Common use of Variazioni del rischio Clause in Contracts

Variazioni del rischio. L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell’art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Variazioni del rischio. L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.011. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell’art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

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Variazioni del rischio. L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell’Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell’art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

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