CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
INDICE
PREMESSE:
I Oggetto
II Significato convenzionale dei termini
CAPITOLO I
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – OBBLIGHI GENERALI
Aggiudicazione e stipulazione del contratto | art. | 1 |
Cauzione a garanzia della fornitura | art. | 2 |
Spese contrattuali ed oneri fiscali | art. | 3 |
Prezzi contrattuali | art. | 4 |
Modifiche alla fornitura | art. | 5 |
Requisiti dei materiali da fornire | art. | 6 |
Cessione del contratto e affidamento a terzi | art. | 7 |
CAPITOLO II LAVORAZIONI E VERIFICHE | ||
Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni | art. | 8 |
Spese relative alle verifiche e prove | art. | 9 |
Accesso nei locali del Fornitore | art. | 10 |
CAPITOLO III COLLAUDI | ||
Collaudo: finalità | art. | 11 |
Collaudo eseguito dall’Acquedotto Pugliese SpA | art. | 12 |
Collaudo effettuato dal Fornitore | art. | 13 |
Certificato di collaudo | art. | 14 |
Ritiro dei materiali rifiutati | art. | 15 |
Recupero spese | art. | 16 |
Xxxx, avarie e perdite dei materiali rifiutati | art. | 17 |
CAPITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA
Luogo di consegna art. 18
Deposito fiduciario art. 19
Termini di consegna – Proroga art. 20
Tolleranza sulla quantità dei materiali art. 21
Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali art. 22
Spese di trasporto art. 23
Responsabilità del trasporto art. 24
CAPITOLO V GARANZIE
Garanzia del materiale e sua durata art. 25
Materiali difettosi art. 26
Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi art. 27
Spese per la restituzione dei materiali difettosi art. 28
Incameramento della cauzione art. 29
Restituzione della cauzione art. 30
CAPITOLO VI
PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DANNI
Penali per inadempienze art. 31
Computo del ritardo ai fini delle penali art. 32
Penali per ritardata o mancata esecuzione art. 33 Risoluzione del contratto – Esecuzione delle prestazioni da terzi art. 34 Risarcimento dei danni art. 35
Recesso unilaterale art. 36
CAPITOLO VII PAGAMENTO DELLA FORNITURA
Pagamento della fornitura Presentazione delle fatture Termine e modalità di pagamento Recupero dei crediti con compensazione Incedibilità dei crediti Sospensione dei pagamenti | art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 | |
Foro competente | CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE | art. 43 |
Domicilio legale del fornitore Richiamo alle norme di legge e regolamenti | art. 44 art. 45 |
PREMESSE
I – OGGETTO
Le presenti Condizioni Generali di contratto disciplinano le forniture intese ad approvvigionare l’Acquedotto Pugliese Spa di materiale, macchinari e meccanismi in genere per impianti fissi e mobili; di parti e ricambi per i materiali, macchinari e meccanismi anzidetti, nonché di oggetti di arredamento, materiali da lavoro, materie di consumo ed altro, escluso i materiali per costruzioni murarie di qualunque natura e specie.
Le presenti Condizioni Generali disciplinano anche le forniture che richiedono il montaggio in opera dei materiali ordinati, nonché le prestazioni di servizio.
Le prescrizioni particolari alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei contratti.
II – SIGNIFICATO CONVENZIONALE DEI TERMINI
Nelle presenti Condizioni Generali di contratto, l’Acquedotto Pugliese Spa, l’impresa fornitrice è indicata, per brevità, con il termine: “Fornitore”, mentre l’oggetto della fornitura, qualunque esso sia, è chiamato “materiale”.
Per ordinazione s’intende il documento che viene emesso appena il contratto diviene efficace.
Viene indicato con il termine “unità di collaudo” l’ufficio dell’Acquedotto Pugliese Spa che si occupa della sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura nonché del collaudo del materiale.
Per “personale incaricato” dell’Acquedotto Pugliese Spa si intende indicare il personale in servizio o in quiescenza e chiunque altro, esperto o tecnico nominato dall’Acquedotto Pugliese Spa stesso.
CAPITOLO I
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – OBBLIGHI GENERALI
Articolo 1
Aggiudicazione e stipulazione del contratto
Il contratto è concluso con il ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione scritta dell’aggiudicazione, ma la sua efficacia è subordinata all’effettiva acquisizione della certificazione antimafia, ove prescritta.
Il contratto viene formalizzato per iscritto una volta divenuto efficace.
Il Fornitore ha comunque ed incondizionatamente l’obbligo di presentare entro 30 giorni dalla data della comunicazione (salvo eventuali proroghe concesse discrezionalmente per giustificati motivi) la ricevuta delle cauzioni di cui all’art.2, ove richieste, e la documentazione occorrente ai fini della certificazione antimafia, ove prescritta.
Il ritardo nella consegna della ricevuta delle cauzioni e della documentazione suddetta, se questa avvenga oltre il trentesimo giorno dal termine dovuto e comunque non oltre il sessantesimo, determina l’assoggettamento del fornitore ad una penale pari allo 0,35 ‰ dell’importo della fornitura per ogni giorno di ritardo.
Il ritardo oltre il sessantesimo giorno determina la risoluzione automatica del contratto ed attribuisce all’Acquedotto Pugliese Spa il diritto di incamerare l’eventuale cauzione a garanzia dell’offerta salvo i risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 2
Cauzione a garanzia della fornitura
Nei casi in cui il contratto preveda la prestazione di una cauzione a garanzia della fornitura, detta cauzione non potrà essere inferiore al decimo dell’importo e potrà essere costituita in una delle seguenti forme:
a) in numerario, con deposito presso un Istituto di credito indicato dall’Acquedotto Pugliese Spa;
b) in titoli di Stato, garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente alla consegna dei titoli da effettuarsi presso un Istituto di Credito indicato dall’Acquedotto Pugliese Spa;
c) mediante garanzia bancaria o polizza assicurativa a prima domanda redatta nel testo approvato dall’Acquedotto Pugliese Spa.
postali.
Articolo 3
Spese contrattuali ed oneri fiscali
Salvo diversa prescrizione in contratto, sono a carico del Fornitore le spese di scritturazione, stipulazione e
I tributi sono a carico delle parti secondo legge.
Articolo 4
Prezzi contrattuali
I prezzi, salvo diversa prescrizione contrattuale, si intendono per materiali resi a destino franco da ogni spesa ed onere.
La revisione dei prezzi è ammessa solo se espressamente prevista nel testo contrattuale per contratti di durata superiore a 365 giorni.
Essa è riconosciuta per variazioni in aumento o in diminuzione dei costi intervenute tra la data di formale accettazione dell’offerta da parte dell’Acquedotto Pugliese Spa e la data o le date contrattuali di esecuzione della fornitura.
Sono comunque escluse dalla revisione prezzi le prestazioni eseguite nel primo anno a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni contrattuali ed una quota del prezzo contrattuale non superiore al 20%.
Le variazioni di cui al 3° comma saranno determinate con riferimento all’indice generale dei prezzi all’ingrosso pubblicate dall’ISTAT alle scadenze stabilite in contratto.
In caso di anticipo o di ritardo nell’esecuzione della fornitura rispetto ai termini contrattuali, si farà riferimento rispettivamente alla data effettiva ovvero a quella contrattualmente stabilita.
La revisione in aumento dovrà essere richiesta a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla scadenza della data o delle date di esecuzione della fornitura corredata dei relativi calcoli.
La revisione in diminuzione avrà luogo su iniziativa dell’Acquedotto Pugliese Spa.
Articolo 5
Modifiche alla fornitura
1) Varianti costruttive
L’Acquedotto Pugliese Spa ha la facoltà di apportare, nel corso di esecuzione del contratto, le modifiche ritenute necessarie alle condizioni di fornitura, prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni purché non venga mutato sostanzialmente l’oggetto della fornitura.
Il Fornitore è tenuto ad adeguarsi alle richieste dell’Acquedotto Pugliese Spa concordando un adeguamento del prezzo contrattuale commisurato ai maggiori o minori costi conseguenti alle modifiche nonché le eventuali variazioni dei termini contrattuali.
Al Fornitore è fatto divieto di apportare modifiche di qualsiasi tipo senza il preventivo benestare scritto dell’Acquedotto Pugliese Spa.
2) Modifiche quantitative
L’Acquedotto Pugliese Spa ha la facoltà di apportare, nel corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione del quantitativo dei materiali oggetto del contratto stesso.
Il Fornitore è tenuto ad assoggettarsi a tali variazioni, alle condizioni e ai prezzi stabiliti in contratto, fino alla concorrenza del quinto dell’importo della fornitura.
Articolo 6
Requisiti dei materiali da fornire
Il materiale oggetto della fornitura deve servire all’uso per il quale viene approvvigionato e corrispondere alle condizioni previste dal contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni.
Qualora le prescrizioni tecniche regolanti la fornitura siano integrate da riferimenti a campioni per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.
Per tutto ciò che non fosse specificamente prescritto, il Fornitore deve sempre attenersi alle migliori regole dell’arte, in modo da fornire quanto di più accurato si può produrre, sia per qualità di materiale, sia per modo di lavorazione.
Il Fornitore è tenuto ad effettuare, durante le lavorazioni tutti i controlli e tutte le prove necessarie al fine del presente articolo, anche se non espressamente richiesti nell’ordinazione, e produrre, qualora ne faccia richiesta, la relativa documentazione.
Articolo 7
Cessione del contratto e affidamento a terzi
Il fornitore non può fare cessioni di contratto, né totali né parziali, ad altre imprese senza autorizzazione dell’Acquedotto Pugliese Spa.
E’ parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l’esecuzione della fornitura senza analoga autorizzazione.
CAPITOLO II LAVORAZIONI E VERIFICHE
Articolo 8
Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni
L’Acquedotto Pugliese Spa può, in ogni fase del processo produttivo, far sorvegliare da propri incaricati, presso gli stabilimenti del Fornitore, le lavorazioni inerenti all’allestimento della fornitura ed eseguire tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della procedura stessa alle prescrizioni contrattuali, o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell’arte per ciò che riguarda sia le qualità dei materiali, sia la bontà delle lavorazioni.
L’Acquedotto Pugliese Spa si riserva altresì la facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore per assicurare e certificare la qualità del prodotto.
L’Acquedotto Pugliese Spa può eseguire o ripetere presso propri laboratori o laboratori diversi di proprio gradimento tutte le prove ritenute opportune. La sorveglianza e le verifiche vengono effettuate nell’esclusivo interesse dell’Acquedotto Pugliese Spa e quindi non sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’art. 6.
Qualora l’Acquedotto Pugliese Spa non disponga la sospensione delle lavorazioni durante le verifiche, è in facoltà del Fornitore procedere ininterrottamente, a proprio rischio e pericolo nelle lavorazioni salvo poi uniformarsi ai risultati delle verifiche ovvero sospenderle in attesa di conoscerne l’esito.
Articolo 9
Spese relative alle verifiche e prove
Salvo diversa pattuizione in contratto, tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelle per le verifiche prescritte dall’Acquedotto Pugliese Spa presso propri impianti.
I materiali occorrenti per le prove distruttive sono a carico del Fornitore, ovunque le prove vengano
effettuate.
Non rientrano tra le spese messe a carico del Fornitore quelle del personale dell’Acquedotto Pugliese
Spa incaricato della sorveglianza e dei collaudi, ad eccezione dei casi di rifiuto in sede di collaudo dell’intera partita.
Articolo 10
Accesso nei locali del Fornitore
Durante l’allestimento della fornitura, il personale dell’Acquedotto Pugliese Spa, incaricato della sorveglianza sulle lavorazioni e delle verifiche, ha libero accesso e circolazione in tutti i locali ove si svolgono le varie fasi del processo produttivo e nei magazzini e vi può svolgere tutte le attività richieste dal perfetto adempimento dei suoi compiti.
Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del personale dell’Acquedotto Pugliese Spa. tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativa alle lavorazioni in corso ed a renderlo edotto delle precauzioni da prendere durante la permanenza nello stabilimento.
CAPITOLO III COLLAUDI
Articolo 11
Collaudo: finalità
Il materiale approntato deve essere sottoposto al collaudo indipendentemente dai controlli e verifiche eseguiti durante le lavorazioni.
Il collaudo è costituito dal complesso di operazioni di verifica e di controllo dei materiali oggetto della fornitura che si rendono necessarie al fine di accertare la piena conformità dei materiali stessi ai requisiti richiesti dall’art. 6 e quindi la loro accettabilità.
Il collaudo può essere unico oppure possono essere eseguiti uno o più collaudi intermedi (“provvisori”), prima di quello finale (“definitivo”).
I collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti rientranti nell’ambito delle condizioni contrattuali.
condizionato.
o dal Fornitore.
Il collaudo definitivo tiene conto dei risultati dei collaudi provvisori senza tuttavia esserne I collaudi possono essere eseguiti, secondo quanto previsto nei contratti, dall’Acquedotto Pugliese Spa
Articolo 12
Collaudo eseguito dall’Acquedotto Pugliese Spa
1. Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali
Il collaudo può essere effettuato presso il Fornitore, presso i Magazzini destinatari dell’Acquedotto Pugliese Spa, nel luogo d’impiego dei materiali o in altra località.
Quando il collaudo avviene presso il Fornitore, questi deve chiederne per iscritto l’esecuzione all’Acquedotto Pugliese Spa, curando che la richiesta sia corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione e che giunga a destino almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale, salvo diverso termine previsto in contratto.
I materiali vanno devono essere presentati al collaudo raggruppati in modo che essi siano bene individuati e facilmente ispezionabili.
I materiali presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura in anticipo rispetto ai tempi contrattuali saranno possibili solo se espressamente richiesti dall’Acquedotto Pugliese Spa.
Su ognuno dei campioni prelevati per l’esecuzione delle prove e delle analisi, deve essere applicata una marca d’identificazione indelebile ed inamovibile.
2 – Esecuzione del collaudo
L’Acquedotto Pugliese Spa, salvo diversa prescrizione contrattuale inizia le operazioni di collaudo entro 30 giorni dalla data di approntamento o, nel caso che la richiesta di collaudo non sia pervenuta con l’anticipo precedentemente indicato, entro 23 giorni successivi a quello in cui sia giunta la richiesta stessa.
Ove il contratto non disponga diversamente si applicano ai collaudi le norme di cui all’art.10. Per l’esecuzione del collaudo il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dell’Acquedotto Pugliese Spa tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo punto 3, che gli effetti di ogni collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.
L’Acquedotto Pugliese Spa può ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salvo diversa disposizione contrattuale, il valore del materiale o le spese di imballaggio e di trasporto dal luogo ove furono eseguite le prove fino a quello di consegna, sono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.
3 – Esiti del collaudo
I materiali collaudati con esito positivo sono individuati, ai fini dell’accettazione, con una marca indelebile apposta dagli incaricati dell’Acquedotto Pugliese Spa su ogni pezzo, e se necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.
I materiali collaudati non passano in proprietà dell’Acquedotto Pugliese Spa se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi dell’art.18, salvo deposito dell’art.19.
I materiali collaudati prima della consegna devono essere custoditi dal Fornitore a sua cura e sotto la sua responsabilità, senza diritto ad alcun compenso, e non possono essere da lui impiegati per l’esecuzione di contratti di fornitura diversi da quelli per i quali sono stati prodotti.
In caso di esito negativo del collaudo, ne viene data comunicazione scritta al fornitore quando il collaudo sia stato eseguito fuori del suo stabilimento e senza la sua presenza.
Il Fornitore, ove ritenga che le deficienze riscontrate sul materiale non siano tali da pregiudicarne l’idoneità all’uso, può avanzare all’Acquedotto Pugliese Spa entro 15 giorni della data di comunicazione dell’esito negativo del collaudo, motivata proposta di accettazione condizionata e cioè subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni per l’Acquedotto Pugliese Spa. Tale domanda, oltre a non pregiudicare l’ulteriore esito del provvedimento di rifiuto del materiale, non può in ogni caso costituire titolo per il fornitore d ottenere una dilazione dei termini contrattuali.
I materiali rifiutati non possano più essere ripresentati al collaudo.
Inoltre, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per l’eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.
Qualora nel collaudo di una partita si verificasse uno scarto superiore al 20%, viene rifiutata l’intera partita. Il contratto può tuttavia stabilire una diversa percentuale o un diverso criterio di valutazione dello scarto.
L’occultamento di vizi o difetti di qualunque genere dà facoltà all’Acquedotto Pugliese Spa di rifiutare l’intera partita del materiale sottoposto al collaudo anche se esso risulti, sotto gli altri aspetti, accettabile.
Non sono ammesse ripetizioni di prove. Tuttavia, in caso di rifiuto di materiali, qualora il Fornitore, a causa di valido impedimento, non sia stato presente alle prove, può richiederne la ripetizione in sua presenza. In tal caso la ripetizione delle prove avviene a spese del Fornitore, a meno che i risultati siano a suo favore.
Il Fornitore non potrà muovere eccezioni al risultato delle prove di collaudo, nemmeno invocando per analogia l’esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.
In ogni caso il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni dell’Acquedotto Pugliese Spa senza sospendere o ritardare il regolare progresso della fornitura.
4 - Spese di collaudo
Per le spese relative ai collaudi eseguiti dall’Acquedotto Pugliese Spa si applicano le norme di cui all’art.9.
Articolo 13
Collaudo effettuato dal Fornitore
L’Acquedotto Pugliese Spa può prevedere in contratto che le operazioni di collaudo vengano effettuate dal servizio qualificato del Fornitore, che è tenuto ad adottare le adeguate procedure di controllo e verifiche atte ad assicurare la necessaria qualità del prodotto.
Secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di fornitura, il Fornitore è tenuto a seguire una specifica prassi di verifica, controllo e collaudo e a produrre la relativa certificazione di qualità al livello richiesto dalla diversa natura e importanza dei materiali da fornire.
Articolo 14
Certificazioni di collaudo
Quando siano stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli, analisi, prove e verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in contratto, deve essere redatto, a cura degli incaricati al collaudo, un documento certificante l’esito positivo dello stesso in cui siano indicati tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa
- contabile della fornitura.
1 – Collaudo eseguito dall’Acquedotto Pugliese Spa
Quando il collaudo deve essere eseguito, secondo quanto previsto dal contratto, dall’Acquedotto Pugliese Spa deve essere redatto un certificato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore, ovvero nei casi previsti, un certificato di regolare esecuzione.
2 – Collaudi eseguiti dal Fornitore
Quando il collaudo deve essere eseguito dal Fornitore, questi è tenuto a produrre una o più delle seguenti documentazioni, secondo la disciplina prevista in contratto:
a) certificato di conformità
Documento che attesta che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza al programma di assicurazione della qualità concordato e verificato con l’Acquedotto Pugliese Spa con un ente di qualificazione di gradimento dello stesso.
b) Certificato di collaudo
Documento contente i risultati i tutte le prove (chimiche, meccaniche, tecnologiche) prescritte in contratto ed effettuate dal Fornitore su saggi prelevati dai prodotti forniti. Detto certificato deve essere firmato esclusivamente dal Fornitore. Nel caso in cui l’Acquedotto Pugliese Spa, per particolari esigenze, si riserva la facoltà di presenziare alle prove, il certificato sarà sottoscritto, oltre che dal fornitore, anche dall’Acquedotto Pugliese Spa.
c) Attestato di conformità all’ordinazione
Documento attestante che i prodotti forniti sono conformi a quanto concordato in contratto, senza l’indicazione di alcun risultato i controllo.
Sui materiali per i quali l’esecuzione del collaudo è demandata al fornitore, l’Acquedotto Pugliese Spa può effettuare in qualunque momento controlli a campione.
Articolo 15
Ritiro dei materiali rifiutati
Salvo il disposto dell’art.34, i materiali rifiutati al collaudo od in seguito agli accertamenti eseguiti nelle località di consegna ai sensi dell’art. 18, debbono essere ritirati per la sostituzione, a cura e spese del fornitore.
Il ritiro deve avvenire entro il termine di quindici giorni dalla data dell’invio dell’Acquedotto Pugliese Spa a provvedervi. Detto termine è ridotto a tre giorni dell’invito, da farsi per telegramma, nel caso che i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.
Trascorsi i suddetti termini, o anche prima, quando il Fornitore lo richieda, l’Acquedotto Pugliese Spa può spedire i materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dal Fornitore, in porto assegnato.
In ogni caso, sono addebitate al Fornitore le spese occorse per lo scarico, carico, manipolazione, magazzinaggio ed imballaggio, nonché ogni altra spesa.
Articolo 16
Recupero di spese
Le spese occorse in dipendenza del rifiuto di materiali sono, di regola, recuperate mediante trattenute su mandati di pagamento.
Articolo 17
Xxxx, avarie e perdite dei materiali rifiutati
L’Acquedotto Pugliese Spa non risponde dei cali e delle avarie che possano eventualmente derivare ai materiali rifiutati, per effetto della giacenza dei materiali stessi, né di eventuali perdite parziali o totali, in dipendenza d’incendi o di altri eventi dannosi, che si verifichino durante la giacenza medesima.
CAPITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA
Articolo 18
Luogo di consegna
La consegna deve avvenire a cura, rischio e spese del fornitore nel magazzino, impianto stabilimento destinatario indicato dall’Acquedotto Pugliese Spa, dove il materiale viene assoggettato a ricognizione con l’accertamento del peso e della quantità. Ai risultati di questi accertamenti, in aggiunta a quelli del collaudo, è condizionata l’accettazione del materiale.
Articolo 19
Deposito fiduciario
È in facoltà dell’Acquedotto Pugliese SpA differire la consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che il fornitore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, né per i primi sei mesi o per un periodo più ampio, eventualmente stabilito in contratto, il pagamento di spese di magazzinaggio, essendo i relativi oneri compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Con la richiesta di differimento della consegna, il materiale si intende passato in proprietà dell’Acquedotto Pugliese Spa lasciato in deposito fiduciario al Fornitore. Ai fini del pagamento di tale materiale, viene redatto apposito verbale per far constare il passaggio di proprietà del materiale stesso all’Acquedotto Pugliese Spa e il deposito fiduciario al Fornitore.
Il passaggio di proprietà non libera il fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né lo solleva dagli altri obblighi derivanti dal contratto.
Il materiale lasciato in deposito fiduciario deve essere custodito separatamente da quanto appartiene al fornitore o a terzi e deve essere individuato per mezzo di scritte o cartelli portanti la dicitura “Proprietà Acquedotto Pugliese Spa”. Il Fornitore risponde della buona conservazione dei materiali per l’intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere , a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Il contratto di fornitura può prevedere anche altri casi di responsabilità a carico del Fornitore.
Articolo 20
Termini contrattuali – Proroga
La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in contratto.
Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze sopravvenuti, incontri difficoltà nell’allestimento della fornitura, tali da far prevedere ritardi, può chiedere all’Acquedotto Pugliese Spa adeguata proroga, mediante domanda motivata.
L’Acquedotto Pugliese Spa può concedere la proroga da esso riconosciuta giustificata, in relazione alla gravità delle cause non imputabili al Fornitore e all’interesse dell’Acquedotto Pugliese Spa stesso alla fornitura.
Per proprie esigenze l’Acquedotto Pugliese Spa , può sospendere l’esecuzione del contratto fissando nuovi termini, essendo tale facoltà compresa e compensata nel prezzo contrattuale. La proroga dei termini e la sospensione dell’esecuzione del contratto esonera, nella sua durata il Fornitore dalle penali previste dall’art. 33.
Articolo 21
Tolleranza sulla quantità dei materiali
È in facoltà dell’Acquedotto Pugliese Spa ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali fino al limite del 5%, salvo diversa percentuale stabilita in contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali comprese le eventuali penali.
Articolo 22
Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali
Il condizionamento, l’imballaggio e le eventuali protezioni speciali dei materiali da consegnare devono essere tali che, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori, ne consentano la manipolazione e lo stivaggio senza danni e l’efficace protezione dal deterioramento naturale.
Al condizionamento, all’imballaggio ed alle eventuali protezioni speciali provvede il fornitore sotto al sua piena responsabilità ed a sue spese.
Qualora le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongano l’osservanza di norme speciali di protezione, il Fornitore deve richiamarlo mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.
Il Fornitore deve in ogni caso evitare l’impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili o che impediscano un agevole manipolazione del materiale o che infine risultino nocive alle persone.
Gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano di proprietà dell’Acquedotto Pugliese Spa.
Articolo 23
Spese di trasporto
Le spese di trasporto sono a totale carico del Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario ed alla Direzione Approvvigionamenti e Contratti dell’A.Q.P. SpA, indicando gli estremi della spedizione il numero dei colli e del loro contenuto nonché il nome dell’eventuale spedizioniere.
CAPITOLO V GARANZIE
Articolo 24
Responsabilità del trasporto
Ai fini del contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore.
Le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale scopo probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati dall’Acquedotto Pugliese Spa.
In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trapasso di proprietà, restando questo subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all’art. 18.
Articolo 25
Garanzie del materiale e sua durata
Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito, in contratto o inidonei all’uso cui sono destinati che ne diminuiscano il valore.
La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell’ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell’ultima partita, quando questo avviene dopo la consegna.
La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettua entro sessanta giorni dall’avvenuto loro accertamento il fornitore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, otto giorni per eventuali verifiche e quindici giorni per eventuali eccezioni.
Il tempo compreso tra la data della denuncia e quella della consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione è portata in aumento del periodo di garanzia.
Inoltre, salvo che il contratto disponga diversamente, il fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale per la durata di due anni, o periodo diverso stabilito in contratto, dalla data di consegna dell’ultima partita oppure dalla data del collaudo finale dell’ultima partita, quando questa viene dopo la consegna. Si osservano le prescrizioni di cui ai comma 3° e 4°.
Articolo 26
Materiali difettosi
In relazione alla natura ed all’entità dei vizi e difetti, l’Acquedotto Pugliese Spa può procedere all’applicazione di congrue riduzioni di prezzi oppure alla restituzione dei materiali per la sostituzione o la riparazione.
L’Acquedotto Pugliese Spa si riserva la facoltà di provvedere alla riparazione dei materiali difettosi o alla confezione di nuovi in loro sostituzione presso i loro impianti.
Se i materiali difettosi sono stati montati in opera dal fornitore, questi deve provvedere anche al loro smontaggio ed al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati. Peraltro, l’Acquedotto Pugliese Spa si riserva la facoltà di eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio in opera a propria cura.
Restano salve, in ogni caso, la risoluzione del contratto con gli effetti di cui all’art.1493 del C:C: e le altre sanzioni previste dal presente documento.
Nell’ipotesi di difetto di funzionamento, il fornitore è tenuto a riparare o sostituire il materiale. In caso di urgenza, l’Acquedotto Pugliese Spa si riserva la facoltà i procedere direttamente alle riparazioni.
Articolo 27
Ritiro sostituzione o riparazione dei materiali difettosi.
Al ritiro dei materiali difettosi è applicabile l’art. 15.
Il fornitore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini che gli vengono fissati dall’Acquedotto Pugliese Spa. In caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste dall’art. 31.
Articolo 28
Spese per la restituzione dei materiali difettosi per la loro sostituzione o la loro riparazione.
Sono carico del fornitore le spese occorrenti per restituzione dei materiali difettosi per la loro sostituzione o per al loro riparazione, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all’eventuale trasporto dei materiali.
Se il Fornitore ha studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all’uso previsto in contratto.
Articolo 29
Incameramento della cauzione
È in facoltà dell’Acquedotto Pugliese Spa dispone, in tutto o in parte, della cauzione per rivalersi di quanto sia loro dovuto dal Fornitore e per inadempienze contrattuali e ciò senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni ed azioni previste dalle presenti Condizioni Generali, dal contratto e da leggi.
L’Acquedotto Pugliese Spa può anche disporre degli eventuali interessi maturati e non riscossi alla data dell’incameramento.
L’Acquedotto Pugliese Spa, può altresì, disporre della cauzione e dei relativi interessi per il recupero delle somme eventualmente pagate in più al fornitore e delle maggiori spese occorse in caso di esecuzione della prestazione da terzi.
Articolo 30
Restituzione della cauzione
La cauzione o la parte di essa non incamerata viene restituita dopo la scadenza del primo anno della garanzia di buon funzionamento, se questa è fissata in un periodo superiore ad un anno, oppure, in caso di periodo uguale od inferiore ad un anno, dopo la scadenza della garanzia stessa, salvo diversa disposizione.
Se il contratto prevede la restituzione della cauzione al termine della fornitura la restituzione stessa è effettuata dopo l’accettazione dell’ultima partita .
In ogni caso la cauzione non può essere restituita prima che siano state risolte le eventuali contestazioni in pendenza al momento dello svincolo.
CAPITOLO VI
PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DANNI
Articolo 31
Penali per inadempienze
Le penali, per inadempienze del fornitore, decorrono dal momento del verificarsi delle inadempienze stesse senza bisogno di notifica o comunicazioni di sorta.
Le somme dovute dal Fornitore, per penali e risarcimento spese e danni, vengono acquisite dall’Acquedotto Pugliese Spa nei modi indicati negli artt. 33 e 40.
Articolo 32
Computo del ritardo ai fini delle penali
Ove il contratto non disponga diversamente, il ritardo nell’esecuzione della fornitura ai fini dell’applicazione delle penali si computa come segue: quando il collaudo avviene presso il fornitore fino alla data di approntamento, ove la richiesta di collaudo giunga all’Acquedotto Pugliese Spa almeno otto giorni prima di tale data secondo il disposto dell’art. 12, oppure, in caso diverso, fino all’ottavo giorno dopo l’arrivo della richiesta; quando il collaudo avviene dopo la consegna fino alla data di consegna a destino.
Per i materiali per i quali è prescritto in contratto l’obbligo del Fornitore dell’effettuazione diretta del collaudo, il ritardo si computa fino alla data di consegna destino.
Se il Fornitore deve provvedere al montaggio in opera dei materiali, il ritardo sui relativi termini si computa fino alla data di comunicazione dell’approntamento in opera salvo diversa disposizione contrattuale.
Se i materiali, anche quando sono collaudati prima della consegna vengono provati a destino non rispondenti alle condizioni contrattuali e si richiedono quindi, sostituzioni di parti o riparazioni che ne ritardano l’utilizzazione, il ritardo viene riferito a tutti i materiali rimasti inutilizzati e computato con il criterio indicato nel primo comma del presente articolo in relazione alla consegna delle parti allestite in sostituzione o riparate. Se le riparazioni avvengono in sito, il ritardo viene computato fino alla data di completamento delle lavorazioni.
Per i materiali riscontrati difettosi durante la garanzia e restituiti per essere sostituiti o riparati oppure riparati in sito, il ritardo si computa secondo i criteri stabiliti nei precedenti comma, sui termini stabiliti dall’Acquedotto Pugliese Spa, ai sensi dell’art.27.
In ogni caso il rifiuto dei materiali non produce effetto interruttivo dell’eventuale ritardo.
Articolo 33
Penali per ritardata o mancata esecuzione
In caso di ritardo rispetto ai termini contrattuali, si applica una penale in ragione: dell’1% (uno per cento) dell’importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile per ogni decade o frazione, dopo la prima, fino a sessanta giorni di ritardo; del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) di tale importo, corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.
Le stesse penali, con lo stesso massimo del 20% (venti per cento), si applicano nei casi di parziale o totale inesecuzione della fornitura per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del contratto oppure, in caso di esecuzione della prestazione da terzi fino alla data di riaggiudicazione ad altro fornitore.
L’ammontare delle penali è trattenuto dall’Acquedotto Pugliese Spa sui primi pagamenti spettanti al fornitore dopo la constatazione dei ritardi
Resta salva in ogni caso la facoltà dell’Acquedotto Pugliese Spa di procedere in qualunque stadio del ritardo alla risoluzione del contratto, all’esecuzione della prestazione da terzi ed all’applicazione delle altre sanzioni previste dalle presenti condizioni generali e dal contratto.
Articolo 34
Risoluzione del contratto – Esecuzione della prestazione da terzi
L’Acquedotto Pugliese Spa ha il diritto di risolvere il contratto nei casi in cui il Fornitore non esegua in tutto o i parte, nei termini contrattuali, la fornitura o l’eventuale collocamento in opera, fornisca materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali o comunque riscontrati difettosi al collaudo non osservi i divieti ed obblighi stabiliti nell’articolo 7.
La risoluzione del contratto è dichiarata dall’Acquedotto Pugliese Spa senza bisogno di preavviso o costituzione in mora del Fornitore. La relativa comunicazione va fatta per iscritto mediante foglio raccomandato con avviso di ricevimento.
Qualora l’Acquedotto Pugliese Spa non ritenga di procedere alla risoluzione del contratto potranno far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa dandone comunicazione iscritta al Fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi il Fornitore è tenuto inoltre alla corresponsione della penale per l’eventuale ritardo al pagamento di una penale pari al maggior costo per l’Acquedotto Pugliese Spa dell’esecuzione o del completamento della fornitura a mezzo di altre imprese.
Articolo 35
Risarcimento dei danni
L’Acquedotto Pugliese Spa ha diritto al risarcimento dei maggiori danni oltre le penali contrattuali che comunque dovessero ad esse derivare da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del contratto e ciò indipendentemente dal fatto che l’inadempimento abbia provocato la risoluzione del contratto o l’esecuzione della prestazione da terzi.
Articolo 36
Recesso unilaterale
L’Acquedotto Pugliese Spa ha la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui, per mutate esigenze, non abbia più bisogno in tutto o in parte del materiale oggetto della fornitura. In tal caso l’Acquedotto Pugliese Spa si impegna a ritirare e a pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole e a ritirare i materiali parzialmente approntati, pagando per essi i prezzi stessi diminuiti della parte relativa alle lavorazioni non inserite.
CAPITOLO VII PAGAMENTO DELLA FORNITURA
accetta.
Articolo 37
Pagamento della fornitura.
La fornitura è pagata in base alla quantità di materiale accertata nel luogo di consegna, ai sensi dell’art.8, e
Per i materiali lasciati temporaneamente in deposito fiduciario al Fornitore, ai sensi dell’art. 19, l’Acquedotto
Pugliese Spa, dopo che è stato redatto il prescritto verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, corrisponde un congruo acconto, la cui misura, nel silenzio del contratto è stabilita dall’Acquedotto Pugliese Spa nel limite massimo dei nove decimi dell’importo dei materiali. Le somme trattenute possono essere pagate dietro presentazione da parte del fornitore di apposita cauzione da costituire nei modi di cui all’art.2.
Articolo 38
Presentazione delle fatture.
Per ogni consegna e per ogni destinazione il Fornitore deve presentare fattura in originale e nel numero di copie indicato in contratto o comunque richiesto dall’Acquedotto Pugliese Spa rimettendola all’indirizzo indicato nel contratto stesso.
Sulle fatture, oltre alla data di emissione e l’importo totale del tipo di materiale con i dati relativi alle quantità, ai prezzi unitari ed alla destinazione ed altri eventuali dati occorrenti, devono essere indicati il numero e la data del contratto.
Articolo 39
Termini e modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa disposizione contrattuale, è eseguito a novanta giorni dalla data di consegna a destino. Il pagamento di intende eseguito con l’emissione del relativo ordine da parte dell’Acquedotto Pugliese Spa e resta comunque e subordinato alla presentazione di regolare fattura.
Per i materiali lasciati temporaneamente in deposito fiduciario al Fornitore, ai sensi dell’art.19, il termine di pagamento decorre dalla data di verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario.
In caso di ritardo imputabile all’Acquedotto Pugliese Spa, superiore a quindici giorni, sono corrisposti a richiesta del fornitore per la parte eccedente il citato termine, fino a sei mesi, gli interessi di mora commisurati al tasso legale, calcolati a giorni. Con la previsione degli interessi moratori viene escluso ai sensi dell’articolo 1224 comma 2° del C.C., il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.
Nel caso si proceda con pagamento in acconto, sull’importo di ciascun pagamento dei corrispettivi saranno operate le ritenute di un ventesimo quale ulteriore garanzia del committente per tutti gli obblighi derivanti al Fornitore dal contratto che saranno restituite al Fornitore dopo il collaudo definitivo.
È ammessa la restituzione anticipata di detta ritenuta previa costituzione di apposita fidejussione o di polizza fidejussoria assicurativa.
Allo svincolo delle predette fidejussioni o polizze assicurative si procederà dopo l’accettazione dell’ultima partita ed in ogni caso non prima che siano state risolte le eventuali contestazioni pendenza.
I pagamenti al Fornitore sono eseguiti con le modalità scelte dal Fornitore stesso.
Articolo 40
Recupero di crediti con compensazione
Le somme dovute dal Fornitore all’Acquedotto Pugliese Spa, in dipendenza del contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate ai termini del 2° comma del presente articolo.
Qualunque somma dovuta dal Fornitore all’Acquedotto Pugliese Spa, per qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti spettanti al Fornitore medesimo.
Se i crediti maturati dal Fornitore sono insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, salvo restando il diritto dell’Acquedotto Pugliese Spa di disporre della cauzione e dei relativi interessi, ai sensi dell’art. 29 e di esperire l’azione ritenuta più conveniente per il reintegro dell’intero loro avere.
Articolo 41
Incedibilità dei crediti
I crediti ed i debiti derivanti dalla fornitura non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta da parte dell’Acquedotto Pugliese Spa.
Articolo 42
Sospensione dei pagamenti
È in facoltà dell’Acquedotto Pugliese Spa sospendere i pagamenti in pendenza, di contestazione con il Fornitore per inadempienze relative anche ad altri contratti senza che l’avente titolo possa opporre eccezioni o avanzare pretese al riguardo. La sospensione opera per importo corrispondente alle ragioni creditorie e fino anche sussista pregiudizio al loro soddisfacimento.
CAPITOLO VIII DISPOSIONI DIVERSE
Articolo 43
Foro competente
La risoluzione di ogni controversia relativa all’applicazione, interpretazione e risoluzione del presente capitolato è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bari.
Articolo 44
Domicilio legale del fornitore
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale del Fornitore, salvo diversa elezione stabilita in contratto, si intende fissato, anche in assenza di un’esplicita dichiarazione, nel luogo ove il Fornitore ha la sede principale della propria impresa.
Se nel corso di esecuzione del contratto, il domicilio legale viene a mancare, esso si intende trasferito, fino a nuova designazione presso il Municipio del luogo in cui era stabilito ai sensi del precedente comma.
Articolo 45
Richiamo alle norme di legge e regolamenti
Per quanto non è contemplato nelle presenti condizioni generali sono applicabili le norme stabilite in materia dal Codice Civile e da altre leggi.