Vibrazioni Clausole campione

Vibrazioni. Non essendo presenti specifiche sorgenti che producono vibrazioni, (non vengono superati i valori inferiori d’azione) possono essere esclusi rischi di esposizione a vibrazioni.
Vibrazioni. Nel caso di utilizzo di strumenti vibranti, al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni, ad esempio durante l’utilizzo delle attrezzature manuali, si richiede la rigorosa applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo III, nel quale sono prescritte le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti, o che potrebbero essere esposti, a rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche. Inoltre, si evidenzia che, i valori limite di esposizione ed i valori d'azione per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono indicati nell'art. 201 del medesimo decreto.
Vibrazioni. Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di rasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.
Vibrazioni. Particolare attenzione e cura devono essere posti in essere dal Costruttore al fine di limitare il livello delle vibrazioni. L’esposizione alle vibrazioni del conducente, per un impegno lavorativo di otto ore non continuative, deve essere inferiore ai limiti riportati nella norma ISO 2631.
Vibrazioni. I livelli delle vibrazioni, per quanto concerne il posto guida, lo sterzo, e le vibrazioni percepite dai passeggeri dovranno essere contenute quanto più possibile.
Vibrazioni. Nelle condizioni di funzionamento non devono verificarsi fenomeni di risonanza, nella struttura del veicolo od in altre parti di esso, con particolare riferimento ai montanti ed a sezioni di pavimento, ai mancorrenti, agli schienali dei sedili dei passeggeri, ai finestrini a fianco dei passeggeri ed alle estremità superiore ed inferiore delle porte di servizio.
Vibrazioni. L’Appaltatore, al fine di limitare gli impatti dovuti alle vibrazioni, deve: • Utilizzare macchine conformi di recente costruzione; • Limitare la velocità degli automezzi; • Eseguire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine operatrici; • Dislocare gli impianti pesanti e vibratori alla massima distanza dai recettori; • Evitare l’uso contemporaneo di macchine particolarmente impattanti. L’Appaltatore dovrà prevedere adeguate campagne informative della popolazione, per metterla a conoscenza della programmazione delle lavorazioni con alto impatto da vibrazione, eventualmente individuate nella valutazione di impatto vibrazionale. L’Appaltatore dovrà quindi presentare alla Direzione Lavori un Piano di informazioni 60 giorni prima dalla data di inizio dell’attività impattante. L’Appaltatore dovrà inoltre consegnare le perizie giurate dei manufatti (edifici, strade, muri a secco, tralicci, pali di illuminazione, etc..) alla Direzione Lavori e alla Committenza, attestanti l’effettivo stato ante operam. L’individuazione dei manufatti avverrà, a cura dell’appaltatore e sulla base di possibili impatti sulle strutture dovute alle lavorazioni e tenendo conto di specifiche fasce di influenza da definirsi sulla base del progetto e del CA ed in funzione delle singole opere, quali le gallerie naturali, le opere geotecniche (opere di sostegno, paratie..) e le lavorazioni impattanti all’aperto. Nell’ambito della documentazione relativa alla Pianificazione della cantierizzazione e non più tardi di 60 giorni (o secondo quanto previsto dallo specifico scadenzario di progetto) dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare in unico blocco di documenti, le perizie giurate di tutti i manufatti individuati nell’ambito delle aree di influenza, ovvero una pianificazione delle stesse, con le tempistiche da approvare dalla DL. Le perizie andranno consegnate comunque almeno 60 gg prima dell’inizio della lavorazione impattante (o secondo quanto previsto dallo specifico scadenzario di progetto).
Vibrazioni. In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni non sono tali da fare insorgere situazioni di pericolo. Se ciò dovesse accadere occorre richiedere assistenza tecnica e sospendere l’uso dell'apparecchiatura sino alla risoluzione del guasto.
Vibrazioni. Si intendono: • vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio dell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Generano tale tipo di vibrazione:
Vibrazioni. Il rischio vibrazioni immesse nel sistema Mano-Braccio e nel sistema Corpo Intero è analizzato dalla ditta esecutrice in relazione alle proprie caratteristiche specifiche nella relazione specifica disponibile presso la sede aziendale. A livello generale si sottolinea che, nel cantiere in esame saranno utilizzate macchine per movimento terra ed utensili che possono generare scuotimenti tali da imporre l’uso di dispositivi di protezione o determinare turnazioni ridotte sia per l’operatore che per l’assistente a terra, (rullo compattatore, martello demolitore, flex, …). Prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione dovrà verificare il documento di valutazione sul rischio vibrazioni (redatto in ottemperanza con il D. Lgs. 81/08) / integrazione riferita al cantiere specifico. Su richiesta dovrà essere prodotta la documentazione che attesti l’idoneità fisica, la formazione del personale sull’argomento specifico. I lavori in esame NON prevedono rischi particolari aggiuntivi rispetto alla normale esecuzione di lavori di taglio arbusti, spurgo cunette e manipolazione cavi ferroviari.