SCIOPERI. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Istituto provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Istituto, nonché a garantire un servizio d'emergenza. In ogni caso per la sospensione, anche parziale del servizio, sarà applicata una riduzione del canone mensile in ragione di 1/20 (un ventesimo) per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.
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