Common use of Ultimazione dei lavori Clause in Contracts

Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolato.

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Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 74 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 92 del presente capitolato.

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Ultimazione dei lavori. Ai La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è computata nel termine fissato per l’esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti. Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto Certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori gli stessi s’intendono consegnati fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere, nel termine fissato, all’eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera1668 c.c., nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche caso in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamentotali da renderla inaccettabile. Nel caso in cui l’ultimazione il Committente, ovvero il Direttore dei lavori Lavori, non avvenga effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali30 (trenta) giorni all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data redazione del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di gratuita manutenzione; tale periodo cessa collaudo definitivo. L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con l’approvazione salvezza delle risultanze del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolatodefinitivo.

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Samples: Accordo Quadro Ex Art. 54 Del D. Lgs. 50/2016 Per La Manutenzione Stradale

Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’artSubito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori. 172Il Direttore dei Lavori dovrà procedere al più presto e, Regcomunque non oltre 10 giorni, dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. n. 554/99, l'ultimazione In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, appena intervenutadalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore salvo contraria dichiarazione e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplaresalvo la consegna delle certificazioni degli impianti. In sede di sopralluogo per il controllo dell’effettiva ultimazione dei lavori dovrà essere consegnato al Direttore dei Lavori quanto segue: - il progetto “as built” dell’intervento in formato digitale (dwg) - tutte le certificazioni previste per la tipologia di intervento (D.M. 37/08, prevenzione incendi, etc.) - le schede relative ai materiali, alle apparecchiature e quant’altro messo in opera nel corso dell’intervento - il piano di manutenzione di quanto messo in opera - ogni altra documentazione e/o certificazione prevista per norma. Qualora in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali si evidenzino vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta a eliminare ad eliminarli a sue spese nel entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dalla Direzione dei lavoriLavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l’applicazione della penale prevista dall’articolo B.9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto in caso di ritardo. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, In tal caso il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso dei lavori avrà effetto dal giorno in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 del presente capitolato, per si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolatolavoro.

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Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’artSubito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori. 172Il Direttore dei Lavori dovrà procedere al più presto e, Regcomunque non oltre 10 giorni, dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. n. 554/99, l'ultimazione In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, appena intervenutadalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore salvo contraria dichiarazione e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplaresalvo la consegna delle certificazioni degli impianti. In sede di sopralluogo per il controllo dell’effettiva ultimazione dei lavori dovrà essere consegnato al Direttore dei Lavori quanto segue: - il progetto “as built” dell’intervento in formato digitale (dwg) - tutte le certificazioni previste per la tipologia di intervento (D.M. 37/08, prevenzione incendi, etc.) - le schede relative ai materiali, alle apparecchiature e quant’altro messo in opera nel corso dell’intervento - il piano di manutenzione di quanto messo in opera - ogni altra documentazione e/o certificazione prevista per norma. Non potrà essere rilasciato dal Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori in assenza di tale documentazione. Qualora in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali si evidenzino vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta a eliminare ad eliminarli a sue spese nel entro il termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dalla Direzione dei lavoriLavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l’applicazione della penale prevista dall’articolo B.9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto in caso di ritardo. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, In tal caso il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso dei lavori avrà effetto dal giorno in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 del presente capitolato, per si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolatolavoro.

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Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 73 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 92 del presente capitolato.

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Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentoriotermine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 63 del presente capitolato.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro

Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’artCon verbale del 29 dicembre 2009 il D.L. certificava la sostanziale ultimazione dei lavori salvo “… alcune lavorazioni marginali e alcune lavorazioni fuori sede che non influiscono sulla funzionalità e sulla fruibilità dell’opera …”. 172Pertanto, Regin applicazione del proprio potere discrezionale, ex art. 172 del Regolamento n. 554/99554/1999, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - in ordine alla “… ultimazione delle lavorazioni marginali e di quelle fuori sede …” il D.L. assegnava al C.G.. un termine di 60 giorni per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore il completamento delle residue (e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavorimarginali) attività lavorative. Il direttore dei lavoriContraente Generale, nell’effettuare le suddette constatazioniritenendo che i lavori oggetto del contratto di affidamento fossero completati alla data del 10 dicembre 2009 (in cui aveva dato comunicazione scritta, fa riferimento alla finalità dell’operaall’YYYY, nel senso che considera della circostanza), sottoscriveva il verbale di ultimazione con riserva. Contestualmente e successivamente venivano eseguiti alcuni interventi manutentivo/sistematori di opere e lavorazioni (afferenti la stessa ultimatacomponente impiantistica) ed ulteriori modesti interventi (integrazione barriera di sicurezza Svincolo di Lentini e pluviali di raccordo su terre rinforzate) disposti dall’YYYY S.p.A. e previsti nella Variante Tecnica N. 132981 del 24 settembre 2010 (ex 5a PVT) che, entro il termine stabilitosecondo quanto già illustrato, veniva approvata con delibera del 04 novembre 2010, seguita dal provvedimento di attuazione del 26 novembre 2010, reso operativo con disposizioni e OdS del 30 novembre 2010. Per completezza narrativa – di non trascurabile rilievo, anche ai fini degli accertamenti peritali - non può essere sottaciuto che, in presenza corso di rifiniture accessorie mancantiesecuzione, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessauna porzione considerevole dell’opus (ricompresa nel cosiddetto 1° lotto) costituiva indubbiamente oggetto di una consegna (e necessaria ultimazione) anticipata rispetto ai termini contrattuali, avvenuta su espressa e formale richiesta formulata dall’YYYY con nota del 20 luglio 2009 prot. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorioCPA- 0040869-P (doc. M-PZ.13.6), non superiore a sessanta giornitant’è che le opere ricadenti nel lotto de quo venivano consegnate al committente in data 28 luglio 2009 (come risulta dal relativo Verbale, doc. M- PZ.29), per consentire all’impresa il completamento essere poste immediatamente in esercizio. Meno evidente appare la constatazione di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso una ultimazione anticipata (effettivamente avvenuta) delle opere relative al 2° e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso3° lotto, per la graduazione della penaleparte in cui detta circostanza debba essere direttamente ricondotta ad una specifica e formale richiesta dell’YYYY Spa che, con nota prot. CPA-0066302-P del 24 novembre 2009, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltantelimitava a chiedere al G.C. di procedere – ex art. L’appaltatore200 del D.P.R. 554/1999 - alla consegna anticipata delle opere de quibus, nel caso allorquando era già intervenuta - in data 12 novembre 2009 - la comunicazione di fine lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegatoda parte dell’Impresa XXXXXX, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del fatto smentita dal D.L. con verbale di accertamento del 29 dicembre 2009 (docc. M-PZ.57.6; MP-Z.41). Ad ogni modo, la consegna anticipata delle opere afferenti gli ultimi due lotti avveniva con verbale del 10 dicembre 2009, in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Le reciproche contestazioni delle parti in ordine alla effettiva ultimazione anticipata dei lavori decorre ed i relativi effetti (giuridici ed economici) costituiscono oggetto del quesito peritale n° 6, a cui si rinvia per una più approfondita trattazione (V. infra). Durante il periodo corso dei lavori e delle attività oggetto dell’affidamento, sono stati emessi n° 26 Stati d’Avanzamento Lavori (SAL) numerati progressivamente dal n° 1 al n° 26 (questo denominato anche “ultimo”), secondo il prospetto riportato in tabella 3.2 TABELLA 3.2 lavori a tutto il Produzione progressiva (€) Produzione parziale (€) consegna 24/02/2005 SAL 1 30/09/2005 18.475.291,00 00.000.000,92 SAL 2 14/12/2005 36.301.880,00 00.000.000,95 SAL 3 16/03/2006 60.815.479,00 00.000.000,87 SAL 4 20/06/2006 96.782.540,00 00.000.000,50 SAL 5 12/09/2006 118.464.551,00 00.000.000,10 SAL 6 08/11/2006 136.714.832,00 00.000.000,32 SAL 7 13/12/2006 155.884.379,00 00.000.000,57 SAL 8 01/03/2007 192.458.765,00 00.000.000,18 SAL 9 24/04/2007 207.792.390,00 00.000.000,61 SAL 10 24/07/2007 245.237.504,00 00.000.000,61 SAL 11 09/10/2007 274.559.312,00 00.000.000,87 SAL 12 10/12/2007 302.478.850,00 00.000.000,82 SAL 13 08/02/2008 322.019.841,00 00.000.000,93 SAL 14 03/04/2008 343.012.700,00 00.000.000,01 SAL 15 06/06/2008 364.732.336,00 00.000.000,33 SAL 16 25/07/2008 386.003.185,81 21.270.849,22 SAL 17 09/10/2008 401.128.774,00 00.000.000,70 SAL 18 23/10/2008 416.465.157,00 00.000.000,95 SAL 19 24/11/2008 435.128.828,00 00.000.000,84 SAL 20 13/02/2009 452.029.086,00 00.000.000,37 SAL 21 22/04/2009 468.055.810,00 00.000.000,32 SAL 22 17/07/2009 488.168.189,00 00.000.000,57 SAL 23 08/10/2009 504.020.527,00 00.000.000,42 SAL 24 29/10/2009 515.406.159,00 00.000.000,32 SAL 25 10/12/2009 531.011.862,00 00.000.000,49 SAL 26 29/12/2009 535.035.629,37 4.023.766,58 Il pagamento del credito del C.G. derivante dai sopraelencati Stati d’avanzamento Lavori, è stato liquidato, dall’YYYY S.p.A., con certificati di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltantepagamento - anch’essi numerati progressivamente dal n. 1 al n. 26 - per un importo complessivo di € 506.923.368,72, da effettuarsi entro i termini previsti all’artcome risulta dalla tabella 3.3. 94 del presente capitolato.1 14/11/2005 10.992.798,00 00.000.000,69 2 23/12/2005 10.823.275,00 00.000.000,55 3 06/04/2006 14.713.883,00 00.000.000,77 4 02/08/2006 27.964.247,00 00.000.000,22 5 27/10/2006 14.449.374,00 00.000.000,97 6 04/12/2006 12.161.314,00 00.000.000,01 7 22/12/2006 12.776.572,00 000.000.000,30 8 13/03/2007 37.048.120,00 000.000.000,71 9 25/05/2007 11.229.969,00 000.000.000,91 10 02/08/2007 27.423.880,00 000.000.000,06 11 31/10/2007 21.434.971,00 000.000.000,46 12 14/12/2007 40.204.684,00 000.000.000,95 13 21/02/2008 15.598.778,00 000.000.000,14 14 03/04/2008 16.753.349,00 000.000.000,37 15 25/06/2008 17.319.976,00 000.000.000,32 16 01/08/2008 42.432.140,00 000.000.000,79 17 15/10/2008 13.026.369,00 000.000.000,74 18 30/10/2008 13.242.270,00 000.000.000,96 19 04/12/2008 51.872.380,00 000.000.000,10 20 23/02/2009 159.801.293,00 000.000.000,67 21 Bis 12/05/2009 15.155.258,00 000.000.000,30 22 21/07/2009 19.442.421,00 000.000.000,11 231 21/10/2009 14.016.011,00 000.000.000,84 24 12/11/2009 11.328.703,00 000.000.000,99 25 16/12/2009 15.527.674,00 000.000.000,98 26 29/03/2010 4.003.647,00 000.000.000,72

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Ultimazione dei lavori. Ai La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è computata nel termine fissato per l’esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti. Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori gli stessi s’intendono consegnati fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere, nel termine fissato, all’eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera1668 c.c., nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche caso in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamentotali da renderla inaccettabile. Nel caso in cui l’ultimazione il Committente, ovvero il Direttore dei lavori Lavori, non avvenga effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali30 (trenta) giorni all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data redazione del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di gratuita manutenzione; tale periodo cessa collaudo definitivo. L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con l’approvazione salvezza delle risultanze del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolatodefinitivo.

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Ultimazione dei lavori. Ai sensi dell’artSarà redatto secondo le modalità indicate nell’art 199 del Regolamento. 172Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, Reg. n. 554/99il Direttore dei Lavori, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascial’Appaltatore della regolarità dell’opera eseguita, senza ritardo alcuno, redige il certificato attestante l’avvenuta di ultimazione in doppio esemplaredei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. Il direttore dei lavoriIn caso di ritardo nel ripristino, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro oltre il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il indicato nel certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorioultimazione, non superiore a sessanta giornisi applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale inferiore a quello dei lavori di cui all’art. 76 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltanteripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolatodal successivo articolo.

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