Common use of Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Clause in Contracts

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIn caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro dieci giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società la data, come condizione essenziale ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza la rapida definizione delle responsabilità e durante il Periodo per la quantificazione dei danni. In caso di validità Sinistro grave i contenuti della polizza o durante il Periodo di osservazione, denuncia devono essere anticipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontifax o e-mail. Si rinvia all’articolo 7 per Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. Nel 12.1 “Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato” nonché - più in generale sull’intera procedura liquidativa – alla Sezione NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla Sezione TUTELA LEGALE (nonché al PACK PROTEZIONE DIGITALE, limitatamente alla garanzia Protezione Legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l’Italia, con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG. In caso in cuidi Xxxxxxxx il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, durante il Periodo di validità della polizza alla Società o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’AssicuratoreARAG. Si rinvia all’articolo 7 per Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta 12.1 “Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o si assuma alcuna responsabilitàdell’Assicurato”, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”all’Art.

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Samples: www.assicoop.it, www.unipolsai.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato devein caso di sinistro, come condizione essenziale l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 3.5 per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizzal’Invalidità totale e permanente, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione4.6 per l’Inabilità temporanea totale, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata 5.3 per la prima volta nei suoi confrontiMa- lattia grave e 6.3 per la Disoccupazione. Si rinvia all’articolo 7 A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. Avvertenza: per gli aspetti momento di dettaglio. Nel insorgenza del sinistro si intende: • per la garanzia Invalidità totale e permanente: nel caso in cui, durante il Periodo cui l’invalidità derivi da infortunio la data dell’e- vento; nel caso di validità malattia la data di prima diagnosi della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale malattia; • per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo garanzia di Inabilità temporanea totale: nel caso in cui l’inabilità derivi da infortunio la data dell’e- vento; nel caso di malattia la data di prima diagnosi della malattia; • per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza la garanzia Malattia grave: la data di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza prima diagnosi; • per la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 garanzia Disoccupazione: la data della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglioperdita dell’impiego. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione Società terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento e la stima del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediariodanno. La mancata Società avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale indennizzo. La Società avrà la facoltà di svolgere l’accertamento della malattia, anche mediante visita medico legale, entro un termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di sinistro entro il e massimo di 365 giorni dalla guarigione clinica. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla presenza del termine sopra indicato può comportare di prescrizione di due anni dal verificar- si del sinistro per la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul denuncia dello stesso, decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo inutilmente tale temine di cura, deve prescrizione le somme non potranno essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”liquidate.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaAvvertenze: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto Relativamente alle garanzie Incendio e Altri Danni a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oBeni, in caso di morteSinistro, la Banca o l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza; relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, in caso di sinistro, la Banca o l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal giorno in cui il Beneficiarioterzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati, devono consentire componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 000.000.000 (per Italia), Linea Urbana +00.000.00.000.00 (per l’Estero), contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 Successivamente, seguendo le indagini indicazioni ricevute dall’operatore, l’Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R il Modulo di Denuncia Sinistro – consegnato unitamente al presente Fascicolo Informativo al seguente indirizzo: Bipiemme Assicurazioni c/o BLUE ASSISTANCE X.xx Svizzera, 185 10149 – TORINO Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione alle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale Articolo 2), alla Sezione I – Incendio e gli accertamenti ritenuti necessari Rischi Supplementari - Articoli 6), 7), 8), 9) e alla Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Societàproprietà dell’Immobile – Articoli 5), da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato 6). Avvertenze: Non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso all’arbitrato come meglio disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione Sezione I – Incendio e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA Rischi Supplementari - Articolo 7) ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGEValutazione del Danno”.

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Samples: Polizza Rischi Casa

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o durante il Periodo alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di osservazioneaccadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle re- sponsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anti- cipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia, in caso di sinistro grave. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle proce- dure di accertamento e liquidazione del danno, all’articolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato” per le Garan- zie Incendio, Furto e rapina, Elettronica, Vetri e cristalli e all’articolo 2.11 “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per la Garanzia Responsabilità civile. Avvertenza (Tutela Legale): la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affi- data ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx, XX (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio succes- siva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449. Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società - informandolo o ad ARAG notizia di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontiogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. Si rinvia all’articolo 7 2.13 “Denuncia del sini- stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base • Coperture Infortuni Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del si- nistro è il giorno dell’infortunio. Il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla presente polizza, trasmettere non appena quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne sia venuto a conoscenza e durante hanno avuto la possibilità. Il fatto deve essere denunciato indicando con precisione il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno il giorno, l’ora dell’evento e ora del sinistro e delle le cause che lo hanno determinato, corredata allegando alla denuncia i certificati medici. Per gli aspetti di Certificato Medico, dettaglio delle modalità e termini per la denuncia e delle procedure di accertamento e liquidazione del danno si rinvia all’articolo 2.1 “Obblighi in caso di sinistro” delle Norme per la liquidazione dei sinistri. • Copertura Indennità per Ricovero a seguito di Malattia: Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro in caso di indennità per ricovero è considerato il primo giorno di ricovero. Il Contraente o l’Assicurato deve denunciare alla Società la malattia entro 3 giorni da quando ne ha avuto la possibilità; la denuncia deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato sottoscritta dall’Assicurato o, in caso di morteimpedimento per le conseguenze riportate, il Beneficiariodai suoi aventi diritto, devono consentire e deve essere corredata da certificazione medica comprovante le indagini cause e la durata del ricovero. Per gli accertamenti ritenuti necessari aspetti di dettaglio delle modalità e termini per la denuncia e delle procedure di accertamento e liquidazione del danno si rinvia all’articolo 2.1 “Obblighi in caso di sinistro” delle Norme per la liquidazione dei sinistri. In caso di sinistro infortuni o malattia l’Assicurato è tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla SocietàSocietà e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, da eseguirsi in Italia sciogliendo a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessogli Istituti di cura. Per L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”altra documentazione medica richiesta rimangono a carico dell’Assicurato.

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Samples: icborsellino.edu.it

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o durante il Periodo alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di osservazioneaccadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle re- sponsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anti- cipati con una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia, in caso di sinistro grave. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle pro- cedure di accertamento e liquidazione del danno, all’articolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicura- to” per le Garanzie Incendio, Furto e rapina, Elettronica, Vetri-Cristalli-Insegne e all’ar- ticolo 2.11 “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per la Garanzia Responsabilità civile. Avvertenza (Tutela Legale): la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affi- data ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx, XX (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti: telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio succes- siva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449. Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società - informandolo o ad ARAG notizia di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontiogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. Si rinvia all’articolo 7 2.13 “Denuncia del sini- stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIn caso di sinistro, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizzal’Assicurato o un suo rappresentante, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo deve inoltrare la denuncia all’Impresa di validità della polizza o durante il Periodo Assicurazione secondo le modalità indicate negli articoli di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore riferimento del Capitolo 7 - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo DENUNCIA DI SINISTRO delle Condizioni di qualsiasi Richiesta Assicurazione. Il momento di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora insorgenza del sinistro si ha al verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal tale fine sciogliendo - se necessario - dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. All’Assicurato potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario della Società: in tal caso le spese relative sono a carico di quest’ultima. L’Assicurato deve fornire a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro eventualmente richiesta dalla Società, esprimendo il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. come indicato nell’ ARTICOLO 25 - ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro indennizzabile nei termini della presente polizza, l’Assicurato stessoo un suo rappresentante deve inoltrare la denuncia alla Società, – per il tramite del numero verde dedicato riportato nella sezione CONTATTI –, entro 15 (quindici) giorni dall’evento o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve indicare luogo, giorno e ora dell’evento. Per ogni altro aspettogli Aspetti di dettaglio consultare: • ARTICOLO 25 - ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO • ARTICOLO 26 -DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI O ASSISTENZA • ARTICOLO 27 - DENUNCIA DEL SINISTRO IN CASO DI IRIM • ARTICOLO 28 - DENUNCIA DEL SINISTRO IN CASO DI PPL • ARTICOLO 29 - DENUNCIA DEL SINISTRO IN CASO DI ITT Per le prestazioni di assistenza e la gestione delle garanzie di tutela legale, se previste dal contratto, l’Impresa di Assicurazione si richiama l’articolo 30 avvale della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Via Bernardino Alimena 111 – 00173 Roma- Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003, quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.

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Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIl Sinistro deve essere denunciato dal Contraente e/o Assicurato o dai suoi aventi diritto all’Impresa entro 10 (dieci) giorni dall’accadimento, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore ovvero dal giorno in base alla presente polizzacui sia stato obiettivamente in grado di farlo. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi e i motivi delle prestazioni prescritte. L’Assicurato deve sottoporsi, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza spese dell’Impresa, agli accertamenti e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronticon- trolli medici disposti dalla stessa. Si rinvia all’articolo 7 agli Artt. 33 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione - Denuncia del Sinistro - per gli aspetti di dettagliodettaglio delle procedure liquidative. Nel caso in cuiLa copertura Rimborso Spese pre, durante e post Ricovero può essere prestata nella forma dell’Assistenza Diretta; in questo caso l’Impresa provvede al pagamento diretto della Struttura Sanitaria Convenzionata. In caso di Ricovero presso una Struttura Sanitaria NON Convenzionata, il Periodo rimborso verrà effettuato all’Assicurato secondo quanto contemplato nella Condizioni di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’AssicuratoreAssicurazione. Si rammenta che sul sito internet dell’Impresa è presente un link di collega- mento al sito internet di PREVIMEDICAL per la consultazione dei centri e dei medici convenzionati. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 7 agli Artt. 33 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione. ! Avvertenza: L’Assicurato può decidere di avvalersi di strutture o medici convenzionati attivando la procedura di Presa in Carico Diretta o Presa in Carico in Forma Mista; in questi casi il pagamento delle prestazioni viene effettuato diretta- mente dall’Impresa alla struttura o al medico convenzionati, restando a ca- rico dell’Assicurato le sole Franchigie o Scoperti e le altre limitazioni alle Coperture Assicurative previste in Polizza. Per l’attivazione della procedura di Presa in Carico Diretta o Presa in Carico in Forma Mista l’Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa per ottenere la necessaria autorizzazione, in mancanza della quale la procedura non sarà operante. Per gli aspetti di dettagliodettaglio si rimanda all’Art. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza 33 - Denuncia del Sinistro - Obbli- ghi dell’Assicurato - Criteri di condanna o si accolli Xxxxx Liquidazione delle Condizioni di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaAVVERTENZA: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o salvataggio” si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oprecisa che, in caso di morteSinistro, il BeneficiarioCon- traente o l’Assicurato deve fare quanto possibile per limita- re i danni. Sezione Assistenza “In caso di Sinistro” alla voce “Istruzio- ni per la richiesta di Assistenza” In caso di Sinistro Tutela legale, devono consentire le indagini l’Assicurato deve darne immediata comunicazione a D.A.S. o alla Compagnia. In caso di Sinistro Assistenza, l’Assicurato deve rivolgersi a Mapfre Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx S.A.. AVVERTENZA: Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale de- riva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di Assi- curazione”. AVVERTENZA: AVVERTENZA: In caso di Incendio, Furto, atto doloso e gli accertamenti ritenuti necessari negli altri casi previsti dalla Societàlegge, il Contraente o l’Assicurato deve pre- sentare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria nei ter- mini indicati ai paragrafi “Obblighi” dei capitoli “In caso di Sinistro” e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia. AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato a un fiducia- rio o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e trovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo riten- ga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da eseguirsi in Italia far sottoscrivere all’Assicurato. Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattual- mente previsti mentre nel caso di inoperatività del contrat- to la Compagnia provvederà a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”darne comunicazione all’Assicurato.

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Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato devePer la Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’evento previsto in base alla presente polizzaPolizza che de- termina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, trasmettere non salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne sia venuto a conoscenza ha la possibilità e durante comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Per la Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il Periodo caso di validità oggettiva e com- provata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Per la Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Per la Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro dipende dal diritto oggetto della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata causa/ vertenza per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per quale viene garantita la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza Tutela Legale; la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società al verificarsi del Sinistro. Per la Sezione V - Assicurazione Cristalli, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con la rottura dovuta a causa accidentale o all’Intermediarioa fatto involontario di terzi del parabrezza e/o del lunotto posteriore e/o dei vetri laterali del veicolo; la denuncia, qualora l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia dovrà essere fatta per iscritto entro dieci giorni dal verificarsi del Sinistro. La mancata Qualora, invece, l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa. Per la Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l’infortunio occorso all’Assi- curato (inteso come legittimo conducente) a bordo del veicolo; la denuncia deve essere fatta per iscritto, entro tre giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto la possibilità. Per la Sezione Sezione VII A - Garanzia Furto e Incendio, l’individuazione del momento di sinistro insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il termine sopra indicato può comportare Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la riduzione dell’indennizzo (se possibilità. Per la Sezione VII B - Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Fenomeni atmosferici, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro dieci giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità. Per la Sezione VII C - Garanzia Kasko, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro dieci giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità. Per la Sezione VII D - Garanzia Ricorso Terzi da Incendio, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità. Per la Sezione VII E - Garanzie Accessorie, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità. Per la Sezione VIII A - Furto e Incendio Totali, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi degli eventi indicati in garanzia; la denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto entro tre giorni da quando il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità. Per la Sezione VIII B - Guasti Meccanici, l’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi del guasto meccanico che ha deter- minato la rottura o il disfunzionamento dei componenti meccanici ed elettrici del veicolo; il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”sempre chiamare Europ Assistance segnalando l’avvenuto guasto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Integrazione Mobilità Full Option

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveIn caso di sinistro, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizzal’Assicurato o un suo rappresentante, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo deve inoltrare la denuncia all’Impresa di validità della polizza o durante il Periodo Assicurazione secondo le modalità indicate negli articoli di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore riferimento del Capitolo 7 - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo DENUNCIA DI SINISTRO delle Condizioni di qualsiasi Richiesta Assicurazione. Il momento di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora insorgenza del sinistro si ha al verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal tale fine sciogliendo - se necessario - dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. All’Assicurato potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario della Società: in tal caso le spese relative sono a carico di quest’ultima. L’Assicurato deve fornire a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro eventualmente richiesta dalla Società, esprimendo il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. come indicato nell’ ARTICOLO 25 - ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro indennizzabile nei termini della presente polizza, l’Assicurato stessoo un suo rappresentante deve inoltrare la denuncia alla Società, – per il tramite del numero verde dedicato riportato nella sezione CONTATTI –, entro 15 (quindici) giorni dall’evento o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve indicare luogo, giorno e ora dell’evento. Per ogni altro aspettogli Aspetti di dettaglio consultare:  ARTICOLO 25 - ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO  ARTICOLO 26 -DENUNCIA DI XXXXXXXX INFORTUNI O ASSISTENZA  ARTICOLO 27 - DENUNCIA DEL SINISTRO IN CASO DI IRIM  ARTICOLO 28 - DENUNCIA DEL SINISTRO IN CASO DI PPL  ARTICOLO 29 - DENUNCIA DEL SINISTRO IN CASO DI ITT Per le prestazioni di assistenza e la gestione delle garanzie di tutela legale, se previste dal contratto, l’Impresa di Assicurazione si richiama l’articolo 30 avvale della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111 – 00000 Xxxx- Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003, quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.

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Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione l'indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro dell'evento e delle cause che lo hanno determinatodeterminarono, corredata di Certificato Medicocertificato medico, deve essere fatta inviata per iscritto alla Società' entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società dall'infortunio o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se dal giorno nel quale l'Assicurato, o il Contraente/Assicurato ha agito con colpaAssicurato, o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato, o il Contraente/Assicurato, deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. A tal proposito si richiama l’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione allegato A e art.63 allegato B. Per la SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia scritta alla Società (preceduta da telegramma, per i sinistri mortali o di notevole gravità) entro 10 giorni dal sinistro o dal giorno in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. A tal proposito si richiama l’articolo 33 allegato A e art. 78 allegato B delle Condizioni di Assicurazione. Per la SEZIONE ASSISTENZA Avvertenza: L’Assicurato deve denunciare il sinistro contattando per telefono, oppure telex, telefax o telegraficamente la Centrale Operativa ai seguenti numeri: telefono 000 000000, telefax +00 00 0000000, telefono dall’estero +00 00 00000000. A tal proposito si richiama l’articolo 39 allegato A e art. 84.11 allegato B delle Condizioni di Assicurazione. Per la SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Avvertenza: L'Assicurato deve dare immediata comunicazione del sinistro alla Benacquista Assicurazioni S.n.c. o alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all’indennità (se all'indennizzo, sia il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall'art.1915 del cod.civ. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a A tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, proposito si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”45 allegato A e art. 90 allegato B delle Condizioni di Assicurazione.

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Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaLiquidazione dell’Indennizzo per le Sezioni Incendio e Danni alla proprietà e Furto AVVERTENZA: L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo Con riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o salvataggio” si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato oprecisa che, in caso di morteSinistro, il BeneficiarioContraente e l’Assicurato devono fare quanto possibile per limitare i danni. La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all’Intermediario assicurativo secondo le modalità descritte nella sezione “Incendio/Furto – In caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: in caso di Incendio, devono consentire le indagini Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, il Contraente o l’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi. AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fiduciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societàtrovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato, il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da eseguirsi in Italia far sottoscrivere all’Assicurato. Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto la Compagnia provvederà a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”darne comunicazione all’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Avvertenza: L'Assicurato deveper momento di insorgenza del Sinistro deve intendersi: (i) in generale, come condizione essenziale il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia; (ii) per l‘Assistenza in base particolare, la data di attivazione delle prestazioni. Si considerano quale Unico Sinistro: • più interventi nella stessa seduta; • più interventi durante lo stesso periodo di Ricovero; • ogni serie di accertamenti o prestazioni previste da una medesima prescrizione medica o per il medesimo Infortunio o Malattia. Si precisa che nel caso in cui gli Interventi chirurgici effettuati abbiano limiti di Indennizzo diversi tra di loro, Poste Assicura S.p.A. liquiderà il Sinistro con riferimento alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontisomma assicurata più elevata. Si rinvia all’articolo 7 all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: in caso di Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono rispettare i termini e le modalità previsti agli artt. 14 al 17 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: l’Impresa terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento del danno e avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale Indennizzo. L’Impresa avrà la facoltà di svolgere l’accertamento della Malattia, anche mediante visita medico legale, nel periodo compreso tra il termine minimo di 5 giorni successivi alla denuncia di Sinistro e il termine massimo di 365 giorni dalla guarigione clinica. Si rinvia agli artt. 15, 16, 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettagliodettaglio delle procedure liquidative e all’art. Nel caso in cui21 delle Condizioni di Assicurazione per le procedure di liquidazione a seguito dell’inter- vento del Collegio Medico. Avvertenza: l’erogazione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata a Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) come specificato agli artt. 7, durante il Periodo 10 e 13 delle Condizioni di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”Assicurazione.

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Samples: Prestazione Di Alta Diagnostica Richiesta .........................................................................................

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. Per la garanzia “Invalidità Permanente da Malattia” Avvertenza: L'Assicurato deveai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è quando, come condizione essenziale secondo parere del medico, ci sia motivo di ritenere che dalla malattia stessa, per l'insorgere le sue carat- teristiche e prevedibili conseguenze, possa residuare una invalidità permanente inden- nizzabile. L’Assicurato o il Contraente devono denuncia- re la malattia ad UniSalute oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro trenta giorni da tale momento. La denuncia di si- nistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le presumibili conseguenze della malattia, da originale o copia conforme delle cartelle cli- niche complete ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi in- validanti. In caso di sinistro l’Assicurato è te- nuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti da UniSalute e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi dell'Assicuratore sopra indica- ti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documen- tazione medica richiesta rimangono a carico dell’Assicurato. L’Invalidità Permanente da Malattia viene determinata in un periodo compreso tra centottanta e cinquecentoqua- ranta giorni dalla data della denuncia della malattia, in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo giudizio medico sul grado di validità stabilizzazione della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confrontistessa. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti agli articoli 4.1.2 “Obblighi dell’Assicurato in caso di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità sinistro” e 4.1.3 “Determinazione dell’inden- nizzo” della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I Sezione “Norme che regolano l’assicurazione in generalela copertura e la liquidazione dei Sinistri” per gli aspetti di dettaglio. La Per la garanzia “Visite Specialistiche, accer- tamenti diagnostici e trattamenti fisiotera- pici e/o riabilitativi a seguito di ricovero in Istituto di cura avvenuto durante l’operativi- tà del contratto di durata superiore a dieci giorni causato da una malattia manifestata- si durante l’operatività dello stesso” Avvertenza: ai fini della denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora il momento di insorgenza del sinistro è quando, in segui- to alle dimissioni da un Istituto di cura per un ricovero dipendente da malattia avvenuto durante l’operatività del contratto e delle cause che lo hanno determinatodi dura- ta superiore a dieci giorni consecutivi, corredata l’Assi- curato abbia necessità di Certificato Medicosottoporsi a visite specialistiche, deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi con- nessi alla Società o all’Intermediario. La mancata denuncia di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo). Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Societàpatologia denunciata. L’Assicurato o, in caso o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa di morte, il Beneficiario, devono UniSalute al numero verde gratuito 800-822469 e specificare la prestazione richiesta e consentire le indagini eventuali controlli medici e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, da eseguirsi in Italia fornire ogni informazione sanitaria relativamente a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stessonotizie attinenti la patologia denunciata. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”.Si rinvia agli articoli

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Samples: Contratto Di Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia

Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo. AvvertenzaLiquidazione dell’Indennizzo per le sezioni Incendio e Danni alla proprietà e Furto AVVERTENZA: L'Assicurato deveCon riferimento all’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” si precisa che, come condizione essenziale in caso diSinistro, il Contraente e l’Assicurato devono fare quanto possibile per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore - mediante lettera raccomandata all`indirizzo della Società - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all’Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 per gli aspetti di dettaglio. È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Xxxxx di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Si rinvia all’articolo 7 della sezione I “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettagliolimitare i danni. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, Xxxxxxxx deve essere fatta entro 10 giorni dall’infortunio per iscritto alla Società sede della Compagnia o all’Intermediario. La mancata denuncia all’Intermediario assicurativo secondo le modalità descritte nella sezione “In caso di sinistro entro il termine sopra indicato può comportare la riduzione dell’indennizzo (se il Contraente/Assicurato ha agito con colpa) o la perdita del diritto all’indennità (se il Contraente/Assicurato ha agito con dolo)- Danni alla proprietà / Furto” delle Condizioni di Assicurazione. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società. L’Assicurato o, AVVERTENZA: in caso di morteIncendio, Furto, Rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, il BeneficiarioContraente ol’Assicurato deve presentare regolare denuncia all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne èvenuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi. AVVERTENZA: Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, devono consentire le indagini la Compagnia può affidare apposito mandato ad un fiduciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Societàtrovare un accordo, circa l’entità dei danni stessi, con l’Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico. La Compagnia, visionati l’elaborato peritale, l’eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall’Assicurato o dal suo tecnico di fiducia e l’ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da eseguirsi in Italia far sottoscrivere all’Assicurato. Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto la Compagnia provvederà a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Per ogni altro aspetto, si richiama l’articolo 30 della sezione QUINTA “ASSICURAZIONE INFORTUNI EX LEGE”darne comunicazione all’Assicurato.

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