Common use of TRATTAMENTO DEL PERSONALE Clause in Contracts

TRATTAMENTO DEL PERSONALE. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, per l’intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tem- po indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi inte- grativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggior- mente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle specifiche Tabelle relative al costo del lavoro depositate presso il Mini- stero del Lavoro. Per le Cooperative dovrà essere applicato il C.C.N.L. delle Cooperative sociali. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative So- ciali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni sti- pulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuri- dica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non as- sorbibili, qualora previsto dai contratti in essere. A tutto il personale si dovranno applicare le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del per- sonale medesimo, restando pertanto a carico del Concessionario tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Rego- lamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune, entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. Il Concessionario riconosce che il Comune di Castellino del Biferno risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale di- pendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune conce- dente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministra- zione concedente.

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TRATTAMENTO DEL PERSONALE. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, per l’intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tem- po indeterminato Gli operatori avranno rapporti di lavoro solamente con la ditta aggiudicataria che a tempo determinato, assicurerà nei loro confronti la piena applicazione delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore del settore. La ditta dovrà applicare al personale impiegato nell’appalto in oggetto il contratto collettivo nazionale e dagli accordi inte- grativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali territoriale in vigore per il settore e dei lavoratori, maggior- mente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località per la zona in cui si svolge eseguono le prestazioni di lavoro stipulate dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il serviziocui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente ai sensi dell’art. 30, con applicazione delle specifiche Tabelle relative al costo comma 4, del lavoro depositate presso D.Lgs. 50/2016, garantendo ai propri operatori il Mini- stero del Lavoro. Per le Cooperative dovrà essere applicato il C.C.N.L. delle Cooperative sociali. Nel caso trattamento minimo salariale dello specifico settore di Società Cooperative inquadramento, nonché le condizioni normative risultanti da successive modifiche e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratoriintegrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al rinnovo degli accordi succitatialla loro sostituzione e, nonché per le Cooperative So- ciali se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario la ditta aggiudicataria anche se nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sti- pulanti stipulanti o receda da esse esse. La ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuri- dica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni dei regolamenti vigenti in materia di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle cooperative assicurazioni sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non as- sorbibili, qualora previsto dai contratti in essere. A tutto il personale si dovranno applicare le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del per- sonale medesimo, restando pertanto La stessa è tenuta al pagamento dei contributi posti a carico del Concessionario datore di lavoro. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti delle Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della medesima. Naturalmente quanto sopra vale non solo per la ditta aggiudicataria, ma anche per l’eventuale soggetto incaricato di subappalto o subfornitura. La S.A. si riserva la facoltà di operare tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Rego- lamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune, entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. Il Concessionario riconosce controlli che il Comune di Castellino riterrà opportuni per la verifica del Biferno risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale di- pendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune conce- dente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministra- zione concedenterispetto degli obblighi suddetti.

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TRATTAMENTO DEL PERSONALE. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoliAi sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la Ditta dovrà applicare al personale impiegato nell’appalto in oggetto il Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per l’intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tem- po indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative settore e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi inte- grativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggior- mente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località per la zona in cui si svolge eseguono le prestazioni di lavoro e quello il serviziocui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. La Ditta dovrà garantire ai propri operatori il trattamento minimo salariale dello specifico settore di inquadramento, con applicazione delle specifiche Tabelle relative al costo del lavoro depositate presso il Mini- stero del Lavoro. Per le Cooperative dovrà essere applicato il C.C.N.L. delle Cooperative sociali. Nel caso di Società Cooperative nonché le condizioni normative risultanti da successive modifiche e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratoriintegrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nel territorio di competenza dell’Appalto. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al rinnovo degli accordi succitatialla loro sostituzione e, nonché per le Cooperative So- ciali se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario la ditta aggiudicataria anche se nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sti- pulanti stipulanti o receda da esse esse. La ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuri- dica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni dei regolamenti vigenti in materia di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle cooperative assicurazioni sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non as- sorbibili, qualora previsto dai contratti in essere. A tutto il personale si dovranno applicare le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del per- sonale medesimo, restando pertanto La stessa è tenuta al pagamento dei contributi posti a carico del Concessionario datore di lavoro. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti delle Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della medesima. Naturalmente quanto sopra vale non solo per la ditta aggiudicataria, ma anche per l’eventuale soggetto incaricato di subappalto o subfornitura. La S.A. si riserva la facoltà di operare tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Rego- lamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune, entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. Il Concessionario riconosce controlli che il Comune di Castellino riterrà opportuni per la verifica del Biferno risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale di- pendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune conce- dente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministra- zione concedenterispetto degli obblighi suddetti.

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TRATTAMENTO DEL PERSONALE. Fermo Xxxxx restando quanto stabilito che dalla presente convenzione non sorge alcun rapporto fra l’Ente e il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice, spetta esclusivamente alla Ditta appaltatrice curare l’osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte e favore dei dipendenti e/o dei soci lavoratori in caso di cooperativa. La Ditta appaltatrice è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria nei confronti degli operatori addetti ai precedenti articoliservizi, per l’intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai sollevando l’Ente da ogni responsabilità al riguardo. La Ditta appaltatrice applica nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia a tem- po indeterminato che a tempo determinato, dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali contratti collettivi di Lavoro lavoro vigenti durante tutto il periodo di Settore e dagli accordi inte- grativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e durata dell’appalto. Il trattamento economico dei lavoratori, maggior- mente rappresentative soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione delle specifiche Tabelle relative al costo del lavoro depositate presso il Mini- stero del Lavoroquello dei lavoratori dipendenti della stessa. Per le Cooperative L’adempimento di tale obbligo dovrà essere applicato comprovato dalla Ditta appaltatrice mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante il C.C.N.L. testo unico della documentazione amministrativa. La Ditta appaltatrice presenta, su richiesta dell’Ente, la documentazione comprovante che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi presso i rispettivi Enti. Su richiesta dell’Ente, la Ditta appaltatrice esibisce gli estratti delle Cooperative socialibuste paga del personale impiegato nei servizi e i modelli dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali a dimostrazione di rispetto dei predetti adempimenti. Nel caso L’inosservanza delle prescrizioni di Società Cooperative le condizioni normative cui al presente articolo sarà motivo di risoluzione del contratto di appalto, previo incameramento della cauzione, e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative So- ciali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni sti- pulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuri- dica, economica e sindacale. Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SSazioni a tutela degli interessi dell’Ente. maggiormente rappresentative Del contenuto del presente articolo la Ditta appaltatrice deve dare notizia scritta a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non as- sorbibili, qualora previsto dai contratti in essere. A tutto il suo personale si dovranno applicare le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del per- sonale medesimo, restando pertanto a carico del Concessionario tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Rego- lamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune, entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. Il Concessionario riconosce che il Comune di Castellino del Biferno risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica dipendente e/o giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale di- pendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune conce- dente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministra- zione concedenteai soci.

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