Common use of Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Clause in Contracts

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 180 giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si ritiene approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L'Appaltatore provvederà, a proprie cura e spese, alla custodia ed alla manutenzione di tutte le opere fino alla loro consegna al Committente.

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 180 giorni sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si ritiene intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO, con direzione lavori interna all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo deve essere emesso entro tre mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L'Appaltatore provvederà, a proprie cura e spese, alla custodia ed alla manutenzione di tutte le opere fino alla loro consegna al Committentedall’ultimazione dei lavori.

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 180 giorni sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si ritiene intende tacitamente approvato ancorché anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dalla scadenza del suddetto terminedall’ultimazione dei lavori. Nell’arco Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. L'Appaltatore provvederàcollaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, a proprie cura e spese, alla custodia ed alla manutenzione di tutte le opere fino alla loro consegna al Committentenel capitolato speciale o nel contratto.

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