Common use of Strumenti derivati Clause in Contracts

Strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento il cui valore economico deriva dal valore del titolo sottostante o degli altri elementi di riferimento. Il sottostante può consistere in titoli azionari od obbligazionari, materie prime, indici, oppure elementi di altri schemi negoziali (quali valute, tassi di interessi, tassi di cambio). Una particolare caratteristica dei contratti derivati può essere quella di prevedere il differimento nel tempo dell'esecuzione del contratto. Ciò significa che la consegna del titolo sottostante e il relativo pagamento non avvengono contestualmente alla stipula del contratto derivato, ma a (o entro) una data successiva. Tra le caratteristiche più importanti di molti strumenti derivati va segnalato il rischio teorico, che può essere correlato all’utilizzo di leva finanziaria o alla natura del contratto: la perdita potenziale, per alcuni strumenti, può essere teoricamente non definibile al momento della conclusione del contratto e comunque molto superiore all’investimento effettuato. Una prima conseguenza è, per l’investimento in molti strumenti derivati, la necessità di marginatura: chi ha effettuato l’investimento deve disporre di liquidità sufficiente al fine di garantire la propria solvibilità nei confronti della controparte. (*) vedasi scheda “Distribuzione di prodotti finanziari complessi alla Clientela retail” STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE o IMPRESE D’INVESTIMENTO (cd. “Bail-in”) Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato, nell’ambito dell’Unione Europea, in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento. L’apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:

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Strumenti derivati. I derivati sono strumenti d’investimento il cui valore economico deriva dal valore del titolo sottostante o degli altri elementi di riferimento. Il sottostante può consistere in titoli azionari od obbligazionari, materie prime, indici, oppure elementi di altri schemi negoziali (quali valute, tassi di interessi, tassi di cambio). Una particolare caratteristica dei contratti derivati può essere quella di prevedere il differimento nel tempo dell'esecuzione del contratto. Ciò significa che la consegna del titolo sottostante e il relativo pagamento non avvengono contestualmente alla stipula del contratto derivato, ma a (o entro) una data successiva. Tra le caratteristiche più importanti di molti strumenti derivati va segnalato il rischio teorico, che può essere correlato all’utilizzo di leva finanziaria o alla natura del contratto: la perdita potenziale, per alcuni strumenti, può essere teoricamente non definibile al momento della conclusione del contratto e comunque molto superiore all’investimento effettuato. Una prima conseguenza è, per l’investimento in molti strumenti derivati, la necessità di marginatura: chi ha effettuato l’investimento deve disporre di liquidità sufficiente al fine di garantire la propria solvibilità nei confronti della controparte. (*) vedasi scheda “Distribuzione di prodotti finanziari complessi alla Clientela clientela retail” STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE o IMPRESE D’INVESTIMENTO (cd. “Bail-in”) Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato, nell’ambito dell’Unione Europea, in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento. L’apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:

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Strumenti derivati. I Alla data di stipula del contratto gli Strumenti derivati sono contabilizzati al fair value e, se essi non soddisfano i requisiti per la contabilizzazione quali strumenti d’investimento il cui valore di copertura, le variazioni del fair value rilevate successivamente alla prima iscrizione sono separatamente contabilizzate nel Conto economico deriva dell’esercizio. Se, invece, gli strumenti derivati soddisfano i requisiti per essere classificati come strumenti di copertura, le successive variazioni del fair value vengono contabilizzate seguendo gli specifici criteri di seguito indicati. Di ciascuno strumento finanziario derivato qualificato per la rilevazione come strumento di copertura è documentata la sua relazione con l’oggetto di copertura, compresi gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia di copertura e i metodi per la verifica dell’efficacia. La verifica dell’efficacia di ciascuna copertura è fatta sia al momento di accensione di ciascuno stru- mento derivato, sia durante la sua vita. Alla data di stipula del contratto gli Strumenti derivati sono contabilizzati al fair value. Se gli strumenti derivati soddisfano i requisiti per essere classificati come strumenti di copertura, le successive variazioni del fair value vengono contabilizzate come di seguito indicato. • Fair value hedge(28) Quando la copertura riguarda attività o passività iscritte in bilancio, ovvero riguarda un impegno irrevocabile non iscritto, sia le variazioni del fair value dello strumento di copertura, sia le variazioni dell’oggetto della copertura sono imputate al Conto economico. Quando la copertura non è perfettamente “efficace”, ovvero sono rilevate differenze tra le suddette variazioni, la parte non “efficace” rappresenta un onere o provento separatamente iscritto tra le componenti del reddito dell’esercizio. Lo IAS 39 consente che l’oggetto di copertura dal valore del titolo sottostante fair value possa essere individuato non solo in una singola attività o passività finanziaria ma anche in un importo monetario, riveniente da una molteplicità di attività e passività finanziarie (o di loro porzioni), in modo che un insieme di contratti derivati possa essere utilizzato per ridurre le oscillazioni da fair value degli altri elementi strumenti oggetto di riferimento. Il sottostante può consistere in titoli azionari od obbligazionari, materie prime, indici, oppure elementi di altri schemi negoziali (quali valute, copertura al modificarsi dei tassi di interessiinteresse di mercato (cd. copertura generica o macrohedging). Non possono essere oggetto di copertura generica importi netti rivenienti dallo sbilancio di attività e passività. Analogamente alle coperture classiche di fair value (microhedging), tassi una copertura generica viene consi- derata altamente efficace se, sia all’inizio che durante la sua vita, i cambiamenti del fair value dell’importo monetario coperto sono compensati dai cambiamenti del fair value dei derivati di cambiocopertura, e se i risultati effettivi siano all’interno dell’intervallo richiesto dallo IAS 39. • Cash flow hedge(29) Nel caso di cash flow hedge, le variazioni del fair value dello strumento derivato registrate successivamente alla prima rilevazione sono imputate, limitatamente alla sola quota efficace, a una specifica riserva di Patrimonio netto la cui mo- vimentazione è rappresentata nelle Altre componenti di Conto economico complessivo (Riserva da cash flow hedge). Una particolare caratteristica copertura è in genere considerata altamente efficace se, sia all’inizio che durante la sua vita, i cambiamenti dei contratti derivati può essere quella flussi di prevedere il differimento cassa attesi nel tempo dell'esecuzione futuro per l’elemento coperto sono sostanzialmente compensati dai cambiamenti del contrattofair va- lue dello strumento di copertura. Ciò significa che la consegna del titolo sottostante e il relativo pagamento non avvengono contestualmente alla stipula del contratto derivato, ma a (o entro) una data successiva. Tra le caratteristiche più importanti di molti strumenti derivati va segnalato il rischio teorico, che può essere correlato all’utilizzo di leva finanziaria o alla natura del contratto: la perdita potenziale, per alcuni strumenti, può essere teoricamente non definibile al momento Quando si manifestano gli effetti economici originati dall’oggetto della conclusione del contratto e comunque molto superiore all’investimento effettuato. Una prima conseguenza è, per l’investimento in molti strumenti derivaticopertura, la necessità riserva è imputata a Conto economico. Nel caso in cui la copertura è relativa a una programmata operazione altamente probabile (per esempio, acquisto a ter- mine di marginatura: chi ha effettuato l’investimento deve disporre titoli di liquidità sufficiente al fine di garantire la propria solvibilità nei confronti della controparte. (*) vedasi scheda “Distribuzione di prodotti finanziari complessi alla Clientela retail” STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE o IMPRESE D’INVESTIMENTO (cd. “Bail-in”) Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”debito a reddito fisso), la quale istituisce un regime armonizzatoriserva è attribuita alle componenti positive o negative di reddito nell’esercizio o negli esercizi in cui le attività o le passività, nell’ambito dell’Unione Europeasuccessivamente iscritte e connesse alla citata operazione, in tema influenzano il Conto economico (nell’es. a correzione del rendimento del titolo). Quando la copertura non è perfettamente efficace, la variazione di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimentofair value dello strumento di copertura, riferibile alla porzione inefficace dello stesso, è immediatamente rilevata nelle componenti dedicate del Conto economico dell’eser- cizio considerato. L’apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l’utilizzo Se, durante la vita di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Nel dettagliouno strumento derivato, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure manifestarsi dei flussi di gestione cassa previsti e oggetto della “crisi” dell’intermediariocopertura non è più ritenuto altamente probabile, la Banca d’Italia disponga:quota della Riserva da cash flow hedge relativa a tale strumento viene immediata- mente attribuita al Conto economico dell’esercizio considerato. Viceversa, se lo strumento derivato è ceduto o non è più qualificabile come strumento di copertura “efficace”, la Riserva da cash flow hedge sino a quel momento rilevata viene mantenuta quale componente del Patrimonio netto ed è imputata a Conto economico seguendo il criterio di imputazione sopra descritto, contestualmente al manifestarsi dell’operazione originariamente oggetto della copertura.

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