Common use of Svolgimento della prestazione Clause in Contracts

Svolgimento della prestazione. L’attività del collaboratore deve: • conservare margini di autonomia, ancorché coordinabili con l’organizzazione del committente; • essere valutata e valutabile indipendentemente dal tempo di esecuzione Nell’ipotesi di istanza di certificazione relativa a più contratti di collaborazione aventi le stesse caratteristiche è necessario valutare le motivazioni che giustificano il coinvolgimento di più lavoratori autonomi per la realizzazione del risultato Qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati che svolgono mansioni analoghe, ovvero, se diverse, con le stesse modalità di quelle dedotte nel contratto di collaborazione da certificare, le parti devono evidenziare in modo molto rigoroso gli elementi di autonomia dell’attività e le distinzioni con il lavoro subordinato. Non sono agevolmente individuabili i requisiti del lavoro coordinato e continuativo nelle attività che per le consuete modalità di svolgimento legate alla natura della prestazione presuppongono di norma la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un preposto ovvero che prevedono mansioni esecutive e ripetitive. Per questo motivo non sono ammesse, salvo specifiche situazioni e condizioni legittimanti verificate dalla Commissione, alla certificazione le seguenti prestazioni: • commessi; • camerieri; addetti alla somministrazione di cibi e bevande al pubblico; • operai edili che svolgono attività meramente esecutive; • prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound; • attività di segreteria; • addetti alla pulizia; • magazzinieri; • altre attività aventi le caratteristiche sopra evidenziate.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale, Contratto a Tempo Parziale 67, Contratto a Tempo Parziale 67

Svolgimento della prestazione. L’attività del collaboratore deve: conservare margini di autonomia, ancorché coordinabili con l’organizzazione del committente; essere valutata e valutabile indipendentemente dal tempo di esecuzione Nell’ipotesi di istanza di certificazione relativa a più contratti di collaborazione aventi le stesse caratteristiche è necessario valutare le motivazioni che giustificano il coinvolgimento di più lavoratori autonomi per la realizzazione del risultato Qualora in azienda siano presenti lavoratori subordinati che svolgono mansioni analoghe, ovvero, se diverse, con le stesse modalità di quelle dedotte nel contratto di collaborazione da certificare, le parti devono evidenziare in modo molto rigoroso gli elementi di autonomia dell’attività e le distinzioni con il lavoro subordinato. Non sono agevolmente individuabili i requisiti del lavoro coordinato e continuativo nelle attività che per le consuete modalità di svolgimento legate alla natura della prestazione presuppongono di norma la sottoposizione al potere direttivo e gerarchico di un preposto ovvero che prevedono mansioni esecutive e ripetitive. Per questo motivo non sono ammesse, salvo specifiche situazioni e condizioni legittimanti verificate dalla Commissione, alla certificazione le seguenti prestazioni: commessi; camerieri; addetti alla somministrazione di cibi e bevande al pubblico; operai edili che svolgono attività meramente esecutive; prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound; attività di segreteria; addetti alla pulizia; magazzinieri; altre attività aventi le caratteristiche sopra evidenziate.

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