STUDIO ASSOCIATO Clausole campione

STUDIO ASSOCIATO. Qualora l’Assicurato sia componente di uno studio associato si prende atto che la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo studio associato e che siano riferibili all’attività svolta per conto dello studio dal professionista assicurato o da un suo collaboratore. Si conferma che la garanzia non comprende: la responsabilità personale dei collaboratori; le attività esercitate in forma di impresa.
STUDIO ASSOCIATO. E' data facoltà di intestare la copertura ad uno Studio Associato, sempre che gli Assicurati persone fisiche che godono della copertura prevista dall'Articolo 3 delle Condizioni del contratto di assicurazione in convenzione, siano associati. L'assicurazione è prestata sia per la RC Professionale della Persona identificata nel certificato sia per i danni a terzi o a dipendenti a condizione che tutti gli altri Associati abbiano anche loro aderito alla presente convenzione; in caso contrario l’Assicurato sarà coperto solo per la Responsabilità Civile Professionale.. Qualora ci si trovi in presenza di altra polizza, operante per il medesimo rischio, verrà applicato il criterio del “pro quota”.
STUDIO ASSOCIATO. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, si intendono assicurati, per l’esercizio della professione rispettivamente dichiarata in polizza, tutti e solamente i nominativi indicati in polizza, purché siano iscritti ai relativi Albi Professionali, ove previsti. Il massimale riportato sul frontespizio di polizza rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell’Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più nominativi assicurati con la presente polizza; lo stesso vale per gli eventuali sottolimiti previsti da specifiche disposizioni contrattuali, ove il sinistro concerna dette ipotesi. La garanzia è operante esclusivamente per le attività svolte nell’ambito dello Studio Associato, con esclusione quindi di qualsiasi eventuale attività svolta a titolo personale dai singoli assicurati al di fuori dell’ambito dello Studio; pertanto, ai fini e per gli effetti derivanti dall’art. 4 delle Condizioni generali d’assicurazione, il Contraente sarà tenuto a comunicare esclusivamente gli introiti realizzati dai professionisti assicurati nell’ambito dello Studio Associato.
STUDIO ASSOCIATO. L’ASSICURATORE pagherà allo o per conto dell’ASSICURATO qualsiasi PERDITA ed i COSTI DI DIFESA derivanti da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, conseguente ad un ATTO DANNOSO relativo alla prestazione dei SERVIZI PROFESSIONALI eseguiti personalmente da un ASSICURATO, a condizione che i relativi proventi:
STUDIO ASSOCIATO. In presenza di Studio Associato, la presente assicurazione riguarda la parte di responsabilità dell'Assicurato. Quando nell'accadimento di un danno abbia concorso l'opera di più professionisti associati e individualmente assicurati con la Società, questa risponderà per tale danno, in base alle condizioni di polizza per la somma dei singoli massimali, ma comunque per un importo totale non superiore ad euro 1.500.000.
STUDIO ASSOCIATO. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti in qualità di associati (o di componenti la società di professionisti) per l’attività esercitata come professionisti (commercialista o consulente del lavoro) e riferita agli introiti fatturati dallo studio associato. Salvo patto speciale la garanzia non opera per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti per l’attività svolta in proprio fatturata con propria P.IVA, cioè svolta come singoli professionisti separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato. In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate in polizza nel questionario, che fa fede per tutti gli associati. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza. Tale garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro. Norme che regolano l’assicurazione R.C. Professionale del commercialista
STUDIO ASSOCIATO. Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, qualora il CONTRAENTE sia uno Studio Associato, la copertura della presente POLIZZA si intende operante anche per l’attività esercitata con propria P. Iva dai singoli professionisti facenti parte dello Studio Associato all’atto della stipulazione della presente POLIZZA. Tale estensione si intende operante qualora il fatturato consuntivo indicato nel CERTIFICATO sia comprensivo anche del fatturato derivante dall’attività esercitata individualmente. Gli ASSICURATORI verificheranno, in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il rispetto delle condizioni sopra indicate. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione agli ASSICURATORI.
STUDIO ASSOCIATO. L’appartenenza ad uno Studio odontoiatrico associato, sempreché la sua costituzione sia avvenuta a termini di legge e così pure le eventuali variazioni successive, dà diritto ad uno sconto del 10% anche se non tutti gli odontoiatri Associati aderiscono alla presente Polizza, purché il numero degli Assicurati non sia inferiore a due. Se vi è adesione alla Polizza da parte di almeno un associato allo Studio iscritto A.N.D.I. sono assicurabili con una maggiorazione del 50% del costo anche gli altri odontoiatri associati allo Studio non soci A.N.D.I., a condizione che nell’ultimo quinquennio non abbiano ricevuto richieste di risarcimento per danni clinici. Relativamente all’attività prestata per lo Studio associato cui si riferisce lo sconto, l’assicurazione opera limitatamente a quanto dovuto dai singoli Assicurati o dallo Studio per loro conto senza alcun maggiore obbligo derivante dal vincolo di solidarietà. Per le eventuali attività prestate al di fuori dello Studio associato valgono invece le norme generali. L’intestazione dell’assicurazione allo Studio è possibile su richiesta degli interessati solo se tutti gli odontoiatri associati dello Studio aderiscono alla presente Polizza. In caso di cessazione dell’associazione allo Studio, vale quanto stabilito dall’art. 12.
STUDIO ASSOCIATO. In caso di studi associati il massimale prestato con ciascun certificato è da ritenersi unico per tutti i professionisti assicurati. La garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l’attività svolta come studio associato sia per l’attività esercitata come singoli professionisti, a condizione che gli icritti singoli non siano complessivamente superiori a quelli dello studio associato e che vengano dichiarati separatamente nel Modulo di Adesione. È’ facoltà degli Assicuratori verificare, in caso di Richiesta di risarcimento , il rispetto del criterio sopra indicato. In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel Modulo di Adesione,che fa fede per tutti gli associati. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché la variazione venga dichiarata al successivo rinnovo di polizza
STUDIO ASSOCIATO. 1. Il Delegato può svolgere l’attività anche in forma di Studio Associato, costituito da soli Consulenti del Lavoro, tutti Delegati, nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche.