Sistemi dinamici di acquisizione Clausole campione

Sistemi dinamici di acquisizione. (art. 33, direttiva 2004/18)
Sistemi dinamici di acquisizione. Art. 61 Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica
Sistemi dinamici di acquisizione. 1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
Sistemi dinamici di acquisizione. 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
Sistemi dinamici di acquisizione. Art. 61 Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia residenziale pubblica Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella Sezione II Bandi, avvisi, inviti
Sistemi dinamici di acquisizione. (Articolo 60) Il sistema dinamico di acquisizione ha come finalità la semplificazione delle procedure relative ad acquisti di beni d’uso corrente, ovvero di beni e servizi dei quali le P.A. hanno necessità di rifornirsi in modo continuativo o periodico. Deve trattarsi, necessariamente, di beni e servizi di natura standardizzata. Si tratta di procedure concorsuali indette ad intervalli regolari: per tale motivo il legislatore ha previsto l’utilizzo degli strumenti informatici (c.d. market- place, e-procurement, etc.); l’uso di tali strumenti si afferma sempre di più nelle transazioni economiche. L’articolo 60 ha recepito integralmente l’articolo 33 della Direttiva 18, disciplinando un processo d’acquisizione molto innovativo in quanto basato interamente sull’uso di procedure e strumenti informatici. Il comma 14 dell’art. 3 del codice definisce il sistema dinamico come un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri. I sistemi dinamici d’acquisizione possono avere ad oggetto esclusivamente beni e servizi tipizzati e standardizzati d’uso corrente: sono pertanto esclusi tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi da realizzare secondo specifiche tecniche del committente o che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il sistema in questione. Può precisarsi che: ▪ si applicherà una procedura aperta in tutte le sue fasi; ▪ tutti coloro che hanno presentato offerta indicativa conforme al capitolato e che abbiano superato i criteri di selezione, sono ammessi nel sistema; ▪ le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento a condizione che soddisfino i requisiti del capitolato d’oneri; ▪ sono ammessi esclusivamente i mezzi elettronici.
Sistemi dinamici di acquisizione. TITOLO VIII PUBBLICITA’
Sistemi dinamici di acquisizione. In relazione all’art. 55 si rileva, sul piano formale, che nel comma 1, secondo periodo, la parola “processo” va sostituita con “procedimento”, e la parola “validità” va sostituita con “efficacia”.
Sistemi dinamici di acquisizione. 1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.
Sistemi dinamici di acquisizione. (art. 33, dir. 2004/18) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI