circolari della Direzione Generale Xxxxxxxx n. 16 del 14.02.2018, n. 29636 del 09.04.2018 e n. 69 del 19.07.2018; - il Protocollo d’intesa per l’applicazione dell’Accordo Nazionale concernente le attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi sottoscritto in data 10.10.2018 dalle Gallerie degli Uffizi, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dalla R.S.U e dalle XX.XX; - la circolare richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2902/10/2020, protricevuta da Trial Travel Srl, per ottenere l’autorizzazione ad effettuare l’evento: visita riservata per max. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201110 persone (n° 1 gruppo) presso la Galleria degli Uffizi, come di seguito specificato; - l'interpello il regolamento per le concessioni in uso spazi delle Gallerie degli Uffizi; - considerato che nulla osta all’accoglimento di tale istanza, purché vengano rispettate le condizioni di seguito prescritte a tutela delle opere d’arte in custodia a questa Amministrazione. Tutto ciò premesso e considerato, a Trial Travel Srl di seguito indicato come concessionario, nella persona del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano rappresentante legale l’Amministratore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in xxx X. Xxxxxxxxx, x° 00 – 00000 - XXXXXX - X.X./X. XXX 00000000000, di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio poter effettuare l’evento di cui all'artin oggetto nel giorno 11 Ottobre 2020, dalle h. 19.00 alle 22.00. 7L’organizzazione dell’evento dovrà avvenire al di fuori dell’orario di apertura museale. Il concessionario potrà usufruire della struttura museale per finalità di promozione culturale concessa dietro pagamento di un canone di concessione pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), comma 7da versare anticipatamente alla data di occupazione degli spazi sul Conto Corrente intestato a: Gallerie degli Uffizi - IBAN IT 38 V 01030 02828 00000 12694 10, D.Lgscodice BIC/SWIFT = XXXXXXX0X00; codice CUC SIAB17N3), c/o Monte dei Paschi di Siena Agenzia n° 31 - Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x° 00/x - 00000 (Xxxxxxx). n. 167/2011Nella causale di bonifico indicare: canone di concessione per atto n° 16/2020 – evento “visita riservata in Galleria Uffizi del 11/10/2020”. Le parti, considerata la revisione Copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’Ufficio Concessioni delle Gallerie degli Uffizi (tramite e-mail a: xx-xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx). La presente concessione è incedibile e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto subordinata alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.seguenti condizioni:

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VISTI. le disposizioni di cui all'art− l’art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011118 della Costituzione; − lo Statuto della Regione Lazio; − la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 167: - 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; − il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; − la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − il comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina 2 bis del citato art. 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al presente decreto non sia immediatamente operativacomma 1 sono sottoscritti con firma digitale, trovano applicazionecon firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"pena la nullità degli stessi; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 24 recante: “Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante servizi culturali regionali e di apprendistato professionalizzante valorizzazione culturale”; − il Decreto del Presidente n. T 00309 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 - "Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale - O.B.R."; − il Decreto del Presidente n. T 00310 del 24.12.2018 avente ad oggetto: “L.R. n. 42/1997 – Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; − la Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019, concernente: “L.R. 24 novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”; − la D.G.R. n. 984 del 20.12.2019 concernente “Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020” dove nella Macro Area Cultura, servizio Musei e Biblioteche, con formazione esclusivamente aziendale fino la quale è stata prevista l’attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi di Musei e Biblioteche accreditati dalla Regione in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) e in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) annualità 2018; − la D.G.R. n. 14 del 23.01.2020 concernente: “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”; − la Determinazione Dirigenziale n. G 00676 del 28.01.2020 concernente: “Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla scadenza sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990”; − la Determinazione Dirigenziale n. G 00954 del termine previsto dall'art3.02.2020 concernente: “Correzione per mero errore materiale della determinazione n. G00676 del 28/01/2020 "Approvazione delle modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla sottoscrizione di Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990"; − la D.G.R. n. 211 del 28 aprile 2020, concernente: “L.R. 15 novembre 2019, n. 24. 7Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, comma 7, D.Lgsannualità 2020. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto Revoca e sostituzione integrale della DEC12 del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato17 marzo 2020, a norma dell'artseguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”; − la Determinazione n. G06820 del 11.06.2020 concernente: " Accordi di Collaborazione con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2018, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990. 1Approvazione delle domande pervenute, comma 30, legge n. 247/2007 di quelle non ammissibili e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaligraduatoria finale.

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VISTI. le disposizioni i seguenti atti di cui all'artgara inerenti l’invito a formulare l’offerta: − Lettera d’invito e norme per la formulazione e la valutazione delle offerte; − Allegato 1 - Domanda di ammissione; − Allegato 2 - Schema di formulario DGUE; − Allegato 3 - Offerta economica; − Allegato 4 – Attestazione di presa visione; allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del presente atto; DATO ATTO che: l’importo dei lavori per i quali è stata indetta la presente gara di affidamento dei lavori in oggetto, è di euro 149.800,00 (Eurocentoquarantonovemilaottocento,00) inclusi euro 9.500,00 (Euronovemilacinquecento,00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l’aggiudicazione del contratto, avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 795 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; saranno invitati alla gara gli operatori economici che in fase di manifestazione d’interesse hanno presentato titolo di preferenza disciplinato dal punto “13. Scelta dei concorrenti” dell’Avviso pubblico, del decreto legislativo 14 settembre 2011essendo risultati in numero inferiore a dieci, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina più, cinque estratti di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaverbale n. 2 delle operazioni di verifica di ammissibilità del 27/02/2019, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.agli atti d’ufficio;

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, l’articolo 2 della legge 27 dicembre 20061973 n. 852 che dispone: “I lavoratori agricoli beneficiari dell’indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione. - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il “Regolamento UE”; - il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 296196, nel servizio informatico dove è ubicata come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il “Codice”; - il provvedimento dell’Autorità Garante per la sede legaleprotezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”; - la circolare deliberazione del Ministro Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. …..del lavoro , con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852; - la nota prot. n…………. del con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 29Politiche Sociali ha attestato la natura dell’Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale; - la nota prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello ……….. del con la quale il Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - Politiche Sociali ha autorizzato l’Istituto ad assumere il servizio di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione esazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.contributi associativi dovuti dagli iscritti;

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Samples: Convenzione Tra Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (Inps) E …………, Per La Riscossione Dei Contributi Associativi Sull’indennità Ordinaria E Di Trattamento Speciale Di Disoccupazione Di Cui Beneficiano I Lavoratori Agricoli, Ai Sensi Dell’art. 2 Della Legge 27 Dicembre 1973 N. 852

VISTI. le disposizioni il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e xx.xx., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; RITENUTO dover provvedere in merito; CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 122 del 18/08/2020 avente ad oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY. ACQUISTO DI N 2 VEICOLI ELETTRICI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 LINEA D’AZIONE 1.2.2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui all'artin premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 7, 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. C I T T À M E T R O P O L I T A N A D I C A G L I A R I Pa r c o d e l l e Ri m e m x x x x x x - 00000 - Xx n n a i ( CA) Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY. ACQUISTO DI N 2 VEICOLI ELETTRICI Proposta N° 122 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 16718/08/2020 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - il Comune di Sinnai, si prefigge di conseguire obiettivi posti dalla Comunità Europea riguardo alla mobilità sostenibile, al contenimento delle emissioni in atmosfera; - che la Legge Regionale del 4 Febbraio 2016 n° 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna che ha istituito la Citta Metropolitana di Cagliari, il cui territorio comprende i comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo, San Xxxxxx, Sinnai, Villa San Xxxxxx, Uta; - il 9 Febbraio 2018 il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e fra gli altri, il Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari hanno sottoscritto l’accordo di Programma “ finalizzato alla realizzazione di infrastrutture pubbliche di ricarica per i veicoli elettrici accessibili al pubblico atte a garantire uno sviluppo unitario della mobilità elettrica regionale e supportare le Amministrazioni Pubbliche di veicoli elettrici il quale all’art. 3 paragrafo 2, disciplina la sostituzione di veicoli a combustione termica, di proprietà della pubblica Amministrazione, con veicoli elettrici; - In data 24 giugno 2019 la Citta Metropolitana di Cagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno sottoscritto la convenzione Rep. N° 23880/conv. 29 in base alla quale (art. 2, comma 7: "Per le regioni 4 ) la citta Metropolitana di Cagliari, con finanziamento pari ad € 1.380.000,00 avrebbe dovuto acquistare autovetture per conto proprio e per i settori ove suoi comuni, risultando cosi unico Soggetto Beneficiario del finanziamento; - in data 21/23 aprile 2020, la disciplina citta Metropolitana di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaCagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno sottoscritto la convenzione Rep. N° 12968 conv/48 del 24/aprile 2020 integrativa della convenzione Rep. N° 23880/conv. 29 del 24 giugno 2019 per l’acquisto di veicoli elettrici; con la quale la citta Metropolitana di Cagliari e l’assessore regionale dell’industria hanno convenuto, trovano applicazionedi apportare alcune integrazioni alla convenzione originale in modo da precisare che il Soggetto Attuatore dell’intervento, per l’individuazione del fornitore nel rispetto delle norme sull’acquisizione mobiliare della pubblica amministrazione, attiverà una procedura di “ accordo Quadro “, come definita dall’art. 54 del D.LGS 50/2016 e che i Soggetti Beneficiari del finanziamento, oltre la citta Metropolitana di Cagliari, sono i comuni che ne fanno parte; - l’acquisto degli autoveicoli dovrà essere perfezionato direttamente dai singoli Comuni e dalla stessa Città Metropolitana di Cagliari, in via transitoria tal modo risulteranno Soggetti Beneficiari ai sensi del XX.XX.XX, con risorse FSC 2014/20 che verranno loro trasferite pro quota da parte della Citta Metropolitana di Cagliari - il finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna alla citta Metropolitana di Cagliari è quantificato in € 1.380.000,0, rivolto all’acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica – e non oltre sei mesi dalla data alla gestione dell’appalto, da destinarsi in parte alla Città Metropolitana di entrata Cagliari e in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro parte ai comuni che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.costituiscono;

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Samples: sic.comunedisinnai.com

VISTI. le disposizioni L’art. 0, x. 00-xxx, xxx XX 24 aprile 2014 n. 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), come modificato da legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, ove si dispone che “Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui all'art. 7alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo 14 settembre 2011decreto-legge 31 maggio 2010, n. 167: - comma 7: "Per le regioni 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i settori ove la disciplina successive modificazioni. La disposizione di cui al presente decreto comma non sia immediatamente operativadeve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale”; - L’art. 29 (disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali), trovano applicazionec. 36, della LR 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), ove si dispone che “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 00 xxx, xxx xxxxxxx legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in via transitoria favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e non oltre sei mesi dalla data regionale. I lavoratori sono inseriti alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di entrata servizio civico di utilità collettiva. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali”; - L’art. 5 (disposizioni in vigore del presente decretomateria di sanità e politiche sociali), le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica c. 13, della LR 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), ove si dispone che “Gli enti locali di cui all'art. 4alla legge regionale n. 2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti5, della legge 27 dicembre 2006regionale n. 17 del 2016, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro possono predisporre e delle politiche sociali n. attuare i progetti di cui all'articolo 29, prot. comma 36, della legge regionale n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello 5 del Ministero 2015, assumendo la titolarità del lavoro progetto e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro previo accordo con contenuto formativo i comuni di residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 31 dicembre 2016”; - La nota n. PG/2017/176133 del 16 maggio 2017, con cui il Direttore Generale dell’Azienda manifesta all’Assessorato regionale del Lavoro la disponibilità ad attuare un progetto ai sensi dell’art. 5, c. 13, della LR n. 5/2017, volto all’attivazione del cantiere previsto dall’art. 29, c. 36 della LR n. 5/2015, riguardante i lavoratori percettori nell’anno 2017 di ammortizzatori sociali, già in conformità utilizzo presso le cessate ASL incorporate nella ATS e/o in altri Enti Locali; - L’art.1 (disposizioni finanziarie), c. 7, della LR 27 settembre 2017, n. 22 (disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), ove si dispone che: “Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, è aggiunto alla fine il seguente periodo: Nei casi in cui i progetti siano realizzati dalle aziende sanitarie, le relative attività non sono vincolate alle finalità previste dall'articolo 8, comma 10 bis della legge 23 giugno 2014, n. 89”; - La nota n. PG/2018/65690 del 21 febbraio 2018 con cui l’Azienda comunica al Comune di Assemini la disponibilità a predisporre progetti per il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'artlavoratori percettori nell’anno 2014 di ammortizzatori sociali e nel contempo richiede l’elenco del personale interessato ad aderire al progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017, unitamente all’ammontare dei fondi regionali residui che il Comune non intende utilizzare; - La Deliberazione della Giunta Comunale di Assemini N°27 del 21.03.2018 avente ad oggetto “ Cantieri comunali ex art. 29, comma 3036 L.R. n.5/2015, legge N.O. all’ATS Sardegna per la predisposizione del progetto annualità 2018” nella quale, tra l’altro, è riportato il finanziamento assegnato dalla RAS al Comune per l’anno 2018 pari a € 37.228,30 per l’avvio delle lavoratrici di seguito indicate: cognome nome Codice fiscale XXXXXX XXXXXX XXXXXX AUGUSTA CDDNLM69S68G113P XXXXXXX XXXXXXXX DSGGZN62A43B354D TENUTO CONTO che le Xxx.xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Augusta e Xxxxxxx Xxxxxxxx, hanno comunicato al Comune di Assemini la propria disponibilità a proseguire il progetto di utilizzo per l’annualità 2018 presso l’Azienda per la Tutela della Salute – ASSL di Cagliari, mediante nota acquisita al protocollo del Comune al n. 247/2007 7248 del 27/02/2018; DATO ATTO che le parti intendono accordarsi per trasferire all’Azienda la titolarità del progetto predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 7, della LR n. 22/2017 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del relativo rapporto di lavoro utile da costituire a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che tal fine con il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativapersonale interessato anzidetto, nonché la durata e le modalità l’ammontare del finanziamento regionale pari a € 37.228,30 stanziato per il 2018; In considerazione di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.quanto sopra esposto,

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Samples: Accordo Per L’assunzione Della Titolarita’ Del Progetto E Dei Rapporti Di Lavoro Ai Sensi Dell’art. 5, C. 13, Lr N. 5/2017

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7l’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali in Sicilia, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n.20 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"9 maggio 2008; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Legge n. 29241/1990, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; - la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n.142/1990 “Testo delle norme della legge 142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali”; - la legge xxxxxxxxx x. 0/0000, xxxxxxx “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”; - il D.lgs. n.267 del 18/08/2000 (“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell’art.31 della legge 3 agosto 1999, n.265), nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale; - il D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”); - lo Statuto Comunale; - il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024; - il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; DATO ATTO che con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza determinazione sindacale n.48 del termine previsto dall'art30/03/2022, è stato conferito al sottoscritto xxxx. 7Xxxxxxxx Xxxxxx l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa e ad interim dell’Area Sviluppo culturale, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011sociale e territoriale; di impegnarsi a tutti Per i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio motivi di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione in premessa e razionalizzazione dei rapporti sui presupposti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione fatto e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata diritti accertati in sede istruttoria dal responsabile del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.procedimento

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7la legge 9 dicembre 1998 n. 426, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, concernente “Nuovi interventi in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenticampo ambientale"; - comma 10: "I datori il decreto del Ministro dell'Ambiente di lavoro concerto con il Ministro dell'Industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità del 25 ottobre 1999 n. 471 che hanno sedi disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata sicurezza, la sede legale bonifica e possono altresì accentrare le comunicazioni il ripristino ambientale dei siti inquinati ed, in particolare, indi- vidua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di cui all'art. 1interesse nazionale; - il decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000 che colloca il Comune di Acerra all’interno del perimetro del sito di interesse nazionale del “Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta- Napoli)”; - il decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468, commi 1180 che approva il Programma nazionale di bonifica e seguenti, della legge 27 dicembre ripristino ambientale ; Preso atto - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2006, n. 296, che dichiara lo stato di e- mergenza nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"territorio del comune di Acerra per fronteggiare l’inquinamento ambientale da diossina; - dello schema di ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. PDC/CG/46240 del 18 settembre 2006, recante “Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la circolare situazione di emergenza nel territorio del Ministro Comune di Acerra in provincia di Napoli in ordine alla situazione di crisi socio-economico- ambientale causata dall’inquinamento ambientale da diossina”; - della comunicazione del lavoro e delle politiche sociali n. 29Presidente della Giunta regionale della Campania al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 20112471/UDCP/GAB/GAB del 18 ottobre 2006, che, tra l’altro, riferisce di intese in corso con il Comune di Acerra, con il coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni, per la defini- zione di adeguati percorsi operativi finalizzati all’attuazione di iniziative strettamente correlate all’emergenza socio-economica-ambientale in questione; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la legge 9 dicembre 1998 n. 40 del 26 ottobre 2011426, concer- nente “Nuovi interventi in campo ambientale"; concordano Ritenuto - di confermare promuovere, la sottoscrizione di un “Protocollo quadro per lo sviluppo sostenibile nel territorio di Acerra” tra gli Enti e le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia Istituzioni che hanno avviato o programmato iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile nell’ambito territoriale di apprendistato professionalizzante interesse, allo scopo di costruire le migliori strategie operative, veicolare risorse aggiuntive per fronteggiare le emergenze rilevate, realizzare azioni dirette alla riqua- lificazione territoriale e al costante monitoraggio delle criticità ambientali, promuovere la concertazio- ne come strumento di condivisione di obiettivi e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7azioni di sviluppo sostenibile, comma 7integrato e durevole; Propone, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata e la Giunta in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoconformità, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.voto unanime

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VISTI. altresì il decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni ed il D.M. 31 maggio 1999 n. 164; Tutto ciò premesso e considerato, con il proprio unanime consenso, le disposizioni Parti come sopra costituite, La presente Convenzione disciplina la gestione da parte del Centro di Assistenza Fiscale in nome e per conto del Comune di Venezia delle domande relative al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2014 i sensi della normativa richiamata in premessa. Il Centro di Assistenza Fiscale è tenuto a: − prestare l’assistenza necessaria ai richiedenti il contributo relativo al fondo di sostegno all’affitto (F.S.A.) di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, alla legge 9 dicembre 1998 n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale431 relativo all’annualità 2014 (F.S.A. 2014), per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E. o per la sua componente formativaacquisizione qualora già redatta ed in corso di validità e per l’acquisizione/esibizione della specifica documentazione prevista, nonché previo controllo della identità e della legittimazione del dichiarante; − provvedere alla compilazione ed alla stampa della domanda di contributo e alla consegna di una copia all’utente; − effettuare l’inserimento dei dati e la durata loro trasmissione per via telematica alla Regione Veneto attraverso il supporto informatico messo a disposizione dalla medesima o qualsivoglia altro strumento operativo; − trasmettere al Comune di Venezia – Direzione Patrimonio e Casa Area Inquilinato e Politiche della Residenza – con la cadenza indicata dal competente Ufficio copia cartacea di tutte le modalità domande dell’F.S.A. raccolte ed inserite nel programma di erogazione gestione e della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistatorelativa documentazione acquisita unitamente ad un elenco alfabetico riassuntivo, al fine di consentire lo sviluppo l’espletamento delle fasi di concrete opportunità occupazionalicompetenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale; − provvedere, nel caso di contestuale redazione, alla trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica al sistema informativo dell’I.N.P.S.; − rilasciare all’utente copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata contenente il calcolo dell’I.S.E. e dell’I.S.E.E.; − mantenere i dati in archivio, telematico e cartaceo, per almeno 24 (ventiquattro) mesi. Il servizio dovrà svolgersi presso sedi effettivamente operative (attrezzate mediante collegamento informatico) del Centro di Assistenza Fiscale. Agli utenti dovrà essere data la possibilità di concordare telefonicamente gli appuntamenti mediante l’indicazione di un numero telefonico che il Comune provvederà a rendere noto. Il Centro di Assistenza Fiscale dovrà comunque garantire l’accesso a tutti i cittadini interessati e la raccolta delle domande entro i termini che verranno stabiliti dal Bando comunale di concorso. Le prestazioni dovranno essere rese da personale del Centro di Assistenza Fiscale adeguatamente formato nella materia e nelle relative procedure operative. Identica formazione dovrà essere prevista nel caso di sostituzione di unità del personale addetto in corso di vigenza del bando comunale di concorso. Il Comune di Venezia, anche mediante appositi incontri con il Responsabile individuato dal Centro di Assistenza Fiscale per l’F.S.A., mantiene il coordinamento dell’intera procedura con particolare riferimento all’adozione di tutti gli atti amministrativi ivi compreso il Bando comunale di concorso, alla predisposizione della campagna informativa, alla titolarità dei rapporti con la Regione Veneto e con il Gestore della procedura informatica qualora incaricato, alla verifica del corretto espletamento del servizio ed agli adempimenti relativi al controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prestate, alla fase di liquidazione dei contributi agli aventi diritto e alla rendicontazione finale. Gli eventuali danni cagionati agli utenti nell’espletamento del servizio in argomento dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa da esibire da parte del Centro di Assistenza Fiscale al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata. Il Centro di Assistenza Fiscale dichiara di manlevare il Comune di Venezia da qualsiasi pretesa di terzi rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o da inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente Convenzione. Il Centro di Assistenza Fiscale deve garantire l’accesso del Comune di Venezia ai propri archivi per le verifiche, i controlli e per ogni altro motivo che l’Ente medesimo, soggetto titolare del procedimento e liquidatore del contributo in argomento, ritenga opportuno. Le prestazioni del servizio oggetto della presente convenzione dovranno essere a titolo completamente gratuito per gli utenti. Per le stesse, il Comune di Venezia riconoscerà al Centro di Assistenza Fiscale un rimborso spese pari ad € 8 (in lettere euro otto/00) comprensivi di i.v.a. nella misura di legge per ogni pratica elaborata relativa al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014 Il Centro di Assistenza Fiscale è tenuto alla presentazione di regolare fattura fiscale indirizzata al Comune di Venezia – San.Marco 4136, 00000 Xxxxxxx – CF 00339370272 – Destinatario: Direzione Patrimonio e casa X.Xxxxx 353, 30123 Venezia - contenente il numero effettivo delle domande elaborate ed il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato ai fini della tranciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. I pagamenti saranno effettuati entro giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture risultante dal timbro del protocollo generale del Comune di Venezia ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità. Nessun compenso è dovuto per le eventuali operazioni di rettifica conseguenti ad errori nell’inserimento dei dati né per la redazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’I.S.E.E.. La presente scrittura privata avrà durata un anno dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno . Non è ammesso il rinnovo tacito. La presente convenzione decadrà automaticamente, senza formalità alcuna o necessità di preavviso, qualora dovessero venir meno, per qualsiasi ragione, i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione del Veneto per l’F.S.A. o qualora vengano meno i presupposti autorizzativi dell’attività del Centro di Assistenza Fiscale. Il Centro di Assistenza Fiscale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il medesimo si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Venezia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Le Parti firmatarie provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo e agli atti conseguenti, nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, ai sensi di quanto previsto dai propri regolamenti in materia e secondo le disposizioni del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003 il Centro di Assistenza Fiscale prende atto che il presente accordo comporta l’assunzione della qualifica di “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, nel corso dell’esecuzione degli obblighi previsti nel presente atto in essere con il Comune di Venezia. Tale qualifica verrà designata con apposito provvedimento amministrativo. In relazione al suddetto trattamento, il Centro di Assistenza Fiscale si impegna ad adempiere ai compiti indicati nel Disciplinare privacy di cui una copia sottoscritta per presa visione viene posta agli atti del fascicolo ed una copia viene consegnata. Le Parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai dipendenti o incaricati a qualsiasi titolo del Centro di Assistenza Fiscale. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del personale del Centro di Assistenza Fiscale del suindicato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013, di cui una copia viene consegnata al Centro di Assistenza Fiscale medesimo. Le Parti firmatarie concordano nel voler definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione o sull’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui ciò non si rendesse possibile, le vertenze saranno devolute alla competente Autorità giurisdizionale di Venezia Le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico del Centro di Assistenza Fiscale contraente. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia. D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 1 lett. B) della Tariffa parte II. Xxxxx, approvato e sottoscritto per accettazione. Venezia, Per il Centro di Assistenza Fiscale Per il Comune di Venezia Il Dirigente Direzione Patrimonio e Casa Io sottoscritto, , il dirigente del Comune di Venezia , ho iscritto la presente scrittura privata nel repertorio dei contratti del Comune al numero progressivo ad ogni effetto di legge.

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Samples: Convenzione Per La Raccolta Delle Domande Relative Al Fondo Per Il Sostegno All’accesso Alle Abitazioni in Locazione (f.s.a.) Di Cui All’art. 11 Della Legge 9 Dicembre 1998 N. 431

VISTI. i seguenti Atti adottati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato - Regioni: Rep. n. 81/CU del 31 luglio 2008 che ha deliberato la costituzione del ”Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria” tra i cui compiti è previsto anche l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Conferenza Unificata, la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione dei programmi di intervento nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché la definizione di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e Centri per la Giustizia Minorile; Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009 che ha sancito Accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”; Rep. 259/CSR del 20 dicembre 2012 che ha sancito l’Intesa sancita tra lo Stato, le disposizioni Regioni e le Province Autonome di cui all'art. Trento e Bolzano sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’articolo 7, comma 1 del Patto della Salute 2010- 2012; Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015 che ha sancito Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”; Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2012 che ha sancito Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Cronoprogramma adeguamenti della Rep. n. 129/CU del 26 ottobre 2017 che ha sancito Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 settembre 201128 agosto 1997, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa281, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretotra il Governo, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica Regioni e le Province Autonome di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante “Piano nazionale per la sede legale prevenzione del rischio autolesivo e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante giustizia minorile e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.comunità”;

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Samples: www.statoregioni.it

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011in particolare: la legge 11 gennaio 1979, n. 167: - comma 7: "Per 12, recante le regioni e i settori ove la disciplina norme per l’ordinamento della professione di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore Consulente del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"Lavoro; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art(art. 1, commi 1180 1, 4 e seguenti5) la circolare del Ministero del Lavoro n. 65 del 27 maggio 1986; (assistenza obbligatoria del CdL nelle associazioni) la circolare INPS nr. 100 del 27/04/1990 il Vademecum del Libro Unico del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008; (risposte nn. 33, 37 e 38) la sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 9725/2013; le leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 54/1991; l’art. 32 del D.lgs. n. 241 del 09/07/1997 (requisiti di rappresentatività delle associazioni di categoria che possono esercitare nell’amministrazione del personale ed autorizzate alla costituzione di CAF) E, PREMESSO che Le leggi vigenti hanno inteso riservare le attività di gestione dell’amministrazione del personale a professionisti iscritti a determinati ordini o collegi, impedendo dunque, che queste possano essere esercitate indiscriminatamente da qualsiasi soggetto. La legge 11 gennaio 1979, n. 12, al comma 4, dell’art. 1, eccezionalmente riconosce la possibilità di quelle gestioni, alle associazioni di Categoria dei datori di lavoro che, anche secondo la prassi ministeriale, devono essere assisti da un Consulente del Lavoro. L’INPS ha avviato da tempo un processo di modernizzazione che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione di istanze e comunicazioni e che la correttezza e qualità dei flussi telematici che pervengono dagli intermediari abilitati o autorizzati, impongono un rigido e costante controllo dei soggetti da profilare; Le parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro; È comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all’abusivismo della professione di Consulente del Lavoro a tutela della fede pubblica; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: l’INPS si impegna al puntuale controllo dei soggetti che richiedono le credenziali quali intermediari, secondo i seguenti criteri: • gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro risultino regolarmente iscritti e non siano colpiti da provvedimenti di sospensione; • gli altri professionisti iscritti agli Ordini e Collegi di cui al comma 1, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 200612/1979, abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai messaggi Inps 2819/2019 e 4440/2019 e trasmesso alle ITL nel cui ambito territoriale intendono esercitare, la prescritta comunicazione; • I professionisti di cui alle leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 29654/1991, nel servizio informatico dove è ubicata oltre a dimostrare l’iscrizione nei rispettivi Xxxxxx, devono autocertificare con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di curare la sede legale"stessa azienda agricola nella direzione, amministrazione e gestione dell’attività; - la circolare Relativamente ad ulteriori soggetti, comprese le associazioni di categoria, in caso di svolgimento di attività assimilabili, l’Inps si impegna alla verifica delle prescritte condizioni di legge. Il Consiglio Nazionale si impegna a: • tenere aggiornato l’elenco dei propri iscritti a disposizione dell’INPS attraverso il portale di Categoria; • segnalare casi di sospetto esercizio abusivo da parte di soggetti non profilabili. • ad autorizzare l’accesso presso le proprie sedi dei soggetti legittimati ai sensi delle disposizioni vigenti, o dei loro collaboratori, previa esibizione, rispettivamente, del Ministro tesserino professionale e della delega del titolare dello studio in cui siano riportati gli estremi di iscrizione di quest’ultimo all’Ordine; • a segnalare tempestivamente all’Ispettorato Territoriale del lavoro i soggetti non abilitati alla professione, e loro delegati, che svolgono attività di consulenza; • a revocare tempestivamente il PIN ai consulenti cancellati dall’Ordine o sospesi dall’esercizio della professione, appena ricevuta la consueta comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Ordine medesimo, nelle more dell’aggiornamento del Censimento nazionale degli intermediari abilitati conseguente alle interlocuzioni centrali fra Ordine e INPS. Si rammenta che gli iscritti alla Gestione separata e gli iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - attività di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011propri collaboratori familiari. Le parti condividono l’interesse a prevenire il contenzioso che può ontologicamente verificarsi nella gestione del rapporto previdenziale.A tal fine, si impegnano a costituire appositi tavoli tecnici regionale e provinciali per attenzionare situazioni oggetto di segnalazione dell’INPS o degli Ordini dei Consulenti del lavoro. Il tavolo regionale si riunirà ogni sei mesi, quello provinciale ogni tre mesi, ovvero su richiesta di una delle parti. Gli esiti delle questioni oggetto delle riunioni, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatoove non risolte, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto possono formare oggetto d’interpello da inviare alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalisedi competenti.

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Samples: Accordo Operativo

VISTI. il “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010; - l’ “Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale” di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010; - gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'artalla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010; - la “Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011- 2013”, adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011; - la “Ricognizione degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010. 7Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell’11 aprile 2011; - gli “Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell’Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel “Patto per il TPL””, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del decreto legislativo 13 giugno 2011; - le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 settembre novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 167: 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013; - comma 7: "Per le regioni azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell’ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l’adozione all’Assemblea Legislativa regionale; - il vigente X Accordo per la Qualità dell’Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i settori ove la disciplina Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al presente decreto non sia immediatamente operativaDLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, trovano applicazioneelaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decretosottoscritti annualmente dal 2002, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell’ambito della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguentimobilità sostenibile, della legge 27 dicembre 2006logistica regionale, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"dell’edilizia sostenibile e delle attività produttive; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Deliberazione di Giunta regionale n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario 264/2013 che modifica per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguirel’anno 2013, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione sopra citata “Determinazione dei contributi sui servizi minimi” – Tabella II – Allegato A parte integrante della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.propria deliberazione n. 126/2011;

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Samples: Accordi Di Programma Per La Mobilita’ Sostenibile‌ E Per I Servizi Minimi Autofiloviari Per Il Triennio 2011 2013

VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, − lo Statuto della Regione Lazio; − la Legge Regionale del decreto legislativo 14 settembre 201118/02/2002, n. 167: - comma 7: 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche ed integrazioni; − il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; − la Legge n. 241/1990 "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Nuove norme in materia di apprendistato professionalizzante procedimento amministrativo e di apprendistato professionalizzante diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 con formazione esclusivamente aziendale fino la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo alla scadenza Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx; − la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del termine previsto dall'art10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 7Xxxxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, comma 7Ricerca e Innovazione, D.LgsScuola e Università, Diritto allo Studio”; − il D.lgs. n. 167/2011196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; − la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx l’incarico di impegnarsi a tutti i livellidirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale Formazione, nei rapporti istituzionaliRicerca e Innovazione, al rispetto Scuola e Università, Diritto allo Studio; − la Legge Regionale n. 10 del presente accordo18/09/2006, al fine articolo 1 commi 20-28, che ha istituito il Fondo Regionale per il microcredito e la microfinanza (di garantire una entrata in vigore uniforme seguito anche solo “Fondo”), modificata da ultimo con la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014; − la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014 che ha apportato significative modifiche ai commi sopra citati dell’art. 1 della disciplina contrattuale nazionale legge 10/2006; − la Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 31/03/2016 concernente l’approvazione del disciplinare e le linee operative del Fondo (di seguito “Disciplinare” e “Linee Operative”); − la Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza e delle diverse regolamentazioni legislative regionali schede di attività A e B; − la Determinazione Dirigenziale n. G10349 del 24/07/2017 avente ad oggetto: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G02664/2016 - Piano straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato "GENERAZIONI". Integrazione interventi, approvazione nuova Scheda intervento n. 7 Fondo per il Microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”; − la Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 02/08/2017 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di Addendum alla scadenza Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del periodo transitorio Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – istituzione della “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” (Accordo di finanziamento ai sensi dell’art. dell’art. 38 del Regolamento UE 1303/2013); − la Determinazione Dirigenziale n. G13695 del 10/10/2017 avente ad oggetto: POR 2014/2020. Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza – “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” - Impegno di spesa di Euro 35.000.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A. (Cod. Credit. n. 59621) - Asse I Occupazione. – Priorità d’investimento 8.i e 8.ii - Capitoli A41167, A41168 e A41169. Esercizi finanziari 2017- 2018 - 2019 – 2020; − il Decreto Dirigenziale n. G14949 del 03/11/2017 avente ad oggetto: Nomina dei componenti del Comitato di Governance di cui all'artall’art.9 dell’Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11002 del 2 agosto 2017; − la Determinazione Dirigenziale n. G15265 del 10/11/2017 con cui è stata modificata la Scheda di attività D bis della Convenzione con Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. 7, comma 7, D.Lgscron.18854/2016) - Addendum "Sezione Speciale Liquidità Sisma" (reg. cron. 20440/2017) ed è stato adottato un nuovo schema di Convenzione con Lazio Innova S.p.A; − la Determinazione Dirigenziale n. 167/2011G15500 del 15/11/2017 con cui sono stati modificati l’allegato B) - Scheda di attività D - e l’Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova S.p.A. e Soggetti erogatori - della Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza (reg. Le parti, considerata cron. 18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020” (reg. cron. 20439/2017) ed è stato adottato un nuovo schema di Convenzione con Lazio Innova S.p.A; − la revisione e razionalizzazione dei rapporti Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017 avente ad oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatofinanziamenti a tasso agevolato, a norma dell'artvalere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma". 1− la Determinazione Dirigenziale n. G17029 dell’11/12/2017 avente ad oggetto: Istituzione del Nucleo regionale e nomina dei componenti, comma 30di cui alla scheda D dell'Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la gestione del Fondo regionale per il microcredito e la microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014- 2020", legge approvato con Determinazione Dirigenziale n. 247/2007 G11002 del 2 agosto 2017 e ss.mm.ii; − la Determinazione Dirigenziale n. G17403 del D.Lgs14/12/2017avente ad oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma" (rif. Determinazione Dirigenziale n. 167/2011, riconoscono G15813 del 20/11/2017). Chiusura anticipata finestra annuale 2017 - Linea di Intervento A: Fondo Futuro e RISERVA Soggetti Prioritari. − la Determinazione Dirigenziale n. G05287 del 20/04/2018 avente ad oggetto: Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza (reg.cron. 18854/2016) – Addendum “Sezione Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020” (reg. cron. 20439/2016). Modifica Allegato B) - Scheda di attività D - e Allegato C) - Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori. Modifica Allegato 2) - Scheda di attività D - e Appendice I - allo Schema di Accordo Quadro tra Lazio Innova e Soggetti erogatori (Allegato 3). − la Determinazione Dirigenziale n. G09274 del 08/07/2019 che ha approvato le Schede di attività D e D Plus; − in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione occasione dell’apertura della finestra 2018 era stata apportata una modifica alla procedura di presentazione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovaniledomande, in quanto quella adottata nella prima finestra (2017) aveva manifestato alcune criticità nella definizione dell’ordine cronologico; − la procedura adottata per la finestra 2018, che pure ha consentito di superare le criticità precedentemente riscontrate, ha manifestato un quadro importante limite intrinseco nella procedura “a sportello”: in presenza di una richiesta potenziale molto superiore alle risorse disponibili, si determina l’effetto “click day” e l’immediato esaurimento delle risorse; − si è ritenuto necessario pertanto individuare una procedura alternativa, sperimentata con successo in occasione di una iniziativa a valere su risorse nazionali a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma, che consenta consente di promuovere definire un ordine di accesso all’istruttoria mediante una “graduatoria provvisoria” elaborata sulla base di punteggi calcolati dai richiedenti secondo una griglia di criteri non discrezionali; − il Regolamento Regionale n. 1/2002 citato, attribuisce la competenza in materia di microfinanza e microcredito alla Direzione Regionale per lo sviluppo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; − il Disciplinare allegato alla citata DGR n. 135/2016 prevede che la gestione del settore Fondo sia affidata alla Direzione regionale competente in materia di microcredito e microfinanza, che può avvalersi dell’operato di Lazio Innova S.p.A., disciplinandone l’attività attraverso apposita convenzione; − con la sua capacità competitiva nei mercati internazionalicitata Determinazione Dirigenziale n. G03923 del 19/04/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. affidando a quest’ultima la gestione del Fondo, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le cui modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello utilizzo sono dettagliate in singole schede operative (“Schede di tipo bAttività”) e ss.mm.ii.; − a seguito dell’adozione del sopra citato schema è stata sottoscritta la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. reg. cron. 18854 del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata 06/05/2016 e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliss.mm.ii.;

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VISTI. L'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", l'OT 9 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione", l'OT 10 "Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente"; Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO), adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014; L'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, a mente del quale rientra tra le competenze regionali l'organizzazione della formazione professionale; Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92"; Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze"; La legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni di cui all'art. 7, del legislative vigenti"; Il decreto legislativo 14 settembre 20112015, n. 167: - comma 7: 150 "Per le regioni Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativapolitiche attive, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigentiai sensi dell'art. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 41, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigentidella Legge 10 dicembre 2014, n. 183"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006Il D. L. 25 maggio 2021, n. 29673 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, nel servizio informatico dove è ubicata n. 106, che all’art. 46 modifica la sede legale"; - la circolare governance di ANPAL e di ANPAL Servizi s.p.a. e, nelle more della nomina degli organi amministrativi dei due Enti, ne dispone il Commissariamento. Inoltre, ai sensi del Ministro comma 4 del lavoro e delle politiche sociali n. 29richiamato articolo, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL Servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 40 del 26 ottobre 201161, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionali, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario Il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, "Disposizioni urgenti in materia di apprendistato professionalizzante reddito di cittadinanza e di apprendistato professionalizzante pensioni", convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"; Il Piano Strategico Triennale delle attività di ANPAL e ANPAL Servizi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche attive per l'occupazione, di cui al Decreto direttoriale ANPAL del 7 agosto 2017, n. 269; Il Patto per le competenze promosso dalla Commissione europea il 10 novembre 2020, attraverso cui si intende favorire un modello di impegno condiviso da un’ampia platea di partner pubblici e privati, per lo sviluppo a livello europeo delle competenze nell’ambito della transizione verde e digitale, delle strategie di trasformazione dell’industria e di supporto alle SMEs; Il Working Report della Commissione Europea Direzione generale per le reti di comunicazione, contenuti e tecnologie e Centro Unico per la Ricerca (JRC) del 2020, Digital Innovation Hubs as policy instruments to boost digitalisation of SMEs; Il Patto per il lavoro ed il clima della Regione Xxxxxx-Romagna sottoscritto a dicembre 2020 assieme ad Enti locali, Organizzazioni Sindacali e Datoriali, Atenei, Associazioni ambientaliste, Enti del Terzo settore, Camere di Commercio e Associazione Bancaria Italiana; Il Documento Strategico Regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-27, in particolare per quanto riguarda le linee di intervento nell’ambito dell’obiettivo strategico “Xxxxxx-Romagna, regione della conoscenza e dei saperi” e del processo trasversale “Trasformazione digitale”, approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione con delibera n° 44 del 30 giugno 2021; La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-2027 della Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx (delibera di Giunta regionale n° 680 del 10 maggio 2021) approvata dall’Assemblea Legislativa della Regione con delibera n° 45 del 30 giugno 2021; La strategia per l’innovazione digitale, in particolare sul tema delle competenze, delineata dall’Agenda Digitale dell’Xxxxxx-Romagna 2020-2025 “Data Valley Bene Comune” La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021, che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale e che modifica alcuni atti legislativi dell'Unione Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, approvato dal Consiglio Ecofin dell’Unione Europea il 13 luglio 2021, che promuove la crescita economica e sociale dell’Italia lungo gli assi strategici della digitalizzazione e dell’innovazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale, tramite una serie di interventi e riforme declinate all’interno di un quadro di 6 specifiche Missioni. Il Piano prevede, fra altro, all’interno della Missione 5 (Inclusione e Coesione), linee di riforma e di investimento nel campo delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo strategico di aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative e dotando le persone di formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza adeguata; ridurre il mismatch di competenze; aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati. In particolare, prevedendo: - l’istituzione di un nuovo programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” nell’ambito della riforma delle politiche attive del termine previsto dall'artlavoro; - l’adozione di un Piano nazionale per le nuove competenze (PNC). 7La Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, comma 7per ognuno e per tutto l'arco della vita, D.Lgs. attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii; La Legge Regionale n 11 del 24 maggio 2004 “Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.ii; La Legge Regionale n. 167/201117 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare il capo lii "Politiche attive per il lavoro" e ss.mm.ii.; La Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del Sistema di impegnarsi a tutti i livelligoverno regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, nei rapporti istituzionaliProvince, al rispetto Comuni e loro Unioni", che istituisce l'Agenzia Regionale per il Lavoro; La Legge Regionale n. 7 del presente accordo17 giugno 2019 “Investimenti della Regione Xxxxxx-Romagna in materia di big data e intelligenza artificiale, al fine meteorologia e cambiamento climatico”; Il Protocollo di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna ed il Ministero del Lavoro e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario Politiche Sociali per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo delle competenze, dell’occupabilità e dei servizi per il lavoro negli ambiti regionali ad elevata specializzazione produttiva, approvato con delibera della Giunta regionale n° 825 del settore 31 maggio 2021 e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che siglato il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali7 giugno 2021.

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, protIl D. Lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011267/2000; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, Il D.Lgs. n. 167/201150/2016; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, Il D.Lgs. n. 167/201133/2013. Le partiLo Statuto di Roma Capitale Tutto ciò premesso e considerato - di avviare, considerata con la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistatopresente determinazione a contrarre, a norma dell'artla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 136, comma 302, legge n. 247/2007 e lett. a) del D.LgsD. Lgs. n. 167/201150/2016, riconoscono in dell’incarico di aggiornamento della valutazione del valore della partecipazione di Roma Capitale nella società Centrale del Latte di Roma S.p.a.; - di autorizzare la Trattativa diretta, tramite MePA, con Xxxxx & Young Financial Business Advisors S.p.a. per avanzare richiesta di offerta dell’aggiornamento della valutazione del valore della partecipazione di Roma Capitale nella società Centrale del Latte di Roma S.p.A.; - di stabilire che per l’acquisto di tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta servizio possa essere previsto quale importo massimo la somma di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione € 9.000,00 al lordo IVA 22% e di informatizzazione eventuali rimborsi spese; di prenotare l’impegno di spesa di euro 9.000,00 IVA compresa sul centro di costo 1CG fornitore generico n. 7683; che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze la spesa suddetta grava sul Bilancio 2017, CdR 1CG, U10300SM, (n. impegno ), della clientela. Le parti, preso quale si rappresenta la seguente matrice di attività di dettaglio Co.An.: 1CG 1 3 00SM € 9.000,00 1CG4041 Gestione degli adempimenti di Roma Capitale verso Centrale del Latte di Roma S.p.A. 100% - di dare atto che il D.LgsResponsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato 31 del D. Lgs. n.50/2016 è il dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx funzionario del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale; - di tipo a) le modalità dare atto dell’esclusione di erogazione della formazione aziendale, per quello ogni possibile conflitto di tipo b) la qualificazione contrattuale interessi da conseguire, la durata parte del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la RUP nella presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionaliprocedura.

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VISTI. le disposizioni il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e s.m.i.; • il Patto per la Salute di cui all'art. 7all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 (repertorio n. 2648), sotto- scritto il 28 settembre 2006, nel quale sono stabiliti i reciproci obblighi tra lo Stato e le Regioni al fine del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per mantenimento dell’equilibrio economico del SSN; • il Regolamento n.1 del 22 giugno 2007 “Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le regioni procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e i settori ove la disciplina privati che erogano attività di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazioneassistenza specialistica in regime ambulatoriale, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data regime di entrata ricovero ed in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. regime residenzia- le” ed in particolare l’articolo 4, che al comma 323, trovano immediata applicazione aggiunto dall’art. 5 della L.R. n.1 del 30.01.2008, testualmente recita “L’assessore, nel rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in regime privatistico, procede all’emanazione di orientamenti chiari ed univoci per gli operatori e le regolazioni contrattuali vigenti"strutture sanitarie assicurandosi che gli esami contrassegnati con la lettera R e rientranti tra i livelli minimi di assistenza definiti dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e previsti dall’articolo 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n.549, siano riconosciuti dalle prestazioni, individuando nelle schede ST 3 quali requisiti siano richiesti alle strutture che si candidano ad e- rogare dette prestazioni” e l’art. 50, rubricato “Classificazione delle strutture rispetto alla qualità”; - • il Piano di Rientro sottoscritto con il Governo e adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007; • l’Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005, ai sensi dell’articolo 8, comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti6, della legge 27 dicembre 20065 marzo 2003, n. 296131, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. attuazione dell’articolo 1, comma 30173, della legge 30 di- cembre 2004, n. 247/2007 311; • le “Linee-guida per le attività di genetica medica”, di cui all’Accordo del 15 luglio 2004 tra il Mini- stro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; • la D.G.R.C. n. 377 del D.Lgs3 febbraio 1998 “Nomenclatore tariffario - Approvazione linee guida”; • la D.G.R.C. n. 378 del 3 febbraio 1998 “D.G.R. n.11323 del 30/12/1997 ad oggetto: <<Presta- zioni cliniche e strumentali in regime ambulatoriale in forma diretta. Approvazione Nomenclatore Tariffario >> - Determinazioni”; • la DGRC n. 167/20111874 del 31.03.1998 “Prestazioni cliniche e strumentali in regime ambulatoriale in forma diretta. Approvazione nuovo Nomenclatore Tariffario”; • la DGRC n. 7301 del 31.12.2001 Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. N. 3958/2001 contenente "Definizione dei requisiti strutturali, riconoscono tecnologici ed organizzativi minimi ; • la DGRC n. 491 del 19 aprile 2006 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Re- gionale n° 377 del 3 febbraio 1998 avente ad oggetto: Nomenclatore tariffario.Approvazione linee guida”; • la DGRC n. 1246 del 13 luglio 2007 “Piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ai sensi dell'articolo 1 comma 796 lettera O della L. n. 296_06”; • la DGRC n. 1511 del 31 agosto 2007 “Inserimento del test analitico IGF-1-Somatomedina C (metodo chemioliminescenza) nell’elenco di prestazioni di assistenza sanitaria correlate in tale istituto uno strumento prioritario regi- me di esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisizione pazienti affetti da patologia ipofisaria già esenti e contestuale fissazione della tariffa”; • la DGRC 1177 dell’11.07.2008 “Piano regionale di riorganizzazione della rete delle competenze utili allo svolgimento strutture pub- bliche e private provvisoriamente accreditate eroganti prestazioni specialistiche di diagnostica di laboratorio”; • la DGRC 1755 del 31.10.2008 “Approvazione Disegno di Legge “Misure straordinarie di raziona- lizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo”; • delle ricognizioni effettuate presso le Aziende sanitarie campane dal Settore Programmazione dell’AGC Piano Sanitario, da cui sono emerse numero e tipologie delle prestazioni erogate, non- ché caratteristiche delle strutture pubbliche e private p.a. eroganti e costi addebitati al SSR cam- pano; • dei rilievi espressi dal Ministero della prestazione lavorativa ed un percorso orientato Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze sulla schema di DGR prot. 423 – A, ai sensi dell’art. 3 dell’accordo tra sistema scolastico il Ministro della salu- te, il Ministro dell’economia e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore delle finanze e la sua capacità competitiva nei mercati internazionaliRegione Campania, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientelanella nota prot. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata CAMPANIA- DGPROG-20/10/2008-0000471-P del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.20.10.2008;

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VISTI. la legge 7 agosto 1990 n.241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, in particolare l’articolo 15, il quale stabilisce che “le disposizioni amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di cui all'artattività di interesse comune”; - gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. 7, e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 settembre 2011febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera j); - il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 167: 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’Articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; - comma 7: "Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche , in particolare in riferimento agli artt. 10, 18, 19, 20 e 41 relativi a definizione di bene culturale, vigilanza e ispezione sui beni vigilati, divieto di danneggiamento e smembramento dei beni culturali, versamento e scarto tramite le regioni Commissioni di sorveglianza, nonché all’art. 122 relativo alla consultazione di documenti conservati negli Archivi di Stato contenenti dati sensibili; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e i settori ove la disciplina s.m.i.; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 5 bis e 71, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore legislativo n. 82 del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"2005”; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario 2013 recante “Regole tecniche in materia di apprendistato professionalizzante sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 75 bis, 23-ter, comma 74, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli43, nei rapporti istituzionalicommi 1 e 3, al rispetto 44, 44-bis e 71, comma 1, del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio Codice dell’Amministrazione digitale di cui all'art. 7al decreto legislativo n. 82 del 2005”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in materia di formazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40 commi 1, 41 e 71, comma 71 del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, D.Lgsn. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - Il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, approvato nel mese di maggio 2017; - La legge 3 agosto 1949, n. 167/2011577, istitutiva del Consiglio Nazionale del Notariato, quale ordine professionale della categoria, ed in particolare l’art. Le parti2, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanilelettera d), in un quadro virtù del quale il Consiglio Nazionale del Notariato “assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che consenta di promuovere lo sviluppo del settore riflettono il notariato e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionalii suoi istituti”.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

VISTI. le La legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e ss.mm.ii.; Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm.ii.”; La legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro” e in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione; Il Decreto Legislativo 16 del gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; Il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 7, all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”; Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n.183”, che all’art. 1 individua la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, costituita da soggetti pubblici o privati, tra i quali le Regioni, che, tra le altre funzioni, hanno la competenza in materia di Centro per l’Impiego (CPI), attuano le politiche del lavoro ed assicurano il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; L’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente” [Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Repertorio atti, n. 136/CU del 5 dicembre 2013; La Raccomandazione del Consiglio Europeo del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunita/ per gli adulti (2016/C 484/01), che invita gli Stati membri a offrire agli adulti con un basso livello di competenze, conoscenze e abilita/ : • l'accesso a percorsi che diano loro l'opportunita/ di acquisire un livello minimo di competenze alfabetiche, matematiche e digitali e/o acquisire un piu/ ampio corredo di competenze, conoscenze e abilita/ rilevanti per il mercato del lavoro, compiendo progressi verso il conseguimento di una qualifica EQF di livello 3 o 4; • la possibilita/ di sottoporsi a una valutazione, ad esempio un bilancio delle competenze, per individuare le competenze possedute e le esigenze di miglioramento; • un'offerta formativa che consenta di soddisfare le esigenze individuate dalla valutazione delle competenze e tenga conto, per quanto possibile, delle esigenze del mercato del lavoro locale, regionale e nazionale; • modalita/ di convalida dell'apprendimento non formale e informale per valutare e certificare conoscenze, competenze e abilita/ acquisite, inclusa la formazione sul posto di lavoro, e incoraggiare la loro certificazione in vista del conseguimento di una qualifica Il DPR del 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Il Decreto Direttoriale istitutivo dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) n. 239 del 30 settembre 2014, con il quale sono stati istituiti a decorrere dal 1° settembre 2014 sul territorio regionale toscano i CPIA; La Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 10 gennaio 2017, che ha approvato il Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali/OOSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro; Il Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti; L’Accordo Quadro siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita/ e della Ricerca, che da/ applicazione agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006179 Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare 297 concernente le disposizioni legislative vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; La Deliberazione di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza Giunta regionale 29 luglio 2019 n. 988 “Disciplinare per l’attuazione del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione sistema regionale delle competenze utili allo svolgimento previsto dal Regolamento di esecuzione della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico L.R. 32/2002” e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovaniless.mm.ii. la L.R. 9 giugno 2009 n. 29 “Norme per l’accoglienza, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore l’integrazione partecipe e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione tutela dei processi cittadini stranieri nella Regione Toscana”; L’Accordo di trasformazione Collaborazione tra Regione Toscana e la Rete Toscana dei Centri provinciali di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza Istruzione per l'apprendistato di tipo aAdulti (C.P.I.A.) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità realizzazione di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.interventi formativi a distanza tramite il sistema regionale TRIO;

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VISTI. le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"lo Statuto regionale; - la circolare Legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta - Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Ministro Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; - il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; - il Regolamento regionale n. 12/2022 avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle politiche sociali Strutture della Giunta Regionale”; - la D.G.R. n. 29665 del 14/12/2022, protcon cui, nelle more dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 28/0002433 dell'11 novembre 201165/2001, è stato conferito l’incarico temporaneo di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali al dott. Fortunato Varo-ne; - l'interpello il D.P.G.R. n. 129 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante 16/12/2022 con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionaliil quale è stato conferito, al rispetto xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, l’incarico di reggenza del presente accordoDipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali” nelle mo-re dell’individuazione, al fine all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente, del dirigente titolare. - Settore 1 - Commercio ed Artigianato, Fiere e Xxxxxxx; - Settore 2 - Promozione Imprenditoria, CCIIAA, Industria e Pmi – Incentivi, Ricerca e Innovazione (START UP - SPIN OFF); - Settore 3 –Attività Estrattive; - Settore 4 - Competitività delle Imprese, Attrazione degli Investimenti - Internazionalizzazione; - Settore 5 - Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili; - Settore 6 - Rigenerazione Culturale dei Piccoli Centri e Rilancio dei Borghi, Aree e Parchi Archeologici; - Settore 7 - Beni Culturali, Patrimonio Storico, Artistico, Architettonico, Valorizzazione Luoghi di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale Culto; - Settore 8 - Programmazione delle azioni di supporto e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario coordinamento per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi delle aree industriali; - Settore 9 - Green economy: Progetti strategici di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.– Attuazione Zes - Gioia Tauro;

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Samples: www.regione.calabria.it