SCIOPERI Clausole campione

SCIOPERI. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
SCIOPERI. In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con la Direzione Sanitaria della Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata dell’appalto per garantire la continuità del servizio.
SCIOPERI. Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, l’Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. L’impresa, nel caso di impossibilità a prestare servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla stazione appaltante nei termini previsti dall ’art. 2 della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito comparto Regioni – Autonomie locali del 19 settembre 2002 in attuazione della Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000. L’impresa dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell’appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche ed integrazioni. Qualora l’impresa agisca in difformità alle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di mancata prestazione.
SCIOPERI. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza.
SCIOPERI. Gli scioperi sono regolamentati dalle disposizioni della L. n. 146/1990 e s.m.i. che detta le norme per l’esercizio di tale diritto nei servizi di cui trattasi. Devono in tal senso essere comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalla norma in questione e l’Appaltatore ne deve trasmettere preventivamente (entro 48 ore prima) il programma. In caso di sciopero i servizi non resi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentiranno. A tale fine dovrà essere trasmesso specifico programma entro 12 ore dall’inizio dello sciopero se giornaliero ed entro 4 ore dall’inizio dello sciopero, se interessante frazione di giornata, con indicato cronoprogramma dei servizi non eseguiti che devono essere recuperati entro le 24 ore successive. Tale programma deve essere approvato dal Direttore di esecuzione del contratto. Tali recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’Appaltatore. Si considerano prestazioni essenziali e indispensabili ai sensi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
SCIOPERI. In caso di sciopero dei propri dipendenti, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Assuntore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Committente in via preventiva e tempestiva. Configurandosi il Servizio di cui al presente Capitolato come rientrante tra i servizi pubblici essen- ziali, l'Assuntore dovrà in ogni modo garantire la presenza di una dotazione di personale tecnico che possa organizzare ed eseguire, con un adeguato numero di squadre, almeno gli interventi di emer- genza e, qualora espressamente richiesto dal Committente, il servizio di reperibilità. Rimangono in ogni caso, anche durante gli scioperi, gli obblighi e le responsabilità a carico dell'As- suntore derivanti dal contratto di appalto.
SCIOPERI. L’esercizio del diritto di sciopero da parte dei dipendenti e collaboratori del Fornitore deve essere comunicato alla Amministrazione con almeno 4 (quattro) giorni lavorativi di anticipo. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire la continuità dei servizi essenziali e l’esecuzione degli interventi in pronta disponibilità.
SCIOPERI. In materia di scioperi si applica al presente appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.
SCIOPERI. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Istituto provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Istituto, nonché a garantire un servizio d'emergenza. In ogni caso per la sospensione, anche parziale del servizio, sarà applicata una riduzione del canone mensile in ragione di 1/20 (un ventesimo) per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.
SCIOPERI. In caso di scioperi del personale dell’impresa aggiudicataria o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere assicurato per ciascun edificio un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’operatore economico aggiudicatario e il Committente.