Salario accessorio Clausole campione

Salario accessorio. Nelle giornate lavorative in cui è stata prestata attività in remoto, anche solo per una parte di questa, non è possibile svolgere lavoro straordinario. Le indennità relative a turno, disagio, ed altre indennità giornaliere legate alla prestazione, fatte salve le situazioni nelle quali l'attività svolta in remoto sia corrispondente all'attività svolta in sede, sulla base dell'attestazione del dirigente responsabile, non saranno riconosciute al Lavoratore Agile che svolge in remoto l'intera giornata lavorativa, mentre saranno riconosciute, anche parzialmente, ove l'attività in remoto venga svolta per una parte della giornata. Per il personale in posizione organizzativa restano invariate le norme sul salario accessorio.
Salario accessorio. La Regione definisce il budget per salario accessorio, comprensivo di retribuzione di posizione e di
Salario accessorio. Art. 14 La presente tabella e le conseguenti formule conservano validità salvo proposte alternative unitarie che dovranno pervenire entro il 30 giugno 2000 e che formeranno oggetto di confronto entro il 31 luglio 2000.
Salario accessorio. ▪ Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 97 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003 come sostituito dall’art. 13 Accordo per il biennio economico 2006/2007 di data 20.4.2007) ▪ Erogazione del Fondo (art. 98 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003 come sostituito dall’art. 14 Accordo per il biennio economico 2006/2007 di data 20.4.2007) ▪ Criteri per l’erogazione del Fondo (art. 99 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Adeguamento della quota presenze (art. 100 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Compenso per lavoro straordinario (art. 102 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Criteri generali in materia indennitaria (art. 103 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità varie Art. 104 (aggiunto grazie a Xxxxxxxx) ▪ Cumulabilità delle indennità (art. 114 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Modalità di liquidazione indennità contrattuali (art. 37 CCPL 2006/2009 biennio economico 2008-2009 dd. 22.9.2008) ▪ Indennità di collaudo funzionale (art. 106 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità maneggio denaro (art. 107 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003 come sostituito dall’art. 17 Accordo per il biennio 2006/2007 di data 20.4.2007) ▪ Indennità per centralinisti ciechi (art. 108 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità per commissioni di concorso e di esame (art. 110 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità di mobilità (art. 111 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno (art. 112 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità di chiamata fuori orario (art. 115 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità per immediato intervento (art. 117 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità per lo svolgimento di attività tecniche (art. 119 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Disciplina dell’indennità per lo svolgimento delle attività tecniche (art. 54 CCPL 2006/2009 biennio economico 2008-2009 dd. 22.9.2008) ▪ Indennità per lo svolgimento di attività defensionale (art. 18 Accordo per il biennio 2006/2007 di data 20.4.2007) ▪ Indennità per area direttiva (art. 121 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva (art. 122 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità per attività disagiate per il personale comunale e provinciale (art. 123 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Indennità per particolari attività (art. 124 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003) ▪ Rimborso spese per il rinnovo del libretto sanitario e documenti di servizio (art. 125 XXX...
Salario accessorio. Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 97 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003 come sostituito dall’art. 13 Accordo per il biennio economico 2006/2007 di data 20.4.2007) Erogazione del Fondo (art. 98 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003 come sostituito dall’art. 14 Accordo per il biennio economico 2006/2007 di data 20.4.2007)
Salario accessorio. Ai sensi dell’art. 6 del CCNL 2006 – 2009, il presente contratto stabilisce che l’utilizzazione del personale per le attività aggiuntive, che danno diritto di accesso al fondo, sarà fatta con criteri di equità ed omogeneità nei confronti del personale dichiaratosi disponibile.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).