Common use of Tutela della privacy Clause in Contracts

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPD.

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Samples: Contratto Per La Conduzione Dello Studio, Contratto Per La Conduzione Dello Studio Osservazionale

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i I dati personalipersonali ai sensi della vigente normativa verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti del Terzo Settore per “Progetti utili alla Collettività” ai sensi dell’articolo 4, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicacomma 15, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che ne rappresenta la base giuridica del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione trattamento. Il trattamento dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. dell’articolo 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie Regolamento UE 679/16, è l’Amministrazione comunale di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo Sestu, presso la quale viene presentata l’istanza, e valuta i requisiti soggettivi di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPDammissione. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione Titolare dei dati personali e eventualmente trattati è il Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Xxx Xxxxxxxx x. 1 – Sestu, mentre il Responsabile del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai Trattamento dei dati personali siano obbligati a trattarli è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali, con sede in conformità alle istruzioni dettateXxx Xxxxxxxx, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDn. 1 – Sestu.

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Samples: www.comune.sestu.ca.it

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare rispettare le Leggi Privacy (come di seguito definite), con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono che agire in piena conformità alle Leggi Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione della Sperimentazione. L’Ente garantisce, per sé e per il Responsabile della Sperimentazione, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, s.m.i. ed il Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione della Sperimentazione contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della Sperimentazione l’Ente e il Promotore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della Sperimentazione e nell’esecuzione del presente Contratto rispetti le Leggi Privacy e le istruzioni del Promotore relativamente alla protezione dei dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione alla confidenzialità dei dati”). L’Ente consentirà al Promotore di dare accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati. L’Ente e il Promotore Responsabile della Sperimentazione si qualificano come autonomi titolari impegnano ad informare in modo chiaro e completo ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento ai sensi dell’artdei dati personali. 4 paragrafo n.7 Tale informativa deve essere fornita prima che abbia inizio la Sperimentazione, incluse le relative fasi prodromiche e di screening. Prima dell’arruolamento del RGPD. Per le finalità paziente, pertanto, il Responsabile della Studio saranno trattati Sperimentazione o un suo delegato autorizzato, deve ottenere per iscritto il consenso informato del paziente: (i) a partecipare alla Sperimentazione; (ii) alla comunicazione delle relative informazioni confidenziali; (iii) al trattamento dei dati personali; e (iv) al trasferimento della documentazione contenente i dati personali riferiti del paziente, inclusi i dati sensibili sulla salute, alla CRO e/o al Promotore (o alle seguenti categorie società del gruppo), alle competenti autorità e/o ad altre istituzioni, anche al di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e fuori della Unione Europea, in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPDconformità alle Leggi Privacy. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad altre affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'esteroall’estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea dell’U.E. che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di adotterà tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente e adeguata protezione tutela della privacy. Ciascuna Parte, preso atto dei diritti reciprocamente spettanti ai sensi dell’art. 7 del X.X.xx. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e debitamente informata circa quanto previsto dall’art. 13 del medesimo D.Lgs., autorizza espressamente l’inserimento dei propri dati nelle banche dati dell’altra Parte, ivi inclusi quelli relativi al Responsabile della Sperimentazione e agli altri Sperimentatori coinvolti, alla descrizione casistica fornita dal Centro presso l’Ente, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite alla Sperimentazione: - adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; - gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, - attività di ricerca e indagine; - finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; - gestione del contenzioso; - finalità di statistiche; - servizi di controllo interno. Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali. Le Parti garantiscono che obbligazioni e le persone da esse autorizzate a trattare dati personali previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDcui sia intervenuto.

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Samples: Contratto Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare In relazione alle disposizioni del Dlgs 196/2003, i dati personalipersonali della ditta partecipante saranno conservati presso il committente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita distruzione e accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicaaggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/1990. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003. Il Responsabile del procedimento conferirà all’appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto degli obiettivi dei seguenti criteri operativi: I dati comunicati all’appaltatore o da questi direttamente acquisti per conto del Comune di cui ai precedenti articoli Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso dell’appaltatore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell’attività svolta. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l’appaltatore dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Sarà fatto divieto assoluto all’appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o integrazioni privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di seguitodati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”ecc.). L’Ente e il Promotore L’appaltatore si qualificano come autonomi titolari del trattamento dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 13 del RGPDcitato D. Lgs. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti 30 giugno 2003, n. 196, alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione notificazione dei dati personali e trattati in forza del diritto alla riservatezzapresente capitolato d’oneri, e che le persone che hanno accesso ai quando previsto. Qualora i dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettateanche sensibili, in coerenza con il presente articoloinerenti i soggetti utenti del servizio, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completodovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all’appaltatore, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, questo si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPD.dovrà impegnare a:

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Samples: www.comune.vicenza.it

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, rispettare le Leggi Privacy (come di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigentiseguito definite), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione trattamento dei dati”). L’Ente , ai requisiti dei dati, alla designazione di Incaricati e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi Responsabili, alla salute custodia e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personalisicurezza delle informazioni. Le Parti garantiscono riconoscono che le persone agire in piena conformità alle Leggi Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione dello Studio. OPBG garantisce, per sé e per il Responsabile dello Studio, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione dello Studio contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello Studio OPBG e il Promotore agiranno quali Titolari autonomi del diritto alla riservatezzatrattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le Parti convengono che la CRO e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettateil Responsabile dello Studio, in coerenza con ciascuno per quanto attiene il presente articoloproprio ambito di competenza, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al agiranno quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 rispettivamente per conto del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche Promotore e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi OPBG. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento dello Studio e modalità nell’esecuzione del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali Contratto rispetti le Leggi Privacy e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, le istruzioni del Promotore relativamente alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione protezione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazioneinclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati. OPBG consentirà alla CRO e/o al Promotore di dare accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per lo Studio, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni rispettando le misure di sicurezza e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDla confidenzialità dei dati.

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Samples: Contratto Per Studio Osservazionale

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal parti del presente Contratto si impegnano a trattare i accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede- ranno al trattamento dei dati personalipersonali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente le finalità di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicaall’art. 2 dello stesso, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (UERGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, dal D.Lgs. 196/2003 Xxxxx Codice in materia di Protezione protezione di dati personali”. Il trattamento dei dati”)dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli in- teressati. L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento Le Parti, ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 13 del RGPDD. Lgs. Per le 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari autonomi del trattamento sono Regione Toscana, Università degli studi di Perugia, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, INDIRE e CEPELL come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati perso- nali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del- la presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comu- nicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saran- no trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adem- piere alle finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone del presente accordo. Le parti si rendono reciprocamente noto che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 4 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero2016/679, in paesi al particolare, il dirit- to di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personalitrattati o la limitazione del loro trat- tamento. Le Parti garantiscono che A tal fine le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela parti, previa lettura del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare dichiarano di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata aver ricevuto e perfet- tamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 9 e 34 10 del RGPDRegolamento UE n. 2016/679.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra Regione Toscana E

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, rispettare le Leggi Privacy (come di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigentiseguito definite), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione trattamento dei dati”). L’Ente , ai requisiti dei dati, alla designazione di Incaricati e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi Responsabili, alla salute custodia e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personalisicurezza delle informazioni. Le Parti garantiscono riconoscono che le persone agire in piena conformità alle Leggi Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione della Sperimentazione. L’Azienda garantisce, per sé e per il Responsabile della Sperimentazione, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni generali del diritto Garante per la protezione dei dati personali, quali le Linee Guida per il trattamento dei dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali di cui alla riservatezzaDeliberazione n. 52 del 24 luglio 2008 e l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici n. 8 del 12/12/2013 (collettivamente “Leggi Privacy”). Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione della Sperimentazione contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della Sperimentazione l’Azienda e il Promotore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le Parti convengono che la CRO e il Responsabile della Sperimentazione, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza, agiranno quali Responsabili del trattamento, rispettivamente per conto del Promotore e dell’Azienda. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della Sperimentazione e nell’esecuzione del presente Contratto rispetti le persone che hanno Leggi Privacy e le istruzioni del Promotore relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati. L’Azienda consentirà alla CRO e/o al Promotore di avere accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettateclinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, in coerenza con rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati . L’Azienda e il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve Responsabile della Sperimentazione si impegnano ad informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) completo ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente . Tale informativa deve inoltre essere informato fornita prima che Autorità nazionali abbia inizio la Sperimentazione, rispettando le relative fasi prodromiche e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale screening. Prima dell’arruolamento del paziente, pertanto, il Responsabile della Sperimentazione o un suo delegato autorizzato, deve ottenere per iscritto il consenso informato del paziente: (i) a partecipare alla Sperimentazione; (ii) alla comunicazione delle relative informazioni confidenziali; (iii) al trattamento dei dati personali; e che (iv) al trasferimento della documentazione contenente i dati personali del paziente, inclusi i dati sensibili sulla salute, alla CRO e/o al Promotore (o alle società del gruppo), alle competenti autorità e/o ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studioaltre istituzioni, anche al di fuori della Unione Europea, in conformità alle Leggi Privacy. Il Promotore/CRO potrà trasmettere i dati ad altre affiliate del gruppo e a terzi operanti per suo conto, anche all’estero, in paesi al di fuori dell’U.E. che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore/CRO adotterà tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente e adeguata tutela della privacy. Ciascuna Parte, preso atto dei diritti reciprocamente spettanti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e debitamente informati circa quanto previsto dall’art. 13 del medesimo D. Lgs., autorizza espressamente l’inserimento dei propri dati nelle banche dati dell’altra Parte, ivi inclusi, quelli relativi al Responsabile della Sperimentazione e al personale partecipante, alla descrizione casistica fornita dal Centro presso l’Azienda, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite alla Sperimentazione: - adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; - gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; - attività di ricerca e indagine; - finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; - gestione del contenzioso; - finalità di statistiche; - servizi di controllo interno. Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei datidiritti a loro riconosciuti dall’art. L’Ente è responsabile della conservazione 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., in particolare del diritto di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali. Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi effetti, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDindipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

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Samples: Contratto Per La Conduzione Della Sperimentazione Clinica

Tutela della privacy. Le Poiché le prestazioni previste nel presente protocollo potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente. Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente atto, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati personalisiano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione all’attuazione di tutte le misure necessarie di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a garantire una adeguata protezione terzi, né in alcun modo riprodotti. L’ASP, n.q. di titolare del Trattamento designerà, in regime di contitolarità con il P.O. Sant’Elia presso cui l’attività verrà svolta, con separato atto, l’AOUP, quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente: • al trattamento dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate messi a trattare dati personali disposizione per le finalità dello Studio rispettino i principi posti della presente convenzione; • all’applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza. Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutela del diritto alla protezione tutto il proprio personale coinvolto nell’attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati personali e del diritto alla riservatezzadell’anonimato dei pazienti. In proposito l’ASP comunica che l’incarico di DPO è ricoperto dal Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di al quale si potrà fare direttamente riferimento. Lo Sperimentatore principale L’AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’artil Xxxx. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDXxxxxxxx Xxxxxx.

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Samples: www.policlinico.pa.it

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle Per le attività previste dal di esecuzione del presente Contratto contratto ETÌNERA riveste la posizione di Titolare del trattamento dei dati, ex art. 1, comma 2, lett. d) Legge 675/1996 mentre la Contraente si impegnano a trattare i dati personaliimpegna ad assumere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 8 della medesima Legge, secondo le istruzioni di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli seguito riportate e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 forza dell’atto di nomina, che riportato in allegato E, è sottoscritto contestualmente alla presente scrittura privata. ETÌNERA, nella sua qualità di Titolare del Parlamento Europeo trattamento, si impegna ad eseguire il trattamento dei dati secondo liceità e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative correttezza e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza trasparenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e controllo previsti dalla normativa a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che ETÌNERA si impegna, inoltre, a custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità, e ad adottare le persone da esse autorizzate a trattare cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento. La Contraente, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per le finalità dello Studio rispettino i principi posti l’esecuzione del presente contratto, ed avvertirà ETÌNERA di qualsiasi evento che a tutela del diritto alla protezione seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale possa aver importato l’alterazione dei dati. La Contraente si impegna, inoltre, ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei dati personali e del diritto alla riservatezzatrattati. In particolare, e la Contraente si impegna ad individuare gli incaricati al trattamento, ex art. 19 della Legge 675/1996, che di fatto compiranno le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare operazioni di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali per l’esecuzione del presente contratto. La cessazione e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito la risoluzione del contratto costituirà causa di attività estinzione del rapporto di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento mandato instaurato con l’accettazione dell’atto di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile nomina a Responsabile esterno della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDContraente.

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Samples: Contratto Di Servizi Relativi

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle In relazione alle attività previste dal presente Contratto si impegnano Capitolato, la Ditta viene nominata “Responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto legislativo, per il tempo di validità del contratto. L’aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto a trattare i dati personalistrettamente necessari all’esecuzione del servizio, attenendosi alle istruzioni impartite dai Comuni, ed inoltre a:  non comunicare e divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma i dati trattati, salvo i casi previsti dal Decreto legislativo;  adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicaaccesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Decreto legislativo;  informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003;  individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;  gestire e controllare, in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli obiettivi articolo 20, 21, 22 del citato Decreto, in modo adeguato le modalità di cui ai precedenti articoli trattamento, per evitare accessi non autorizzati e in conformità trattamenti non consentiti. La Ditta aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, anche dopo la scadenza del contratto. L’aggiudicatario, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all’atto dell’aggiudicazione e si impegna a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 comunicare al Comune di Fontana Liri i nominativi dei propri collaboratori incaricati del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione trattamento dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea Comune informa l’aggiudicatario che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità Titolare del trattamento dei dati personali; in particolare è il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito Sindaco del Comune di attività Fontana Liri. In caso di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 33 di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune e 34 del RGPDai terzi.

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Samples: www.unionecinquecitta.it

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché sé stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio. L’aggiudicatario si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore. In esecuzione del presente Contratto capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, l’aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano a trattare i ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l’aggiudicatario diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. L’aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicasi avvalga, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 30 del RGPDd.lgs. Per 196/03. dell’assenza (permanente o temporanea) di figure di riferimento in grado di farlo, nei casi indicati dall’Amministrazione e previo consenso dell’utente stesso, l’impresa affidataria deve garantire (potendosi avvalere a tal scopo di appositi accordi con soggetti terzi) la tenuta di copia delle chiavi dell’abitazione e fornire le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano stesse agli operatori addetti per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - consentire loro l’accesso all’abitazione stessa e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento la realizzazione degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDinterventi previsti.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto GreenIT si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx uniforma alle prescrizioni in materia di Protezione riservatezza dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 al decreto legislativo n. 1 196 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” 2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori, si mettono in atto specifiche cautele volte a informare ciascun Dipendente e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai Collaboratore sulla natura dei dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettateoggetto di trattamento da parte delle società o da parte di altri soggetti abilitati, che trattano tali dati per loro conto, sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e, in generale, su ogni dato relativo alla sua persona. I Dipendenti sono tenuti a rispettare i principi di diligenza, correttezza e buona fede nello svolgimento delle mansioni assegnate di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., così come i Collaboratori sono tenuti al rispetto del generale principio di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. I responsabili delle unità organizzative sono tenuti a:  rendere noti e far rispettare i regolamenti interni al personale di XxxxxXX;  svolgere un’attenta e costante valutazione dei rischi operativi legati allo svolgimento delle attività di pertinenza dell’unità organizzativa stessa, garantendo una diligente esecuzione dei controlli;  gestire al meglio il personale, pianificando le attività, fornendo informazioni accurate su mansioni da svolgere e responsabilità, valorizzando le professionalità presenti e sviluppando le competenze, la motivazione e la partecipazione ai processi aziendali;  valutare il personale da assumere esclusivamente sulla base della coerenza con il presente articoloi requisiti della posizione da coprire. Le informazioni richieste ai candidati devono riguardare esclusivamente la verifica degli aspetti professionali e psicoattitudinali, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati stessi;  astenersi dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati richiedere prestazioni o favori personali, evitare forme di favoritismo, nepotismo e clientelismo o qualunque comportamento in violazione del presente Codice Etico. Ogni Dipendente:  deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi derivanti dalle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro o derivanti dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione e assicurando le prestazioni richieste con adeguati standard di qualità e quantità;  deve esercitare i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di Xxxxx e dai Regolamenti di GreenIT e, a tale scopo, la stessa si impegna adopera affinché i Dipendenti e i Collaboratori siano a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento conoscenza delle leggi cui sono sottoposti;  deve assicurare, nei luoghi di lavoro, comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto della violazionedignità di ciascuno;  deve sviluppare, ferma restando l’autonomia con autorità ed enti pubblici, rapporti ispirati alla massima correttezza, probità ed imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi;  deve trattare le informazioni degli stakeholder nel rispetto della stessa nella valutazione riservatezza e della sussistenza privacy degli stessi. Qualsiasi informazione ottenuta nell’adempimento dei compiti aziendali non può essere comunicata a terzi, sia all’interno che all’esterno di GreenIT , salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai propri doveri professionali;  deve astenersi dal portare fuori dei locali delle condizioni società gli atti e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artti documenti riservati o confidenziali se non per motivi strettamente connessi all’adempimento dei doveri professionali;  deve astenersi dal realizzare condotte manipolative del mercato mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione di notizie false, operazioni simulate, ogni altro artificio concretamente idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;  deve astenersi dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi;  non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati dal soggetto non competente o non legittimato. 33 In tali casi, il dirigente, Xxxxxxxxxx e 34 del RGPDcollaboratore deve dare immediata comunicazione dell’ordine o dell’atto direttivo ricevuti al responsabile dell’unità organizzativa;  deve, altresì, conoscere e osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice.

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Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare 1. Si informano i richiedenti che, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali, personali ed istituzionali indicati saranno oggetto di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali esclusivamente per le finalità dello Studio rispettino del presente Avviso e scopi istituzionali. Il titolare del trattamento è la Comunità Montana del Taburno, in persona del legale rappresentante, Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) xx xxxxxx Xxxxxxx, 0. Considerato che i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali trattati dal Soggetto Responsabile del Patto Territoriale saranno solo quelli di coloro che faranno domanda: il trattamento avverrà in forza di legge e del diritto alla riservatezzasulla base delle domande presentate in ossequio all’Avviso pubblico (lexspecialis), e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare da considerarsi quale fondamento giuridico di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità tipo contrattuale del trattamento dei dati personali; (base giuridica del trattamento). Il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale, in particolare il paziente deve esecuzione del Progetto pilota, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente Avviso e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell’interessato, al Ministero Sviluppo Economico, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere informato che Autorità nazionali e stranierecomunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari. L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il Comitato Eticotrattamento è necessario per l’espletamento dell’Avviso, potranno accederene consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti, nell’ambito ovvero che vi rinunziassero espressamente. Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). Il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale si prefigge l’obiettivo di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studiolimitare al massimo la diffusione dei dati, anche al laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno l’istruttoria delle domande. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche ad altri soggetti terzi, ai quali il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei datiservizi. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione Il mancato conferimento dei dati personaliimpedisce l’istruttoria e, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento quindi, l’accoglimento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDdomanda di agevolazione.

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Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste Ente e ditta appaltatrice si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”)D.Lgs.196/2003. L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie nella qualifica di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie particolariTitolaredei trattamenti di dati personali - e nominerà, con atto formale, l’impresa Aggiudic ataria quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati” in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 relazione all’oggetto del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPDcontratto. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al Responsabile ha l’obbligo di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso operare il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezzadi proprietà dell’Ente ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto, e che adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente. Il Responsabile, nell’ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità fisiche da nominare “Incaricati” del trattamento dei dati personaliprescrivendo, tra l’altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso. Il Responsabile ha l’obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; in particolare di tale caso il paziente deve inoltre essere informato Responsabile dovrà preventivamente informare l’ Ente che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito provvederà alla relativa nuova nomina di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale “Responsabile esterno del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione si riserva altresì il diritto di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l’adeguatezza e l’efficacia delle condizioni misure di sicurezza adottate e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDpieno rispetto delle norme di legge.

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Tutela della privacy. Le In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nell’esecuzione saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione delle obbligazioni delle presenti Condizio- ni generali di Servizio ed in modo strumentale all’espletamento delle medesime, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamen- to delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personalicontratto, le Parti, ciascuna per le attività di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicarispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di “Titolari autonomi”, nel pieno rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate delle disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Le Parti garantiscono che si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osserva- re ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Contratto le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto/accordo, pena l’assunzione di respon- sabilità per i danni causati dall’uso improprio. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e del diritto alla riservatezza, organiz- zative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requi- siti imposti dalla normativa applicabile e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimentogarantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento la sicurezza dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e stranierea prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività accesso non autorizzato o di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. L’Ente L’informativa privacy di Poste Italiane S.p.A. è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza integrante delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDpresenti CGS.

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Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare educative ed esclusivamente nei limiti necessari per il corretto svolgimento delle stesse, l’Ente appaltante comunicherà all’Impresa Aggiudicataria i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicadei soggetti, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx DLgs 196/2003 Codice in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate L’Impresa Aggiudicataria si impegna a trattare tali dati personali per secondo le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela prescrizioni del diritto D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali e del diritto liceità, misure di sicurezza. alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricercacorrettezza, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale riservatezza ed all’adozione delle prescritte All’atto della stipula del pazientecontratto di appalto, la Impresa Aggiudicataria comunicherà all’Amministrazione Comunale, tramite invio di una formale informativa, il nominativo del proprio responsabile e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato degli incaricati per il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è L’Impresa Aggiudicataria si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà ritenuta direttamente responsabile della conservazione del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale. Alla scadenza del contratto d’appalto, l’Impresa Aggiudicataria, espletate la consegna di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personalireport e informative dovute, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza distruggere i dati di cui sia venuta sia in possesso nel corso del periodo di gestione. Il personale è tenuto al rispetto delle condizioni norme che regolano il segreto professionale e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDil segreto d’ufficio.

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Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, rispettare le Leggi Privacy (come di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigentiseguito definite), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione trattamento dei dati”). L’Ente , ai requisiti dei dati, alla designazione di Incaricati e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi Responsabili, alla salute custodia e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personalisicurezza delle informazioni. Le Parti garantiscono riconoscono che le persone agire in piena conformità alle Leggi Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione dello Studio. L’Azienda garantisce, per sé e per il Responsabile dello Studio, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni generali del diritto Garante per la protezione dei dati personali, quali le Linee Guida per il trattamento dei dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali di cui alla riservatezzaDeliberazione n. 52 del 24 luglio 2008 e l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici n. 8 del 12/12/2013 (collettivamente “Leggi Privacy”). Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione dello Studio contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello Studio l’Azienda e il Promotore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le Parti convengono che la CRO e il Responsabile dello Studio, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza, agiranno quali Responsabili del trattamento, rispettivamente per conto del Promotore e dell’Azienda. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento dello Studio e nell’esecuzione del presente Contratto rispetti le persone che hanno Leggi Privacy e le istruzioni del Promotore relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati. L’Azienda consentirà alla CRO e/o al Promotore di avere accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettateclinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per lo Studio, in coerenza con rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati. L’Azienda e il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve Responsabile dello Studio si impegnano ad informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) completo ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente . Tale informativa deve inoltre essere informato fornita prima che Autorità nazionali abbia inizio lo Studio, rispettando le relative fasi prodromiche e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale screening. Prima dell’arruolamento del paziente, pertanto, il Responsabile dello Studio o un suo delegato autorizzato, deve ottenere per iscritto il consenso informato del paziente: (i) a partecipare allo Studio; (ii) alla comunicazione delle relative informazioni confidenziali; (iii) al trattamento dei dati personali; e che (iv) al trasferimento della documentazione contenente i dati personali del paziente, inclusi i dati sensibili sulla salute, alla CRO e/o al Promotore (o alle società del gruppo), alle competenti autorità e/o ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studioaltre istituzioni, anche al di fuori della Unione Europea, in conformità alle Leggi Privacy. Il Promotore/CRO potrà trasmettere i dati ad altre affiliate del gruppo e a terzi operanti per suo conto, anche all’estero, in paesi al di fuori dell’U.E. che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore/CRO adotterà tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente e adeguata tutela della privacy. Ciascuna Parte, preso atto dei diritti reciprocamente spettanti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e debitamente informati circa quanto previsto dall’art. 13 del medesimo D. Lgs., autorizza espressamente l’inserimento dei propri dati nelle banche dati dell’altra Parte, ivi inclusi, quelli relativi al Responsabile dello Studio e al personale partecipante, alla descrizione casistica fornita dal Centro presso l’Azienda, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite allo Studio: - adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; - gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; - attività di ricerca e indagine; - finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; - gestione del contenzioso; - finalità di statistiche; - servizi di controllo interno. Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei datidiritti a loro riconosciuti dall’art. L’Ente è responsabile della conservazione 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., in particolare del diritto di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali. Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi effetti, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDindipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

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Samples: Contratto Per La Conduzione Dello Studio Osservazionale

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personaliAl momento della stipula del contratto, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del Parlamento Europeo trattamento da parte del Titolare del trattamento delle singole Amministrazioni, per i dati personali e sensibili raccolti e trasmessi alla ditta. Il Responsabile del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx della normativa vigente in materia e di Protezione dei dati”)osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dalTitolare. L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari La nomina del Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 è disciplinata da un atto giuridico valido per tutta la durata del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati contratto (allegato 5) che lo vincoli al Titolare disciplinando la durata, la natura, la finalità, il tipo di dati personali riferiti alle seguenti e le categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere Invece i dati ad affiliate del gruppo del Promotore inerenti la presente gara, il cui conferimento è necessario per l’espletamento delle procedure, verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla medesima e a terzi operanti per suo contotrattati mediante strumenti manuali, anche all'esteroinformatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a modo da garantire una adeguata protezione la sicurezza e la riservatezza dei dati personalistessi. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate Potranno venire a trattare conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento oltre a altri soggetti, come i membri della stazione appaltante provinciale o i membri della commissione giudicatrice, cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati ai fini dell’affidamento ed esecuzione del contratto. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità dello Studio rispettino per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Con la presentazione della domanda di partecipazione sottoscritta, i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con concorrenti esprimono pertanto il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata loro consenso al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDpredetto trattamento.

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Samples: www.provincia.re.it

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione delle attività previste L’Ente e ditta appaltatrice si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”)D.lgs. 196/2003. L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari nella qualifica di “Titolare” del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e nominerà, con atto formale, la ditta aggiudicataria quale “Responsabile estero del trattamento dei dati” in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 relazione all’oggetto del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPDcontratto. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al Responsabile ha l’obbligo di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso operare il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezzadi proprietà dell’Ente ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto, e che adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente. Il Responsabile, nell’ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità fisiche da nominare “incaricati” del trattamento dei dati personaliprescrivendo, tra l’altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso. Il Responsabile ha l’obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; in particolare tal caso il paziente deve inoltre essere informato Responsabile dovrà preventivamente informare l’Ente che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito provvederà alla relativa nuova nomina di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale “Responsabile esterno del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è si riserva, altresì, il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge. La nomina a responsabile della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione esterno del trattamento dei dati personaliavrà durata fino alla scadenza contrattuale dopo di che dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell’incarico, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPDoppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Ente.

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Samples: trasparenza.comune.caserta.it

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione Parti: - in considerazione della rilevanza sempre maggiore delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i problematiche connesse alla tutela dei dati personali, anche in relazione alla progressiva diffusione di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicaapparati, nel rispetto degli obiettivi tecnologie e strumentazioni, peraltro sempre più avanzate, che possono consentire di cui ai precedenti articoli accedere ad una moltitudine di informazioni ed immagini inerenti un soggetto; - stante la acuita sensibilità da parte dell’opinione pubblica e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 del RGPD. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo contopassivi, anche all'esterosolo potenziali, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali, conseguente al diffondersi del timore di illecite interferenze con la sfera di riservatezza individuale; - in considerazione dello specifico settore economico di riferimento, il quale; - con particolare il paziente deve inoltre essere informato riguardo agli aspetti di pubblica sicurezza, che Autorità nazionali peraltro assumono una sempre maggiore rilevanza a livello globale, determina la possibile comunicazione di dati sensibili in relazione alla necessaria affidabilità di chiunque operi in ambito aeroportuale; - in relazione al sempre crescente numero dei clienti dei servizi aeroportuali, determina la necessità di trattare un numero di dati personali in costante e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito significativo aumento; convergono sulla necessità di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, attribuire specifica attenzione alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile tematica della conservazione di tale documento. Qualora una parte accerti una violazione tutela dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento intesa in senso ampio e rivolta sia nell’ambito del rapporto di lavoro che vede come soggetto interessato il dipendente, sia nei confronti dei clienti dei servizi aeroportuali che può interessare le aziende ed un’ampia fascia di lavoratori come titolari, responsabili e/o incaricati del trattamento. In tale ottica le Parti condividono che, oltre ad una scrupolosa applicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti della violazionenormativa in materia, ferma con specifico riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, ed allo Statuto dei lavoratori, Legge 300/1970, ferme restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni le Autorizzazioni Generali del Garante, sarà attribuita un’adeguata considerazione alle indicazioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 raccomandazioni del RGPDGarante per la protezione dei dati personali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Di Terra Del Trasporto Aereo E Delle Attività Aeroportuali Dell’8 Luglio 2010

Tutela della privacy. Le Parti nell’esecuzione Il personale dell’appaltatore, durante l’eventuale permanenza presso gli stabili ove si svolgono le attività oggetto del presente capitolato, non è autorizzato ad accedere ai dati personali ivi presenti a meno che non siano inerenti ai processi e procedimenti gestiti tramite il software fornito. L’appaltatore dovrà, a tal fine, in ogni caso garantire, anche istruendo debitamente il personale impiegato, la non diffusione di alcun dato personale di cui tale personale sia venuto, anche solo fortuitamente, a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa. Qualora ciò comunque avvenisse, per fatto imputabile ad un dipendente dell’appaltatore o per caso fortuito, il suddetto personale non può in alcun modo utilizzare o diffondere i suddetti dati. In caso di violazioni di quanto previsto dai commi precedenti l’appaltatore risponde di eventuali sanzioni che dovessero essere applicate all’ERSU e di eventuali danni. Per quanto attiene ai dati personali che saranno legittimamente gestiti dall’aggiudicatario nell’ambito delle attività previste dal prestazioni regolate da presente Contratto si impegnano a trattare i capitolato, questi, su incarico del Titolare del trattamento nella persona del Presidente pro tempore dell’ERSU Palermo, assume il ruolo di responsabile per il trattamento dei dati personalipersonali (anagrafici, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante l’indagine clinicareddito, nel rispetto merito universitario e particolari) degli obiettivi utenti che, utilizzando i servizi dell’ERSU, vengono registrati nelle basi di cui dati del software oggetto del presente capitolato. L’aggiudicatario assume altresì il ruolo di responsabile in relazione ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 dati del Parlamento Europeo e personale dipendente dell’ERSU che dovessero essere necessari ai fini della profilazione all’interno del Consiglio del 27 aprile 2016software delle varie utenze di back office. In relazione ai due commi precedenti, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Xxxxx in materia di Protezione dei dati”). L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo n.7 18 del RGPDD.lgs. Per le finalità della Studio saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti allo Studio; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità dello Studio saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso 51/2018 il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte responsabile garantisce le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità dello Studio rispettino i principi posti a tutela del diritto alla tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati e non può ricorrere a un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del diritto alla riservatezzatitolare del trattamento. Durante lo svolgimento del contratto l’appaltatore fornisce senza costi aggiuntivi agli Uffici dell’ERSU i dati, anche in forma rielaborata, necessari per l’assolvimento di finalità istituzionali dell’Amministrazione anche eventualmente non espressamente contemplate dal presente capitolato. Le richieste dei suddetti dati devono essere comunque formulate per iscritto e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, vistate per approvazione dal titolare di riferimentoRUP. Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. Lo Sperimentatore principale deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio lo Studio (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità Le finalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali nell’ambito delle prestazioni di cui al presente Capitolato sono quelle di garantire i l’erogazione dei benefici economici previsti e stranieredei servizi mensa e alloggio agli utenti ERSU, i relativi adempimenti contabili, nonché la corretta funzionalità dei programmi oggetto del medesimo Capitolato nonché le attività strettamente necessarie alla corretta esecuzione del contratto. I trattamenti avvengono mediante strumenti informatici. I trattamenti dei dati di cui al presente paragrafo sono consentiti per tutta la durata dell’affidamento dell’appalto nonché per il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito successivo periodo di durata della licenza d’uso del software e per quello strettamente necessario al completamento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa allo Studio così come anche alla documentazione sanitaria originale previste dal paragrafo 17 del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Studio, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale presente documento. Qualora una parte accerti una violazione I trattamenti consentiti sono: TRATTAMENTO DEFINIZIONE RACCOLTA Attività di acquisizione del dato REGISTRAZIONE Memorizzazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPD.su un qualsiasi supporto

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Samples: Contratto D’appalto