Sospensione dei termini Clausole campione

Sospensione dei termini. Tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.
Sospensione dei termini. C050 I termini previsti dal presente Titolo , ad eccezione di quelli previsti dall’articolo C010, sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Sospensione dei termini. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso: ∗ per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ASST o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; ∗ nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo assegnato per compierlo; ∗ nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appositi, nelle ipotesi previste da disposizioni espresse di legge o di regolamento, per un tempo non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli enti medesimi; ∗ nel caso di procedimenti ad istanza di parte e ove l’ASST ritenga che non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento, prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, l’ASST ha obbligo della preventiva “comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza” medesima sospendendo i relativi termini, per un periodo non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, necessari alla presentazione di osservazioni da parte dell’istante secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90. ∗ per l’acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; ∗ nel caso di richiesta di pareri facoltativi gli istanti devono esserne informati.
Sospensione dei termini. 1. I procedimenti indicati nel presente regolamento si intendono conclusi per l’Ente al momento dell’adozione dell’atto, esclusa l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia dell’atto medesimo, qualora la stessa sia di competenza degli organi di controllo.
Sospensione dei termini. Ai sensi dell'art.169 del D.P.R. n.207/2010, il Responsabile del procedimento, con apposito Ordine di Servizio, dispone che la società appaltatrice dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo stesso Disciplinare di gara. La società appaltatrice ha offerto di ultimare i lavori nel termine di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi de- correnti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Come disciplinato agli artt.15 e 16 del Capitolato Speciale di Appalto, la società appaltatrice, in ragione della esistenza di vincoli temporali dettati dal provvedimento di finanzia- mento e dalla convenzione stipulata tra la Regione Campania ed il "CONSORZIO A.S.I.", si impegna ad accelerare l'esecuzione dei lavori, al fine di rispettare i predetti vincoli senza che ciò comporti, ove tali termini non siano rispettati dalla società appaltatrice medesima, alcuna conseguenza per que- st'ultima in ordine ad eventuali azioni in danno o a qualsi- voglia titolo risarcitorio. Il progetto esecutivo, redatto dalla società appaltatrice, dovrà contenere le migliori offerte formulate in sede di gara dalla stessa società appaltatrice. delle condizioni e dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale allegato al progetto definitivo. Il progetto esecutivo è approvato, ai sensi del- l'art.169 del D.P.R. n.207/2010 dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal Capitolato Speciale. Dalla data di ap- provazione decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori dall'art.153 del D.P.R. n.207/2010. Nel caso che circostanze speciali impediscano in via tempo- ranea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le regioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il Re- sponsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico in- teresse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. La sospensione e la ripresa dei lavori dovranno risultare da apposito verbale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che im- pediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,...
Sospensione dei termini. 1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
Sospensione dei termini. 1. I termini di cui al precedente articolo rimangono sospesi ove debba obbligatoriamente essere sentito un organo consultivo esterno all’Ente ovvero sia necessario, per disposizione di legge o di regolamento, acquisire preventivamente valutazioni tecniche di organi o enti preposti al loro rilascio.
Sospensione dei termini. I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
Sospensione dei termini. 1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).