Costi di difesa Clausole campione

Costi di difesa. L’Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Costi di difesa. Qualunque compenso, costo e spesa sostenuti da o per conto dell’Assicurato in relazione alla risposta a, e/o difesa, appello e/o accordo relativi a una Richiesta di risarcimento o una Indagine. Si precisa che ai sensi dell’Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della massimale indicato al punto 2 della Scheda di polizza. Tuttavia, nel caso sia dovuta al Terzo danneggiato una somma superiore al massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Costi di difesa. Onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto dell’ASSICURATORE per le indagini, la mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti di un ASSICURATO. Con riferimento ai procedimenti civili COSTI DI DIFESA sono prestati sulla base del disposto dell’Art. 1917, comma 3, c.c.
Costi di difesa. Onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto dell’ASSICURATORE per le indagini, la mediazione ai sensi del Decreto legislativo n. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti di un ASSICURATO. Con riferimento ai procedimenti civili COSTI DI DIFESA sono prestati sulla base del disposto dell’articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano.
Costi di difesa. A) L’Assicuratore si impegna ad anticipare all’Assicurato i Costi di difesa relativi alla defini- zione di ogni Richiesta di risarcimento riferito all’oggetto della presente Assicurazione.
Costi di difesa. Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di cauzioni o fidejussioni, le spese legali (in qualsiasi grado di giudizio), peritali, tecniche o giudiziarie, ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per la difesa, la resistenza, la valutazione o la transazione di un sinistro. Le spese legali sostenute per resistere alla azione del danneggiato sono pari al 25% del massimale, in eccesso allo stesso, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
Costi di difesa. L'Assicuratore avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere la gestione della lite inerente una Richiesta di Risarcimento, finché ne avrà interesse, in ambito civile, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Sono a carico dell’Assicuratore le spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, incluse quelle per legali e tecnici, previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, per resistere all’azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’articolo 1917 c.c.. Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali sono espressamente esclusi dalla copertura di cui alla Polizza. Nel caso in cui l’Assicurato venga convocato per un incontro di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 o invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, la sua partecipazione a detta procedura deve essere autorizzata per iscritto dall’Assicuratore che, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. La nomina di un legale da parte dell’Assicurato in tale procedura (eventuale nella procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010) deve parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte dell’Assicuratore.
Costi di difesa. Indica le spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato ai sensi dell’art. 4.5 che precede.
Costi di difesa. 2. Costi di difesa per inquinamento
Costi di difesa. Gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole e necessaria dall’Assicurato, con la previa autorizzazione scritta dell’Assicuratore, in relazione ad indagini, difesa, resistenza in giudizio, impugnazioni e/o transazioni, per una Richiesta di Risarcimento o un’indagine da parte di un’Autorità di Xxxxxxxxx nei confronti dell’Assicurato. I Costi di Difesa non comprendono la remunerazione di qualsiasi Assicurato, fornitore terzo di servizi o Detentore di Informazioni, il costo del suo tempo o altri costi o spese fisse sostenuti dall’Assicurato, dal fornitore terzo di servizi o dal Detentore di Informazioni.