Lavoro minorile Clausole campione

Lavoro minorile. 1. Il lavoro minorile, femminile e degli adolescenti è disciplinato dalle vigenti leggi in materia.
Lavoro minorile. Non è ammessa alcuna forma di lavoro minorile.
Lavoro minorile. 1. Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.
Lavoro minorile. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il lavoro minorile si riferisce a qualsiasi attività dannosa per la crescita dei minori, che ne comprometta la salute o impedisca loro di frequentare la scuola dell’obbligo.
Lavoro minorile. Conformità alle norme fondamentali del lavoro dell’OIL; qualsiasi tipo di lavoro minorile che violi queste norme deve essere proibito ed evitato all’interno dell’azienda.
Lavoro minorile. 3.1.1 I Fornitori non devono utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro minorile: nessuna persona di età inferiore a quella stabilita dalla Normativa Nazionale per il completamento dell’istruzione scolastica obbligatoria (e comunque nessuna persona con meno di 15 anni di età) deve essere assunta da qualsiasi Fornitore. Se la Normativa Nazionale prevede un’età minima di 14 anni in accordo con le eccezioni previste per i Paesi in via di sviluppo che aderiscono alla Convenzione ILO 138, si applica l’età di 14 anni.
Lavoro minorile. I fornitori non devono impiegare lavoratori di età inferiore ai 15 anni e devono rispettare le norme dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. Se le leggi locali stabiliscono un età minima più elevata, i fornitori devono rispettare le relative disposizioni. I lavoratori con meno di 18 anni non possono svolgere lavori che potrebbero mettere a repentaglio i loro diritti umani, la loro salute, sicurezza o istruzione.
Lavoro minorile. Le retribuzioni versate ai dipendenti saranno pari almeno al minimo salariale previsto dalle leggi vigenti. Le ferie annuali retribuite e le festività saranno riconosciute come previsto dalle leggi in vigore. Le indennità versate dai Fornitori comprenderanno, per lo meno, quelle previste dalle leggi vigenti. Per ogni periodo di retribuzione, il Fornitore darà ai suoi dipendenti una busta paga comprensibile. Le detrazioni dallo stipendio non saranno eccessive e devono essere dettagliate chiaramente. Gli stipendi saranno versati puntualmente almeno una volta al mese, o secondo una frequenza più breve, come previsto dalle leggi vigenti. I Fornitori rispetteranno le leggi e gli standard di settori vigenti in materia di orari di lavoro e devono concedere ai dipendenti almeno un giorno di riposo in un arco di tempo di sette giorni. Se fosse necessario od obbligatorio svolgere degli straordinari, i dipendenti saranno informati con un preavviso ragionevole. I Fornitori corrisponderanno gli straordinari dei dipendenti a una tariffa maggiore delle retribuzioni normali, e in conformità con le leggi vigenti. I Fornitori consentiranno ai dipendenti di fare tutte le pause previste dalle normative in vigore e, in ogni caso, pause, pause pranzo e pause per andare in bagno ragionevoli. I Fornitori rispetteranno le leggi vigenti e impiegheranno esclusivamente le persone che hanno raggiunto l’età lavorativa minima legale o i 15 anni, qualunque sia più alta, o l’età prevista dalle leggi in vigore circa il completamento dell’istruzione obbligatoria. Per i lavori che richiedono una maggiore maturità, sono di natura pericolosa, comportano lo svolgimento di mansioni notturne o pongono rischi per la sicurezza, tali dipendenti devono aver compiuto i 18 anni di età. I Fornitori manterranno una documentazione ufficiale sulla data di nascita di ogni dipendente. Se tale documentazione non è disponibile, dovranno applicare un metodo legittimo e affidabile per valutare e confermare l’età di ogni dipendente. Il requisito sull’età lavorativa minima è valido per tutto il lavoro eseguito in subappalto, in parte o per intero, a casa o presso imprese artigianali.
Lavoro minorile. Elettrotec S.r.l., nel rispetto dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, assicura e garantisce che i prodotti forniti in esecuzione del contratto in oggetto non sono ottenuti mediante prestazione di lavoro minorile.
Lavoro minorile. Il lavoro minorile, come definito dall'OIL e le NU, non è consentito. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:  OIL C138 Età minima;  OIL C182 Forme peggiori di lavoro minorile. Sono applicate le seguenti convenzioni quali requisiti minimi:  OIL C111 Discriminazione; • OIL C159 Reinserimento professionale e occupazione (persone disabili); • OIL C169 Popoli indigeni e tribali.