ATTO DI CONCESSIONE
TRA
La Regione Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 7, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Giulianova (TE) il 31/12/1974 che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata “Concedente”;
E
Il Comune di Teramo, con sede legale a Teramo, Via A. De Benedictis, 7 nella persona del Dirigente pro tempore del V° Settore , Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Teramo (TE), il 13/02/1974, per i poteri conferiti con Decreto Sindacale n. 9 del 14/11/2018, domiciliato per la carica presso la sede legale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato "Concessionario"
IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014–2020 Patto per il Sud intervento PSRA78 titolato: “Delocalizzazione di infrastrutture energetiche veicolo di detrazione ambientale, funzionale al recupero della vivibilità ambientale nella realtà urbana nel Comune di Teramo” avente un importo complessivo di € 2.798.758,00, dei quali 2.500.000,00 costituenti il finanziamento concesso – CUP D47I19000100002;
PREMESSE
VISTI
> la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
> la Deliberazione CIPE n. 14 del 08 marzo 2013 recante: “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell'art. 16, comma 2, del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo”;
> il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
> il D.Lgs. 3 marzo 2006, n. 152 (Norme in materia Ambientale) e s.m.i.;
> il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.;
> il Patto sottoscritto in data 17 Maggio 2016, in L’Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19 aprile 2016 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO – Xxxxx per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo”;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016 avente ad oggetto: “Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud”;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 5 novembre 2016 avente ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante “Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto. Atto di Xxxxxxxxx, Direttive e approvazione convenzione attuativa”;
> la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
> le Deliberazioni del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Modulazione somme intervento PSRA/15. Modifiche DGR n. 402/2016 e precisazione DGR 693/2016 – Provvedimenti” con la quale, tra l’altro, è stato disposto la rimodulazione delle somme programmate per l’intervento PSRA/15 di
€. 20.000.000,000 originariamente destinate al Comune di Teramo per finanziare l’intervento “Funicolare di collegamento tra centro Città ed il Campus Universitario” a favore dello stesso Comune beneficiario per un importo di €. 2.500.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Delocalizzazione di infrastrutture energetiche veicolo di
detrazione ambientale, funzionale al recupero della vivibilità ambientale nella realtà urbana”;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 26 giugno 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi strategici ed all’Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 20.12.2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (centro di responsabilità). Articolazione interventi strategici”;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 26 giugno 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016. Modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori e programmazione risorse disponibili”;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 9 febbraio 2018 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016. Individuazione dei soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”;
> la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 24 luglio 2019 avente ad oggetto: “FSC 2000-2006 – PAR FSC Abruzzo 2007-2013 e Patto per il Sud – Abruzzo FSC 2014- 2020 – Indirizzi programmatici per le azioni di riprogrammazione”;
CONSIDERATO CHE
> la realizzazione dell’intervento prevede l’acquisto di un terreno con edificio sovrastante che per essere utilizzato allo scopo necessita di preventiva demolizione, smaltimento e bonifica;
> l’art. 17 comma 1) del DPR 22/2018 stabilisce il limite del 10% del finanziamento concesso quale somma massima da potersi destinare all’acquisto di terreni;
> le disposizioni contenute nelle linee guida per l’ammissibilità della spesa di cui alla determinazione della Regione Abruzzo DPA002/13 del 12/03/2019 che al punto 3.1.2 prevedono che “le spese per bonifica di aree sono ammissibili fatto salvo il principio ‘chi inquina paga’ laddove noto, è il soggetto responsabile dell’inquinamento a doversi far carico dei costi necessari nel caso di bonifica”;
> ogni spesa aggiuntiva al 10% calcolato sull’importo del finanziamento a carico della Regione Abruzzo deve rimanere a carico del soggetto attuatore;
> le spese di demolizione e bonifica devono parimenti rimanere a carico dello stesso soggetto attuatore;
VISTA
> la precorsa corrispondenza intercorsa tra il Comune di Teramo e la Regione Abruzzo ed in particolare la nota prot. 58826/20 del 27/02/2020 con la quale il Dirigente del Servizio DPA002 della Regione Abruzzo ha condizionato la sottoscrizione della concessione per il finanziamento in argomento alla ricezione di apposita comunicazione di accollo sul bilancio del Comune del cofinanziamento a carico del soggetto attuatore di €. 298.758,00, quale “costo per la demolizione del capannone, rimozione e bonifica
amianto, cernita materiale e trasporto in discarica dello stesso”, in quanto non ammissibile a finanziamento con le risorse di cui al Patto per il Sud;
> la nota 12123/20 del 22/02/2020 con la quale, il dirigente del V Settore, Xxx. Xxxx Xxxxxxxx ha formalizzato l’accollo del cofinanziamento richiesto “nel redigendo bilancio 2020/2022 del Comune”
> la determinazione Dirigenziale n. DPA002/008 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato lo schema di concessione da sottoscrivere con il Comune di Teramo;
TENUTO CONTO
- che la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, al recupero e miglioramento ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo sviluppo delle aree produttive e dei poli culturali, alla valorizzazione della ricerca, al recupero di edifici storici, allo sviluppo economico/ambientale della Montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri;
- che la Regione Abruzzo, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud, può avvalersi dei propri Enti, Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti e degli enti proprietari dei compendi immobiliari oggetto di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
- che la Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000 del 19 aprile 2016, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco definitivo degli interventi tematizzati nelle aree Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo e Cultura;
- che la Regione Abruzzo, previa adozione Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, ha approvato l’elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto: “Masterplan ABRUZZO. Modulazione somme intervento PSRA/15. Modifiche DGR n. 402/2016 e precisazione DGR 693/2016 – Provvedimenti” è stato disposto la rimodulazione delle somme programmate per l’intervento PSRA/15 di €. 20.000.000,000 originariamente destinate a finanziare l’intervento “Funicolare di collegamento tra centro Città ed il Campus Universitario” da realizzarsi nel Comune di Teramo a favore dello stesso Comune beneficiario per un importo di €. 2.500.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Delocalizzazione di infrastrutture energetiche veicolo di detrazione ambientale, funzionale al recupero della vivibilità ambientale nella realtà urbana”;
CONSIDERATO
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 9 febbraio 2018 è stato individuato il Servizio regionale DPA002 quale Centri di Responsabilità per la realizzazione dell’intervento Patto per il Sud – Regione Abruzzo, su cui ricadono i successivi adempimenti gestionali di natura amministrativo-finanziaria-contabile;
TENUTO CONTO della nota Circolare prot RA/77954/17 con data 23 marzo 2017 a firma del Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS).
VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO
tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue: L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di marzo, sono presenti:
per la Regione Abruzzo – Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa – Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo DPA002 (Centro di Responsabilità) il Dirigente pro- tempore dello stesso Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Giulianova (TE) il 31/12/1974, che interviene nel presente atto in qualità di responsabile incaricato dell’intervento strategico: “PSRA78: Delocalizzazione di infrastrutture energetiche veicolo di detrazione ambientale, funzionale al recupero della vivibilità ambientale nella realtà urbana nel Comune di Teramo” importo €. 2.798.758,00, dei quali €. 298.758,00 a carico del soggetto attuatore, ai sensi della D.G.R. n. 693 del 5 novembre 2016, D.G.R. n. 863 del 20 dicembre 2016 e successive integrazioni, con sede in L’Aquila in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 0, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, di seguito denominato “Concedente”;
per il Comune di Teramo il dirigente del V° Settore Xxx. Xxxx Xxxxxxxx nato a Teramo (TE), il 13/02/1974 che interviene nella qualità di responsabile dell’attuazione dell’intervento, con sede in Teramo, in via A. De Benedictis, 7, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, di seguito denominato “Concessionario”;
I sottoscrittori concordano quanto segue:
Art. 1 Oggetto della Concessione
In attuazione di quanto previsto in premessa, è assentita al Comune di Teramo, per il successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la Concessione per la realizzazione dell'intervento denominato: “PSRA78: Delocalizzazione di infrastrutture energetiche veicolo di detrazione ambientale, funzionale al recupero della vivibilità ambientale nella realtà
urbana” CUP D47I19000100002 che prevede la delocalizzazione cabina primaria di trasformazione Cona mediante demolizione immobile e ricostruzione nuova cabina, dell’importo complessivo € 2.798.758,00, dei quali 298.758,00 a carico del Comune di Teramo, quale finanziamento regionale a valere sulle risorse finanziarie destinate allo scopo ed assegnate alla Regione Abruzzo con Delibera Cipe n. 26/2016;
Art. 2 Definizioni
1. Concedente è da intendersi la Regione Abruzzo, Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo che svolgerà le funzioni previste in concessione così come individuato nella D.G.R. n 320 del 26 giugno 2017.
2. Responsabile Unico Patti per il Sud - RUAP è il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Ciclo Idrico Integrato, Ambiente e Territorio cui è assegnato, giusta D.G.R. n. 402 del 25 giugno 2016, il compito di coordinare e sovraintendere all’attuazione degli interventi previsti nel Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud.
3. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per ogni procedura riferita all’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.
4. Responsabile Intervento (RespInt) o Responsabile dell'Inserimento (RI) è il soggetto cui viene associata la funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio, e può coincidere con il Responsabile del progetto.
5. Concessionario è il destinatario del finanziamento che svolge le funzioni di Stazione Appaltante e soggetto attuatore dell’intervento.
6. Stazione appaltante è il Soggetto di cui al punto precedente.
7. Operatore economico si riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi dell’art. 45 (Operatori economici) del D.Lgs 50/2016.
8. Codice Unico di Progetto (CUP) è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.
9. Il Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilità dell’Intervento è il Dirigente Pro Tempore del Sevizio competente per la materia cui è affidata la responsabilità gestionale tecnico-amministrativa e contabile inerente la corretta esecuzione dell’intervento oggetto della presente concessione.
10.Addetto al controllo è il Dirigente/Funzionario cui è affidata la responsabilità dei controlli di I° livello (amministrativo-contabili e in loco), con carattere di terzietà rispetto al Responsabile di INTERVENTO STRATEGICO di cui al precedente punto 9.
11.Xxxxxxxx attuatore è il concessionario così come definito al precedente punto 5.
12.OGV (obbligazione giuridicamente vincolante) è l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo (come da Dizionario generale dei termini di riferimento). Le O.G.V. per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2019 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi (Delibera CIPE 26 del 10 agosto 2016 – punto 3.2 titolato Revoca delle risorse).
Art. 3 Condizioni generali
1. Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa.
2. Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente atto di concessione.
3. Il Concessionario si obbliga, altresì, a:
a) Cofinanziare la realizzazione dell’intervento mediante l’apporto del cofinanziamento di €. 298.758,00 derivanti dal bilancio comunale, condizione inderogabile per la concessione del finanziamento;
b) garantire la conclusione positiva dell’iter finalizzato alla redazione del progetto esecutivo e al conseguente ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti, ineludibili per l’espletamento della gara d’appalto;
c) concludere l’intervento con il finanziamento assegnato, comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, restando convenuto, invece, che gli eventuali maggiori oneri economici, oltre quelli già quantificati in €. 298.758,00, qualunque siano le ragioni che l’abbiano determinati, resteranno a carico del concessionario, che curerà la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
d) garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente atto di concessione, in conformità alla scheda progetto di cui all’allegato “A” alla presente convenzione. La difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto alla scheda progetto, ferme restando le variazioni consentite dalla Legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;
e) assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne le realizzazione;
f) verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
g) confermare che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;
h) sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti del presente “Atto di concessione”. Resta inteso che i rapporti interni tra il Concessionario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.
4. Il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, si impegna a rispettare e ad osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l’attuazione dell’operazione, con particolare riguardo alle procedure di appalto, nonché della normativa europea in materia di aiuti di stato e delle disposizioni sui Servizi di Interesse Economico Generale (S.I.E.G.) di cui alla Decisione 2012/21/UE; il Concessionario, ovvero la Stazione Appaltante, si impegna, altresì, a rispettare i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie discendenti dal PAR FSC nei modi e termini stabiliti dal MISE-Agenzia per la Coesione Territoriale, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.
5. Il Concessionario è tenuto al rispetto del cronoprogramma allegato al presente provvedimento (Allegato A – scheda progetto).
6. La Regione Abruzzo, con successivo atto, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione patrimoniale delle opere individuerà, ove non già designato, il proprietario delle opere realizzate tenuto conto della situazione preesistente alla presente concessione, del territorio sul quale l’opera è realizzata, del regime giuridico delle opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui è demandata la loro gestione, ordinaria o straordinaria.
7. In conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria e regionale, nonché della vigente normativa in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, il Concessionario assume la responsabilità di realizzare l'oggetto della presente Concessione e, con essa, l'onere di provvedere ai relativi affidamenti, al fine di dare funzionalità alle opere da realizzare, impegnandosi, altresì, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.
Art. 4 Condizioni specifiche ed obblighi
1. Il Concessionario è obbligato a procedere a:
a) nominare il Responsabile dell'Intervento con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche, al Dirigente Regionale incaricato-Centro di Responsabilità ed al Responsabile Unico Patti per il Sud (RUAPS). Il Responsabile dell’Intervento in qualità di RespInt provvederà all'Inserimento dei dati progettuali di monitoraggio nel Sistema informatico, all'aggiornamento, con cadenza bimestrale nel rispetto dei termini temporali previsti, della scheda di monitoraggio dell'intervento, ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni richieste dal Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento;
b) comunicare tempestivamente al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
c) acquisire, ove non avesse già provveduto, il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente al Concedente, al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento e al RUAPS;
d) comunicare al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento nonché l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
e) rispettare il Cronoprogramma definito nell’art. 5 sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario al momento della sottoscrizione della presente convenzione (ALLEGATO B);
f) procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità e termini impartiti dal MISE e dalle successive disposizioni statali e regionali;
2. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.
3. Il Concessionario a seguito della gara d’appalto provvederà a comunicare al Responsabile Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento, competente in materia, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Concessionario con proprio provvedimento amministrativo.
4. L’avvio delle attività dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma cosi come definito nell’art. 5. Sulla base del livello progettuale iniziale, dichiarato dal concessionario in sede di sottoscrizione della convenzione, si applicherà il relativo cronoprogramma cosi come riportato nell’art.5.
5. Ai sensi della D.G.R. n. 402 del 25 giugno 2016 si chiarisce inoltre che:
a) il Concessionario è impegnato a svolgere le attività inerenti la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti del soggetto attuatore ai quali sono riconosciute le spettanze previste dal fondo di cui al comma 2 dell’art.113 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
b) il Concessionario è impegnato ad inserire, nel quadro economico dell’opera, un importo, fino allo 0,25% di ogni copertura finanziaria, nel limite massimo di €. 1.000,00, limitazione stabilita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 07 febbraio 2019 quale attività di comunicazione e promozione al territorio dell’opera realizzanda. Per tutte le altre spese (commissioni di gara, validazione dei progetti, accordi bonari, premi di accelerazione nel QE ecc.) sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformità alla normativa vigente in materia di LL.PP.;
c) solo in via derogatoria e motivata l’ente può avvalersi di professionisti esterni restando fermo che in tale ipotesi l'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attività di cui innanzi non può superare il 6 e 8% nelle opere di cui ai livelli A (8%) e B (6%), in conformità a quanto specificato, in materia di programmazione del FSC, comunicazione Prot. RA/189416/SQ del 17 luglio 2015 a firma del Presidente della Regione Abruzzo e del Responsabile Regionale dell’Organismo di Programmazione ed Attuazione del PAR/FSC;
d) eventuali economie generate a seguito dell'aggiudicazione non sono in nessun caso utilizzabili dalla stazione appaltante, poiché tornano nella disponibilità programmatoria della Regione come previsto nel successivo art. 8 attraverso la rimodulazione del Quadro economico di spesa;
e) il collaudo in corso d'opera e finale, attività tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, è di esclusiva pertinenza dei nominandi della Stazione Appaltante secondo la normativa vigente. Ove ritenuto opportuno la Stazione Appaltante potrà richiedere al Concedente la segnalazione di uno o più Componenti da selezionare nell’apposito Albo regionale dei Collaudatori ovvero da reperire presso altri Enti Pubblici. Restano esclusi dalle attività di collaudo e di verifica di conformità i soggetti indicati al comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
6. La stazione appaltante nei bandi di gara e nei contratti di appalto può prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere.
7. In caso di iscrizione di riserve da parte dell’esecutore del contratto le parti (stazione appaltante e appaltatore) attiveranno il procedimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50; in caso di insuccesso del predetto accordo, le parti possono, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016, decidere di deferire la gestione del contenzioso al Collegio Arbitrale istituito presso l’ANAC (art. 210 del D.Lgs. 50/216), indicando nel bando se il contratto conterrà o meno la “clausola compromissoria”. Nella fattispecie di cui all’art. 209 comma 5 la stazione appaltante, può chiedere al Concedente la
segnalazione di un Dirigente pubblico per l’espletamento delle funzioni di cui al medesimo art. 209.
8. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il finanziamento per le finalità in ordine alle quali è stato concesso e a comunicare, al Dirigente Regionale competente-Centro di Responsabilità dell’Intervento, il nominativo del Responsabile del progetto, l’indirizzo, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto ed ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici, che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati.
9. Il Concessionario ed il Responsabile del progetto sono tenuti a verificare che l’intervento venga realizzato con le modalità, le procedure, i tempi previsti nei cronoprogrammi, dallo strumento di attuazione, dalle disposizioni del PAR FSC 2014-2020, nonché dalle condizioni specifiche previste dalla presente Concessione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Art. 5 cronoprogramma
1. Vengono definiti gli spazi temporali relativi alla realizzazione dell’intervento in oggetto.
2. Sulla base del livello progettuale dell’intervento (Fattibilità, Definitivo, Esecutivo) oggetto di finanziamento, viene definito il relativo cronoprogramma che deve essere rispettato al fine della corretta esecuzione dell’opera. Il livello progettuale inziale ed il seguente crono programma realizzativo sono stati certificati dal Concessionario e rimessi in allegato alla nota del Comune di Teramo n. 16190 del 10/03/2020:
TEMPISTICHE:
LIVELLO PROGETTUALE INIZIALE – ESECUTIVO
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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LEGENDA tempistica
Fase progettuale | |
Fase di gara ed assunzione obbligazione giuridicamente vincolante | |
Fase di realizzazione dei lavori | |
Fase di collaudo | |
Fase di messa in esercizio |
Tutte le tempistiche riportate negli articoli della Convenzione devono essere riconducibili alle fasi procedurali sopra riportate.
Art. 6 Opere Progettuali
1. Le opere, i servizi e le forniture saranno realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini temporali fissati nell’art. 5 del presente atto di concessione e delle condizioni ed obblighi previsti nel presente provvedimento, in assoluta conformità a quanto disposto dai richiamati provvedimenti di approvazione del PATTO PER IL SUD REGIONE ABRUZZO, in aderenza e assoluta conformità ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal Concessionario. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all’art 106 del D.Lgs. 50/2016. Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente autorizzate dal Concedente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle procedure dei PATTI PER IL SUD.
2. Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere, quindi, comunicate dal Concessionario al Concedente. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per la formale chiusura della concessione.
3. E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti; eventuali sanzioni da parte degli stessi o organi deputati al controllo restano a totale carico del concessionario.
4. Al Concedente è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
5. Nel caso di iscrizione di riserve da parte dell’esecutore dei lavori, il Concessionario è obbligato a trasmettere una documentata relazione al Concedente, illustrativa dei motivi delle richieste, della relativa entità e dei provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell’eventuale risoluzione bonaria del contenzioso ai sensi degli artt. 000-000-000 e 208 del D.Lgs 50/2016. Ogni decisione connessa alla risoluzione bonaria del precontenzioso dovrà essere comunicata, per la successiva autorizzazione, al Concedente anche nel caso in cui nel quadro economico dell’intervento vi siano somme disponibili a tal uopo.
6. Viene espressamente confermato che ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo farà comunque carico al Concessionario.
Art. 7 Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione
1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento oggetto della presente Concessione il Concedente Dirigente Regionale incaricato dispone a favore del Concessionario il trasferimento del finanziamento assentito,
previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi capitoli (parte entrata e parte spesa) nel proprio bilancio ai fini della contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalità:
a) ANTICIPAZIONE, pari al 5% dell’importo del finanziamento assegnato, a seguito del completamento dell’inserimento dei dati di monitoraggio relativi all’intervento finanziato, ove terminato l’iter procedurale di attivazione del sistema GES-PRO;
b) ULTERIORI RATE, pari al restante 90% di cui al finanziamento assegnato (o di cui al finanziamento rideterminato a seguito del quadro economico post gara con messa a disposizione a favore del concedente delle economie), in acconti condizionati all’avanzamento della spesa sostenuta dal concessionario ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui alla scheda del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa certificazione dell’avvenuta spesa dell’importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, ed a seguito di esito positivo di controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato.
c) RATA DI SALDO pari al 5% verrà erogata solo a seguito della presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, e relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario.
2. Le rate di cui alla lett. b) e c) del precedente comma 1 sono erogate alle seguenti condizioni e modalità:
a) la SECONDA RATA del 10% è trasferita quando la spesa sostenuta e certificata a seguito del controllo di primo livello sia pari ad almeno l’80% della prima quota anticipata (spesa sostenuta ed ammissibile per una quota pari al 4% del finanziamento iniziale);
b) le RATE SUCCESSIVE del 10% sono trasferite, a seguito dell’attestazione di un’ulteriore spesa sostenuta e certificata a seguito del controllo di primo livello pari al 10% del valore complessivo del finanziamento assegnato (o di cui al finanziamento rideterminato a seguito del quadro economico post gara con messa a disposizione a favore del concedente delle economie) (es. finanziamento iniziale 100, quadro economico rideterminato post gara 90, la prima anticipazione sarà pari a 5 (5% di 100), la seconda anticipazione sarà pari a 9 (10% di 90) a condizione che sia sostenuta e certificata una spesa pari a 9 (10% di 90);
c) la RATA di SALDO del 5% è trasferita solo a seguito della presentazione dell'atto di Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione, e Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa presentata dal beneficiario e dichiarazione di avvenuto
espletamento dell’oggetto della concessione e di chiusura dell’intervento a firma del Legale Rappresentante del Concessionario.
3. La dichiarazione del RUP, da rendersi ai fini del trasferimento finanziario richiesto, deve essere corredata di documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione di un timbro da parte del Concessionario. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la documentazione dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale. I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione delle Rate di Finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente solo a seguito di esito positivo del controllo di Xxxxx Xxxxxxx, formalizzato in apposito verbale. La documentazione giustificativa deve essere debitamente quietanzata e annullata sull'originale con apposizione di un timbro da parte del Concessionario.
4. Tutte le erogazioni, salvo la prima anticipazione, sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato dal seguente art. 9. In assenza di aggiornamento dei dati di monitoraggio, il Concedente non provvede ad erogare quanto spettante al Concessionario.
5. La documentazione finale verrà trasmessa al Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilità dell’intervento per il rilascio del parere di regolarità tecnico-amministrativo. A seguito di parere positivo, da parte del Responsabile Dirigente-Centro di Responsabilità dell’intervento, si procederà ad effettuare il controllo di I° livello il cui esito verrà formalizzato con apposito verbale. Nel caso in cui il parere di regolarità comporti la variazione della richiesta di pagamento, il Concessionario dovrà rimettere gli atti finali debitamente rivisti e approvati.
6. Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle anticipazioni, alla normativa contenuta dalle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti. Occorrerà, inoltre, tener conto degli eventuali impedimenti derivanti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Concessionario, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarrà a carico dello stesso senza possibilità di rivalsa nei confronti del Concedente.
7. Il Concessionario riceverà il trasferimento della prima anticipazione previa comunicazione formale della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio al fine di assicurare la tenuta di Contabilità separata delle risorse PATTI PER IL SUD o di codificazione contabile tale da assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate con queste risorse;
8. La risorsa assegnata di €. 2.500.000,00 trova capienza all’interno del Fondo di Sviluppo e Coesione - Patto per il Sud Regione Abruzzo sottoscritto in data 17 maggio 2016 ed è stata
oggetto di iscrizione nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2016 con D.G.R. n. 691/2016;
9. Il finanziamento oggetto di convenzione è quello riconducibile alla Deliberazione CIPE n. 26/2016. Laddove fosse previsto un co-finanziamento dell’opera da parte del Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario si impegna a garantire la quota di cofinanziamento, riportata nella voce “altro” dell’art.1 della presente convenzione. Ove detta quota non venga garantita mediante assunzione formale dell’impegno di spesa (con proprio atto rilasciato dal Concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione), il finanziamento CIPE n.26/2016 non verrà corrisposto e la presente convenzione sarà ritenuta nulla.
10.Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 9) del presente articolo, l’eventuale cofinanziamento, qualora a carico di Soggetti privati, dovrà essere garantito da polizza fideiussoria pari al 100% del valore del cofinanziamento.
Art. 8 Economie
1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
a) economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
b) economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
c) risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.
2. Le economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento lavori non sono nella disponibilità del Concessionario poiché costituiscono cespite finanziante di ulteriori interventi o completamenti di interventi presenti nell’Agenda delle realizzazioni della Regione Abruzzo. Quanto appena precisato è da intendersi che non esiste istanza motivata che possa meritare l’utilizzo delle economie di cui si è scritto.
3. Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il Responsabile Unico del Procedimento dichiara disponibili per future riprogrammazioni, al netto delle riserve di legge e di una quota pari al 10% calcolata sul finanziamento rideterminato a seguito del ribasso di gara che deve essere mantenuta disponibile fino al termine del Progetto; le eventuali economie residue al netto dei citati accantonamenti possono essere autorizzate in via eccezionale e solo su assenso della Regione Abruzzo da rilasciare con apposita delibera. Il concedente provvederà a notificare al concessionario apposito provvedimento di rideterminazione dell’importo di concessione; si specifica, comunque, che già l’inserimento delle economie nel sistema di monitoraggio è equiparata a dichiarazione di messa a disposizione. Successivamente all'espletamento della Procedura di aggiudicazione dell'appalto, il RUP provvederà alla rimodulazione del Quadro economico del Progetto prevedendo gli accantonamenti come sopra specificati.
4. Il RUAP, nel rispetto della Delibera di Giunta Reginale n. 427 del 24 luglio 2019, potrà proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la loro
riprogrammazione sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per l'utilizzo in altri progetti del medesimo Strumento e/o dell'intero PATTO PER IL SUD REGIONE ABRUZZO, previo linee di indirizzo ed autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale e dai competenti Organi Statali. Le economie possono, infine, essere riprogrammate anche per finalità proprie manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo Economico.
5. Il loro utilizzo è altresì subordinato alla autorizzazione da parte dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.
Art. 9 Monitoraggio
1. Il Concessionario mediante il Responsabile di Intervento, provvede all'espletamento delle operazioni di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario nella piattaforma dedicata all’acquisizione delle informazioni di avanzamento dell’intervento comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.
2. Il monitoraggio effettuato sui progetti ammessi a finanziamento è:
a) finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
b) procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
c) fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà inserire nel sistema informatizzato di monitoraggio tutti i dati riguardanti le fasi di realizzazione e attuazione del progetto, attraverso l'utilizzo del software del Sistema concesso in uso dal MISE o altro sistema eventualmente adottato dall’Agenzia Territoriale per la Coesione o Regione Abruzzo con successive disposizioni impartite in materia.
4. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento del Responsabile di Intervento il quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle sessioni di monitoraggio.
5. Il Concessionario si assicura e verifica che il Responsabile di progetto provveda all'inserimento dei dati nella piattaforma con cadenza bimestrale.
6. Il Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, è tenuto ad effettuare certificazioni e rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, da redigere secondo il criterio di cassa (spese sostenute e quietanzate). Le spese certificate senza rispettare il criterio di cassa sono considerate automaticamente ineleggibili e quindi non riconosciute.
Art. 10 Controlli e verifiche
1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Concedente, tramite il Responsabile Regionale incaricato e il RUAPS, possono disporre ad effettuare controlli, allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il
Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario; le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei progetti finanziati. Al termine del suddetto controllo verrà redatto apposito verbale.
3. Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo è tenuto a:
a) fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell’Intervento;
b) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
c) assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
d) rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell’Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
e) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
4. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.
5. In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario è tenuto a:
a) conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;
b) dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede del Concessionario;
c) giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;
d) certificare la conformità dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di concessione stipulato.
6. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE e il MISE possono prevedere ulteriori verifiche di secondo livello.
7. Il Concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e consentire l’accesso alle opere per verificare lo stato di attuazione dell’intervento ed il rispetto del cronoprogramma.
8. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.
Art. 11 Estraneità del Concedente dai contratti
1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.
Art. 12 Divieto di sub committenza
1. E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato. Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara xxxx conseguenti contratti.
Art. 13 Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni, premialità
1. Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:
a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
b) variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.
2. Il termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante è fissato, come previsto dalla Delibera CIPE n.26/2016, al 31.12.2021, La mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi; fermo restando il termine del 31 dicembre 2021 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora l’esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per più del 25% rispetto alle previsioni, sono definanziati gli interventi in fase di progettazione che presentano un ritardo.
3. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di
restituire quanto dovuto, oltre agli interessi maturati, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
4. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori o anche successivamente previo accollo di quanto eventualmente già sostenuto.
5. Il Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, anche solo di un giorno, nell’esecuzione dei lavori o dei compiti spettanti al concessionario, cosi come definiti nella presente convenzione; l’entità e le modalità di determinazione delle sanzioni verranno stabilite con apposito provvedimento; le stesse verranno applicate anche in caso di gravi inadempienze nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. In base alla gravità del ritardo o dell’inadempienza, il Concedente, a sua discrezione e con apposito atto, non assegnerà più, per almeno il periodo della durata della Legislatura Regionale in corso e quella successiva, fondi di pubblici o altre tipologie di finanziamento al concessionario inadempiente.
6. Il Concedente, una volta rilevata la responsabilità nel ritardo o inadempienza, procederà a mezzo di adeguati spazi digitali e materiali ad effettuare comunicazione pubblica ai cittadini Abruzzesi.
7. L’inadempienza o ritardo, inoltre, sarà motivo di menzione all’interno del fascicolo personale del Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Concessionario, assumendo rilievo per eventuali futuri incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e, ove applicabile, motivo ostativo al raggiungimento degli obiettivi/risultato con conseguente impossibilità di ricevere premi retributivi o altre spettanze accessorie ad esse collegate. In tal senso sarà compito del Concessionario provvedere affinché l’inadempienza o ritardo trovino sanzione nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Concessionario.
8. Il Concedente si riserva, con proprio atto, di applicare specifiche premialità al Concessionario che risulti totalmente adempiente alle disposizioni della presente convenzione nonché al rispetto del cronoprogramma definito per l’opera/intervento oggetto di realizzazione. Tali premialità riguarderanno la possibilità di essere valorizzate nelle future assegnazioni di economie di gara oltre alla possibilità di partecipare a successive ripartizioni di risorse, nel rispetto delle disposizioni statali impartite in materia.
Art. 14 Rivalsa
1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dei progetti e delle opere in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui all’art.5 sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanzionatorie, fino al de-finanziamento del Progetto, previste dalla Deliberazione CIPE n. 26/2016.
2. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata alla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte
dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti i crono programmi dei Progetti fino alla misura massima del definanziamento del Progetto.
3. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.
4. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato dal CIPE per la restituzione delle somme.
Art. 15 Poteri sostitutivi
1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, potranno essere eccezionalmente prorogati su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.
Art. 16 Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento
1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. qualora nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento (rata intermedia o saldo) in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.
Art. 17 Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di concessione.
Art. 18 Codice di comportamento
1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.
Art. 19 Informativa e trattamento dei dati personali
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.
Art. 20 Comunicazione
1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal PATTO PER IL SUD di cui alla D.G.R. n.402/2016 e ss.mm.ii. e alla Deliberazione CIPE n. 26/2016.
Art. 21 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente- che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisone amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L’AQUILA.
Art. 22 Sostituzioni Clausole e disposizioni finali
1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle
pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscriversi tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. I contenuti della presente convenzione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione CIPE n.26 del 10 Agosto 2016 o a successive modifiche e integrazioni normative o regolamentari, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento, saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.
3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente concessione.
4. I Dipartimenti regionali, al fine di ottimizzare l’esecutività della presente convenzione possono, ove si renda necessario, apportare, d’intesa con il Concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell’atto modificato secondo le necessità rilevate a migliorare l’attuazione dell’intervento.
Art. 23 Allegati
1. Costituiscono allegati del presente Atto di Concessione, i documenti di seguito elencati: Allegato A (Scheda Progetto come da format Regionale)
Allegato B (Livello progettuale dell’opera rilasciata dal concessionario)
Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.
L’Aquila, 16/03/2020
IL DIRIGENTE INCARICATO CONCEDENTE | IL DIRIGENTE INCARICATO CONCESSIONARIO |
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21,22.
IL DIRIGENTE INCARICATO CONCEDENTE | IL DIRIGENTE INCARICATO CONCESSIONARIO |
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxx Xxxxxxxx |