SCIOPERI. In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con la Direzione Sanitaria della Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata dell’appalto per garantire la continuità del servizio.
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SCIOPERI. In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con la Direzione Sanitaria della Stazione Appaltante A.S.L. N. 5 di Oristano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata dell’appalto per garantire la continuità del servizio.
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SCIOPERI. 6a. In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con la Direzione Sanitaria della Stazione Appaltante aziendale entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata dell’appalto per garantire il mantenimento: a) dei servizi sanitari minimi essenziali; b) dei livelli di igiene tali da non porre a rischio la continuità del serviziosalute pubblica.
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SCIOPERI. 6 a) In caso di sciopero dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con la Direzione Sanitaria della Stazione Appaltante aziendale entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata dell’appalto per garantire la continuità del servizioil mantenimento dei servizi sanitari minimi essenziali.
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