Common use of Variazioni del rischio Clause in Contracts

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: www.aulss4.veneto.it, www.aulss4.veneto.it

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del Rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del Rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il Rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del Premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di Premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione nè limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società ogni e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior Premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per detta nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischioRischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. Gli 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del Rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzoall’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazionedell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di Circostanze aggravanti il Rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di Indennizzo, ai sensi dell'artsempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. 1898 del Codice CivileLa Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la Circostanza si è verificata. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, Rischio la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio Premio o le rate di premio Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..

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Samples: www.ebrokers.it, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Degli Psicologi

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società ogni e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. Gli 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzoall’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazionedell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzo, ai sensi dell'artsempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. 1898 del Codice CivileLa Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, rischio la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..

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Samples: www.aousassari.it, www.underwriting.it

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio. Gli aggravamenti , non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzocui agli Articoli 1892, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1893, ai sensi dell'art. 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Per variazione Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità non valutato per effetto di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, circostanze non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernerenote, a titolo esemplificativodecorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicuratola Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, rischio la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società rimborserà corrisponderà la corrispondente relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: Polizza Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera (Rct/O)

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato contraente o l’assicurato deve comunicare dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Per variazione aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determini determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenzeconseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non previste avrebbe consentito l'assicurazione o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, l'avrebbe consentita per iscritto alla Societàun premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente/AssicuratoContraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente/Assicurato Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenzialigiurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. Resta salvoQualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, inoltreche comporti una variazione del rischio, quanto previsto all’art.24 ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.. Tuttavia, l’omissione da parte dell’assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in tema corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di acquisizione di nuovi benisinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato e Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio. Gli aggravamenti , non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzocui agli Articoli 1892, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1893, ai sensi dell'art. 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Per variazione Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità non valutato per effetto di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, circostanze non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernerenote, a titolo esemplificativodecorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicuratola società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, rischio la Società società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato Contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà Si conviene, altresì, che la corrispondente diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: Polizza “Danni Accidentali”

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società ogni e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. Gli 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzoall’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazionedell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzo, ai sensi dell'artsempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. 1898 del Codice CivileLa Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, rischio la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/AssicuratoContraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c.

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Samples: margenova.it

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni Per aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determini determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenzeconseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non previste avrebbe consentito l'assicurazione o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, l'avrebbe consentita per iscritto alla Societàun premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente/AssicuratoAssicurato in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenzialigiurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. Resta salvoQualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, inoltreche comporti una variazione del rischio, quanto previsto all’art.24 ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. Tuttavia, l’omissione da parte dell’assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in tema corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di acquisizione di nuovi benisinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato e Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio. Gli aggravamenti , non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzocui agli Articoli 1892, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1893, ai sensi dell'art. 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini Resta fermo il diritto della Società, una diversa probabilità volta venuta a conoscenza di verificarsi circostanze aggravanti e/o variazioni di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contrattorischio, che comporti una variazione comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraentepremio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti e/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto o le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Qualora l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società - nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni - ha diritto di recedere dall’assicurazione con effetto dalla scadenza dell’annualità. Nel caso in cui la comunicazione della volontà di recedere dal rischio pervenga a meno di 120 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su richiesta del Contraente, si impegna a concedere una proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenzialiin corso, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 120 giorni di effetto del recesso. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, rischio la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società rimborserà corrisponderà la corrispondente relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: Polizza “Danni Accidentali”

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio. Gli aggravamenti , non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzocui agli Articoli 1892, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1893, ai sensi dell'art. 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini Resta fermo il diritto della Società, una diversa probabilità volta venuta a conoscenza di verificarsi circostanze aggravanti e/o variazioni di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contrattorischio, che comporti una variazione comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraentepremio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti e/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto o le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. Qualora la comunicazione della volontà di recedere dal rischio pervenga a meno di 120 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su richiesta del Contraente, si impegna a concedere una proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenzialiin corso, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 120 giorni di effetto del recesso. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel Nel caso di diminuzione del rischio, rischio la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società rimborserà corrisponderà la corrispondente relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: Polizza Della Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera (Rct/O)

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni Per aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determini determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenzeconseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non previste avrebbe consentito l'assicurazione o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, l'avrebbe consentita per iscritto alla Societàun premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente/AssicuratoContraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente/Assicurato Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenzialigiurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. Resta salvoQualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione che comporti una variazione del rischio, la deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società è tenuta a ridurreentro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. L’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, con effetto immediatocosì come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto dell’Impresa al premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo per l’eventuale maggior rischio corso. L’Impresa non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dagli artt. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata 1892, 1893 e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione 1898 del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.c.c..

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Samples: cri.it

Variazioni del rischio. Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Auto Rischi Diversi (Ard)