Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Autorità provvederà, mentre ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e smi, a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite: pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività accessorie è possibile procedere al agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto dell’intera partel’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali (requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; requisito di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266) previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del valore attribuito contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a ciascun servizio, è pari manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al 95% del valore complessivo dell’appaltosubappaltatore o ai suoi ausiliari. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantequalora, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni tal caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessoesecuzione del contratto. L’appaltatore rimane responsabileL’Appaltatore si obbliga, in solido con il subappaltatoreai sensi dell’articolo 118, dell’osservanza comma 4, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. InoltreL’Autorità, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del codice, qualora lo stesso non si avvalga motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di subappalto) pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che dovesse gestire il servizio quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di trasporto dei rifiuti cimiteriali contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al punto i) risarcimento del precedente artdanno. 1In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, deve essere l’Autorità revocherà, in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare autotutela, l’autorizzazione al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Restano fermi tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e gli adempimenti previsti dalla dall’art. 35, comma 28, della Legge 13.8.2010 4 agosto 2006, n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria248.

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SUBAPPALTO. Come L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti punti. L’Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori. L’Appaltatore si obbliga a consegnare, a richiesta di ENEL e fermo restando quanto già previsto dall’artal precedente punto 37.3., tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità del trattamento dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice nonché a comunicare a ENEL tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore. 118 L’Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevata ENEL da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai suoi dipendenti e da quelli dell’impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali. Fermo restando quanto previsto dalla clausola sul trattamento dei dati personali al precedente art.17 “Tutela dei dati personali” e ad integrazione della stessa, ENEL informa l’Appaltatore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle imprese appaltatrici ed eventualmente subappaltatrici (ivi compreso il controllo degli accessi nei cantieri) è effettuato esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del D. Lgs n. 163/2006Contratto e con la disciplina legale in materia di misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nonché del lavoro nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma cartacea ed automatizzata sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui alle leggi presenti e future. Sarà cura dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice provvedere ad informare gli interessati ed ottenere, ove dovuti e/o richiesti dalla società del Gruppo ENEL Committente, i consensi necessari per il concorrente in sede trattamento dei dati personali necessari per le finalità di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesicui sopra. In particolare, in presenza caso di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al eventuale subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito l’Appaltatore si impegna a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento punto 17 ”Tutela dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuariadati personali”. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto adempimento di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli detti obblighi di tracciabilità finanziariada parte dei terzi subappaltatori.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 Il subappalto è ammesso, nei limiti del D. Lgs n. 163/200650% del valore del presente contratto alle condizioni e con i limiti previsti dalle vigenti norme di legge e dai documenti contrattuali, il concorrente previa indicazione in sede di offerta deve indicare quale da parte dell’Appaltatore dei lavori che intende subappaltare e previa autorizzazione di XXXXX.XX. L’Appaltatore ha dichiarato / non ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni, nel rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . XXXXX.XX, nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del servizio intenda subappaltareD. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto può procedere a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolareservizi ed al fornitore di beni o lavori, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre l’importo dovuto per le attività accessorie è possibile procedere prestazioni dagli stessi eseguite. L’Appaltatore resterà ugualmente responsabile, di fronte al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizioCommittente, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabilelavori subappaltati, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del . L’Appaltatore deve garantire che il subappaltatore applichi gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo stabilito dai non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e territoriali vigenti nei conforti siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Prima dell'effettivo inizio dei dipendenti lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte del Committente l’Appaltatore dovrà far pervenire, al Committente stesso, la documentazione della avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento degli stati di avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori e/o cottimisti per i precedenti SAL, con le prestazioni rese nell’ambito indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. Per tutto quanto non esplicitato nel presente paragrafo si rimanda all’art. 105 del subappaltoCodice ed s.m.i. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente e alla L. n. 108/2021 art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria49.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il Il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte ha facoltà ricorrere al subappalto e a tal fine indica all’atto dell’offerta le parti del servizio intenda che intende subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono ; in mancanza di tali indicazioni il divieto di affidamento subappalto non è autorizzato. Non si configurano come attività affidate in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 all’art. 105, comma 3 del presente capitolato con l’esclusione Codice. Per l’esecuzione dei servizi di R&S di Fase 3 finalizzati alla realizzazione, test e validazione di un prototipo, descritti nel paragrafo § 5 è fatto divieto di subappalto all’impresa che partecipi alla procedura per l’affidamento dell’appalto principale, a meno che l’oggetto del sub-appalto consista in forniture di Tale previsione è motivata dalla necessità di garantire condizioni di concorrenza nel mercato, evitando situazioni di restringimento dei canali di approvvigionamento di particolari beni/servizi che concorrano alla realizzazione delle seguenti attività soluzioni prototipali oggetto del progetto di R&S presentato. È invece consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore da considerarsi accessorie: - smaltimento parte di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. L'affidatario del contratto depositerà il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni di Fase. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività requisiti di polizia mortuariaqualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il Il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltanteaffidato, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) termini prestazionali che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaeconomici.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’affidamento del subappalto è regolato dal DLGS 50/2016 e xx.xx. 118 e ii.. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Azienda, pena l’immediata risoluzione del D. Lgs n. 163/2006contratto ed il conseguente incameramento della cauzione. Nell’ipotesi di subappalto occulto, il concorrente in sede indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l’Azienda sia eventualmente verso terzi, di offerta deve indicare quale qualsiasi infrazione alle norme e disposizione del presente Capitolato compiute dalla ditta subappaltatrice. Previa autorizzazione scritta da parte del servizio intenda subappaltareCommittente, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento è consentito alla Ditta affidare in subappalto per particolari ipotesil’esecuzione di parte della fornitura oggetto del contratto, indicando nell’offerta le parti che intende eventualmente subappaltare a terzi. In particolareL’autorizzazione da parte dell’Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra Committente e Xxxxx aggiudicataria, in presenza rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi contrattuali. E’ vietato all'Aggiudicatario di tracciabilità finanziaria previsti cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136legge. L’appaltatore si impegna La cessione fa sorgere nel Committente il diritto a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Così come previsto dalla vigente legislazione, non ricorrono gli estremi del Governo della Provincia subappalto e non è necessaria alcuna autorizzazione nel caso di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi affidamento di tracciabilità finanziariaattività specialistiche a Ditte terze.

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SUBAPPALTO. Come Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà più autorizzabile. Ai fini della dichiarazione di subappalto, il concorrente in sede la stazione appaltante ha predisposto apposito modulo da compilare denominato “Modulo Dichiarazione di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltaresubappalto” (Allegato S), ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesida inserire nella busta digitale contenente la documentazione amministrativa. In particolare, in presenza suddetta dichiarazione, ciascun concorrente, anche plurimo (consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, ecc.), che intende ricorrere al subappalto, specificherà:  se intende ricorrere al subappalto pur risultando in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, degli eventuali requisiti di carattere speciale o di esecuzione prescritti dal disciplinare o dalla normativa vigente per l’esecuzione anche delle prestazioni secondarie;  se intende ricorrere al subappalto necessario in quanto risulta sprovvisto dei requisiti di idoneità professionale, degli eventuali requisiti di carattere speciale o di esecuzione prescritti dal disciplinare o dalla normativa vigente per l’esecuzione delle prestazioni secondarie. Nella dichiarazione di subappalto andranno in ogni caso specificate le attività prevalenti, oggetto di subappalto e la quota parte subappaltabile (espressa in percentuale) che si intende subappaltare. Non è in ogni caso obbligatoria l’indicazione del subappaltatore sin dalla partecipazione alla gara. Il concorrente privo dei requisiti per una o più prestazioni secondarie che ometta la dichiarazione di subappalto necessario relativamente a tali prestazioni non deve potrà essere superiore ammesso al 30%soccorso istruttorio, mentre ex art.83, comma 9, del Codice, e, quindi, sarà escluso, in quanto il subappalto necessario è il mezzo per ovviare alla carenza dei requisiti per eseguire la/le attività accessorie è possibile procedere prestazione/i in questione. Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto dell’intera partesi richiama quanto previsto dall’art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui la Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l’istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato. Il valore complessivo delle La mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Non si configurano come attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono affidate in subappalto quelle di cui al titolo 1 all’art. 105, comma 3, del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltoCodice. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessoparticolare, ai sensi dell’art. L’appaltatore rimane responsabile105, comma 3, lett. c-bis), del Codice, non si configurano attività affidate in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per subappalto le prestazioni rese nell’ambito del subappaltoin favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante ed prima o contestualmente alla Prefettura- Ufficio Territoriale sottoscrizione del Governo contratto di appalto ma è facoltà del concorrente di dichiararli sin da subito in sede di partecipazione alla gara al fine di agevolare la comprova dell’avvenuta sottoscrizione dei medesimi. Il possesso in capo ai sub-appaltatori dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016 deve essere dimostrato tramite autonomo DGUE firmato dal legale rappresentante di ogni sub-appaltatario della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaterna o dal legale rappresentante del concorrente, da allegarsi al DGUE del concorrente.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Relativi Allegati

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artIl sub-appalto è autorizzabile esclusivamente per talune parti delle lavorazioni che caratterizzano l’appalto. Il subappalto è disciplinato dalla normativa vigente. L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs n. D.Lgs. 163/2006, il concorrente e delle disposizioni di cui al DPR 34/2000 ed in sede accordo a quanto indicato nella nota illustrativa emanata dall’Autorità di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiVigilanza sui Lavori Pubblici. In particolare, in presenza di attività prevalentiai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori: provvedere, ”entro il termine di venti (20) giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante” all’art. 118 comma 2 punto 2 del D.Lgs. 163/2006 e al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base momento del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% deposito presso il soggetto appaltante del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese ; se nel bando di gara l’Amministrazione ha indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, “è fatto obbligo ai soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzaaggiudicatari di trasmettere, entro la venti giorni dalla data di inizio ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”; “L’impresa che si avvale del serviziosubappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine fissato dalla normativa vigente, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio” (punto 9 del c. 3 dell’art. 18). Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla direzione dei lavori, anche attraverso l’Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, il subappaltoresponsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell’inadempienza. In Qualora l’appaltatore non provveda ad eliminare tale inadempienza, l'Amministrazione segnalerà il fatto all’Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta. Nella eventualità di rescissione o di esecuzione d’ufficio per effetto del persistere dell’inadempienza, l'Amministrazione incamererà l'intera cauzione versata dall'Impresa. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto. L’appaltatore resta in ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di tutti subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Il direttore dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione, di cui all’art. 5 del d.lgs. 494/96, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Non sono comunque da considerare sub-appalti: i servizi oggetto dell’appalto stessonoleggi di macchine e mezzi d’opera funzionanti con personale dell’Appaltatore (dell’art. L’appaltatore rimane responsabile118 del D.Lgs. 163/2006); il trasporto che non preveda l’impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell’Appaltatore; la fornitura di materiale, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti; Sono da considerare sub-appalti: - i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l’impiego di personale del Subappaltatore; - i movimenti di terra, la fornitura in opera del materiale lapideo da cava; E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in solido con qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il subappaltatoresolo o prevalente utilizzo di manodopera, dell’osservanza del trattamento economico compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per attrezzature di questo (art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369). Per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al punto i) ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del precedente artrelativo subappalto e all'allontanamento del subappaltatore. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio L'annullamento di tale servizio da comprovare al momento subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadata fissata per la ultimazione delle opere.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni - L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Per le prestazioni rese in subappalto, mentre l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. - In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. - Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. - L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partesuddette attività. Il valore complessivo - I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore deposita presso l’Autorità il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. - Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. - In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. - In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. - Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. - L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. - Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. - L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. - Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, - L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. - L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. - L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. - L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. - L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre- In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. - L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. - Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. - Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. - L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. - L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. - Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. - L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il soggetto subappaltatore responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire compreso il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali subappaltatore), di cui al punto i) periodo precedente, il responsabile unico del precedente artprocedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento - Xxx non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice. - Art. 15– Cessione del contratto e del credito - Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportarecedere il presente contratto, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed della cessione stessa. - Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. - L’Appaltatore può cedere i sub contraenti attestino crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 cui alla l. n. 13652/1991. L’appaltatore - E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale comunicare il CIG del Governo della Provincia presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. - Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui al presente articolo - fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno - il presente contratto si intende risolto di diritto.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, il concorrente a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltarecottimo, ferme fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesisubappalto. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la La quota parte subappaltabile appaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo complessivo del contratto. L’affidamento del subappalto o del cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: I Concorrenti all’atto dell’offerta o l’Affidatario, nel caso di appaltovarianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L’appaltatore, una volta stipulato il L’Affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto, deve depositarlo entro subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantel’Azienda Ospedaliera, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali di qualificazione prescritti dal bando di gara (requisiti generali/economici/tecnici) in relazione alla prestazione subappaltata. Non dovranno sussistere nei confronti dell’Affidatario del subappalto o del cottimo, alcun divieto previsti dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e tecnico-economici successive modificazioni. L’Affidatario dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli Affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite e dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo fiduciario deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzapartecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro la data di inizio trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per quanto non espressamente richiamato si demanda all’art. 105 del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaD.lgs 50/2016.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo di ogni singolo contratto attuativo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è autorizzato dalla società utilizzatrice. Il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve indicare essere inviata anche all’Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la società utilizzatrice non autorizzerà il subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del servizio intenda subappaltareD.Lgs. n. 50/2016, ferme restando il Fornitore deve applicare, per le vigenti disposizioni che prevedono il divieto prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di affidamento aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto per particolari ipotesinon può formare oggetto di ulteriore subappalto. In particolareFuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, in presenza il Fornitore si obbliga a trasmettere alla società utilizzatrice entro 20 (venti) giorni dalla data di attività prevalenticiascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la quota parte subappaltabile copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non deve essere superiore al 30%, mentre per trasmetta le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base fatture quietanzate del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle subappaltatore nel termine di cui al titolo 1 comma precedente, i servizi utilizzatori dalla società utilizzatrice sospendono il successivo pagamento a favore del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltoFornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza inadempimento da parte del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) Fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, i servizi utilizzatori potranno risolvere i contratti attuativi, l’Ente potrà risolvere l’Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, il concorrente a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltarecottimo, ferme fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesisubappalto. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la La quota parte subappaltabile appaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 540% dell’importo complessivo del contratto. L’affidamento del subappalto o del cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: I Concorrenti all’atto dell’offerta o l’Affidatario, nel caso di appaltovarianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L’appaltatore, una volta stipulato il L’Affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto, deve depositarlo entro subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantel’Azienda Ospedaliera, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali di qualificazione prescritti dal bando di gara (requisiti generali/economici/tecnici) in relazione alla prestazione subappaltata. Non dovranno sussistere nei confronti dell’Affidatario del subappalto o del cottimo, alcun divieto previsti dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e tecnico-economici successive modificazioni. L’Affidatario dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli Affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite e dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo fiduciario deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzapartecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro la data di inizio trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per quanto non espressamente richiamato si demanda all’art. 105 del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaD.lgs 50/2016.

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SUBAPPALTO. Come In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 105 del D. Lgs Lgs. n. 163/200650/2016. Le Ditte, il concorrente in sede di offerta deve all’atto dell’offerta, devono indicare quale la parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolareintendono eventualmente subappaltare a terzi, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 9530 % del valore complessivo dell’appaltodel contratto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappaltosubappalto presso l’Azienda USL di Parma almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, deve depositarlo da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla Ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Azienda USL di Parma. In ogni caso, l’Azienda USL di Parma rimane estranea al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto l’Azienda USL di Parma provvederà al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali naturali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la consecutivi dalla data di inizio del serviziociascun pagamento effettuato nei loro confronti, il subappaltocopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapagate.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artIl servizio può essere subappaltato entro il limite del 50% (cinquanta percento) dell’importo complessivo contrattuale. 118 Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la prestazione che intende subappaltare (vds. Disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: – deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, del D. Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; – verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 163/200650/2016), il concorrente nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni relazione al valore percentuale delle prestazioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui Salvo nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione non provvede al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento pagamento diretto dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatoresubappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 (venti) giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la dalla data di inizio del serviziociascun pagamento effettuato a proprio favore, il subappaltocopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile Qualora l’Appaltatore non provveda agli adempimenti nei confronti dell’Amministrazione termini, l’Amministrazione può imporgli di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabileadempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in solido con il subappaltatorecaso di ulteriore inadempimento, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti comunicare la sospensione dei dipendenti termini per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (l’erogazione delle rate di acconto o l’appaltatore in caso lo stesso di saldo fino a che l’Appaltatore non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaprovveda.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti Per i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del della presente procedura non è ammesso subappalto. InoltreMilano, il soggetto subappaltatore (lì …………………………… IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente artdal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, deve essere in possesso comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltocorretta esecuzione. Il contratto Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese Milano, a qualsiasi titolo interessate ai lavoricoinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, servizinonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, forniture deve riportaresono consapevoli del presente patto di integrità, a pena il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi quanto disposto dallo stesso patto di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136integrità. L’appaltatore Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo rendere pubblici i dati più rilevanti della Provincia procedura, di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.seguito riportati:

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. 118 Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto specifico e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del D. Lgs n. 163/2006contratto, il concorrente deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di offerta deve indicare quale gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto subappaltatore dei requisiti di affidamento qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in subappalto per particolari ipotesirelazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs. 50/16. In particolare, in presenza di attività prevalentiper quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%si richiama l’art. 105, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base c. 13 del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoD.Lvo n. 50/2016. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato disposizioni che disciplinano il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile L’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi rispettare la normativa in tema di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 oggetto del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di subappaltorisoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, deve depositarlo con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario; pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni presso dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. In ogni caso, l’inadempimento dell’appaltatore, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell’art.118 del D. Lgs. n.163/06 e come un caso di grave negligenza ai sensi dell’art.136 del citato Decreto, tale da comportare la risoluzione del contratto secondo il disposto di detto articolo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata, entro il termine che sarà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che l’Amministrazione appaltantesi riserva di accogliere o meno, ai sensi dell’art.141 del DPR n.554/1999 e dell’art.118, 2° comma, del D. Lgs. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazionen.163/06. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza Con tale istanza si dovranno indicare i nominativi delle norme sull’antimafia ed imprese subappaltatrici e/o cottimiste (per le quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui ai punti 2, 3, 4 del citato art.118, secondo xxxxx, D. Lgs. n.163/06 con gli adeguamenti dovuti per l’applicazione del DPR n.34/00 e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori della circolare Ministero Lavori Pubblici n.U.L. 182/400/93 dell’1.3.2000) e si dovranno altresì precisare l’esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l’entità del ribasso formulato a favore dell’impresa appaltatrice da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista. Qualora venga autorizzato l’affidamento in relazione all’importo subappaltato autorizzasubappalto od in cottimo di cui sopra, entro la data l’appaltatore dovrà depositare presso l’Amministrazione comunale in doppia copia (una per l'Ufficio Contratti e una per l'Ufficio Tecnico) i contratti di inizio subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima L'appaltatore, ai sensi dell’art.35, comma 28, del servizioD.L. n.223/06, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, risponde in solido con il subappaltatore, dell’osservanza subappaltatore della effettuazione e del trattamento economico versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e normativo stabilito dai contratti nazionali del versamento dei contributi previdenziali e territoriali vigenti nei conforti dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del subappalto. Inoltrepagamento del corrispettivo, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali gli adempimenti di cui al punto i) precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera affidata sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del precedente artcorrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale Gli importi dovuti per l’esercizio di tale servizio da comprovare la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltosubappaltatore. Il contratto Comune di subappalto ed i subcontratti stipulati Lari provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra connessi con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena le prestazioni di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarialavoro dipendente sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso.

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Samples: comune.lari.pi.it

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare offerta, affida, in subappalto, in misura non superiore al % dell’importo del presente contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’AUSL non autorizzerà il subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’AUSL della Romagna, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il divieto Committente da qualsivoglia pretesa di affidamento terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto per particolari ipotesinon può formare oggetto di ulteriore subappalto. In particolareFuori dai casi di cui all’articolo 105, in presenza comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di attività prevalenticiascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la quota parte subappaltabile copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non deve essere superiore al 30%, mentre per trasmetta le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base fatture quietanzate del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle subappaltatore nel termine di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del serviziocomma precedente, il subappaltoCommittente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza inadempimento da parte del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) Fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, del D.Lgs. 50/2016. (ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Dispositivi Medici Per Allestimento E Somministrazione Di Farmaci Antiblastici Per Le Esigenze Di Ausl Della Romagna E Istituto Irst Di Meldola . Gara

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Oppure L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza misura pari (max 50%) dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il Ministero non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo al verificarsi di una delle tre condizioni indicate al comma 13 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti, comunque, imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività prevalentiagli stessi affidate. L’Appaltatore s’impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base copia autentica del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto ed i subcontratti stipulati sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con altre imprese il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (RTI, società o consorzio ….). Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore, ai sensi del comma 7 dell’articolo 105 citato, deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, della assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il Ministero procederà a qualsiasi titolo interessate ai lavoririchiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, serviziassegnando all’uopo un termine essenziale, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’aggiudicatario, invece, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale solidarietà viene meno solo nel caso di cui al comma 8 dell’articolo 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente ed i sub contraenti attestino principale, inclusa l’applicazione dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi medesimi contratti collettivi nazionali di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136lavoro. L’appaltatore L’esecuzione delle attività subappaltate, ai sensi del comma 19 dell’articolo 105 del Codice, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, e in caso di inadempienza contributiva, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale applicano, ai sensi del Governo della Provincia comma 10 dell’articolo 105, le disposizioni di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 30 del Codice. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.

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Samples: Bozza Di Contratto

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici è ammesso in conformità all’art. 118 105 comma 2 del D. Lgs D.lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare. Per ciascuna delle attività di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 163/2006190, il concorrente dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareAccordo Quadro; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, (termine prorogabile una sola volta in presenza di attività prevalentigiustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%l’autorizzazione s’intende concessa), mentre per le attività accessorie è possibile procedere al a stipulare il contratto di subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo dopo l'autorizzazione; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività principali stimato sulla base relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantela dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante2359 del c.c., verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata, entro e la data dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza per lo stesso dei motivi di inizio esclusione di cui all’art. 80 del servizio, medesimo D.Lgs. 50/2016; - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti C.C.N.L. nazionali e territoriali vigenti in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito cartelli esposti all’esterno del subappalto. Inoltre, cantiere siano indicati anche il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltonominativo dell’impresa subappaltatrice. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) non comporta alcuna modificazione agli obblighi di tracciabilità finanziariaed agli oneri dell’Aggiudicatario del contratto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. E’ vietata la cessione del contratto. Si procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105 co.13 del D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: old.iss.it

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte La percentuale subappaltabile del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 9530% del valore (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo dell’appaltodi contratto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, L’Appaltatore deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione trasmettere alla stazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la venti giorni dalla data di inizio del serviziociascun pagamento a suo favore, il subappaltocopia delle fatture quietan- ziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti dell’Amministrazione di tutti fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione ap- paltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, sen- za che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni. Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a), D.Lgs. 50/2016, i servizi oggetto dell’appalto stessopagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro, piccole imprese (così come definite all'art. L’appaltatore rimane responsabile3 comma 1 lettera aa del predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cot- timista; in tale fattispecie L'Appaltatore è tenuto a produrre "proposta moti- vata di pagamento", in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione comunicando alla stazione appaltante ed la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo. È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Prefettura- Ufficio Territoriale stazione appal- tante, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, la presenza nel luogo di esecuzione del Governo della Provincia servizio di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapersonale esterno.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio Scrittura Privata

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’art.105 del D.Lvo 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto specifico - e comunque in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatoredel contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, una volta stipulato il al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione di subappalto presso la stazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lvo. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzadi cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016. In particolare, entro la data di inizio per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del servizio, D.Lvo n. 50/2016. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lvo. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi rispettare la normativa in tema di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

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SUBAPPALTO. Come previsto Secondo quanto disciplinato dall’art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiD.Lgs. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte50/2016. Il valore complessivo committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate all’ art. 105 co.13 del d.gls 50/2016. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’appaltatore deposita presso il committente il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, il committente non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all’appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al committente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodel committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come È ammesso il subappalto con le modalità previste dall’art. 105 del Codice. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs n. 163/2006Codice, il concorrente contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria esclusiva OG10. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all’art. 105 del Codice a cui si fa espresso rinvio. Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in sede esame a condizione che, all’atto dell’offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l’impossibilità di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto ottenere l’autorizzazione al subappalto. In caso di affidamento in subappalto per particolari ipotesimancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l’Amministrazione non può concedere l’autorizzazione al subappalto. In particolare, l’affidatario, ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del Codice, può affidare in presenza subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, b) non sussistano a suo carico i motivi di attività prevalentiesclusione di cui all’articolo 80 del Codice c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni o parte delle prestazioni che si intendono subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del Codice, nell’ambito delle quali la quota parte subappaltabile non deve essere superiore Stazione Appaltante corrisponde direttamente al 30%subappaltatore, mentre al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice. Non si configurano come attività accessorie è possibile procedere al affidate in subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. In caso di ricorso al titolo 1 subappalto, l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del presente capitolato contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività il piano presentato dall'affidatario. Il piano di polizia mortuariasicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all’Amministrazione ai sensi del co. 9, art. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo 105 del Codice prima dell’inizio dell’attività. In ottemperanza all’art. 26, co. 5 del d.lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. L’appaltatoreNel caso di subappalto, una volta stipulato gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all’impresa subappaltatrice. L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 105, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantecomma 14, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzadel Codice, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo stabilito dai non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per di lavoro, qualora le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto attività oggetto di subappalto ed i subcontratti stipulati coincidano con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaprincipale.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le lavorazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all’Art. 118 del D. Lgs n. 163/2006I.II.4. L’Appaltatore deve dichiarare, il concorrente inoltre, in sede di offerta deve indicare quale parte i lavori o le parti di opere e di servizi accessori che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in caso di affidamento in subappalto per particolari ipotesimancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate. In particolareconformità al Codice Di Contratti Pubblici, non potranno essere subappaltati lavori e servizi per importi complessivi superiori al 40% dell’importo complessivo dei singoli contratti applicativi Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia, tutti i lavori oggetto del contratto sono subappaltabili, anche a più imprese subappaltatrici, ma l’attività oggetto di ogni specifico Ordinativo di Lavoro potrà essere affidata di norma ad una sola impresa (ogni Ordinativo di lavoro sarà intestato ad un unico operatore economico). Per il subappalto di lavori le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto. Per il subappalto di servizi le imprese subappaltatrici dovranno avere un fatturato annuo nel settore specifico del subappalto almeno pari al valore stimato del subappalto. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il mancato rispetto della presente disposizione è causa di risoluzione del contratto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda procedere all’esecuzione dell’intervento con la presenza di attività prevalentipiù imprese esecutrici, anche quando non si configuri la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%fattispecie del subappalto ai sensi del Codice (fornitura con posa in opera o nolo a caldo), mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base lo stesso dovrà fornire motivata richiesta all’atto di emissione del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle singolo Ordinativo di Lavoro di cui al titolo 1 successivo Art. I.VII.2. E’ facoltà della Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in questo caso l’intervento dovrà essere programmato con un unico esecutore. Nel caso di accoglimento di tale richiesta, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarlo, prima di iniziare l’intervento, al Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalità indicate da quest’ultimo e l’attività potrà iniziare solo a seguito di esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione territorialmente competente. La mancata comunicazione sarà oggetto di applicazione delle penalità secondo i criteri riportati nell’Art. I.X.1. del presente capitolato con l’esclusione Capitolato. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappaltatori se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappalto devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. L’Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei lavori. Qualora la mancata autorizzazione del subappalto legata all’omessa indicazione della volontà di subappaltare in sede di offerta comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, nonché di servizi accessori da parte dell’Appaltatore, il Contratto sarà risolto per grave inadempimento dell’Appaltatore stesso. L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatoreattività, una volta stipulato il la copia autentica del contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzadal presente Capitolato. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, entro e trascorso invano il termine assegnato per l’integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la data di inizio del servizio, Committente non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione della Committente della perfetta esecuzione del Contratto. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di tutti i esecuzione delle attività. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle attività avente natura di lavori e servizi oggetto dell’appalto stesso(meglio definite nell’Art. L’appaltatore rimane responsabileI.II.1 del presente Capitolato) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, in solido con il subappaltatorepro quota, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito informa di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario; vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano. All’atto della trasmissione di ogni Ordinativo di Lavoro, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Committente, l’esecutore materiale dell’attività commissionata (Appaltatore stesso o subappaltatore autorizzato) entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dell’Ordinativo di Lavoro e comunque prima dell’inizio del lavoro (fatta eccezione degli interventi urgenti di riparazione guasti). L’Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni rese nell’ambito eseguite dal subappaltatore con la specificazione del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e dal subappaltatore. Ove l’Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in possesso tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore solo nelle ipotesi previste dalla legge previo rilascio di nulla osta da parte dell’Appaltatore; negli altri casi sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere copia delle fatture quietanzate ad opera del subappaltatore entro 20 gg dalla data di effettivo pagamento del SAL da parte della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltoCommittente. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportareL’Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita dichiarazione nella clausola con la quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale applica quanto previsto dall’ Art. 105 del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaCodice dei Contratti Pubblici.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Reti E Impianti Del Ciclo Idrico Integrato

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artAi sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006d.lgs. 163/06 s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il concorrente Contratto sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06 s.m.i. . Tutte le prestazioni del presente appalto sono subappaltabili fino alla misura massima del 30%. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate. L'affidamento in sede subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:  i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di offerta varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;  l’Appaltatore deve indicare quale provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione subappaltatore di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabilerequisiti prescritti;  l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in solido subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto, con ribasso non superiore al 20%;  l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, dell’osservanza titolare del subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilito stabilite dai contratti nazionali collettivi nazionale e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti territoriale in vigore per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale settore e per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione la zona nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi si eseguono le prestazioni. E’ fatto obbligo agli affidatari di tracciabilità finanziaria previsti trasmettere, entro venti giorni dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia data di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di tracciabilità finanziariagaranzia effettuate.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006E’ ammesso il subappalto, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile nella misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all’art. 118, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parteD.lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, con l’indicazione della parte di appalto che si intende concedere in subappalto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun serviziosubappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltosottoposto, ai sensi dell’art. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle 18, Legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti attività da considerarsi accessoriecondizioni: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività il concorrente, all’atto della domanda di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatorepartecipazione, una volta stipulato deve indicare i servizi che intende subappaltare; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappaltosubappalto almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantealtresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle società, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzarichiesti dal disciplinare di gara; - che non sussista, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10, legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni. I pagamenti dei corrispettivi avverranno unicamente a favore della società aggiudicataria, senza pretesa alcuna delle Società subappaltatrici nei confronti dell’Agenzia. Si precisa che, in sede di tutti domanda di partecipazione, non è necessario specificare la ragione/denominazione sociale della società che eseguirà i servizi oggetto dell’appalto stessosubappaltati. L’appaltatore rimane responsabileQualora, inoltre, in solido con il subappaltatoresede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare e successivamente rinunciare a tale facoltà, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltrela società aggiudicataria potrà, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore comunque, eseguire direttamente i servizi che in caso lo stesso non si avvalga precedenza aveva dichiarato di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariavoler subappaltare.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni - L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Per le prestazioni rese in subappalto, mentre l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. - In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. - Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. - L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partesuddette attività. Il valore complessivo - I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore deposita presso l’Autorità il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. - Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Codice in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. - In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. - In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. - Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. - L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. - Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. - L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. - Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, - L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. - L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. - L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. - L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. - L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre- In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. - L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. - Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. - Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. - L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. - L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. - Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. - L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il soggetto subappaltatore responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire compreso il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali subappaltatore), di cui al punto i) periodo precedente, il responsabile unico del precedente artprocedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento - Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice. - Art. 15– Cessione del contratto e del credito - Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportarecedere il presente contratto, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed della cessione stessa. - Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. - L’Appaltatore può cedere i sub contraenti attestino crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 cui alla l. n. 13652/1991. L’appaltatore - E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale comunicare il CIG del Governo della Provincia presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. - Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui al presente articolo - fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno - il presente contratto si intende risolto di diritto.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del dlgs 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatoredel contratto, una volta stipulato il deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazionedi subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltos.m.i. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabileparticolare, in solido con per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL'art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina il concorrente in sede di offerta deve indicare ricorso al subappalto, è stato modificato ed integrato dall'art. 49 comma 2 lett. a) della Legge 29 luglio 2021 n.° 108; dal 01.11.2021 scompare la percentuale massima del 50% quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto limite di affidamento in subappalto subappalto, a favore dell'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni da eseguire direttamente dal soggetto aggiudicatario. La lettera c) del suddetto decreto recita inoltre che il contraente principale ed il subappaltatore diventano responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per quanto sopra, tenendo in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'appalto cui il presente CSA è parte integrante (accordo quadro per particolari ipotesi. In particolareopere di manutenzione stradale non preventivamente individuate) e non potendo quindi indicare lavorazioni specifiche, si ritiene che l'Appaltatore principale sia tenuto all'esecuzione di almeno il 50% dell'importo di contratto, per le sottoelencate motivazioni:  le lavorazioni da effettuare all'interno dell'appalto, consistenti perlopiù in una moltitudine di interventi manutentivi per la risoluzione di problematiche puntuali di piccola/media entità, sono da effettuarsi spesso in economia: si intende pertanto mantenere un rapporto attivo, continuo e fiduciario con l'Appaltatore principale , il quale si è qualificato ed ha prestato tutte le garanzie richieste dalla normativa;  riprendendo quanto espresso al x.xx precedente, si ritiene che tale impostazione possa portare anche al rafforzamento del controllo delle attività di cantiere, in presenza quanto l'Appaltatore principale avrebbe tutto l'interesse a “qualificare” l'attività del subappaltatore in modo che l'Amministrazione risulti soddisfatta dell'attività sinergica di attività prevalentientrambi;  diretta conseguenza dei due periodi soprariportati, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%l'attività delineata potrebbe garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro direttamente “alla fonte”, mentre per indipendentemente quindi dall'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:  che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività accessorie è possibile procedere parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;  che l’Appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente: – b1) del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui all’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; – b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;  che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltantel’amministrazione committente, ai sensi della lettera a), trasmetta alla stessa amministrazione: - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante445/ 2000, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed attestante il possesso dei requisiti generali di ordine generale e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzaassenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; - che non sussista, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo: - se l’importo del contratto di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabilesubappalto è superiore ad euro 50.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, in solido con alternativa l'iscrizione nelle apposite white list; - il subappaltatoresubappalto è vietato, dell’osservanza a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;  trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;  per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;  nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali collettivi nazionale e territoriali vigenti territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei conforti confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: - la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; - copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato speciale. InoltreLe presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il soggetto subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.276 del 2003 (o l’appaltatore distacco di manodopera) deve trasmettere, con congruo anticipo prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  di avere in caso lo stesso essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);  di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;  che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si avvalga ricade nella fattispecie di subappalto) che dovesse gestire il servizio mera somministrazione di trasporto dei rifiuti cimiteriali lavoro. L’amministrazione committente può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariasopra.

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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Ordinaria/Straordinaria/Pronto Intervento Delle Strade Comunali E Relative Infrastrutture Per L’annualita’ 2022

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artAi sensi dell’art. 118 del 105 D. Lgs n. 163/2006Lgv. 50/2016, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltarecui si rinvia per ogni maggior dettaglio, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento l’aggiudicatario può affidare in subappalto per particolari ipotesinel limite del 40% tutte le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest’ultimo o del concorrente, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. In particolare80 D. Lgv. 50/2016, in presenza nonché all’atto dell’offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Per quanto concerne il procedimento di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere autorizzazione al subappalto dell’intera partesi richiama quanto previsto dall’art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui l’Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l’istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Il valore complessivo delle Non si configurano come attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono affidate in subappalto quelle di cui al titolo 1 all’art. 105, comma 3, del Codice. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente capitolato con l’esclusione contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle seguenti attività agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da considerarsi accessorie: - smaltimento parte del subappaltatore dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di polizia mortuariaforme di controllo ex art. Le attività accessorie sono complessivamente pari 2359 c.c. . L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al 5% dell’importo subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantequalora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il contratto L’aggiudicatario è depositato all’atto tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della richiesta dell’autorizzazionesicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza L’esecuzione delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data attività subappaltate non può formare oggetto di inizio del servizio, il ulteriore subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artIl Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni relative alla fornitura e non potrà sub affidarne a terzi l’esecuzione in tutto o in parte. 118 Ai sensi dell’art. 105 c.4 sub a), sono tuttavia subappaltabili, in tutto in parte, le attività di manutenzione di cui al precedente articolo 4 del D. Lgs n. 163/2006presente Capitolato, il concorrente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016, a condizione che l’Appaltatore abbia, in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltaregara, ferme restando comunicato l’intenzione di subappaltare le vigenti disposizioni che prevedono il divieto specifiche attività ed indicato un massimo di affidamento tre nominativi di potenziali imprese subappaltatrici nonché i dati identificativi delle stesse. In difetto o in caso di richiesta di subappalto per particolari ipotesilavorazioni non indicate in sede di gara o a favore di impresa non già indicata in sede di gara, la SAGAT si riserva di non autorizzare il ricorso al subappalto. Si precisa che non verranno prese in considerazione istanze con documentazione a corredo incompleta. In particolare, in presenza caso di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere autorizzazione al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizioè fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantedalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, pena la sospensione dei successivi pagamenti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti tra Appaltatore e subappaltatore dovranno sempre riportare il codice CIG relativo alla procedura in oggetto. L’Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori Fornitore resta in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi della SAGAT Spa per l’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o l’appaltatore da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaconseguenza anche degli interventi subappaltati.

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Samples: www.aeroportoditorino.it

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artPer i subappalti si applicano l’art. 118 del D. Lgs D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e l’art. 298 DPR n. 207/2010 che richiama parte dell’art. 170 del medesimo DPR. Sono assolutamente vietati, il concorrente sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione del contratto. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di offerta affidamento, in proporzione all’importo per cui si chiede l’autorizzazione. L’Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore. L’Esecutore deve indicare quale parte comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e al Direttore dell’esecuzione, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio intenda subappaltareo fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ferme restando le vigenti disposizioni ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che prevedono è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il divieto pagamento a titolo di affidamento in subappalto per particolari ipotesiquietanza. In particolarecaso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, l’Appaltante sospende i pagamenti in presenza favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di attività prevalenticontestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione. Nell'ipotesi in cui, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo durante l'esecuzione delle attività principali stimato sulla base subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del valore attribuito contratto, l’Appaltante stabilisse, a ciascun suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l’Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all’Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto. Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione L’Esecutore deve coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto prestazioni oggetto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali coordinare gli interventi di protezione e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’importo subappaltato autorizzaalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, entro la data di inizio del servizioanche per i subcontratti, il subappaltoai sensi dell’art. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso26 D.Lgs. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria81/2008.

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Samples: app.albofornitori.it

SUBAPPALTO. Come previsto E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui dall’art.105 del D.Lgs.n°50/2016 e come meglio specificato nel Disciplinare di gara. E’ ammesso l’avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall’ art. 89 del D.Lgs.n° 50/2016 e come meglio specificato nel Disciplinare di gara. Sono esclusi dalla previsione di subappalto tutti i servizi di raccolta domiciliare (tranne raccolta di pile e farmaci) al fine di garantire elevati standard di efficienza e trasparenza del servizio pubblico, in relazione alla specificità e impegno necessario nell’operazione di raccolta porta a porta dei rifiuti, alla conseguente soddisfazione del cliente e per assicurare la corretta rilevazione dei dati, quale fase basilare per la successiva tariffazione. Nella suddetta limitazione prevista dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006105 non verranno calcolati i servizi opzionali quali lo sgombero neve, il concorrente delle fontane e comunque quei servizi aventi carattere occasionale/eccezionale e inderogabile anche per problematiche igienico sanitarie e tali da non configurarsi in sede di offerta deve indicare quale ogni caso come servizi programmati e ripetitivi facenti parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base fondamentale del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltocontratto. In ogni caso l’appaltatore l’Aggiudicataria rimane l’unico responsabile verso il Comune di Paderno Dugnano circa il regolare espletamento dei servizi appaltati. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell’appalto e comunque sempre nel rispetto della legislazione antimafia. L’Aggiudicataria è responsabile in solido dell’osservanza da parte dei subappaltatori, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabiledei propri dipendenti, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza delle norme del trattamento economico e normativo stabilito normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori. Prima di iniziare le prestazioni, i subappaltatori devono trasmettere, tramite l’Aggiudicataria, all’Amministrazione Comunale la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L’Aggiudicataria deve trasmettere, con lettera accompagnatoria, copia delle fatture quietanzate attestanti il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito effettuate dai subappaltatori entro 20 (venti) giorni dalla data del subappaltopagamento stesso, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Inoltre, Nel caso in cui il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) particolare contenuto del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati non renda possibile la presentazione della succitata documentazione, l’Aggiudicataria è tenuto comunque a trasmettere, sempre con altre imprese lettera accompagnatoria, un’autocertificazione ex art. 47, DPR 445/2000 con cui attesta il corretto e regolare adempimento delle sue obbligazioni nei confronti del subappaltatore. Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a qualsiasi titolo interessate ai lavoritotale carico dell’Aggiudicataria. Qualsiasi violazione del presente articolo attribuirà all'Amministrazione Comunale la facoltà di recedere dal contratto, servizistipulato con l’Aggiudicataria, forniture deve riportare, a pena per la gestione dei servizi previsti nel presente capitolato. E’ fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di nullità apposita dichiarazione nella quale agire per il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale risarcimento del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadanno.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta deve indicare quale la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. L’autorizzazione al subappalto di parte della fornitura sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del servizio intenda subappaltareD.Lgs. 163/2006, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesicome modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve depositarlo praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 venti giorni presso l’Amministrazione appaltantedalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il contratto L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è depositato all’atto tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 55 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale. Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantedell’Azienda Ospedaliera, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data subappalto non può formare oggetto di inizio del servizio, il ulteriore subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del Governo della Provincia 15 ottobre 2003, al fine di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaconsentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica Per Eventuale Stipula Post Garanzia )

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artI soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. 118 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D. Lgs n. 163/2006codice, il concorrente come modificato dalla Legge 55/2019 ed entro limiti quantitativi dallo stesso previsti, nella misura massima consentita del 40%. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica in sede fase di offerta deve indicare quale parte partecipazione l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare a terzi, con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento contratto. Non si configurano come attività affidate in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 all’art. 105, comma 3 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltoCodice. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile di ricorso al subappalto la predetta dichiarazione deve essere resa mediante la compilazione della sezione D del DGUE. Ai sensi della legge 136/2010 anche nei confronti dell’Amministrazione rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i servizi oggetto dell’appalto stessomovimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga In sede di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta rilascio di autorizzazione di subappalto. Il contratto di al subappalto ed la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportaresubappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità apposita dichiarazione nella assoluta, un'apposita clausola con la quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Si ricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo prefettura della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoreComo. Si richiama l’attenzione sull’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraente) agli subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara CIG: 8340637F60. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture sopra indicate, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, il concorrente se dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareofferta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, mentre i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del subappalto stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le attività accessorie è possibile procedere prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto dell’intera partenon può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il valore complessivo Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle attività principali stimato sulla base fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle subappaltatore nel termine di cui al titolo 1 comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltoFornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza inadempimento da parte del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) Fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, mentre l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partesuddette attività. Il valore complessivo I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Codice in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’ISMEA non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’ISMEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni … previste nell’offerta (oppure, per il subappalto le Parti rinviano alle condizioni di gara e al verbale di aggiudicazione), e in ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo complessivo del contratto. 118 In caso di subappalto l’Operatore economico provvede al deposito del D. Lgs n. 163/2006contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il concorrente in sede di offerta deve indicare quale possesso da parte del servizio intenda subappaltaresubappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base oltre alla dichiarazione del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data per essere affidatario di inizio del servizio, il subappaltoun lavoro pubblico. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti Le Parti concordano che l’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito dagli stessi eseguite in base alle richieste. L’Operatore economico dovrà, nei cartelli esposti all’esterno del subappalto. Inoltrecantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga possesso dei requisiti di subappaltoqualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte) che dovesse gestire il servizio con obbligo di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltoesporlo. Il contratto cartellino, corredato di subappalto ed i subcontratti stipulati fotografia, contiene le generalità del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro (cfr. la legge È stata acquisita con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorinota prot. n. … del …, serviziagli atti dell’Aministrazione, forniture deve riportarela dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 titolare del subappalto o del cottimo. Per quanto non previsto si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di Realizzazione Di N. 70 Loculi Cimiterili a Struttura Prefabbricata E Opere Edili Connesse

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artIl subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente 105 D.lgs. 50/2016. (da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareofferta, ferme restando è fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare le vigenti disposizioni che prevedono il divieto prestazioni oggetto della presente convenzione. (da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di affidamento voler far ricorso al subappalto) L’Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale alla ditta l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali: Con la stipula della presente Convenzione, l’Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto per particolari ipotesidelle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa medesimi NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara. In particolareL’ARCS, in presenza caso di attività prevalentifallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016. È fatto salvo il diritto dell’ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione subentro nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafornitura.

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Samples: Cessione Del Contratto

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte La percentuale subappaltabile del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 9530% del valore (art. 105 D.Lgs 50/2016 e ss mm) dell’importo complessivo dell’appaltodi contratto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, L’Appaltatore deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione trasmettere alla stazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la venti giorni dalla data di inizio del serviziociascun pagamento a suo favore, il subappaltocopia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile L’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti dell’Amministrazione di tutti fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni. Ai sensi dell'art.105, c. 13, D.lgs 50/2016 i servizi oggetto dell’appalto stessopagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (così come definite all'art. L’appaltatore rimane responsabile3, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltocomma 1 lett. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto iaa) del precedente art. 1predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione comunicando alla stazione appaltante ed la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo. È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Prefettura- Ufficio Territoriale stazione appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaservizio. Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il Ministero provvederà, mentre ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, a corrispondere al Fornitore anche l'importo dovuto per le attività accessorie prestazioni eseguite dal subappaltatore. Ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata è possibile procedere fatto obbligo al subappalto dell’intera parteFornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il valore complessivo L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantealtresì, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti generali professionali e tecnico-economici speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo): 1. dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei soggetti subappaltatori necessari poteri; 2. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia; 3. ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in relazione all’importo subappaltato autorizzaregola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. dichiarazione, entro a firma del legale rappresentante (o di un suo procuratore), con la data quale il subappaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di inizio legge, a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Tale dichiarazione dovrà contenere i riferimenti INPS (matricola azienda e sede Inps competente), INAIL (numero PAT e sede Inail competente), il CCNL applicato e l’indicazione dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto; 5. dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del servizioD.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso 6. Copia del documento di identità del sottoscrittore 7. Eventuale copia conforme all’originale della procura notarile generale o speciale di conferimento dei poteri di firma e rappresentanza, ove a sottoscrivere la citata documentazione sia un procuratore generale o speciale. In caso di assoluta mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto. In ogni caso di mancato deposito di soli alcuni dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessoesecuzione del contratto. L’appaltatore rimane responsabileL’Appaltatore si obbliga, in solido con il subappaltatoreai sensi dell’articolo 118, dell’osservanza comma 4, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: www.interno.gov.it

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artAi sensi dell’art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento D.Lgs. 50/16. l’affidamento in subappalto per particolari ipotesio in cottimo è consentito solo se preventivamente autorizzato dalla Committente. In particolareLa quota dell’appalto oggetto di subappalto non potrà, in presenza di attività prevalenticomunque, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltodel contratto. Le attività principali sono quelle Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Appaltatore dovrà attivarsi presso la Committente che fornirà tutte le indicazioni inerenti la documentazione da produrre in allegato alla richiesta. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non potrà in alcun caso essere considerato come giusta causa di cui al titolo 1 ritardo nell'esecuzione del contratto e, per tale motivo, l'Appaltatore nulla avrà a pretendere dalla Committente. L'Appaltatore rimarrà nei confronti della Committente l'unico responsabile del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori e terzi fornitori in genere. I subappaltatori dovranno altresì mantenere, per tutta la durata del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico di perdita dei detti requisiti la Committente si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 105, c. 18, D.Lgs. 50/16. Di regola, la Committente non corrisponderà direttamente i pagamenti al Subappaltatore o cottimista, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 105, comma 13 . l’Appaltatore si obbliga a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore stesso ai Subappaltatori. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento. In conformità all’art. 105, c. 9, D.Lgs. 50/16, la Committente acquisirà il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale, se previsto. Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, c. 10, D.Lgs. 50/16. L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione dell’obbligo di consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto o di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati, con il subappaltatorenome dei subcontraenti, dell’osservanza del trattamento economico l'importo dei contratti, l'oggetto dei servizi o forniture affidati. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltreagli oneri dell’Appaltatore, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della corretta esecuzione del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale contratto anche per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariala parte subappaltata.

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Samples: www.seamilano.eu

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Autorità provvederà, mentre ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività accessorie è possibile procedere al agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto dell’intera partel’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del valore attribuito contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a ciascun servizio, è pari manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al 95% del valore complessivo dell’appaltosubappaltatore o ai suoi ausiliari. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantequalora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza L’esecuzione delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data attività subappaltate non può formare oggetto di inizio del servizio, il ulteriore subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabileL’Autorità, in solido con il subappaltatorecaso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, dell’osservanza comma 3, ultimo periodo del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. InoltreD. Lgs 163/2006, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso qualora lo stesso non si avvalga motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di subappalto) pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che dovesse gestire il servizio quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di trasporto dei rifiuti cimiteriali contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: www.anticorruzione.it

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione e il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente a effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario; pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. In ogni caso, l’inadempimento dell’appaltatore, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Lgs. n.163/06 e come un caso di grave negligenza ai sensi dell’art.136 del citato Decreto, tale da comportare la risoluzione del contratto secondo il concorrente disposto di detto articolo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La richiesta di subappalto o di concessione in sede cottimo dovrà essere formalizzata, entro il termine che sarà comunicato con la lettera di offerta deve aggiudicazione, con apposita istanza, che l’Amministrazione si riserva di accogliere o meno, ai sensi dell’art.170 del DPR n.207/2010 e dell’art.118, 2° comma, del D. Lgs. n.163/06. Con tale istanza si dovranno indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre i nominativi delle imprese subappaltatrici e/o cottimiste (per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui ai punti 2, 3, 4 del citato art.118, secondo xxxxx, D. Lgs. n.163/06 con gli adeguamenti dovuti per l’applicazione del DPR n.34/00 e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori della circolare Ministero Lavori Pubblici n.U.L. 182/400/93 dell’1.3.2000) e si dovranno altresì precisare l’esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l’entità del ribasso formulato a favore dell’impresa appaltatrice da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista. Qualora venga autorizzato l’affidamento in relazione all’importo subappaltato autorizzasubappalto od in cottimo di cui sopra, entro la data l’appaltatore dovrà depositare presso l’Amministrazione comunale in doppia copia (una per l’Ufficio Contratti e una per l’Ufficio Tecnico) i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni. L’appaltatore, ai sensi dell’art.35, comma 28, del servizioD.L. n.223/06, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, risponde in solido con il subappaltatore, dell’osservanza subappaltatore della effettuazione e del trattamento economico versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e normativo stabilito dai contratti nazionali del versamento dei contributi previdenziali e territoriali vigenti nei conforti dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del subappalto. Inoltrepagamento del corrispettivo, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali gli adempimenti di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio connessi con le prestazioni di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136lavoro dipendente concernenti l’opera affidata sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale può sospendere il pagamento del Governo corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, mentre l’Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partesuddette attività. Il valore complessivo I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore deposita presso l’Amministrazione il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub- contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come L’appaltatore può subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006Codice a condizione che le officine abbiano tutti i requisiti richiesti e che questo non comporti dei costi aggiuntivi a carico di ACEA anche solo di trasferimento . I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, il da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. La Stazione appaltante non provvederà al titolo 1 pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente capitolato con l’esclusione Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuariaagli stessi affidate. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore deposita presso la Stazione appaltante il contratto Contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto Contratto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto Contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzapartecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, entro la data di inizio società o consorzio. Al momento del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza deposito del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.Contratto l’Appaltatore trasmette:

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Per le prestazioni rese in subappalto, l’Istituto provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiCodice. In particolarecaso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Istituto sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in presenza di attività prevalentimateria, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore deve depositare presso l’Istituto il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: _ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; _ la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’Istituto non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’Istituto procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Istituto, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: _ il nome del sub-contraente; _ l'importo del sub-contratto; _ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Istituto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Istituto inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Istituto. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Istituto può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, il concorrente se dichiarato in sede di offerta deve indicare offerta, affida in subappalto, nella misura prevista all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del subappalto stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Per le eventuali prestazioni affidate in subappalto, si rimanda quanto previsto dall’ art. 105, del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento D.Lgs. n. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto per particolari ipotesinon può formare oggetto di ulteriore subappalto. In particolareFuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, in presenza il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di attività prevalenticiascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la quota parte subappaltabile copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non deve essere superiore al 30%, mentre per trasmetta le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base fatture quietanzate del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle subappaltatore nel termine di cui al titolo 1 comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltoFornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza inadempimento da parte del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) Fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Come Ai sensi dell’art. 31, comma 8, Codice, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare. Prima dell’inizio delle attività da subappaltare, il Contraente sarà tenuto a presentare all’Università un prospetto contenente l’elenco dei Subappaltatori in modo da consentire alla medesima di anticipare le verifiche di idoneità. Il Contraente dovrà inoltre sottoporre all’Università specifica domanda di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, la documentazione che verrà indicata dall’Università. L’autorizzazione verrà rilasciata, previo accertamento dei requisiti e all’acquisizione del DURC, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza corredata da tutta la documentazione suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformità quanto previsto dall’art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006Codice, salvo proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge e fatto salvo il differente termine di cui all’art. 105, comma 8, ultimo capoverso. Il periodo occorrente all’Università per il rilascio della stessa non potrà in nessun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate. Qualora dal controllo dei certificati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, il concorrente dichiarante decade, con provvedimento di revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in sede materia di offerta deve indicare quale parte sanzioni penali. Per quanto attiene al pagamento delle attività subappaltate, l’Università non corrisponderà i pagamenti direttamente ai Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, co. 13 del servizio intenda subappaltareCodice degli Appalti. Il Contraente dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore o Cottimista, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, l’Università sospenderà il divieto di affidamento successivo pagamento a favore del Contraente, e procederà al pagamento diretto al Subappaltatore secondo l’importo del subappalto autorizzato. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto per particolari ipotesio in cottimo non può essere oggetto di ulteriore subappalto. In particolareAi sensi dell’articolo 105, in presenza co. 3 del Codice dei Contratti non è considerato subappalto l’affidamento di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le specifiche di servizi e forniture a lavoratori autonomi. Viceversa l’affidamento di attività accessorie ad imprese individuali è possibile procedere al subappalto dell’intera parteconsiderato un subappalto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto L’aggiudicatario è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatoresubappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltoai sensi dell’art. Inoltre29 D.Lgs. 10 settembre 2003, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali n. 276. Nelle ipotesi di cui al punto icomma 13 lettere a) e c) dell’art 105 del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di tale servizio da comprovare cui al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaprimo periodo.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta deve indicare quale la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. L’autorizzazione al subappalto di parte della fornitura sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del servizio intenda subappaltareD.Lgs. 163/2006, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesicome modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve depositarlo praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 venti giorni presso l’Amministrazione appaltantedalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il contratto L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è depositato all’atto tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 41 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale. Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantedell’Azienda Ospedaliera, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data subappalto non può formare oggetto di inizio del servizio, il ulteriore subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del Governo della Provincia 15 ottobre 2003, al fine di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaconsentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici è ammesso in conformità all’art. 118 del D. Lgs D.Lgs. 163/2006 e all’art. 170 D.P.R. n. 163/2006207/2010. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - ad indicare, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto all’atto dell’offerta per la procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni previste e specificare quali parti di attività intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre attività diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di attività di che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto per particolari ipotesi. In particolare, all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile una sola volta in presenza di attività prevalentigiustificati motivi, trascorso il quale senza che la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%Stazione Appaltante abbia provveduto, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito l’autorizzazione s’intende concessa) a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato stipulare il contratto di subappaltosubappalto dopo l’autorizzazione; - ad individuare, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantequali subappaltatori o cottimisti, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente; - a praticare gli stessi prezzi di tutti aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in solido con cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti C.C.N.L. nazionali e territoriali vigenti in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio delle attività da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei conforti cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei dipendenti per subappaltatori e dei cottimisti e l'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Aggiudicatario non trasmetta le prestazioni rese nell’ambito del subappaltofatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’ Aggiudicatario. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non L’Aggiudicatario si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed obbliga ad inserire nei contratti con i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportarepropri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità apposita dichiarazione nella assoluta del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136dei flussi finanziari. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi di tracciabilità finanziariaed agli oneri dell’Aggiudicatario del contratto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 118 del D. Lgs n. 163/2006Dlgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il concorrente limite massimo del 30% del valore subappaltabile. Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatoredel contratto, una volta stipulato il deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione di subappalto presso la stazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzadi cui all’articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere alla stazione appaltante entro la 20 giorni dalla data di inizio del serviziociascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di tutti sospendere i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al punto i) comma precedente. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 118 del precedente artD.lgs. 1163/2006 e s.m.i., deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariae alle società anche consortili.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artStante l’infungibilità dell’appalto, ai sensi dell’art. 118 del 105 D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento Lgv. 50/2016 l’aggiudicatario può affidare in subappalto per particolari ipotesinel limite del 40% le sole prestazioni accessorie oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest’ultimo o del concorrente, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. In particolare80 D. Lgv. 50/2016, in presenza nonché all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare. Per quanto concerne il procedimento di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere autorizzazione al subappalto dell’intera partesi richiama quanto previsto dall’art.105, comma 18, del Codice, precisando che il termine per l’eventuale formazione del silenzio assenso, 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, inizia a decorrere solo dal momento in cui l’Stazione Appaltante è posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l’istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso. Il valore complessivo delle Non si configurano come attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono affidate in subappalto quelle di cui al titolo 1 all’art. 105, comma 3, del Codice. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente capitolato con l’esclusione contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle seguenti attività agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da considerarsi accessorie: - smaltimento parte del subappaltatore dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di polizia mortuariaforme di controllo ex art. Le attività accessorie sono complessivamente pari 2359 c.c. . L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al 5% dell’importo subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantequalora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il contratto L’aggiudicatario è depositato all’atto tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della richiesta dell’autorizzazionesicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza L’esecuzione delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data attività subappaltate non può formare oggetto di inizio del servizio, il ulteriore subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta deve indicare quale la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “C”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio intenda subappaltaresarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesicome modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso l’Azienda Ospedaliera ), almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. L’impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve depositarlo praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 venti giorni presso l’Amministrazione appaltantedalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il contratto L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è depositato all’atto tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 55 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantedell’Azienda Ospedaliera, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.Per la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del Governo della Provincia 15 ottobre 2003, al fine di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaconsentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXX L’Autorità provvederà, mentre ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività accessorie è possibile procedere al agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto dell’intera partel’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’ Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del valore attribuito contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a ciascun servizio, è pari manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al 95% del valore complessivo dell’appaltosubappaltatore o ai suoi ausiliari. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantequalora durante l’esecuzione dello stesso, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni tal caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità né al differimento dei termini di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessoesecuzione del contratto. L’appaltatore rimane responsabileL’Appaltatore si obbliga, in solido con il subappaltatoreai sensi dell’articolo 118, dell’osservanza comma 4, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. InoltreL’Autorità, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, qualora lo stesso non si avvalga motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di subappalto) pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che dovesse gestire il servizio quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di trasporto dei rifiuti cimiteriali contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artI servizi potranno essere subappaltati entro i limiti previsti dalle norme alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta deve indicare quale offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento delle prestazioni in subappalto per particolari ipotesi. In particolareo a cottimo, in presenza fermi restando i presupposti e gli adempimenti di attività prevalentilegge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per quale provvederà con le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle modalità di cui al titolo 1 comma 18 dell’art. 105, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: · deposito della copia autentica del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappaltosubappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantecomma 18, del D.Lgs. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; · verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere posseduti dall’aggiudicatario, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni da eseguire. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzasubappaltatori, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti l'Amministrazione non intende corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltodagli stessi eseguite. InoltreSarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga entro venti giorni dalla data di subappalto) che dovesse gestire il servizio ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariagaranzia effettuate.

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SUBAPPALTO. Come previsto È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che, qualora il concorrente fornitore non si sia avvalso in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltaredella facoltà di ricorrere al subappalto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il è fatto divieto di affidamento in subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della presente gara. L’impresa concorrente che intende ricorrere al subappalto per particolari ipotesi. In particolaredeve: • indicare, in presenza di attività prevalentiall’atto dell’offerta, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere e/o i servizi che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale; In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dell’intera partenella parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori del DGUE – Allegato 2B, dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale. Il valore complessivo L’aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica dell’Accordo Quadro di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività principali stimato sulla base subappaltate. Con il deposito del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantetrasmettere la certificazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti dell’Accordo Quadro affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’aggiudicatario è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori responsabile in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’Amministrazione. L’appaltatore rimane responsabile, L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatoresubappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, dell’osservanza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13 lett. a) e c) il fornitore è liberato dalla predetta responsabilità solidale. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali collettivi nazionale e territoriali vigenti territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei conforti confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito nell'ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore L’esecuzione delle prestazioni affidate in caso lo stesso subappalto non si avvalga può formare oggetto di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di ulteriore subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136quanto disciplinato dall’art. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale 105 del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaD.Lgs. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente Ove dichiarato dal fornitore in sede di offerta nel DGUE, è consentito il ricorso al subappalto nei limiti imposti dalla normativa vigente. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Tutti i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore. L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare quale puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - dichiarazione attestante il possesso da parte del servizio intenda subappaltaresubappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, ferme restando per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; - dichiarazione dell’Impresa relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; - se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l’autorizzazione. L’Impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le vigenti disposizioni certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che prevedono il divieto abbia partecipato alla procedura di affidamento gara . Per le prestazioni affidate in subappalto devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’Agenzia, sentito il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti di Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per particolari ipotesila parte subappaltata. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti di Agenzia dei danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, in presenza il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di attività prevalentiterzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%danno, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parteresponsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, Fornitore è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali collettivi nazionale e territoriali vigenti territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei conforti confronti dei dipendenti suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito nell'ambito del subappalto. InoltreIl Fornitore trasmette ad Agenzia prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali inclusa eventualmente la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al punto iD. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Agenzia deve acquisire e/o ricevere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del precedente artD. Lgs. 1n. 50/2016. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’Impresa nei confronti della subappaltatrice, deve essere ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di Agenzia, è onere dell’Impresa svolgere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare ad Agenzia il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. Il contratto di subappalto ed Fornitore si impegna a comunicare ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati con altre imprese per l'esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Restano fermi tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e gli adempimenti previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136dall’art. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale 48-bis del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaD.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artÈ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006D.L.gs. 163/06 e s.m.i. nella misura, il concorrente alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge e dal Contratto previa indicazione in sede di offerta deve indicare quale da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il Committente. E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolareaffidare, in presenza qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di attività prevalentimere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo. Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, e si riserva la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partefacoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L’Appaltatore è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, del Committente delle prestazioni subappaltate in solido con il Subappaltatore. L’Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione dell’appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. Se durante l’esecuzione del contratto, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltreed in qualsiasi momento, il soggetto Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potrà esercitare la facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all’Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del subappaltatore (dal cantiere. L’Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto la proroga della data fissata per l’ultimazione dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) lavori a seguito dell’esercizio da parte del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio Committente di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltofacoltà. Il contratto Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà far pervenire allo stesso la documentazione dell’avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici competenti nonché la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di subappalto (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) e sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati ai subappaltatori per i subcontratti precedenti pagamenti in difetto GTT sospenderà i pagamenti ancora da effettuare. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10 e s.m.i.) la Società in nome e per conto proprio, si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati con altre imprese per l’esecuzione del presente contratto e come condizione per l’autorizzazione al subappalto la seguente clausola: L’appaltatore e il subappaltatore / subcontraente si impegnano a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, inviare copia del presente contratto a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaGTT S.p.A.

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Samples: Accordo Quadro Per La Rimozione E Smaltimento Di N° 7 Impianti Automazione Accessi E La Successiva

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo L’esecuzione delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle prestazioni di cui al titolo 1 presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5D.Lvo 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 40% dell’importo di appaltocontrattuale del valore subappaltabile. L’appaltatoreQualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell’importo del contratto, una volta stipulato il deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazionedi subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio cui all’articolo 80 del servizio, il subappaltomedesimo D.lgs. 50/16. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabileparticolare, in solido con per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ---------------- Per le prestazioni rese in subappalto, mentre ARPAV provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere ad ARPAV, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, ARPAV sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partesuddette attività. Il valore complessivo I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Codice in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, ARPAV non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di ARPAV. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ARPAV, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105, co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, mentre l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partesuddette attività. Il valore complessivo I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Codice in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’ISMEA non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, il concorrente se dichiarato in sede di offerta offerta, affida in subappalto, nella misura prevista all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del subappalto stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareapplicare, ferme restando per le vigenti disposizioni che prevedono il divieto prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di affidamento aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto per particolari ipotesinon può formare oggetto di ulteriore subappalto. In particolareFuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, in presenza il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di attività prevalenticiascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la quota parte subappaltabile copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non deve essere superiore al 30%, mentre per trasmetta le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base fatture quietanzate del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle subappaltatore nel termine di cui al titolo 1 comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltoFornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza inadempimento da parte del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) Fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artFermo restando quanto stabilito nel CSA all’art. 118 del D. Lgs n. 163/200649, il concorrente indica all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti fissati dall’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti dell’importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato. In ogni caso l’affidatario, al momento in cui richiede l’autorizzazione al subappalto, deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. È, comunque, precluso il subappalto ad un soggetto che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto. Le lavorazioni affidabili in subappalto non possono complessivamente superare il 40% dell’importo del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della Legge 14 giugno 2019, n. 55. Essendo sospeso l’obbligo dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, ai sensi Legge 14 giugno 2019, n. 55 l’esecutore è in ogni caso tenuto a presentare a questa Stazione Appaltante, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, tutta la documentazione prevista dall’art. 105 del Codice dei contratti inerente i subappaltatori. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dai precedenti paragrafi n. 4.2 e n. 4.3 del presente disciplinare i quali dovranno essere dimostrati dall’affidatario mediante presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta deve indicare quale ma in sede di esecuzione). A tal proposito, l’appaltatore è invitato ad effettuare un’attenta e puntuale programmazione dei lavori al fine di inoltrare con largo anticipo, rispetto al predetto termine (30 giorni), l’istanza di subappalto e tutta la documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente. Si avvisa che questa Amministrazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una micro-impresa o piccola impresa (secondo le definizioni di cui all’art. 3, lett. aa) del Codice dei contratti). Nell’ipotesi in cui il subappaltatore non sia una micro-impresa o piccola impresa, il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante potrà avvenire in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nel pagare quanto dovuto al subappaltatore oppure su precisa richiesta del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesisubappaltatore. In particolare, in presenza di attività prevalentiquest’ultima ipotesi, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base Stazione appaltante si riserva di accettare tale richiesta in rapporto alla natura del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il è obbligato a comunicare – ai fini del pagamento diretto - a questa Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico attraverso fattura quietanzata e normativo stabilito dai contratti nazionali idoneo documento redatto sulla falsariga dello stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti. La mancata comunicazione della quantità e territoriali vigenti nei conforti dell’importo delle opere eseguite dal subappaltatore comporterà l’accertamento delle stesse attraverso l’Ufficio di Direzione dei dipendenti lavori e i relativi esiti costituiranno la base per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltoeffettuare il pagamento al subappaltatore. InoltreSarà cura dell’Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, il soggetto subappaltatore presso gli organismi preposti, la regolarità contributiva (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappaltoDURC) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadelle ditte subappaltatrici.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artAi sensi dell’art. 118 105, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006Codice Appalti, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso appalto non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve può essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, ceduto a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice Appalti. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’Art. 18 della L. 55 del 14/06/2019. Per le lavorazioni di cui all’articolo 89 comma 11 del Codice, così come disciplinate dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, l'eventuale subappalto non può superare il contraente trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% sopra indicato. Per le caratteristiche ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta “delega” a terzi può essere autorizzata sino al limite del 40% dell’importo complessivo di contratto e nel limite del 30% delle lavorazioni di cui all’articolo 89 comma 11 del Codice. Nel presupposto che I lavori in appalto sono riferiti ad un complesso di interventi edilizi ed assumere tutti gli obblighi impiantistici da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione, che provvedano a garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del Piano di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna Sicurezza e Coordinamento, tale limite è finalizzato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.garantire:

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SUBAPPALTO. Come previsto Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgs lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m. L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto per il concorrente 30% della categoria prevalente e scorporabile e per le restanti categorie di lavorazione previste nel bando e preventivamente dichiarate in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareofferta. L’operatore economico, ferme restando le vigenti disposizioni considerato che prevedono il divieto l’esecuzione dell’appalto è ripartita tra i quattro Poli, potrà individuare per la stessa categoria di affidamento lavorazioni anche più subappaltatori. I subappaltatori dovranno essere in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza possesso di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle tutti i requisiti richiesti nel bando di cui al titolo 1 del presente gara e nel relativo capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo speciale di appalto. L’appaltatoreLe richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento; l’operatore economico affidatario non potrà fare eseguire le prestazioni ad altro soggetto finchè non sarà notificata da parte del suddetto ufficio l’autorizzazione al subappalto. Si precisa che, una volta stipulato il contratto anche in caso di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanterimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto è depositato all’atto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9- bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dell’accordo quadro. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della richiesta dell’autorizzazionepropria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. L’Amministrazione appaltante3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla di Firenze. Ai sensi dell’art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro gli addetti dovranno essere identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti altresì la data di inizio del servizioassunzione, il numero di protocollo e la data dell’autorizzazione al subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il I pagamenti relativi a lavorazioni eseguite da subappaltatori verranno effettuati direttamente al subappaltatore, dell’osservanza del trattamento pertanto l’operatore economico e normativo stabilito dovrà trasmettere in allegato alla fattura una sua dichiarazione da cui risultino le lavorazioni eseguite dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltresingoli subappaltatori, il soggetto polo di riferimento, gli importi eseguiti. In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, così come modificato dal decreto legge n. 187 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal subappaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga postale, ovvero con altri strumenti di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltopagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate che sarà stipulato tra l’operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai lavori, servizi, forniture deve riportaresensi dell’art. 3 co. 9 della legge 136 del 13 agosto 2010, a pena di nullità apposita dichiarazione nella assoluta un’apposita clausola con la quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dei flussi finanziari di cui alla legge citata. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 13.8.2010 n. 136legge 28 giugno 1995 nr. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaINPS e INAIL).

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artÈ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 105 del D. Lgs n. 163/2006D.Lgs. 50/2016 nella misura, il concorrente alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge e dal Contratto, previa indicazione in sede di offerta deve indicare quale da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il Committente. È fatto divieto all’Appaltatore di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolareaffidare, in presenza qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di attività prevalentimere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo. Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, e si riserva la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partefacoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L’Appaltatore è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, del Committente delle prestazioni subappaltate in solido con il Subappaltatore. L’Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione dell’Appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. Se durante l’esecuzione del contratto, dell’osservanza ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inidoneo o indesiderabile, potrà esercitare la facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all’Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del trattamento economico relativo subappalto e normativo stabilito dai per il conseguente allontanamento del subappaltatore dal cantiere. L’Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o la proroga della data fissata per l’ultimazione dei lavori a seguito dell’esercizio da parte del Committente di tale facoltà. Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà far pervenire allo stesso la documentazione dell’avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali assicurativi e infortunistici competenti, nonché la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i). È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati ai subappaltatori. Per i precedenti pagamenti in difetto, APS Holding SpA sospenderà i pagamenti ancora da effettuare. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i) la Società in nome e per conto proprio, si obbliga ad inserire nei contratti nazionali di subappalto e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti subcontratti stipulati per le prestazioni rese l’esecuzione del presente contratto e come condizione per l’autorizzazione al subappalto la seguente clausola: "La Società/Ditta ……………….. in qualità di subappaltatore / subcontraente della Società Appaltatrice ......................, nell’ambito del subappalto. Inoltre, presente contratto identificato con il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere CIG …………… assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136dei flussi finanziari di cui all’art. L’appaltatore 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il subappaltatore / subcontraente …………………………………… si impegna a dare immediata comunicazione ad APS Holding SpA e alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.” L’Appaltatore e il Subappaltatore / Subcontraente si impegnano a inviare copia del presente contratto ad APS Holding SpA.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artIl subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente 105 D.lgs. 50/2016. (da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareofferta, ferme restando è fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare le vigenti disposizioni che prevedono il divieto prestazioni oggetto della presente Convenzione. (da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di affidamento voler far ricorso al subappalto) L’Aggiudicatario affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale alla ditta l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali: Con la stipula della presente Convenzione, mentre l’Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per le attività accessorie l’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa medesimi NON è possibile procedere ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara L’EGAS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun serviziofine di stipulare un nuovo contratto, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016. E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione subentro nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafornitura.

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Samples: Cessione Del Contratto

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento Il fornitore può affidare in subappalto per particolari ipotesila fornitura in conformità alle disposizioni dell’art. In particolare105 del Codice dei Contratti pubblici, in presenza di attività prevalenti, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partedel 50% dell’importo complessivo dell’accordo quadro. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato fornitore deposita il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione la stazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro alla prestazione subappaltata e la data dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali esclusione di cui al punto i) all'articolo 80 del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltoCodice dei Contratti pubblici. Il contratto di subappalto ed indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportaresubappaltatori devono contenere, a pena di nullità apposita dichiarazione nella assoluta, un’apposita clausola con la quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti ciascuno di essi assume gli obblighi di relativi alla tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla La stazione appaltante ed corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti pubblici. Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa aggiudicataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice, provvede a darne tempestiva segnalazione al Rup. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici. Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro e devono essere depositati, prima o contestualmente alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariasottoscrizione dell’accordo quadro.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

SUBAPPALTO. Come Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappal- tare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappal- tare, il subappalto non sarà autorizzato. La realizzazione delle opere del presente appalto si svolge in ambito ferroviario in presenza di circolazione treni. Al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e organizza- tivo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse imprese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le prestazioni oggetto di subappalto non potranno superare il limite del 50% dell’importo complessivo del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 118 49 co. 1 del D. Lgs n. 163/2006d.l. 77/2021. Per i lavori, per i servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il concorrente in sede subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareimporto adeguata al valore della quota subappaltata. Si precisa che per l’esecuzione delle lavorazioni afferenti le categorie da Sistema di Qua- lificazione SQ013 di RFI TG004, ferme restando non è richiesta la progettazione delle stesse, bensì solo l’esecuzione dei lavori. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre lavora- zioni “a qualificazione obbligatoria” per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo quali non disponga egli stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio qua- lificazione, specificandole puntualmente nella domanda di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltopartecipazione (c.d. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavorinecessario) attività relative alle indagini geologiche, servizi, forniture deve riportaregeotecniche e sismiche, a pena sondaggi, a rilievi, a mi- surazioni e picchettazioni, alla predisposizione di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi elaborati specialistici e di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Come Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto dall’artnel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di xxxxxxxxxx, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di xxxxxxxxxx, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006D.lgs.n.163/2006 ss. mm.. Inoltre, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte sempre nel caso venga presentata la bozza del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. Il termine di 30 gg., per il rilascio dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa della documentazione prescritta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 € ; - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 €, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.118, comma 11, D.lgs.163/2006 ss. mm.. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo: - i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. Il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. La Stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini dei singoli pagamenti, l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto l’appaltatore è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzaobbligato a trasmettere, entro la venti giorni dalla data di inizio del serviziociascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il subappaltopredetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L’esecuzione dei servizi o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con tali casi il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso quali non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto sussista alcuno dei rifiuti cimiteriali divieti di cui al punto i) all’art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l’art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. Ai fini della verifica del precedente artrispetto di quanto disposto dall’art. 13 della L. 136/2010, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il la bozza del contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportareil contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente nullità, per l’appaltatore ed i sub contraenti attestino subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale ai sensi dell’art. 118, comma 11 del Governo della Provincia D.lgs.163/2006 ss. mm. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariacui all’art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’impresa ausiliaria può “doppiare” l’originario rapporto scaturente dal contratto con quello proprio derivante dal contratto di subappalto. 118 del D. Lgs n. 163/2006Questo si ricava agevolmente già dalla disposizione di cui all’art.49, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltarecomma 10, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera ultima parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato nuovo codice elimina ogni incertezza laddove stabilisce all’art.89, comma 8, che “il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In sostanza si pone l’accento sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato circostanza che il contratto di appalto è stipulato dal concorrente aggiudicatario e che solo questi può essere l’esecutore del contratto medesimo. L’impresa ausiliaria può, al più assumere il ruolo di “subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”. Parrebbe quasi che la società ausiliaria sia posta alla stregua di un subappaltatore. In verità l’avvalimento è un istituto concepito in soccosro al concorrente sprovvisto dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, mentre il subappalto rappresenta una modalità organizzativa dell’eventuale esecuzione dell’appalto. Si tratta come è ovvio di due istituti sostanzialmente differenti. Da quanto precede è agevole ravvisare come, pur in assenza di coordinamento tra le norme che disciplinano i due istituti, in particolare con riferimento ai limiti percentuali del subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto non sembra possano esserci dubbi sull’applicabilità, nei limiti sopra descritti, della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito disciplina del subappalto. InoltreDunque la società ausiliaria potrà assumere nei rapporti con la stazione appaltante la doppia veste di impresa ausiliaria e subappaltatore. L’art.89 recepisce al comma 3 l’obbligo di sostituzione dell’impresa ausiliari, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte di quest’ultima. Si tratta di una novità normativa rilevante, che consente di dare maggiore rilievo agli aspetti sostanziali e non si avvalga di subappalto) formali delle problematiche che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1possono coinvolgere la società ausiliaria, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione attribuendo alla stazione appaltante ed di imporre al concorrente di sostituire l’impresa ausiliaria in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di parteciapzione alla Prefettura- Ufficio Territoriale gara. Prima dell’entrata in vigore del Governo D.Lgs 50/2016 permanevano forti dubbi sulla possibilità di procedere alla modifica dell’impresa ausiliaria per sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione soggettivi o oggettivi. Dunque, ai sensi dell’art.89 la stazione appaltante verifica se la società ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art.80, imponendo al concorrente, in caso di esito negativo di tale verifica, la sotituzione dell’impresa ausiliaria. Si tratta di una culpa in eligendo nella scelta dell’impresa ausiliaria da parte del concorrente che non può, tuttavia, inficiarne la partecipazione alla gara. Ed infine si segnala che la lex specialis di gara può indicare ipotesi in cui il concorrente è obbligato a sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purchè si tratti di requisiti tecnici. Sul punto si segnala l’ordinanza del CdS sez.IV del 15.04.2016 n°1522 con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito “se gli artt.47 e 48 della Provincia Direttiva 2014/18/CE, come sostituiti dall’art.63 della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una possibilità per l’operatore economico, ossia per il soggetto che concorre alla gara, di Mantova indicare altra impresa in luogo di quella originariamente assunta quale “impresa ausiliaria”, che abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti l’esclusione dell’operatore economico dalla gara per fatto a lui non riconducibile né oggettivamente né soggettivamente”. Nel caso di specie il Consiglioculpa in eligendo di Stato si è trovato ad affrontare il problema di un’impresa ausiliaria che, nel corso della notizia dell’inadempimento gara, aveva perduto la qualificazione per la classifica d’importo richiesta (VIII) risultando così qualificata per classifica ben inferiore (IV), e che tale circostanza implicasse quindi la perdita in capo alla mandante e quindi in capo al RTI dei requisiti di partecipazione , da possedersi per l’intera durata del procedimento e sino all’aggiudicazione e alla stipla del contratto. A parere del primo giudice a nulla rilevava le deduzioni del rti ricorrente principale circa la riferibilità del fatto a causa di forza maggiore, né precisata, né provata, e comunque trattandosi di circostanza riconducibile a culpa in eligendo nella scelta dell’impresa ausiliarai, né apparendo applicabile in quanto non ancora recepit né recante disciplina dettagliata, l’invocato art.69 della propria controparte (subappaltatorenuova direttiva appalti 2014/24/subcontraente) agli obblighi UE, e infine non potendosi invocare applicazione analogica della norma eccezionale e di tracciabilità finanziariastretta interpretazione del’art.37 commi 18 e 19 D.lgs 163/2006.

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SUBAPPALTO. Come previsto Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgs lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m. L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto per il concorrente 30% della categoria prevalente e scorporabile e per le restanti categorie di lavorazione previste nel bando e preventivamente dichiarate in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltareofferta. L’operatore economico, ferme restando le vigenti disposizioni considerato che prevedono il divieto l’esecuzione dell’appalto è ripartita tra i quattro Poli, potrà individuare per la stessa categoria di affidamento lavorazioni anche più subappaltatori. I subappaltatori dovranno essere in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza possesso di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle tutti i requisiti richiesti nel bando di cui al titolo 1 del presente gara e nel relativo capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo speciale di appalto. L’appaltatoreLe richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento; l’operatore economico affidatario non potrà fare eseguire le prestazioni ad altro soggetto finchè non sarà notificata da parte del suddetto ufficio l’autorizzazione al subappalto. Si precisa che, una volta stipulato il contratto anche in caso di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanterimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto è depositato all’atto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9- bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dell’accordo quadro. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della richiesta dell’autorizzazionepropria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. L’Amministrazione appaltante3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla di Firenze. Ai sensi dell’art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro gli addetti dovranno essere identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti altresì la data di inizio del servizioassunzione, il numero di protocollo e la data dell’autorizzazione al subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il I pagamenti relativi a lavorazioni eseguite da subappaltatori verranno effettuati direttamente al subappaltatore, dell’osservanza del trattamento pertanto l’operatore economico e normativo stabilito dovrà trasmettere in allegato alla fattura una sua dichiarazione da cui risultino le lavorazioni eseguite dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltresingoli subappaltatori, il soggetto polo di riferimento, gli importi eseguiti. In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, così come modificato dal decreto legge n. 187 del 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve utilizzare esclusivamente uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal subappaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga postale, ovvero con altri strumenti di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltopagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate che sarà stipulato tra l’operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai lavori, servizi, forniture deve riportaresensi dell’art. 3 co. 9 della legge 136 del 13 agosto 2010, a pena di nullità apposita dichiarazione nella assoluta un’apposita clausola con la quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dei flussi finanziari di cui alla legge citata. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 13.8.2010 n. 136legge 28 giugno 1995 nr. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaINPS e INAIL).

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SUBAPPALTO. Come In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, il concorrente in sede di offerta deve all’atto dell’offerta, devono indicare quale la parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolareintendono eventualmente subappaltare a terzi, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato depositare il contratto di subappaltosubappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, deve depositarlo da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali naturali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la consecutivi dalla data di inizio del serviziociascun pagamento effettuato nei loro confronti, il subappaltocopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapagate.

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SUBAPPALTO. Come previsto Le novità introdotte dal Decreto Correttivo con riferimento al subappalto investono, in primo luogo, i poteri delle stazioni appaltanti: nella precedente versione dell’art. 105 del Codice era infatti stabilito che la facoltà di ricorrere al subappalto dovesse essere espressamente prevista dagli atti di gara; tale previsione è stata invece abrogata dal Decreto Correttivo, con la conseguenza che l’istituto in parola potrà essere utilizzato anche nel silenzio della lex specialis di gara. Resta confermato il limite del 30 per cento sul valore complessivo del contratto32. Per quel che riguarda le forniture con posa in opera e i noli a caldo, viene reintrodotta la disciplina prevista dall’art. 118 del D. Lgs n. Codice abrogato (D.Lgs. 163/2006), secondo cui: “Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”. La formula così (re)introdotta dal legislatore delegato restringe il concorrente perimetro di applicazione della disciplina del subappalto nei confronti di forniture con pose in sede di offerta deve indicare quale parte opera e noli a caldo, ampliando l’ambito delle prestazioni che possono essere “subaffidate” senza applicare la disciplina del servizio intenda subappaltaresubappalto. Secondo la formulazione previgente del Codice, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento infatti, forniture con pose in opera e noli a caldo non costituivano subappalto per particolari ipotesi. In particolare, solo in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle entrambi i seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.presupposti:

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL'Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio le opere/lavori ed i servizi compresi nel contratto. E’ concesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs D.Lgs n. 163/2006, il concorrente 163 del 12.04.06 in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appaltocomplessivo del contratto. L’appaltatoreQualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, una volta stipulato il deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto prima della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di effettivo inizio del serviziodell’esecuzione della relativa parte di prestazioni. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l’Impresa di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti subappalto la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito del subappaltoeseguite dal subappaltatore. InoltreA tal fine all’Appaltatore è fatto obbligo trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per le prestazioni da quest’ultimo eseguite. In caso di inadempimento, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non Committente si avvalga riserva la facoltà di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al punto i) del precedente artcomma precedente. 1La ditta aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto le stesse condizioni economiche risultanti dall’aggiudicazione. In caso di subappalto l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente i nominativi dei subappaltatori successivamente all'aggiudicazione provvisoria, deve essere onde consentire di effettuare le dovute verifiche di legge e quindi autorizzare i subappalti in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio fase di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltoapprovazione dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto servizio di subappalto cui al presente atto è affidato dall’Amministrazione Comunale con obbligo del rispetto della legge 13/09/1982 n. 646 e successive modificazioni ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaintegrazioni.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artÈ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006X.X.xx. 163/06 e s.m.i. nella misura, il concorrente alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge e dal Contratto previa indicazione in sede di offerta deve indicare quale da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il Committente. E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolareaffidare, in presenza qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di attività prevalentimere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo. Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, e si riserva la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partefacoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L’Appaltatore è tenuto a ciascun serviziotrasmettere al Committente le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la dalla data di inizio del servizio, il subappaltociascun pagamento. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico difetto il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, del Committente dei lavori subappaltati in solido con il Subappaltatore. L’Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione dell’appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. Se durante l’esecuzione dei lavori, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltreed in qualsiasi momento, il soggetto Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potrà esercitare la facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all’Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del subappaltatore (dal cantiere. L’Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto la proroga della data fissata per l’ultimazione dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) lavori a seguito dell’esercizio da parte del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio Committente di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappaltofacoltà. Il contratto Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà far pervenire allo stesso la documentazione dell’avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali assicurativi ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariainfortunistici competenti.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. Come Per quanto riguarda il subappalto ad altre società od enti anche di specifiche parti della fornitura, si rinvia a quanto previsto dall’artdall'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiD.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto L’eventuale subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, di cui all’art.2 della L.R. 15/2008 e ss.mm.ii. nonché all’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. L’impresa concorrente dovrà, comunque, indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente CSA. In caso di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre la Stazione Appaltante dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136vigente legislazione antimafia. L’appaltatore L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od, in qualunque modo, alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera, entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore ad € 100.000, detto termine è dimezzato. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice, trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore. Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra impresa in possesso dei requisiti necessari ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. Conformemente alla stazione appaltante segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale Deliberazione dell’AVCP nr. 14 del Governo 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 ed smi, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariagara, né ad imprese che partecipino alla gara.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 E' ammesso il subappalto, previa indicazione da parte dell’Appaltatore dei lavori che intende subappaltare e delle relative ditte esecutrici e previa autorizzazione del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parteCommittente tramite l’Ufficio DEC. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizioCommittente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'Appaltatore resterà ugualmente, è pari di fronte al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento Committente, responsabile dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabilelavori subappaltati, in solido con il subappaltatore. L’Appaltatore non potrà liberarsi dalla contestazione mossa dal Committente in ordine all’esecuzione dell’Appalto, dell’osservanza chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. Se durante l'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, l’Ufficio DEC stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la sostituzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei dipendenti lavori. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Ufficio DEC per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltrelavorazioni non costituenti subappalto e, in generale, ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi in cantiere, il nome dei lavoratori autonomi o della loro ditta, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando il certificato o copia autenticata nei modi di legge di iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente arteffettua tali lavorazioni. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio L’inosservanza di tale servizio da comprovare al momento della specifico obbligo comporta che sarà negato l’accesso all’area di cantiere e, in casi di persistente violazione, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino risarcimento dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadanni.

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SUBAPPALTO. Come previsto In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 118 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte50/2016 e dai successivi commi. Il valore complessivo servizio oggetto del presente affidamento, inteso come complesso delle attività principali stimato sulla base e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Unione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Unione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nella lettera d’invito alla gara, da verificare in relazione al valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Le L’Unione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività principali sono quelle che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. E’ fatto obbligo all’appaltatore di cui trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine suindicato, l’Unione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’appaltatoreL'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, una volta stipulato il contratto di relativi alle prestazioni affidate in subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantealle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Unione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il contratto L'appaltatore è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico solidalmente responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatoresubappaltatore degli adempimenti, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltreda parte di questo ultimo, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli degli obblighi di tracciabilità finanziaria sicurezza previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarianormativa vigente.

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SUBAPPALTO. Come previsto Si ricorda che il subappalto, nei limiti previsti, è un istituto legittimo, disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs Codice. I bandi di gara per l’affidamento di servizi postali devono quindi sempre ammettere la possibilità di subappaltare entro i limiti del 30% del servizio oggetto di affidamento. Ai sensi dell’art. 118, comma 2 del Codice le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di gara quali servizi possano essere affidati in subappalto. Nel caso dei servizi postali tale indicazione può risultare complessa, considerato che gli operatori economici, specie di piccole e medie dimensioni, hanno previsto organizzazioni peculiari, ricorrendo a contratti di servizio, franchising di sedi, ecc., la cui qualificazione giuridica presenta elementi di problematicità. Sembra, comunque, possibile affermare che non dovrebbe essere considerato subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e quella postalizzata sulla rete del fornitore del servizio universale. Relativamente alla corrispondenza internazionale, si ritiene che il ricorso da parte dell’appaltatore ad altri partner con cui siano stati siglati accordi di collaborazione non costituisce subappalto ai fini dell’applicazione delle limitazioni quantitative di cui all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, trattandosi dell’unica modalità tecnicamente ipotizzabile per l’esecuzione delle prestazioni, in quanto le licenze e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale. In ogni caso si ritiene opportuno che, nei bandi di gara in cui sia prevista la possibilità di invii transfrontalieri, si richieda al concorrente di specificare, in sede di offerta, come intenda gestirli, prevedendo, se del caso, un punteggio nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, proporzionato alla loro incidenza sul servizio complessivo. Ai fini del raggiungimento del limite del 30%, si ritiene non debba essere computata, oltre all’affidamento ad altri partner stranieri della corrispondenza internazionale, anche la cd. “postalizzazione”. Per quanto riguarda la postalizzazione, ovvero la consegna al fornitore del servizio universale della corrispondenza che gli operatori privati aggiudicatari delle gare non sono in grado di consegnare, non sembrano rinvenirsi gli elementi essenziali tipici del contratto di subappalto. L’assenza di negoziazione, unitamente al fatto che Xxxxx non può rifiutarsi di eseguire il concorrente servizio universale, fa ritenere che la stessa non sia tenuta a negoziare con l’aggiudicatario dei prezzi diversi rispetto a quelli del servizio universale, né a praticare all’aggiudicatario il prezzo eventualmente offerto in sede di gara12. In ogni caso, si ribadisce che in sede di offerta l’aggiudicatario deve indicare quale quanta parte del servizio intenda subappaltareoggetto del lotto è in grado di effettuare direttamente, ferme restando le vigenti disposizioni prevedendo un limite al di sotto del quale l’offerta non può essere considerata valida, indipendentemente dal fatto che prevedono la postalizzazione sia effettuata dal concorrente (e il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolarerelativo costo rappresenti, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatorequindi, una volta stipulato il contratto di subappaltoparte del prezzo offerto) ovvero direttamente dalla stazione 12 Come meglio spiegato nella Relazione AIR, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori si ritiene che in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro tal senso vada interpretata la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoreDeliberazione AGCOM 728/13/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaCons.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo L’esecuzione delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle prestazioni di cui al titolo 1 presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuariaD.lgs. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 550/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 40% dell’importo di appaltocontrattuale del valore subap- paltabile. L’appaltatoreQualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell’importo del contratto, una volta stipulato il deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa deriva- te dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola re- sponsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazionedi subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmet- tere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltos.m.i. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabileparticolare, in solido con per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti al cottimista, al prestatore di servizi ed al forni- tore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artNella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappal- tare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. 118 del D. Lgs n. 163/2006Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappal- tare, il concorrente subappalto non sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle opere del presente appalto si svolge in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività prevalentidi coordinamento tecnico e organizzativo, la ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente OG 3 non potranno supe- rare il limite del 49,99% dell’importo della stessa categoria. Per i lavori, per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le lavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota parte subappaltabile subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non deve essere superiore al 30%disponga egli stesso della relativa qua- lificazione, mentre specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. subappalto necessario) Si ricorda che con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 all’art. 31 co. 8 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuariaD.Lgs. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il RTI, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltarerilancio competitivo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partel’esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizi base, complementari ed accessori così come indicato nella RDO. Il valore complessivo RTI è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia, o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base agli stessi affidate. Il RTI si impegna a depositare presso l’Agenzia, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% subappalto: i) la copia autentica del valore complessivo dell’appalto. Le contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività principali sono quelle allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006; iv) la dichiarazione del RTI relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Agenzia non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Agenzia procederà a richiedere al titolo 1 RTI l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività procedimento di autorizzazione del subappalto. Il RTI dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs n. 159/2011). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del RTI, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività qualsivoglia pretesa di polizia mortuariaterzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato Il RTI si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, deve depositarlo qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il RTI non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. Il corrispettivo relativo alla quota subappaltabile sarà corrisposto direttamente al RTI, in conformità a quanto disposto dall’art. 118, comma 3 del D.Lgs 163/2006. Il RTI si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantedalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il RTI non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Agenzia contraente sospende il successivo pagamento a favore del RTI. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazioneRTI aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza L’esecuzione delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data attività subappaltate non può formare oggetto di inizio del servizio, il ulteriore subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabileL’Agenzia, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per qualora ricorrano le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali previsioni di cui al punto i) all’art.170 comma 7 del precedente artD.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del RTI limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio In caso di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale parte del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) RTI agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti comma, l’Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Agenzia annullerà l’autorizzazione al subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il RTI si obbliga a comunicare all’Agenzia il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Ai sensi dell’art. 118 del Codice, mentre Capitale Lavoro S.p.A. non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere a Capitale Lavoro S.p.A., entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Capitale Lavoro S.p.A. sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Capitale Lavoro S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera partesuddette attività. Il valore complessivo I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso Capitale Lavoro S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantealtresì, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali professionali e tecnico-economici speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzadocumenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, Capitale Lavoro S.p.A. non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, Capitale Lavoro S.p.A. procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto Capitale Lavoro S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Capitale Lavoro S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il vengano accertati da Capitale Lavoro S.p.A. inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Capitale Lavoro S.p.A.. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Capitale Lavoro S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118 co. 4 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, Capitale Lavoro S.p.A. può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Capitale Lavoro S.p.A. revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente potrà affidare in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale. Il Ministero provvederà, ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, a corrispondere all’Appaltatore anche l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. Ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività prevalentiagli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base copia autentica del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantealtresì, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti generali professionali e tecnico-economici speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di assoluta mancata presentazione dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzadocumenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, il Ministero non autorizzerà il subappalto. In ogni caso di mancato deposito di soli alcuni dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessoesecuzione del contratto. L’appaltatore rimane responsabileL’Appaltatore si obbliga, in solido con il subappaltatoreai sensi dell’articolo 105, dell’osservanza comma 14, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti Codice dei dipendenti Contratti, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, è onere dell’Appaltatore provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del citato Codice dei contratti. Il Ministero si riserva tuttavia di revocare, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui, entro al massimo 15 giorni dalla verifica sopra citata, non sia comunicata da parte dell’Appaltatore la sostituzione del subappaltatore. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. Fino al 31 dicembre 2020, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 articolo 174.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiCodice. In particolarecaso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in presenza di attività prevalentimateria, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Codice in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’ISMEA non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’ISMEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. L’appaltatore dovrà svolgere in piena autonomia, a propria cura, rischio e spese, tutte le attività necessarie per espletare i servizi demandatigli a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dall’artdal presente capitolato speciale di appalto e dagli elaborati e documenti dallo stesso richiamati e/o allegati, dalla normativa vigente e da quella che potrà essere emanata, garantendo l’impiego di personale, attrezzature e mezzi idonei ed adeguati. 118 L’appaltatore dovrà fornire e gestire, a propria cura e spese, per l’intera durata del D. Lgs n. 163/2006contratto, tutta l’attrezzatura ed i macchinari necessari per l’espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato allo svolgimento delle specifiche attività di competenza. L’appaltatore dovrà comunicare alla Ge.S.A.C. entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio dei servizi e dovrà aggiornare tempestivamente in occasione di ogni sostituzione, l'elenco del personale che sarà adibito al servizio, indicando il concorrente in sede nominativo, la qualifica professionale, la specializzazione, le mansioni e le relative posizioni contributive e previdenziali. La Ge.S.A.C. si riserva di offerta chiedere sostituzioni di personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto idoneo allo svolgimento delle mansioni alle quali deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiessere preposto. In particolare, in presenza tale caso l’appaltatore dovrà provvedere alle sostituzioni richieste entro il termine di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte24 ore dalla segnalazione. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base personale dovrà mantenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile e comunque conformato alle regole della buona educazione. Dovrà presentarsi in servizio in ordine ed indossare divise, che dovranno essere fornite dall’appaltatore a propria cura e spese. Dovrà inoltre essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% lavoratore e l'indicazione del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle datore di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività lavoro e dovrà essere munito di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo tesserino di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariariconoscimento aeroportuale.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni, il concorrente Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento affida in subappalto per particolari ipotesi. In particolaresubappalto, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Amministrazione provvederà, mentre ai sensi dell’art. 118, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le attività accessorie prestazioni dallo stesso eseguite: pertanto l’Appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è possibile procedere al subappalto dell’intera parteresponsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il valore complessivo I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltantealtresì, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali e tecnico-economici previsti dalla vigente normativa in materia. In caso di mancata presentazione dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzadocumenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In ogni caso di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. In tal caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessoesecuzione del contratto. L’appaltatore rimane responsabileL’Appaltatore si obbliga, in solido con il subappaltatoreai sensi dell’articolo 118 co. 4 del Codice, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. InoltreL’Amministrazione, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del Codice, qualora lo stesso non si avvalga motivi il mancato invio all’Amministrazione della proposta motivata di subappalto) pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore - sempre che dovesse gestire il servizio quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione - sospende i pagamenti in favore del subappaltatore, limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di trasporto dei rifiuti cimiteriali contestazione e nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artE’ ammesso il subappalto, purché ricorrano le condizioni previste all’art. 118 105 del D. Lgs D.lgs. n. 163/200650/2016 e ss.mm.ii. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il concorrente nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in sede capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti richiesti. Nei casi di offerta deve indicare subappalto autorizzato rimane invariata la responsabilità dell’impresa affidataria, la quale parte continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Copia del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto contratto di affidamento in subappalto per particolari ipotesidovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto caso di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltantei pagamenti al subappaltatore saranno effettuati direttamente dall’appaltatore il quale dovrà esibire all’Amministrazione copia degli avvenuti pagamenti. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltredallo stesso eseguite solo nei casi previsti dall’art.105, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariacomma 13.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Operatore Economico, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte offerta, può affidare in subappalto, e seguenti lavorazioni: della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto L'aggiudicatario è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto deve essere autorizzato dall’ASL Roma 1. L’Operatore Economico si impegna a depositare presso l’ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il subappaltatore, dell’osservanza del per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo stabilito dai non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e territoriali vigenti nei conforti siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei dipendenti per le lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. InoltreFuori dai casi di cui all’art. 105, il soggetto comma 13, d.lgs. 50/2016 l’Operatore Economico si obbliga a trasmettere all’ASL Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Operatore Economico non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al punto i) del precedente artcomma precedente, l’ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico. 1, deve essere In caso di cessione in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio subappalto di tale servizio attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Operatore Economico agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’ASL Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell’art. 105 del Codice, il subappalto.

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SUBAPPALTO. Come Legacoop Servizi È necessario che sia previsto dall’artl’obbligo per la stazione appaltante di identificare le prestazioni omogenee ai fini della corretta identificazione della terna. 118 Accolta. E’ inoltre opportuno specificare che sia ammissibile indicare un numero di subappaltatori superiore a 3 per ciascuna prestazione omogenea. Infatti, seppur il tenore letterale del D. Lgs n. 163/2006primo periodo del comma 6, dell’articolo 105, possa condurre ad una interpretazione diversa (è obbligatoria l’indicazione di una terna…), la possibilità di subappaltare non dovrebbe essere preclusa anche in caso di indicazione di un numero di subappaltatori superiori a tre, visto che la ratio della norma (previsione di una terna e non di un singolo subappaltatore) sta proprio nell’offrire una maggiore possibilità di scelta all’appaltatore in considerazione del tempo che separa la partecipazione ad una gara e l’esecuzione della prestazione. Infine la direttiva europea 2014/24/UE, all’articolo 71, anche quando prevede la possibilità di richiedere da parte della stazione appaltante, prima dell’esecuzione dei lavori, l’indicazione dei subappaltatori, non impone mai un numero minimo o massimo di subappaltatori da indicare, poiché dovrebbe essere una scelta che rimane in capo all’appaltatore. La formulazione della norma non sembra essere interpretabile come limite minimo poiché non ricorre ad espressioni quali “almeno tre” oppure” non meno di tre”. Al contrario sembra che il concorrente legislatore abbia fatto una valutazione ex ante, in sede ordine alle problematiche insite nella preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore, ritenendo che l’indicazione di offerta deve indicare quale parte tre nominativi possa ovviare all’inconveniente dell’indisponibilità sopravvenuta del servizio intenda subappaltaresubappaltatore indicato ex ante. Autorizzare un numero maggiore, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il del resto, sconta problematiche connesse al divieto di affidamento gold plating ossia di non aggravamento degli oneri amministrativi in subappalto per particolari ipotesi. In particolarequesto caso a carico delle stazioni appaltanti, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito che sarebbero tenute a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei verificare i requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti per un numero di subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data maggiore di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti quello indicato dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarianorma.

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni (solo per il servizio di trasporto dai centri di raccolta all’ impianto) è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lvo 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile misura non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatoredel contratto, una volta stipulato il deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, deve depositarlo entro almeno 20 giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazionedi subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappaltosmi. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabileparticolare, in solido con per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. In particolare, in presenza di attività prevalenti, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportareI concorrenti effettuano, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale esclusione, il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di tracciabilità cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 (e relative Istruzioni Operative aggiornate al 19 maggio 2020), in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (legge finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 1362006). L’appaltatore si impegna La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a dare immediata comunicazione alla condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante ed esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge n. 266/2005. L’oggetto dell’affidamento delle attività “Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente la realizzazione della Space Factory del PNRR in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.3 relativo a Space Factory – Programma Space Factory 4.0 del PNRR” è specificamente descritto e dettagliato nel presente bando e nel Capitolato Tecnico allegato. La durata stimata dei suddetti servizi per la fase di investimento sarà pari a quarantadue (42) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività” e specificando che in ogni caso la durata delle attività non potrà estendersi oltre Q2/2026 (30 giugno 2026), individuato come scadenza del progetto dal PNRR. La “data di inizio attività” è indicata in un apposito verbale di inizio delle attività firmato dalle parti. Relativamente alla Prefettura- Ufficio Territoriale successiva fase di gestione operativa della concessione, come previsto nello schema di contratto in allegato e a norma dell’art. 180 commi 5 e 6 del Governo Codice dei Contratti, a fronte della Provincia disponibilità dei servizi, ASI non riconoscerà alcun canone all’operatore selezionato nel PPP, né alcuna contribuzione alle spese di Mantova gestione. L’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa sarà assicurato dal riconoscimento al concessionario del diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa ai servizi da affidare in concessione. Tale diritto di godimento sarà attribuito a titolo di contributo pubblico per la fase di gestione in concessione dei servizi. Il progetto prevede un quadro economico complessivo dei servizi per la fase di investimento pari a € 116.326.530,00 (centosedicimilionitrecentoventiseimilacinquecentotrenta/00 euro) di cui un importo massimo di spesa presunto, a carico di ASI a titolo di finanziamento del Partenariato pubblico privato, pari a € 57.000.000,00 (cinquantasettemilioni/00 euro) IVA imponibile ove applicabile ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni e oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, corrispondenti al 49% dell’importo complessivo del progetto. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della notizia dell’inadempimento della propria controparte sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (subappaltatore/subcontraenteeuro zero/00) agli obblighi di tracciabilità finanziariaIVA esclusa.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Come previsto dall’artL’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte affida in subappalto, in misura non superiore al dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiCodice. In particolarecaso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in presenza di attività prevalentimateria, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Codice in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, l’ISMEA non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodell’ISMEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

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Samples: Contratto

SUBAPPALTO. Come previsto L’Appaltatore non può, né in tutto né in parte, concedere in subappalto a terzi le attività oggetto del Contratto, salvo previa autorizzazione scritta che il Committente può conc dere a suo insindacabi- le giudizio, caso per caso, dietro motivata richiesta scritta dell’Appaltatore. A corredo e supporto di tale richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere al Committente ogni dichiarazione e/o documentazione pr vista dalla vigente normativa, nonché quant’altro fosse in seguito eventualmente richiesto dal Committente. La lista degli eventuali subappaltatori – e delle relative attività d subappaltare – deve essere formata dall’Appaltatore al momento della presentazione dell’offerta. Eventuali integrazioni successive devono essere motivate dal sopravvenire di eventi e/o circostanze non prevedibili in fase di offerta. Nella presentazione della lista dei subappaltatori e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere e soddisfare tutti gli obblighi, gli oneri e le condizioni previsti dall’art. 118 del D. Lgs n. D.Lgs. 163/2006, che si intende qui integralmente trasposto. Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori compete in via esclusiva alll’Appaltatore il concorrente quale si obbliga fin d’ora a manlevare e tenere ind enne il Committente da ogni eventuale prete- sa avanzata nei confronti di quest’ultimo dai subappaltatori a titolo di corrispettivo per le opere oggetto di subappalto. Resta in sede ogni caso inteso che anche in merito alle attività subappaltate, l’Appaltatore riimanga esclusivamente responsabile ed unico referente nei confr onti del Committente. Pertanto l’Appaltatore, nell’instaurazione e mantenimento del rapporto di offerta deve indicare quale xxxxxxxxxx, ha l’obbligo di imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi dallo stesso assunti nei confronti del Committente e garantire circa il corretto adempimento di tali obblighi così come, in generale, circa il rispetto da parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto dei propri subappaltatori di affidamento tutta la normati a vigente in subappalto per particolari ipotesimateria. In particolare, tra l’altro, l’Appaltatore deve garantire che i propri eventuali subappaltatori adempiano alle disposizioni legislative in presenza materia di attività prevalentigestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, previdenziali, assicurativi e di immigrazione, e siano in grado, se richiesti, di esibire copia di tutte le attestazioni o altra do cumentazione ritenut necessaria. L’Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva d bitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità S lidale del Committen te ai sensi degli xxx.xx 46 e 47 del DPR 445 del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 08/10/2012 resa da parte da parte dei propri eventuali subappaltatori. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne integralmente il Committente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori appaltati e/o subappaltati. A tale fine, la quota parte subappaltabile stipula delle polizze R.C.T. di cui all’articolo 17 (Assicurazioni) deve prevedere anche la copertura della responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Appaltatore assicurato pe danni cagionati a ter i per fatto dei subapp altatori o di loro dipe denti. Salvo quanto precede, qualora il Committente accerti l’inadem imento del subappaltatore, l’Appaltatore, quando richiesto, è tenuto ad adottare immediatamente misure idonee ad assicurare l’adempimento delle prestazioni contrattuali, nonché a risolvere eventualmente il rapporto di xxxxxxxxxx, garantendo allo stesso tempo il proseguiment o delle attività e l’adempimento delle presta- zioni contrattuali. L’Appaltatore non deve essere superiore al 30%, mentre può in alcun modo imporre ai propri subappaltatori accordi di esclusiva che abbiano l’effetto di impedire agli stessi la conclusione di c ontratti con le società del Gruppo della Com- mittente per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parteulteriori prestazioni. Il valore complessivo mancato rispetto delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle previsioni di cui al titolo 1 presente articolo è considerata causa di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore, dando diritto al Committente alla risoluzione del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuariaContratto ai sen- si dell’art. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto1456 c.c. L’appaltatoresalvo, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro la data di inizio del servizioogni caso, il subappaltorisarcimento di ogni eventuale danno. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria8.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornit Ra, Servizi E Lavori Cgf‐proc‐01 Rev. Agosto 2015 Indice1. Validità Dei Termini Delle Condizioni Generali Di Fornitura, Servizi E Lavori 32. Ordine Di Precedenza 33. Ordine D’acquisto 3 3.1. Emissione 3 3.2. Modifiche D’ordine 34. Definizioni 35. Programma Cronologico 4 5.1.

SUBAPPALTO. Come Non è previsto dall’artil subappalto se non per lo smaltimento degli animali deceduti, da conferire tramite Operatori economici certificati. 118 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente in sede di offerta deve indicare quale parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di L’eventuale affidamento in subappalto per particolari ipotesiè subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. In particolare105 del D.Lgs. 50/2016, in presenza di attività prevalenti, tenendo presente che la quota parte subappaltabile - fermo restando quanto previsto al comma 5 del predetto art. 105 - non deve può essere superiore al 30%% dell’importo contrattuale. L’affidamento in subappalto presuppone che l’Appaltatore all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera abbia indicato le prestazioni o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; A questo riguardo si precisa che qualora tra le prestazioni oggetto di subappalto vi fossero prestazioni riconducibili ad attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazioni mafiose, mentre per le attività accessorie è possibile procedere come individuato al subappalto dell’intera partecomma 53 dell’art. Il valore complessivo delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio1 L. 190/2012, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltofatto obbligo d’indicare, ai sensi dell’art. Le attività principali sono quelle 105 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, la terna di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizzasub appaltatori; l’Appaltatore, entro la venti giorni dalla data di inizio ciascun pagamento dovrà trasmetter copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del serviziosubappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il subappaltosuccessivo pagamento a favore dell’appaltatore; l’Appaltatore dovrà allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. In 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; L’Appaltatore resta in ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessosubappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate. L’appaltatore rimane responsabile, in solido L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatoresubappaltatore degli adempimenti, dell’osservanza da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Direttore dell’esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto ed il Coordinatore per le prestazioni rese nell’ambito l’esecuzione, di cui all’art. 92 del subappaltoD.Lgs. Inoltre81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in caso lo stesso puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. La Stazione appaltante non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto provvede al pagamento diretto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariasubappaltatori.

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Samples: www.comune.spilamberto.mo.it

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006L’Appaltatore, il concorrente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta deve indicare quale parte affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… . Per le prestazioni rese in subappalto, la Stazione appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesiCodice. In particolarecaso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in presenza di attività prevalentimateria, la quota parte subappaltabile non deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parte. Il valore complessivo lo svolgimento delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appaltoagli stessi affidate. Le attività principali sono quelle di cui al titolo 1 del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5% dell’importo di appalto. L’appaltatore, una volta stipulato L’Appaltatore deposita presso l’ASST il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 in copia autentica, almeno venti giorni presso l’Amministrazione appaltanteprima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto è depositato all’atto di subappalto, corredato della richiesta dell’autorizzazionedocumentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Amministrazione appaltanteL’Appaltatore allega al suddetto contratto, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, entro la data di inizio del servizio, Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In ogni caso l’appaltatore di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico responsabile e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stessodella Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’appaltatore rimane responsabile, L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, dell’osservanza di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni rese nell’ambito del affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Inoltre, il soggetto subappaltatore (o l’appaltatore in In caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui al punto i) del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio inadempimento da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziariacui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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Samples: www.asst-garda.it

SUBAPPALTO. Come previsto dall’art. 118 La disciplina del subappalto è regolata dall’articolo 105 del D. Lgs n. 163/2006Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. Per gli appalti di lavori costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, il concorrente quali le forniture con posa in sede opera e i noli a caldo, se singolarmente di offerta deve indicare quale parte importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il divieto di affidamento in subappalto costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per particolari ipotesicento dell'importo del contratto da affidare. In particolare, in presenza di attività prevalentiFatto salvo quanto previsto dall’art 105 comma 5 del Codice, la quota parte dei lavori subappaltabile secondo quanto previsto comma 2 dello stesso articolo, non può superare il valore del 30% dell’importo delle opere e deve essere superiore al 30%, mentre per le attività accessorie è possibile procedere al subappalto dell’intera parteautorizzata dalla Stazione appaltante. Il valore complessivo concorrente deve obbligatoriamente indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D). Per l’esecuzione delle attività principali stimato sulla base del valore attribuito a ciascun servizio, è pari al 95% del valore complessivo dell’appalto. Le attività principali sono quelle lavorazioni di natura impiantistica di cui al titolo 1 D.M. 22.01.2008, n.37, il soggetto esecutore deve possedere le prescritte abilitazioni. Il requisito deve essere posseduto in fase esecutiva. Qualora in difetto al momento della partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE di avvalersi del presente capitolato con l’esclusione delle seguenti attività da considerarsi accessorie: - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di polizia mortuaria. Le attività accessorie sono complessivamente pari al 5subappalto entro il limite complessivo del 30% dell’importo contrattuale (in suddetto limite rientrano tutte le lavorazioni subappaltabili di appaltoqualsiasi tipologia e categoria) o procedere, entro l’avvio della fase esecutiva, all’acquisizione delle stesse. L’appaltatoreNon è obbligatoria l’indicazione del/i nominativo/i del subappaltatore/i. L’indicazione del nome e il possesso dei requisiti di moralità, una volta stipulato di professionalità e di qualificazione, verrà operato successivamente alla presentazione dell’offerta, al momento del deposito del contratto di subappalto. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, art. 105 del Codice. L’aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto o cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare presso quest’ultima, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, deve depositarlo entro 20 giorni presso l’Amministrazione appaltante. Il contratto è depositato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. L’Amministrazione appaltante, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici dei soggetti subappaltatori da parte del subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione all’importo subappaltato autorizzaalla prestazione da subappaltare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, entro Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto e la data dichiarazione circa la sussistenza o meno di inizio eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del servizio, il subappalto. In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto stesso. L’appaltatore rimane responsabile, in solido Codice Civile con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito titolare del subappalto. InoltreAnaloga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento. E’ fatto obbligo per l’affidatario, secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice, comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il soggetto subappaltatore (nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o l’appaltatore fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. Non saranno autorizzati subappalti a soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto che non posseggono la qualificazione nella categoria richiesta, secondo le disposizioni dell’art. 105 comma 4 del Codice. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in caso lo stesso non si avvalga di subappalto) che dovesse gestire il servizio di trasporto dei rifiuti cimiteriali subappalto quelle di cui al punto i) all’art. 105, comma 3 del precedente art. 1, deve essere in possesso della relativa autorizzazione regionale per l’esercizio di tale servizio da comprovare al momento della richiesta di autorizzazione di subappalto. Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il contraente ed i sub contraenti attestino dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaCodice.

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