Tetti economici Clausole campione

Tetti economici. Le Parti convengono che oggetto del presente contratto sono le prestazioni della/e discipline sopra descritta/e previste dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, definite dalla S.C. Cup-Call Center in base alle valutazioni analitiche della domanda e dei tempi di attesa, modificabile nel corso di validità del contratto, con preavviso almeno trimestrale. L’Istituto si impegna ad erogarle, entro i tetti economici successivamente indicati, agli utenti residenti nel territorio dell’Azienda e delle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana, nonché per i residenti fuori Regione Toscana. Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda le Parti convengono che il Budget economico lordo scontato assegnato per le attività erogate ai pazienti residenti in Regione Toscana è pari a: ANNO 2021 € 111.839,00 ANNO 2022 € 103.236,00 ANNO 2023 € 94.633,00 ANNO 2024 € 86.030,00 Il budget economico lordo scontato assegnato per le attività erogate a pazienti residenti fuori Regione Toscana è pari a: ANNO 2021 € 0 ANNO 2022 € 0 ANNO 2023 € 0 ANNO 2024 € 0 Per la remunerazione delle prestazioni rese a favore di pazienti extraregionali, l’Azienda fa riferimento alle direttive impartire dalla Regione Toscana con la delibera n. 1168 del 10/08/2020 o a eventuali successive disposizioni regionali o nazionali. L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.
Tetti economici. Le Parti convengono che oggetto del presente contratto sono le prestazioni di PMA descritte nel vigente "ALLEGATO A" contenuto nella GRT. 1197/2019 e "ALLEGATO A" contenuto nella GRT 444/2019 (diagnosi pre-impianto PGT), alle quali si rimanda per puntuale dettaglio, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni. L’Istituto si impegna ad erogarle, entro i tetti economici successivamente indicati, agli utenti residenti nel territorio dell’Azienda e delle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana nonchè ai residenti fuori Regione Toscana. Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda, vengono assegnati i seguenti tetti economici al lordo scontato per ciascuna delle annualità di cui all‘art.18: - € 150.952,20 riferito ai residenti nella Regione Toscana -€ 352.221,80 riferito ai residenti fuori Regione Toscana. L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre il tetto economico complessivo annuo massimo di € 503.174,00 (lordo scontato). L’Azienda si impegna a riconoscere economicamente le prestazioni erogate ai residenti fuori Regione Toscana in possesso della autorizzazione preventiva (secondo l’allegato ALL 1), da parte della Asl di residenza dell'utente a livello di flusso compensazioni interregionali. Le prestazioni erogate dall’Istituto con fatturazione diretta alla ASL di residenza dei pazienti si intendono escluse dal tetto complessivo previsto. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Allegato 1 potrà essere modificato dalla Regione Toscana nel corso di vigenza della presente convenzione. Le Parti concordano che, a seguito di monitoraggi trimestrali sull‘andamento delle attività, potranno essere eventualmente utilizzate risorse residue per il non completo raggiungimento di uno dei due tetti sull’altro, fino comunque al raggiungimento del tetto massimo annuo complessivo sopra indicato.
Tetti economici. 1. Per i cittadini residenti nel territorio di competenza dell’Azienda, la Società si impegna ad eseguire le prestazioni riabilitative di assistenza ospedaliera, extra- ospedaliera, nei vari regimi assistenziali previsti, le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione, nonché le prestazioni dedicate all’accoglienza di persone in stato vegetativo entro un tetto economico massimo pari a € 10.727.688, già rivalutato per gli anni 2019 e 2020, in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 1476. 2. Le Parti concordano di articolare il budget complessivo di cui al comma precedente in base alla declinazione di seguito rappresentata, definità tenuto conto 16 del fabbisogno rilevato in termini di flussi di mobilità sanitaria passiva e di tempi di attesa per l’inserimento nel percorso riabilitativo. Detta articolazione è approvata in sede di Consiglio di Amministrazione della Società, per ogni anno di vigenza del presente Accordo, con l’introduzione delle dovute variazioni per gli anni 2022 e 2023, in caso di mutamenti nel fabbiosgno sanitario rilevato: - riabilitazione ospedaliera, cod. 75 e cod. 56: € 7.600.000; - riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale, a ciclo diurno, ambulatoriale e domicialiare: € 2.727.688; - prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione: € €.400.000. 3. Per quanto riguarda le prestazioni dedicate all’accoglienza di persone in stato vegetativo persistente, in caso di eventuale sua attivazione, le Parti concordano di orientare a tal fine quota delle risorse previste dal presente Accordo per la riabilitazione extra-ospedaliera, per un tetto di spesa massimo di € 60.000,00. 4. Per i cittadini residenti nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana, in relazione all’attività di riabilitazione ospedaliera (cod. 56 e cod. 75), non si prevedono specifici tetti di spesa, in attuazione della nota Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale del 20 aprile 2020 - la più recente sull’argomento - recante i criteri per il calcolo delle compensazioni da iscrivere al bilancio di esercizio 2019, la quale prevede che nessun flusso oggetto di compensazione sarà soggetto a tetto economico-finanziario, per quanto non si escluda che per l’esercizio 2020 e per gli esercizi successivi possa essere valutata l’opportunità di ripristinare dei tetti alla mobilità sanitaria infraregione, nel qual caso è presumibile che gli importi relati...
Tetti economici. Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda, vengono assegnati all’Istituto i sotto indicati tetti economici per l’ambito territoriale di …….: ♦periodo 01.05.2019 – 31.12.2019 - € ………………….. ♦ periodo 01.01.2020 – 30.04.2020 - € …………………….. per un totale pari a € …………………………………… L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.