Tutela del lavoro Clausole campione

Tutela del lavoro. Xxx Xxxxxxxx riconosce l’importanza delle norme che garantiscono il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, si adopera con ogni mezzo affinché al proprio interno vengano applicate e rispettate. San Xxxxxxxx ed i Xxxxxxxxxxx si adeguano alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, osservando tutte le misure d’igiene e prevenzione stabilite e non si avvalgono di manodopera irregolare o sottopagata.
Tutela del lavoro. 6.5.1. Contrasto ed emersione del lavoro nero e irregolare
Tutela del lavoro. (63 / 12,2%)
Tutela del lavoro. GM COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a non usufruire, neppure indirettamente, sia del lavoro forzato e obbligatorio, sia del lavoro minorile. Rifiuta ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella gestione delle risorse umane. GM COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia diretto che indiretto, e a riconoscere nel merito, nelle prestazioni di lavoro e nelle potenzialità professionali i criteri determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera. GM COSTRUZIONI s.r.l. si impegna a comunicare e illustrare nei tempi e modi adeguati ai propri dipendenti i principi fondamentali ai base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e di ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali principi prevedono di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico; di rispettare i criteri di salubrità nei luoghi di lavoro e di ergonomicità nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro; di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è meno pericolo; di programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza del lavoro; di impartire adeguate informazioni ai lavoratori.

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  • Tutela della riservatezza 1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 04/04/2023 (sub Allegato n. 3), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla 16 di 28 Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

  • Tutela dei lavoratori 1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

  • Tutela dei dati Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La data di svolgimento della prima seduta pubblica sarà comunicata attraverso la piattaforma Telematica “TuttoGare”. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno quattro giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del Dipartimento Politiche Sociali e a mezzo PEC, almeno quattro giorni prima della data fissata. Il sistema “TuttoGare” procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla piattaforma telematica, l’integrità dei plichi e dei relativi file contenuti nelle rispettive buste inviate dai concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a:

  • Sicurezza sul lavoro L’Aggiudicataria avrà l’obbligo di attenersi, e di fare attenere il proprio personale, alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Essa, nell’esecuzione delle prestazioni, dovrà utilizzare macchinari ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Tutti gli attrezzi, macchine ed apparecchiature utilizzati dovranno essere di ottima qualità, idonei agli specifici scopi di utilizzo, essere tecnicamente efficienti e non rumorosi e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e dotati di accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare dal proprio personale adibito al servizio le norme attualmente in vigore presso l’Agenzia o che in futuro venissero emanate, in materia di controlli ed organizzazione interna. A tal proposito prima della stipula del contratto dovrà essere redatto il DUVRI contenente la valutazione dei rischi dovuti ad interferenze e le misure da adottare per l’eliminazione o la riduzione al minimo di tali rischi. Tale documento dovrà essere allegato al contratto e ne costituirà parte integrante. Inoltre l’Aggiudicataria, all’atto dell’avvio del servizio, dovrà esibire il verbale di cooperazione e coordinamento, redatto di concerto con l’Agenzia, previo sopralluogo congiunto, dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze. L’impresa dovrà altresì: - impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un’adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; - adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; - comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell’appalto.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • DURATA DELLA LOCAZIONE La locazione ha la durata di nove anni, con decorrenza dal giorno della effettiva immissione in possesso del Conduttore nelle unità immobiliari locate formalizzata con apposto verbale di consegna sottoscritto tra le parti e, ai sensi dell’art. 28 della Legge 27 luglio 1978 n° 392, si intenderà tacitamente rinnovata di novennio in novennio; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 18 mesi prima della scadenza del contratto. Alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la fa- coltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 con le modalità e i termini ivi previsti. Il Conduttore, previo adempimento alle obbligazioni di cui al successivo art. 18, si impegna a prendere in consegna l’immobile entro 3 giorni dalla comunicazione inviata via posta elettronica certificata cui il Locatore renderà noto di essere rientrato in pos- sesso delle superfici a seguito di riconsegna delle stesse da parte del precedente af- fittuario. Qualora, per qualsiasi ragione, il Conduttore non prenda in consegna l’immobile nel termine sopra indicato rimane fermo, anche a titolo di penale, l’obbligo per il Conduttore al pagamento del canone locativo dalla data della co- municazione stessa. Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà essere restituito nello stato in cui è stato ricevuto, tranne il normale deperimento d'uso. Qualora il Conduttore non provveda a rilasciare l'immobile decorsi quindici giorni dalla sca- denza del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale per l'inadempienza dello stesso Conduttore, viene convenuta a favore del Locatore una penale omnicom- prensiva di importo pari a 2 mensilità dell’ultimo canone corrisposto, per ogni mese solare di ritardo nel rilascio dell'immobile e salvo il risarcimento del mag- gior danno.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.