Procedure ristrette. 1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L’Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali, dell’Impresa.
Procedure ristrette. Art. 37 - Procedura negoziata
Procedure ristrette. 1) Si provvede mediante procedura ristretta, di regola, quando in relazione all’oggetto del contratto, si renda opportuno procedere ad una preliminare selezione dei concorrenti sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel bando, ovvero il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedure ristrette. (Art. 3, comma 38, del codice dei contratti)
Procedure ristrette. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
Procedure ristrette. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.
Procedure ristrette. Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare fornendo le informazioni richieste dalla Stazione appaltante nell’avviso di indizione della gara (o ai sensi art. 70 co. 2 nel semplice avviso di preinformazione) e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti previa selezione qualitativa dei candidati • Gli operatori economici presentano la domanda di partecipazione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dall’avviso di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito • Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare ex art. 91 (art. 61 Codice LL.PP.) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) • appartiene al genere delle procedure negoziate • In risposta ad un avviso di indizione di gara (o ai sensi dell’art. 70 co. 2 di un avviso di preinformazione) ciascun operatore può presentare domande di partecipazione • La Stazione appaltante in base alla valutazione delle informazioni fornite dai «candidati» sceglie coloro che possono presentare offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione • La S.A. può prevedere un limite di candidati idonei da invitare ex art. 91 • I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione • Le S.A. possono aggiudicare appalti basandosi su offerta iniziale e non procedendo a negoziazione se ciò è previsto da avviso • Tali procedure possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare
Procedure ristrette. (termini per le domande di partecipazione) (termini per le offerte) 10 gg in caso di procedura accelerata (criteri di aggiudicazione) (art. 82) (art. 83) (art. 84) (art. 77) (art. 86)
Procedure ristrette. 1. Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico, in possesso dei requisiti prescritti, può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dall’Ente.
Procedure ristrette è una procedura che si svolge in due fasi, una prima fase in cui in cui ogni operatore economico, purché in possesso dei requisiti richiesti nel bando, può chiedere di partecipare. Una seconda fase in cui soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare offerte, nei modi e termini indicati nella “lettera di invito”;