Stipendio base Clausole campione

Stipendio base. Al personale medico che effettua 38 ore settimanali di servizio, ai sensi del 1° comma dell'art.13, spetta il seguente stipendio base lordo mensile dall’1/1/2005: Assistente fascia A 2.141,00 euro Assistente fascia B 2.206,00 euro Xxxxx e Aiuto dirigente 2.650,00 euro Responsabile e Direttore sanitario 3.361,00 euro Al personale medico che effettua un orario di 30 ore settimanali di ser- vizio, ai sensi del 1° comma dell’art.13, a partire dall’1/1/2005 spetta il seguente stipendio base lordo mensile: Assistente fascia A 1.786,00 euro Assistente fascia B 1.820,00 euro Xxxxx e Aiuto dirigente 2.280,00 euro Responsabile e Direttore sanitario 2.910,00 euro Qualora la Struttura sanitaria, ai sensi e per effetto del 3° comma del- l'art.13, stabilisca un orario di lavoro part time, lo stipendio base lordo mensile è ridotto proporzionalmente in rapporto all’orario settimanale di servizio prestato: Accede alla fascia A il nuovo assunto, mentre accede alla fascia B l’Assistente in possesso di specializzazione relativa alla specifica attività espletata o di branca affine, con 5 anni di anzianità di servizio nella strut- tura sanitaria, ovvero non specialista con anzianità di almeno 7 anni di ser- vizio nella struttura sanitaria.
Stipendio base. Lo stipendio base spettante ad ogni dipendente è riportato nella tabella allegata.
Stipendio base. Al personale medico che effettua 27 ore e 30 minuti settima- nali (ovvero 27 ore a decorrere di servizio ai sensi del comma dell'art. 13, spetta il seguente stipendio base lordo men- sile: Assistente Xxxxx Responsabile, Direttore Sanitario Qualora la Casa di Xxxx decida ai sensi e per gli effetti del comma del citato art. 13, di fissare al medico un orario setti- manale a (orario ridotto), lo stipendio base lordo men- sile di cui al precedente paragrafo è ridotto proporzionalmente in rapporto settimanale di servizio prestato. Qualora la Casa di Cura, ai sensi e per effetto del comma dell'art. 13, stabilisca un orario di lavoro a 37 ore settimanali (ov- vero 36 ore settimanali a decorrere al medico spetta uno stipendio base lordo mensile di: Assistente Xxxxx Responsabile, Direttore Sanitario Lo stipendio base progredisce in 8 (otto) classi biennali del 6% costante sul valore iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2.50% calcolati sul valore classe.
Stipendio base. Al personale medico che effettua 30 ore settimanali di servizio, ai sensi del 2° comma dell'art.13, spetta il seguente stipendio base lordo mensile dal 1° settembre 1999: Assistente fascia A L. 1.817.000 Assistente fascia B L. 1.875.000 Aiuto ed Aiuto dirigente L. 2.565.000 Responsabile, Direttore Sanitario L. 3.495.000 Qualora la Struttura sanitaria decida, ai sensi e per gli effetti del 3° comma del citato art.13, di fissare al medico un orario settimanale part time (orario ridotto), lo stipendio base lordo mensile di cui al precedente paragrafo è ridotto proporzionalmente in rapporto all'orario settimanale di servizio prestato. Qualora la Struttura sanitaria, ai sensi e per effetto del 1° comma dell'art.13, stabilisca un orario di lavoro a 38 ore settimanali, dal 1° settembre 1999 al medico spetta uno stipendio base lordo mensile di: Assistente fascia A L. 2.245.000 Assistente fascia B L. 2.360.000 Aiuto e Xxxxx dirigente L. 3.000.000 Responsabile, Direttore Sanitario L. 4.010.000 Con decorrenza 1/9/99 la qualifica di assistente viene articolata su due fasce retributive: A e B. Accedono alla fascia A tutti i nuovi assunti, mentre accedono alla fascia B gli Assistenti in possesso di specializzazione relativa alla specifica attività espletata o di branca affine, con 5 anni di anzianità di servizio nella struttura sanitaria, ovvero non specialisti con anzianità di almeno 7 anni di servizio nella struttura sanitaria. A tal fine il periodo di servizio prestato dall’1/7/97 in poi verrà valutato al 100%, mentre il periodo di servizio prestato in rapporto di dipendenza nella stessa struttura fino al 30/6/97 verrà valutato al 33%.
Stipendio base. Le Parti Sociali di cui sopra per il presente ccnl hanno convenuto che la parte economica è stabilita nella seguente tabella:
Stipendio base. I livelli retributivi (fasce e annualità) figurano in allegato e vengono annualmente adeguati all’evoluzione del costo della vita. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione, dopo che la Direzione avrà negoziato le eventuali rivendicazioni in proposito, presentate dai sindacati firmatari.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: