Common use of SCIOPERI Clause in Contracts

SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. L’impresa, nel caso di impossibilità a prestare servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante nei termini previsti dall ’art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito comparto Regioni – Autonomie locali del 19 settembre 2002 in attuazione della Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000. L’impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell’appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni. Qualora l’impresa agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di mancata prestazione.

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Samples: www.comune.positano.sa.it, www.comune.praiano.sa.it

SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. L’impresaL'Impresa, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante all’Amministrazione Comunale, tramite telegramma o fax, nei termini previsti dall ’artdall’art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dalle disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito nell'ambito del comparto Regioni - Autonomie locali Locali del 19 settembre 2002 in attuazione della delle Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/200011 aprile 2000, n. 83. L’impresa L'Impresa Aggiudicataria dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell’appalto dell'appalto verranno emanate in materia, o e loro modifiche ed integrazioni. Qualora l’impresa l'Impresa agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di € 1.000,00 Euro 500,00 per ciascun giorno di mancata prestazioneprestazione e per ogni mezzo coinvolto.

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Samples: www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazionenormativa, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa l’aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano regolamentano la materia. L’impresaL’aggiudicatario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante al Comune nei termini previsti dall ’art. dall’articolo 2 della Legge legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie locali Locali del 19 settembre 2002 2002, in attuazione della Legge legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dal contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali del Comune di Rimini. L’impresa L’aggiudicatario dovrà comunque garantire il rispetto delle normative degli accordi che nel corso dell’appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazionidovessero intercorrere fra il Comune e le Organizzazioni Sindacali. Qualora l’impresa l’aggiudicatario agisca in difformità alle dalle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di € 1.000,00 500,00 euro per ciascun giorno di mancata prestazione.

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Samples: www.comune.rimini.it

SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa l’aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano regolamentano la materia. L’impresaL’aggiudicatario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, nei termini previsti dall ’artdall’art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dalle disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie locali Locali del 19 settembre 2002 in attuazione della Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000. L’impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell’appalto verranno emanate in materia11 aprile 2000, o loro modifiche ed integrazionin. 83. Qualora l’impresa l’aggiudicatario agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a imputabili, verrà applicata una penale di Euro 1.000,00 per ciascun giorno di mancata prestazione.

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Samples: www.comune.riccione.rn.it

SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazionenormativa, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano regolamentano la materia. L’impresa, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante al Comune nei termini previsti dall ’art. dall’articolo 2 della Legge legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni regioni – Autonomie locali Locali del 19 settembre 2002 2002, in attuazione della Legge legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dal contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali del Comune di Rimini. L’impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative degli accordi che nel corso dell’appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazionidovessero intercorrere fra il Comune e le Organizzazioni Sindacali. Qualora l’impresa agisca in difformità alle dalle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di € 1.000,00 500,00 euro per ciascun giorno di mancata prestazione.

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Samples: www.comune.rimini.it

SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. L’impresa, nel caso di impossibilità a prestare servizio, servizio dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante nei termini previsti dall ’artdall’art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie locali del 19 settembre 2002 in attuazione della Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000. L’impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell’appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni. Qualora l’impresa agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di mancata prestazioneprestazione e per ogni mezzo coinvolto.

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Samples: pineto.etrasparenza.it