Common use of Validità dell'Accordo quadro Clause in Contracts

Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro ha durata non superiore alla data del 31 dicembre 2020. A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza. Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia. L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi. La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante. Qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.

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Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro ha durata non superiore alla di quattro anni decorrenti dalla data del 31 dicembre di sottoscrizione e comprende gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati La sottoscrizione dell’Accordo Quadro può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadroanticipata, ai sensi fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 32, 32 comma 8, 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa determinare prestazione dei contratti derivati determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza, su richiesta motivata anche di uno solo dei Comuni aderenti. QualoraI Comuni aderenti, per qualsiasi ragionenel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadroriservano la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzionecontenuti delle prestazioni o, cesseranno in assenza di avere efficaciaaccordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d’ora di rinunciare. L’Accordo Quadro resta validoI Comuni si riservano: la facoltà di trasferire la sede del servizio, efficace e vincolante o di accorpare più sedi, in considerazione di esigenze organizzative, logistiche o funzionali, ovvero nel caso le iscrizioni per la regolamentazione singola struttura risultino inferiori a 6 (sei), e di incrementare le strutture asilo nel territorio comunale in ragione della domanda di servizio. Non è considerato recesso la chiusura di una commessa qualora la domanda di servizio sia assorbita da altra struttura dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata Comuni aderenti nell’interesse dei medesimi. La validità dell’Accordo quali l’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante. Qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei serviziè sottoscritto. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatoredel Concessionario.

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Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro L’accordo quadro ha durata non superiore alla di due anni decorrenti dalla data del 31 dicembre 2020di sottoscrizione. A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza. Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia. L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi. La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione Qualora alla scadenza, o in caso di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante. Qualora per cessazione dell’efficacia a qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro titolo, dell’accordo quadro e/o dei Contratti contratti derivati, non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazionedeve garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei serviziferme restando le condizioni contrattuali in essere. Nel calcolo del valore dell’accordo quadro è stato considerato un periodo di proroga tecnica di 12 mesi. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.

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Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro ha durata non superiore di quattro anni decorrenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. In caso di aggiudicazione successiva al 1° gennaio 2019 la decorrenza è posticipata alla data di sottoscrizione del 31 dicembre 2020contratto. A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza. Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia. L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi. Qualora non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro per un massimo di 12 mesi, e comunque sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito. L’Appaltatore sarà tenuto ad assicurare il servizio durante la proroga alle medesime condizioni. La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante. Qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro alla scadenza dell’accordo quadro e/o dei Contratti contratti derivati, o in caso di cessazione dell’efficacia degli stessi, non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazionedeve garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei serviziferme restando le condizioni contrattuali in essere. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.

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Validità dell'Accordo quadro. L’Accordo Quadro ha durata non superiore alla data del 31 dicembre 2020, salvo quanto previsto dall’articolo 6. A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza. Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia. L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi. L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato, su richiesta dei Comuni aderenti, fino al 31 dicembre 2022, a condizione che non sia intervenuto, entro la data del 31 dicembre 2020, l’affidamento unitario del servizio da parte della Città Metropolitana, conformemente a quanto previsto dal Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti e in applicazione di quanto disposto dall’articolo Modifiche ed estensioni contrattuali delle Condizioni Generali. L’opzione di rinnovo, potrà prevedere la possibilità da parte dell’appaltatore di proporre, nell’ambito dei singoli contratti derivati, nuovi investimenti il cui ammortamento dovrà necessariamente essere esaurito entro il nuovo termine contrattuale risultante dall’esercizio della facoltà di rinnovo. La clausola di rinnovo è sottoposta alla condizione risolutiva espressa che identifica nella intervenuta individuazione del soggetto affidatario del ciclo di gestione integrata dei rifiuti la causa di automatica cessazione del rapporto negoziale in corso. La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante. Qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.

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