TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO Clausole campione

TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO. Per i dipendenti che nel corso dell'anno effettuano trasferte che comportano almeno 40 pernottamenti e che sono in servizio alla data di erogazione, viene riconosciuto il seguente importo lordo annuo forfettario erogato sotto forma di una tantum pagato con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a partire dal 2017 per il 2016: • da 40 a 80 pernottamenti € 540,00 • oltre 80 pernottamenti € 940,00 Al dipendente inviato in missione per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana.
TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tec- niche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato. Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti inin- terrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in tra- sferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 gior- ni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un pe- riodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di tra- sporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certifica- zione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esami- nati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia s...
TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO. Per i dipendenti che, nel corso dell'anno, effettuano trasferte che comportano almeno 40 pernottamenti, viene riconosciuto il seguente importo lordo annuo forfettario erogato sotto forma di una tantum pagato con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a partire dal 2007 per il 2006: • da 40 a 80 pernottamenti € 400,00 • oltre 80 pernottamenti € 700,00 Per i trasferimenti di residenza che avvengano per iniziativa dell'Impresa, ad integrazione di quanto previsto dagli art. 65 e 135 del CCNL, l'Impresa riconoscerà al dipendente trasferito i seguenti contributi: • nel 1° anno il 100% della eventuale differenza di affitto della casa • nel 2° anno il 75% della eventuale differenza di affitto della casa • nel 3° anno il 50% della eventuale differenza di affitto della casa • nel 4° anno il 25% della eventuale differenza di affitto della casa Oltre tale periodo nulla è dovuto. I contributi riconosciuti sono inseriti in busta paga.
TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato. Il rimborso delle spese o l'indennità forfettaria di trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutto l'arco temporale fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).