Common use of Risoluzione Clause in Contracts

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento dell’Assuntore anche a uno solo degli obblighi contrattuali assunti con il Contratto normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun Contraente, per quanto di rispettiva ragione, potrà richiedere la risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli altri Contraenti. 2. In ogni caso si conviene che il Dipartimentocaso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, l’USR potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Assuntore con raccomandata a.r.a/r, il presente Contratto normativo nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Assuntore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto dell’Assuntore. In tal caso: (i) l’USR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore; (ii) la risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati. 3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi: a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoContraente, ai sensi del precedente articolo 15; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattoviolazione del divieto di cessione dei contratti attuativi e dei crediti di cui al successivo articolo 21 (divieto di cessione del contratto e dei crediti); d) accertata esecuzione negli altri casi di parte del servizio in subappalto cui agli articoli 13 (non autorizzatoFatturazione e pagamenti); e) cessione parziale o totale del contratto;in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali di cui al paragrafo 10.4 f) nei casi in caso di cui agli articoli concernenti inottemperanza alle norme per la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto sicurezza dell’ambiente di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione secondo quanto precisato al paragrafo 13 del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.iCapitolato tecnico., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ. e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.nel caso in cui il Prestatore, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte nel corso del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento contratto non conforme a tempi, modalità o forme previsti invii la rendicontazione settimanale secondo quanto prescritto nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei Capitolato Tecnico nonché negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Prestatore), 8 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 11 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Penali), 13 (Cauzione), 14 (Riservatezza), 15 (Proprietà dei prodotti della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento) 18 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni civile), 19 (Brevetti industriali e danni diritti di autore), 20 (articolo 4Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); obblighi , 21 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Patto di riservatezza Integrità di Roma Capitale), 29 (articolo 5Codice etico); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentorisarcimento dell’ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta in tali ipotesi, resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Prestatore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede spese di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo.

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Risoluzione. 1. Il Dipartimento si riserva Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il diritto Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di risolvere 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta e salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Appaltatore a mezzo PEC. 2. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., del codice civile nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione : • fallimento dell’Appaltatore; • in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016; • mancato rispetto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempiD.Lgs 30/03/2001, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione n. 165”, nonché del codice di parte comportamento integrativo del servizio in Comune di Spoleto approvato con D.G.C. 150 del 24.05.2018; • subappalto (non autorizzato); e) abusivo, cessione anche parziale o totale del contratto; f) nei casi ; • cessione del contratto e subappalto in base a quanto precisato al precedente articolo 17; • nelle ipotesi previste nel èpresente capitolato. • effettuazione di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto transazioni senza avvalersi di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del contratto, ai sensi dell’artcitato art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i136; • nelle ipotesi previste dalla legge., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 3. In caso di risoluzione del contrattocontratto o di fallimento dell’Appaltatore, l’Affidataria il Comune di Spoleto si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta riserva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura presente gara, al fine di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatariostipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. L’affidamento avverrà avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria dall’originario aggiudicatario in sede di offertagara. 4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 22. 5. In adempimento caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a quanto previsto dall’artcarico dell’Appaltatore, salvo l’eventuale danno ulteriore. 6. 135 del D.LgsAi sensi dell’art. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, altresìn. 135, qualora nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere convenzioni con condizioni di maggior vantaggio economico, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsteComune chiederà all’Appaltatore di adeguarsi ai corrispettivi Consip (o della centrale di committenza regionale) migliorativi; qualora questi non accetti, si procederà alla risoluzione del contratto.

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Sources: Capitolato Prestazionale Di Gara

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità di esecuzione del Servizio), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni civile), 17 (Brevetti industriali e danni diritti di autore), 18 (articolo 4Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); obblighi , Articolo 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Codice etico), 27 (Obblighi legati al Protocollo di riservatezza (articolo 5legalità del Gruppo Roma Capitale); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattoContratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, n. 136 e s.m.i.ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta diritto salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA S.p.A. di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggiore onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva 1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il diritto di risolvere presente contratto e relativi allegati, EUR TEL S.r.l. provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, laddove l’inadempimento perduri, il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stessosi risolverà di diritto ex art. 1454 c.c. qualora l’inadempimento sia grave, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali salvo giustificato motivo da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannodel Committente. 2. In ogni caso caso, il contratto si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con PEC o lettera raccomandata a.r.A/R, nei oltre ai casi già indicati, nelle seguenti casiipotesi: aa. comportamento del Fornitore che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, ad EUR TEL S.r.l. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente contratto; b. mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da EUR TEL S.r.l. per l’avvio dell’esecuzione del contratto; c. mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 11 (Polizza assicurativa) durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga; d. mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione, eventualmente escusse escussa, entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentodi EUR TEL S.r.l.; b) inadempimento e. violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del capitolato prestazionale o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal del presente contratto; cf. inosservanza reiterata dei contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara; g. accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/01; h. violazione del divieto di cedere il contratto, anche parzialmente, in difformità da quanto previsto agli artt. 13 (Subappalto) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel e 14 (Cessione del contratto) del presente contratto; d) accertata esecuzione di parte i. sospensione unilaterale del servizio in subappalto (non autorizzato)servizio, i cui oneri restano a carico del Fornitore; e) cessione parziale o totale del contrattoj. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; f) nei k. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro. 3. In tutti i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi EUR TEL S.r.l. avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico del Fornitore. 4. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i1453 c.c. nonché la facoltà del Committente di compensare l’eventuale credito del Fornitore con il credito derivante dal risarcimento del danno., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Contract for Facility Management Services

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidataria. In tal caso del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il Dipartimento avrà termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 7 (Verifiche, controlli ed accettazione), 9 (Fatturazione e responsabilità pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. AMA si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità della Fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni; 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di equivalente importo, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 imputando e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Fornitura Di Materiale Di Cancelleria

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai Ai sensi dell’art. 1456 c.c.del C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa 5 inadempienze contrattuali notificate per iscritto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.come sotto specificato: • qualora l’Appaltatore non rispetti quanto dichiarato all’articolo 21, nei seguenti casi: a) comma 8; • in caso di cattiva o mancata esecuzione del servizio; • sospensione dello stesso; • mancato rispetto delle norme di sicurezza; • in caso di accertata violazione degli obblighi in ordine al pagamento delle retri- buzioni ed al versamento delle contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assi- curative; • sopravvenuto stato fallimentare; • cessioni di contratto o d’azienda; • perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla ga- ra; • in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara; • mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. dell’I.N.P.D.A.P. In caso di risoluzione del contrattoper inadempimento dell’Appaltatore, l’Affidataria si impegnerà questo dovrà provvedere al ri- sarcimento di tutti i danni riportati dall’I.N.P.D.A.P., che avrà diritto di incamerare, a fornire al Dipartimento tutta titolo di penale e salvo il maggior danno subito, la documentazione tecnica e i dati necessari al fine cauzione versata ed avrà diritto di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello ritenere a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento ga- ranzia ogni qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequalsiasi titolo.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso dal Committente per porre fine all’inadempimento, il Dipartimento avrà Committente ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoCommittente potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Garanzie); 5 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); 8 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro); 10 (Fatturazione e pagamenti); 11 (Penali); 12 (Cauzione); 13 (Riservatezza); 16 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4civile); obblighi di riservatezza 17 (articolo 5Brevetti industriali e diritti d’autore); cauzione 18 (articolo 7Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); penali e sospensione 19 (Subappalto); 21 (Trattamento dei servizi dati, consenso al trattamento); 23 (punto 11Trasparenza); 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 25 (Ulteriori ipotesi di risoluzione); 26 (Codice Etico). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.presente Contratto, il mancato utilizzo Committente ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Fornitore per il risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso ogni caso, resta salva la facoltà del Committente di risoluzione procedere all’esecuzione del contrattopresente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, l’Affidataria si impegnerà imputando ed addebitando a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Contract for the Supply of Services

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare la cauzione definitivaconsiderare risolto di diritto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatariatutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannociv.. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) cod. civ. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Obbligazioni generali dell’Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (▇▇▇▇▇▇▇▇▇, danni e responsabilità per infortuni civile), 17 (Brevetti industriali e danni diritti d’autore), 18 (articolo 4Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito); obblighi di riservatezza , 19 (articolo 5Subappalto); cauzione , 23 (articolo 7Trasparenza); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentorisarcimento dell’ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta in tali ipotesi, resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede spese di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo.

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Sources: Contract for Public Works

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro 4 (Adempimenti nel corso della durata del contratto), 5 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Verifiche e controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), Contratto – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale,), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Contract for the Supply of a Surveillance and Intrusion System

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodi ACI Informatica; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti mancata copertura dei rischi durante tutta la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione vigenza del contratto, ai sensi dell’artdel precedente art. 20; d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 Durata; 10 Impegni ed Obblighi specifici a carico dell’impresa; 11 Obblighi nei confronti dei dipendenti; 14 Diffida ad adempiere; 15 Obblighi di riservatezza; 19 Penali; 24 Segreto d’ufficio; 26 Subappalto 28 Cauzione; 29 Divieto di cessione del contratto e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei crediti; 32 Sospensione dei pagamenti; 33 Tracciabilità dei flussi finanziari; 35 Codice etico di pagamento. In caso ACI Informatica; 37 Condizioni particolari di risoluzione del contrattoLa risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e da farsi con le modalità ivi previste.lettera raccomandata a.r..

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi, la Regione potrà risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Appaltatore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati. 2. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con raccomandata a.rla stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, che verrà assegnato, con comunicazione a mezzo PEC, dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. 3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Appaltatore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattocui all’articolo “Garanzia definitiva”; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato)applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; e) cessione parziale o totale del contrattonei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto all’articolo “Riservatezza”; g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; h) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; j) qualora disposizioni legislative, regolamentari e con le modalità ivi previste.autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

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Sources: Contratto Di Servizio Per La Realizzazione Di Una Rete Di Hub Cultura Socialità Lavoro

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si riserva protragga oltre il termine assegnato per porre fine all’inadempimento (non inferiore comunque a 15 giorni e che verrà comunicato a mezzo PEC o con raccomandata dall’Autorità contraente), la medesima Autorità ha la facoltà di considerare risolto di diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà e di incamerare definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatarianei confronti della Società per il risarcimento del danno. 2. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che il Dipartimentoche, in ogni caso, l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria alla Società con raccomandata a.r.PEC o raccomandata, il presente contratto nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodell’Autorità; c) adempimento non conforme a tempi, modalità violazioni gravi o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi reiterate relative alle fattispecie di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: 8 (obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4lavoro); 11 (Trattamento dei dati personali); 13 (obblighi di riservatezza (articolo 5tracciabilità dei flussi finanziari); cauzione 14 (articolo 7condizioni economiche, importo contrattuale e modalità di pagamento); penali e sospensione dei servizi 21 (punto 11Subappalto. Subentro. cessione del credito). 3. Costituisce causa In caso di risoluzione la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell’Autorità. 4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi dell’artl’Autorità avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. 3 – comma 9 bis – Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società con lettera trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.imedesima Autorità al risarcimento dell’ulteriore danno., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Appalto Di Servizi Assicurativi

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la conclusione del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Accordo Quadro, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro), 5 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 8 (Verifiche e responsabilità Controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Protocollo di Intesa e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, n. 136 e s.m.i.ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Accordo Quadro

Risoluzione. Il Dipartimento Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all’art. 108, del Codice e dell’art. 12, del Capitolato. La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatariadell’Esecutore. In tal caso il Dipartimento avrà la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatariadell’Esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimentola Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Esecutore con raccomandata a.r., PEC nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentodella Stazione appaltante; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione del servizio); 7 (obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4lavoro); 8 (obblighi di riservatezza (articolo 5riservatezza); cauzione 10 (articolo 7subappalto); penali 11 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 12 (cauzione definitiva); 13 (sospensione del servizio); 16 (divieto di cessione del contratto – cessione del credito); 23 (obblighi e sospensione dei servizi (punto 11adempimenti a carico dell’esecutore). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione l’Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 110, del contrattoCodice, l’Affidataria la Stazione appaltante si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta riserva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciariogara, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatarioservizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodi ACI Informatica; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti mancata copertura dei rischi durante tutta la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione vigenza del contratto, ai sensi dell’artdel precedente art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto 17; d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 10 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 11 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 12 Adempimenti specifici a carico dell’Impresa, 15 Obblighi di riservatezza; 17 Responsabilità; 19 Penali; 24 Cauzione; 25 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 28 Tracciabilità dei flussi finanziari; 30 Codice etico di ACI Informatica; 32 Condizioni particolari di risoluzione; 36 Subappalto. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con le modalità ivi previste.lettera raccomandata a.r..

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione definitivaove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta dell’Impresa; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN 9001:2000 (o 2001:2008) rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 3. In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimentol’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 G; c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattodell’Amministrazione; d) accertata esecuzione di parte mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del servizio in subappalto (non autorizzato)contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G; e) cessione parziale o totale azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del contrattoprecedente articolo 6 G; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazioneai seguenti articoli: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’artart. 3 – comma S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 4 S “Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere”, art 10 S “Penali”, art. 3 G “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi di riservatezza”, art. 7 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 bis – della Legge 13/08/2010G “Subappalto”, n. 136 art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e s.m.icessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art 18 G “Condizioni particolari di risoluzione” e art. 19 G “Obblighi dell’Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Contract for Services

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodi ACI Informatica; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti mancata copertura dei rischi durante tutta la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione vigenza del contratto, ai sensi dell’artdel precedente art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto 14; d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 8 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 9 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 11 Obblighi di sicurezza e riservatezza; 14 Responsabilità ; 16 Penali; 19 Subappalto; 21 Cauzione; 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 25 Tracciabilità dei flussi finanziari; 27 Codice etico di ACI Informatica; 29 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con le modalità ivi previste.lettera raccomandata a.r..

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Sources: Contract for Professional Services

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva 16.1 Al verificarsi o in ogni momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al successivo punto 16.2, il diritto Venditore potrà: 16.1.1 fermare i Prodotti in transito; 16.1.2 sospendere le successive consegne di Prodotti; 16.1.3 esercitare i diritti di cui al precedente punto 7; e 16.1.4 risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo ogni Contratto con l’Acquirente con effetto immediato previa comunicazione scritta all’Acquirente. 16.2 Tali eventi sono: 16.2.1 la violazione da parte dell’Acquirente delle penali superi il 10% del valore dello stessoproprie obbligazioni ai sensi di un Contratto; 16.2.2 l’adozione di una delibera di scioglimento o liquidazione dell’Acquirente, ovvero nel caso un ordine giudiziario di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà scioglimento o liquidazione dell’Acquirente emesso dalle competenti autorità; 16.2.3 l’insolvenza del Venditore; 16.2.4 la stipulazione di incamerare la cauzione definitiva, nonché qualsivoglia concordato preventivo o fallimentare o altra composizione stragiudiziale o giudiziale coi creditori dell’Acquirente. 16.3 A seguito della risoluzione di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto un Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del punto 15.1.3 o del punto 16.1.4, previa dichiarazione ogni somma dovuta dall’Acquirente al Venditore diverrà immediatamente esigibile ed il Venditore sarà sollevato da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine ogni ulteriore obbligazione di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione fornitura dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, Prodotti all’Acquirente ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.idi tale Contratto., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 5 (Consegna dei Mezzi), 8 (Verifiche, controlli ed accettazione), 9 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Penali), 13 (Cauzione), 14 (Riservatezza), 17 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Contract for the Supply of Equipment

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro 4 (Adempimenti nel corso della durata del Servizio), 5 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Verifiche e controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidataria. In tal caso del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il Dipartimento avrà termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo Pec da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivagaranzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazioni), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni civile), 17 (Brevetti industriali e danni diritti di autore), 18 (articolo Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza). 3. AMA si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni; 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la garanzia per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata A/R, dalla “Stazione appaltante” per porre fine all’inadempimento, la medesima “Stazione appaltante” ha la facoltà di incamerare considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo nei confronti del Fornitore per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con raccomandata a.r.A/R, nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; b) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoprecedente articolo 15; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni art. 4 (articolo 4Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 8 (Riservatezza), art. 10 (Assicurazione); obblighi art. 12 (Fatturazione e pagamenti), art. 14 (Cauzione), art. 15 (Penali), art. 19 (Divieto di riservatezza cessione del contratto e del credito- Disciplina del subappalto), art. 19 (articolo 5Trasparenza); cauzione , art. 22 (articolo 7D. Lgs. 231/2001); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 3. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria il Fornitore si impegnerà a fornire al Dipartimento alla “Stazione appaltante” tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso avvalendosi della stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n.162/2006, la “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciariogara, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgsservizio oggetto dell’appalto. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatariaposti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. In tal caso 1453 e ss. del Codice Civile. il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannoComune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC assegnando un congruo tempo (non inferiore a 15 giorni dal ricevimento) per adempiere. In ogni caso caso, il contratto si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.all’aggiudicatario a mezzo PEC, nei oltre ai casi già indicati nel presente atto, anche nelle seguenti casiipotesi: a) mancato avvio del servizio entro il giorno successivo alla sottoscrizione del relativo verbale, ritenuto termine essenziale, salvo giustificato motivo o suo eventuale differimento da parte del Comune; b) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; d) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; f) gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; g) per fallimento del soggetto selezionato; h) mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 15 durante la vigenza del contratto; i) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione definitiva, eventualmente escusse escussa, entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentodell'Amministrazione; bj) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale valore del contratto; fk) nei casi subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto; l) mancato rispetto del divieto di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)al comma 16-ter dell'art. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 53 del D.Lgs. 163/2006 30/03/2011 n. 165; m) violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014; n) mancato rispetto della clausola di tracciabilità; o) ogni altra inadempienza qui non contemplata che ha formulato renda impossibile la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 prosecuzione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsteservizio.

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Sources: Servizio Di Informatizzazione

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Servizi Di Sanificazione

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate dal Cronoprogramma, superiore a 60 gg (sessanta giorni) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione scritta a mezzo di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali raccomandata a.r. da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà di AMA per porre fine all’inadempimento, produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione e, pertanto, AMA ha facoltà di incamerare la cauzione definitivaconsiderare risolto di diritto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatariatutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannociv.. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) cod. civ. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Obbligazioni generali dell’Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (▇▇▇▇▇▇▇▇▇, danni e responsabilità per infortuni civile), 17 (Brevetti industriali e danni diritti d’autore), 18 (articolo 4Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito); obblighi di riservatezza , 19 (articolo 5Subappalto); cauzione , 23 (articolo 7Trasparenza); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentorisarcimento dell’ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta in tali ipotesi, resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede spese di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo.

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Sources: Contract for Demolition Works

Risoluzione. Il Dipartimento Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice e all’articolo 11 del Capitolato, la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all’art. 108, del Codice. La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatariadell’Esecutore. In tal caso il Dipartimento avrà la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatariadell’Esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimentola Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Esecutore con raccomandata a.r., PEC nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentodella Stazione appaltante; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione del servizio); 7 (obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro e lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni (articolo 4– obbligo di manleva); 11 (subappalto); 12 (obblighi di riservatezza (articolo 5tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (cauzione (articolo 7definitiva); penali e 14 (sospensione dei servizi servizi); 17 (punto 11divieto di cessione del contratto – cessione del credito). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 ; 24 (obblighi e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei adempimenti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentocarico dell’esecutore). In caso di risoluzione l’Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 110, del contrattoCodice, l’Affidataria la Stazione appaltante si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta riserva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciariogara, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatarioservizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Servizi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Automezzi Pesanti E Leggeri

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla “Stazione appaltante” per porre fine all’inadempimento, la medesima “Stazione appaltante” ha la facoltà di incamerare considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo nei confronti del Fornitore per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di cui alle premesse; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5; d) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato)precedente articolo 13; e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazionearticoli: obblighi derivanti da: rapporto 4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 8 (Riservatezza), 11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Penali) 18 (Divieto di lavoro cessione del contratto e responsabilità per infortuni e danni del credito), 19 (articolo 4Trasparenza); obblighi di riservatezza , 22 (articolo 5D. Lgs. 231/2001); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Servizio Di Trasporto Valori

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che sarà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo nei confronti dell’Appaltatore per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di cui alle premesse; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5 dello stesso; d) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte precedente articolo 13 del servizio in subappalto (non autorizzato)Contratto; e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazionearticoli: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro 4 (Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore), 8 (Riservatezza), 11 (Collaudo, Fatturazione e responsabilità per infortuni e danni pagamenti), 14 (articolo 4Penali); obblighi di riservatezza , 19 (articolo 5Trasparenza); cauzione , 22 (articolo 7D. Lgs. 231/2001); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattoper fatto dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà procedere al ripiegamento dei cantieri, nonché all’adempimento di ogni altro obbligo previsto ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i139 del Codice., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Appalto

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene La Ditta prende atto che il Dipartimentol'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 c.ccc., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei al verificarsi di una delle seguenti casi: acircostanze: – ritardo nello svolgimento dell'esecuzione del presente Contratto superiore a 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di esecuzione indicato nel precedente art. 18; – mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione, eventualmente escusse escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; – inosservanza agli obblighi di cui agli artt. 4 (oneri ed obblighi a carico della Ditta), 8 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro), 9 (responsabilità civile e polizza assicurativa), 12 (cauzione), 14 (penalità), 16 (obbligo di riservatezza), 17 (disposizioni antimafia), 18 (diffida ad adempiere) del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento atto; – accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; – accertamento della non conforme a tempirispondenza la vero, modalità o forme previsti anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel presente contratto; d) accertata esecuzione corso della procedura di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei gara. Nei casi di cui agli articoli concernenti ai precedenti commi, la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto risoluzione si verificherà al ricevimento, da parte della Ditta, di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi lettera raccomandata con avviso di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)ricevimento con la quale l'Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattoContratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010l'Amministrazione, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni senza bisogno di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, messa in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi mora e con le modalità ivi previstesemplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare la cauzione di cui al precedente articolo 12 a titolo di penale nonché all'esecuzione del Contratto in danno della Ditta ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

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Sources: Cleaning Services Contract

Risoluzione. Il Dipartimento a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i l’Amministrazione si riserva il diritto la facoltà di risolvere il contratto nel procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all’art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.m.i.. b. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso in cui l’ammontare di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo delle penali superi il pari al 10% del valore dello stessodel contratto. c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’artdell’art.1456 Cod. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.rCiv., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione 1. inosservanza delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine leggi in materia di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte rapporti di lavoro, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del Dipartimentopersonale e la retribuzione dello stesso; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; c) adempimento 3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9) 4. subappalto non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattoautorizzato; d) accertata esecuzione 5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contrattostesse, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto così come previsto dall’art. 135 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 6. ottenimento per due volte consecutive del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iDurc negativo. 7. il Dipartimento risolveràcontraente venga diffidato tre volte, altresìcon nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini per singolo contratto applicativo; 8. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 10 giorni solari relativamente ai singoli contratti applicativi; 9. con riferimento al singolo contratto applicativo, nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato; 10. se nel giorno fissato per singolo contratto applicativo e comunicato, l’Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell’esecuzione, così come indicato all’art. 3.1 11. mancata osservanza da parte del personale dell’Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di ……………. con deliberazione di ……………….. n , d. In ogni caso è fatto salvo il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstediritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti e. Qualora si verificassero ipotesi di “grave inadempimento”, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

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Sources: Accordo Quadro

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni civile), 16 (Brevetti industriali e danni diritti di autore), 17 (articolo 4Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); obblighi , 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al protocollo di riservatezza legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 26 (articolo 5Codice etico); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodi ACI Informatica; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti mancata copertura dei rischi durante tutta la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione vigenza del contratto, ai sensi dell’artdel precedente art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto 14; d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 10 Obblighi di riservatezza; 14 Responsabilità; 17 Penali; 20 Subappalto; 22 Cauzione; 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 27 Tracciabilità dei flussi finanziari; 28 Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione; 29 Codice etico di ACI Informatica; 31 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con le modalità ivi previste.lettera raccomandata a.r..

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidataria. In tal caso del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il Dipartimento avrà termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 7 (Verifiche e responsabilità per infortuni Controlli), 9 (Fatturazione e danni pagamenti), 10 (articolo 4Penali); obblighi , 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di riservatezza autore), 18 (articolo 5Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); cauzione , 19 (articolo 7Subappalto); penali , 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sospensione dei servizi Trasparenza), 29 (punto 11Protocollo Anticontagio COVID-19). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di equivalente importo, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Fornitura Di Autocarri

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.rcod. civ., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione casi di mancato rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, nonché delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi prescrizioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati ai Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 26 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11); 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento 1. L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere avvalersi della risoluzione di diritto il del presente contratto ai sensi dell’artdell’articolo 1456 cod. 1456 c.cciv., previa dichiarazione senza che da comunicarsi all’Affidataria tale risoluzione possano comunque conseguire per l’impresa diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e ▇▇▇▇▇ restando l’obbligo del risarcimento dei danni subìti dall’IVASS e il diritto della stessa di escutere la cauzione di cui all’articolo 10, nelle seguenti ipotesi: − in caso d’inadempimento dell’Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il presente Contratto che si protragga oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento assegnato dall’Istituto per porre fine all’inadempimento; − se le risorse impiegate dall’Impresa per l’espletamento delle prestazioni contrattuali non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi abbiano la qualifica professionale e l’esperienza indicate nell’offerta tecnica; − l’Impresa sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo artt. 4) 5), 6); obblighi − si verifichino inadempimenti contrattuali che comportino complessivamente l’applicazione di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)per un importo superiore al dieci per cento dell’importo complessivo del presente contratto. 2. Costituisce causa Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto: − le ipotesi di risoluzione di cui all’articolo 108 del d. lgs. n. 50/2016; − la sottoposizione dell’Impresa a fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 3, del d. lgs. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., 50/2016; − il mancato utilizzo utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire consentirne la piena tracciabilità delle operazioni tracciabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 3. La risoluzione si verifica di pagamentodiritto mediante dichiarazione unilaterale dell’Istituto, da comunicarsi con raccomandata a/r o PEC. 4. In caso Restano salve le ipotesi di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine e/o di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire recesso espressamente previste dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Servizio Di Gestione Del Piano Di Flexible Benefit

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà presente Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato alla Committente per porre fine all’inadempimento, la medesima Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, in tutto o in parte, e di incamerare la cauzione definitivadefinitiva se sufficiente, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso La risoluzione si conviene che il Dipartimentoverifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Committente, senza bisogno a mezzo lettera raccomandata a.r., anche nei casi espressamente stabiliti negli articoli: 8 (Subappalto), 10 (Collaudo del sistema ed accettazione), 13 (Penali), 14 (Cauzione), 15 (Corrispettivo), 17 (Trasparenza dei prezzi), 18 (Obblighi e adempimenti), 20 (Obblighi di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoriservatezza), 21 (Garanzie e adeguamenti tecnologici), 23 (Privative, brevetti industriali e diritti d’autore), 28 (Divieto di cessione del contratto o del credito), nonché negli altri casi espressamente stabiliti nel presente Contratto. 3. Inoltre, la Committente potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine nei casi di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentosopravvenute cause interdittive previste dalla normativa antimafia; b) inadempimento qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione, l’amministratore delegato, il direttore generale o inesatto adempimento il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoil patrimonio, ovvero siano accertate nei loro confronti cause interdittive previste dalla normativa antimafia; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstead evidenza pubblica.

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Sources: Procurement Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Amministrazione -a mezzo di raccomandata a./r. o posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo raccomandata a./r. o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’appalto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore ), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto), 15 (riservatezza), e altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’Appaltatore superi il 10% del valore dello stessodell’importo dei corrispettivi contrattuali. 2. L’Amministrazione potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con all’Appaltatore -a mezzo di raccomandata a.r.a./r. o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattomancato reintegro della cauzione; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);negli altri casi previsti nel presente Contratto. e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento3. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Amministrazione ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’esecuzione del Contratto a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstespese dell’Appaltatore.

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Sources: Contract for Temporary Rental Services

Risoluzione. 1. Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto è disposta per qualunque comportamento dell’Affidatario che, a giudizio del direttore dell’esecuzione e del responsabile del procedimento, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita del servizio affidato. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% Committente contesta l’addebito all’Affidatario tramite PEC, secondo la procedura prevista all’art. 108, comma 3, del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’AffidatariaD.Lgs. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria50/2016. 2. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere La risoluzione opera altresì di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., . nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione definitiva eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 20 (dieciventi) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentoinviata dal Committente; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal presente contrattoricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente, in caso di proroga del Contratto; c) adempimento non conforme a tempiapplicazione di penali in misura superiore al 10%, modalità o forme previsti nel di cui all’art. 12 del presente contrattoContratto; d) accertata esecuzione di parte nei casi previsti dall’art. 5 del servizio in subappalto (non autorizzato)Patto d’integrità; e) violazione del divieto di cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; g) sostituzione non autorizzata di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto uno o più componenti del gruppo di lavoro e/o dei testimonial/influencer/blogger quando il profilo curriculare del nuovo soggetto non risulti almeno pari o superiore a quello del soggetto da sostituire; h) in caso di cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta e responsabilità concordato preventivo ovvero in caso di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario; i) in caso di subappalto senza autorizzazione; l) sopravvenuta situazione di incompatibilità dell’Affidatario, per infortuni e danni (articolo 4); obblighi essere aggiudicatario del servizio di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)“Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020” CIG 757845206F, o un suo ausiliario, subappaltatore o soggetto che si trovi con questi soggetti in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. Costituisce causa 2359 del Codice Civile. 3. In tutti i casi di risoluzione del contrattoContratto per causa imputabile all’Affidatario, il Committente avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. 4. Nel caso di risoluzione è consentito al Committente di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio per il valore residuo all’operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara originaria e che lo segue in graduatoria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297110, comma 1 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.LgsD.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste50/2016.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), 14 (Subappalto/ divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall’Appaltatore superi il 10% del valore dello stessodell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. L’Agenzia potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.all’Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del DipartimentoContratto; b) inadempimento mancanza o inesatto adempimento perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodi idoneità professionale; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattoadozione nei confronti dell’Appaltatore di provvedimenti di cui alla legislazione antimafia vigenti tempo per tempo; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato)mancato reintegro della cauzione; e) cessione parziale o totale del contratto;negli altri casi previsti nel presente Contratto. f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Agenzia ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 maggior danno. 5. In ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’Appaltatore. 6. Troverà applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsten. 50/2016.

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Sources: Contract for the Supply of Office Supplies and Related Services

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal da parte di AMA per porre fine all’inadempimento e in caso il Dipartimento avrà di inadempimento alle obbligazioni al punto 3 del capitolato tecnico, che si protragga oltre 30 (trenta) giorni, anche se riferito ad un solo Contenitore, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti 4 (Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità e termini di esecuzione), 6 (Verifiche, Controlli e Collaudi), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Misure per la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto prevenzione dei tentativi di lavoro e responsabilità per infortuni e danni infiltrazioni della criminalità organizzata), 27 (articolo 4▇▇▇▇▇▇ etico); obblighi di riservatezza articolo 4 (articolo 5Verifiche, Controlli e Collaudi della Fornitura) del Capitolato tecnico (Allegato “A”); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, n. 136 e s.m.i.ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Contract for the Supply and Placement of Waste Containers

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In Nel caso di risoluzione del contrattocontratto si fa riferimento all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, l’Affidataria 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Concedente può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:  il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;  con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);  l'aggiudicatario si impegnerà è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine norma dell'articolo 136, comma 1;  l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di provvedere all’esecuzione una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Concedente deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso avvalendosi della facoltà qualora:  nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di interpellare progressivamente qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i soggetti che hanno partecipato alla procedura reati di cottimo fiduciariocui all'articolo 80;  nel caso di violazione dei codici di comportamento di cui al DPR 62/2013 o di cui al codice speciale di comportamento per i dipendenti del comune di Lavagna, risultanti dalla relativa graduatoriai cui obblighi devono intendersi automaticamente estesi all’Affidatario e/o ai suo soci, in base al combinato disposto degli articoli 297associati, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstedipendenti o collaboratori.

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Sources: Concession Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e di incamerare la cauzione definitivaove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 per servizi di manutenzione di apparecchiature elettroniche rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi, la Consip si conviene che riserva la facoltà di risolvere il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere contratto. 3. La risoluzione di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con all’Impresa mediante lettera raccomandata a.r.A.R., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre in tutti i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme casi previsti nel presente contratto; d) accertata contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 5 “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, 6 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 8 “Obblighi di parte riservatezza”, 16 “Penali”, 20 “Trasparenza dei prezzi”, 21 “Cauzione”, 25 “Divieto di cessione del servizio in subappalto (non autorizzato); e) contratto e cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi credito”, 26 “Clausola compromissoria”. 28 “Subappalto”, 30 "Condizione particolare di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contrattorisoluzione", ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i31 “Codice Deontologico”., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Contract for Maintenance Services

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità e termini di esecuzione), 6 (Verifiche, Controlli e Collaudi), 9 (Fatturazione e pagamenti), 8 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e responsabilità per infortuni e danni diritti di autore), 18 (articolo 4Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 ( Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo AMA), 27 (Codice etico); obblighi articolo 10 (Verifiche, Controlli e Verifiche in corso di riservatezza esecuzione) del Capitolato Tecnico (articolo 5Allegato “A”); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, n. 136 e s.m.i.ove non sia possibile escutere la cauzione, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.applicare una penale di

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Sources: Contract for Supply and Placement of Containers for Used Clothing Collection

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare la cauzione definitivaconsiderare risolto di diritto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatariatutto o in parte, il presente Accordo Quadro e/o i singoli Ordini ai sensi dell’articolo 1454 cod. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannociv.. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Accordo Quadro e/o i relativi Ordini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.nel caso in cui, nei seguenti casi: anel corso di un singolo anno di durata dell’Accordo Quadro, per almeno 3 (tre) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine volte si ripeta l’indisponibilità dei veicoli sostitutivi di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempicui al Capitolato tecnico, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei nonché negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni), 5 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Consegna e riconsegna dei veicoli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni lavoro), 20 (articolo 4Divieto di cessione del’Accordo Quadro – Cessione del credito); obblighi , 21 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (organizzata Obblighi legati al Protocollo di riservatezza legalità delle Società del gruppo Roma Capitale), 29 (articolo 5Codice etico); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentorisarcimento dell’ulteriore danno. In caso ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest’ultimo. 4. Nei casi di risoluzione di uno o più Ordini senza che ciò comporti la risoluzione anche dell’Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per un ammontare proporzionato al valore che il singolo Ordine ha rispetto al valore complessivo dell’Accordo Quadro o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del contrattoFornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. 1. AMA ha diritto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.di: a) giusta causa,

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità e termini di esecuzione), 6 (Verifiche, Controlli e Collaudi), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro e responsabilità lavoro), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Misure per infortuni e danni la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata), 27 (articolo 4▇▇▇▇▇▇ etico); obblighi di riservatezza articolo 4 (articolo 5Verifiche, Controlli e Collaudi della Fornitura) del Capitolato tecnico (Allegato “A”); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, n. 136 e s.m.i.ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Contract for Supply and Placement of Containers

Risoluzione. Il Dipartimento In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Amministrazione - a mezzo di raccomandata A/R, o posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo raccomandata A/R, , o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 1 (Oggetto), 2 (durata), 4 (Oneri ed incombenze a carico della Società), 5 (Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura), 6 (consegna), 7 ( Erronea consegna) , 8 (Proprietà e diritti), 9 (Garanzia), 11 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Termini), 13 (Garanzie di esecuzione), 15 (Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro), 17 (Patti d’integrità), 18 (Riservatezza), 19 (Trattamento dei dati personali), 23 (Divieto di cessione del contratto nel caso in cui – Cessione dei crediti), 24 – Subappalto, 27 (Oneri fiscali, spese contrattuali e spese di pubblicazione), 29 (Foro competente) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 14 maturate dall’Appaltatore superi il 10% del valore dello stessodell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Amministrazione potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con all’Appaltatore - a mezzo di raccomandata a.r.A/R, o posta elettronica certificata - nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattomancato reintegro della cauzione; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentoprevisti nel presente Contratto. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta le Amministrazioni hanno la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà delle Amministrazioni di procedere all’esecuzione del Contratto a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstespese dell’Appaltatore .

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Sources: Contratto Di Appalto Per La Stampa E Distribuzione

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Agenzia - a mezzo di posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il contratto nel caso in risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo di posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del Contratto – cessione dei crediti), 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), 13 (subappalto/divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% del valore dello stessodell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Agenzia potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.al Fornitore - a mezzo di posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dichiarazioni presentate dal ricevimento Fornitore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme negli altri casi previsti nel presente contratto;Contratto e nella documentazione della procedura. d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta Agenzia ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 Fornitore per il risarcimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a quanto previsto dall’artspese del Fornitore. 135 Troverà applicazione l’art. 108 del D.LgsD.lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsten. 50/2016.

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Sources: Contract for Maintenance Services

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 6.1 In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, Pirelli potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse adempiere entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto. 6.2 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 6.1, Pirelli potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l’/gli Ordine/i in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Pirelli indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del DipartimentoFornitore: (a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale; (b) inadempimento pignoramenti, sequestri o inesatto adempimento protesti o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoassoggettamento a misure cautelari; (c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione inadempimento agli obblighi di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi riservatezza e limitazione d’uso di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto 1.6 e 2; (d) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di lavoro e responsabilità per infortuni e danni un concorrente di Pirelli; (articolo 4); e) inadempimento agli obblighi di riservatezza cui all’articolo 1.8; (articolo 5f) inadempimento agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 1.10; (g) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 1.4 (incedibilità, domiciliazione bancaria e divieto di mandato all’incasso); (h) violazione degli obblighi di cui all’articolo 1.13, paragrafo 4 (Codice di Condotta dei Fornitori Pirelli; (i) violazione di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie di cui all’articolo 1.14 (Rispetto delle Leggi Anti-Corruzione); (j) violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui all’articolo 1.15 (Minerali Provenienti da Zone di Conflitto); (k) inadempimento agli obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti; (l) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 7.5.2; cauzione o (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce m) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi. 6.3 Pirelli potrà inoltre risolvere ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per Pirelli l’esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i. 6.4 La risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010del presente articolo ed in ogni altro caso, n. 136 e s.m.inon fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 2 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare chiedere la cauzione definitivarisoluzione del Contratto per inadempimento e di ritenere definitivamente la fideiussione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo nei confronti del Fornitore per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di cui alle premesse; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto; d) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni della fideiussione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato)della Stazione appaltante; e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazionearticoli: obblighi derivanti da: rapporto 3.4 (Durata, erogazione del servizio e luogo di lavoro esecuzione) 5.11 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 8.6 (Riservatezza), 10.6 (Assicurazione), 12.5 (Fatturazione e responsabilità per infortuni pagamenti), 14.3 (Cauzione), 15.2 (Penali), 19.3 (Divieto di cessione del contratto e danni del credito), 20.2 (articolo 4Trasparenza); obblighi di riservatezza , 23 (articolo 5D. Lgs. 231/2001); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Facility Management Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo email o PEC - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione dell’Agenzia da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto/subappalto), 15 (riservatezza), 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% del valore dello stessocomplessivo del contratto. 3. L’Agenzia potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dichiarazioni presentate dal ricevimento Fornitore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme negli altri casi previsti nel presente contratto;Contratto. d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Agenzia ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 Fornitore per il risarcimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a quanto previsto dall’art. 135 spese del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsteFornitore.

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Sources: Contract for Maintenance Services

Risoluzione. Il Dipartimento 1. L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere avvalersi della risoluzione di diritto il del presente contratto ai sensi dell’artdell’articolo 1456 cod. 1456 c.cciv., previa dichiarazione senza che da comunicarsi all’Affidataria tale risoluzione possano comunque conseguire per l’impresa diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l’obbligo del risarcimento dei danni subìti dall’IVASS e il diritto della stessa di escutere la cauzione di cui all’articolo 10, nelle seguenti ipotesi: − in caso d’inadempimento dell’Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il presente Contratto che si protragga oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento assegnato dall’Istituto per porre fine all’inadempimento; − se le risorse impiegate dall’Impresa per l’espletamento delle prestazioni contrattuali non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi abbiano la qualifica professionale e l’esperienza indicate nell’offerta tecnica; − l’Impresa sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo artt. 4) 5), 6); obblighi − si verifichino inadempimenti contrattuali che comportino complessivamente l’applicazione di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)per un importo superiore al dieci per cento dell’importo complessivo del presente contratto. 2. Costituisce causa Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto: − le ipotesi di risoluzione di cui all’articolo 108 del d. lgs. n. 50/2016; − la sottoposizione dell’Impresa a fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, ai sensi dell’artsalvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 3, del d. lgs. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., 50/2016; − il mancato utilizzo utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire consentirne la piena tracciabilità delle operazioni tracciabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 3. La risoluzione si verifica di pagamentodiritto mediante dichiarazione unilaterale dell’Istituto, da comunicarsi con raccomandata a/r o PEC. 4. In caso Restano salve le ipotesi di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine e/o di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire recesso espressamente previste dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste▇▇▇▇▇▇▇▇▇.

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Sources: Contratto Di Fornitura Del Servizio Di Riscossione Delle Entrate

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidataria. In tal caso del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il Dipartimento avrà termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare la cauzione definitivaconsiderare risolto di diritto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimentotutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con raccomandata a.rPEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi artt. 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni civile), 16 (Brevetti industriali e danni diritti d’autore), 17 (articolo 4Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito); obblighi , 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di riservatezza Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (articolo 5Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza); cauzione , 28 (articolo 7Protocollo Anticontagio); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 imputando e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Accordo Quadro

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione per fatto e colpa dell’Associato, in caso di mancato o inesattoadempimento di quest’ultimo anche ad una soltanto delle seguenti obbligazioni: • obbligo di mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti di affidabilità professionale di cui all’art. 6, comma 2 del presente contratto; • obblighi informativi di cui all’art. 6, comma 3, del presente contratto; • divieto di cessione del presente rapporto di associazione in partecipazione senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte di cui all’art. 8; • sospensione dello svolgimento dei servizi, in almeno un’area di parcheggio, per un periodo superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive; • rispetto delle disposizioni normative a tutela dei lavoratori relative alla regolarità contributiva ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; • mancato versamento di almeno 15 giorni di incassi; • svolgimento di attività diverse da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti quelle previste dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione ; • obbligo di parte sostituzione del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, garante ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/201019, n. 136 e s.m.iultimo comma, del presente contratto; • obblighi di cui agli artt., il mancato utilizzo 20, 21, 22, 28, 31, 33, 34 e 35 del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità presente contratto; • nei casi previsti nel Specifiche tecniche al punto “Rilevanza delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi sanzioni ai fini della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura Metropark di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertarisolvere il contratto”. In adempimento questi casi il contratto si intenderà risolto di diritto dalla data di comunicazione di Metropark di volersi avvalere della presente clausola, fatto salvo il diritto di quest’ultima di escutere la garanzia fideiussoria o a quanto previsto dall’arttrattenere il deposito cauzionale di cui al successivo art. 135 del D.Lgs19 ed a conseguire l’integrale risarcimento dell’eventuale maggior danno subito in conseguenza della risoluzione. 163/2006 Per effetto della risoluzione l’Associato è obbligato a cessare immediatamente ogni attività riconsegnando gli impianti e s.m.ile attrezzature di cui all’art. il Dipartimento risolverà2, altresìultimo comma, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsteche precede.

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Sources: Contratto Di Associazione in Partecipazione

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodi ACI Informatica; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti mancata copertura dei rischi durante tutta la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione vigenza del contratto, ai sensi dell’artdel precedente art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto 20; d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 4 Durata; 12 Adempimenti specifici a carico dell’impresa; 14 Obblighi nei confronti dei dipendenti; 16 Diffida ad adempiere; 17 Obblighi di riservatezza; 20 Penali; 24 Segreto d’ufficio; 25 Subappalto 26 Cauzione; 27 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 30 Sospensione dei pagamenti; 31 Tracciabilità dei flussi finanziari; 33 Codice etico e Modello Organizzativo di ACI Informatica; 35 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con le modalità ivi previste.lettera raccomandata a.r..

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il diritto presente atto e relativi allegati, nonché quelli derivanti dall’offerta presentata in sede di risolvere gara, il Comune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC assegnando un congruo tempo (non inferiore a 15 giorni dal ricevimento) per adempiere. Decorso tale termine qualora l’inadempimento perduri il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stessosi risolverà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali salvo giustificato motivo da parte dell’Affidatariadel Comune, di diritto ex art. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria1454 c.c. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannoqualora l’inadempimento sia grave. In ogni caso caso, il contratto si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.all’aggiudicatario a mezzo PEC, nei oltre ai casi già indicati nel presente atto, anche nelle seguenti casiipotesi: a) mancato avvio del servizio entro il giorno successivo alla sottoscrizione del verbale, ritenuto termine essenziale, salvo giustificato motivo o suo eventuale differimento da parte del Comune; b) mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 12 durante la vigenza del contratto; c) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione definitiva, eventualmente escusse escussa, entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattodell'Amministrazione; d) accertata esecuzione applicazione di parte penali per un valore superiore al 10% del servizio in subappalto (non autorizzato)valore del contratto; e) cessione parziale o totale accertamento di false dichiarazioni accertate dopo la stipula del contratto; f) nei casi violazione dei limiti al subappalto; g) mancato rispetto del divieto di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)al comma 16-ter dell'art. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto 30/03/2011 n. 165; h) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; i) ogni altra inadempienza qui non contemplata che ha formulato renda impossibile la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatarioprosecuzione del servizio ai termini dell'art. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria 1453 del Codice Civile; j) in sede tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsteappalti pubblici.

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Sources: Servizi Di Raccolta, Lavorazione E Recapito Degli Invii Postali

Risoluzione. 1. Il Dipartimento si riserva il diritto contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 2. A prescindere dalle cause generali di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivarisoluzione, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimentoquelle previste nel capitolato tecnico, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto lo stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c.Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 3. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto: • qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all’Aggiudicatario; • qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con raccomandata a.rgrave pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dal paragrafo 10 del capitolato; • in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; • in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; • in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell’Aggiudicatario; • qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l’assenso dell’Amministrazione. 4. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, nei seguenti casi:318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro 5. In caso di accertata e violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine di non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento risultassero non conforme a tempiaccoglibili, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.ifatto salvo il risarcimento dei danni., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione. 7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Amministrazione ha diritto di escutere la documentazione tecnica e i dati necessari al fine cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo. 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti equivalente importo, che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertasarà comunicata all’Aggiudicatario mediante PEC. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ogni caso, resta fermo il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstediritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità di esecuzione del Servizio), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 8 (Verifiche e controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al protocollo di integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, n. 136 e s.m.i.ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Contratto Di Revisione Legale Dei Conti

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo email o PEC - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione dell’Agenzia da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto/subappalto), 15 (riservatezza), 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% del valore dello stessocomplessivo del contratto.. 3. L’Agenzia potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dichiarazioni presentate dal ricevimento Fornitore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme negli altri casi previsti nel presente contratto;Contratto. d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Agenzia ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 Fornitore per il risarcimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a quanto previsto dall’art. 135 spese del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsteFornitore.

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Sources: Disciplinare Di Gara

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel In caso di gravi inadempienze agli inadempimento dell’impresa anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall’amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione definitivaove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta dell’impresa; resta salvo il diritto dell’amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimentol’amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa; c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattodell’amministrazione; d) accertata esecuzione azioni giudiziarie per violazioni di parte del servizio diritti di brevetto, di autore ed in subappalto (non autorizzato)genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione; e) cessione parziale o totale del contratto;documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo dell’affidatario per due volte consecutive f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazioneai seguenti articoli: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo - 4)G; obblighi di riservatezza (articolo 5)G; cauzione (articolo 7)8G; penali e sospensione dei servizi (punto 9G; 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. G; 12G; 13G; 16G; 17G; 19G; 23G; 24G; 26G; - 2S; 3S; 4S; 5S; 6S; 7S; 8S; 9S; 12S. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Affidataria l’impresa si impegnerà impegna, sin d’ora, a fornire al Dipartimento all’amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstecontratto.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il 1. Le Parti convengono espressamente che PdT potrà procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta negligenza o frode da parte del Dipartimentodella Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattosopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016; c) adempimento non conforme cessione del contratto a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattoterzi; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi 2. Nel caso di cui agli articoli concernenti alla precedente lettera a) dopo la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di [ ] giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, PdT provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 9 bis – 1454 del Codice Civile. 3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della Legge 13/08/2010dichiarazione di PdT, n. 136 in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali PdT dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo. 5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento da parte di PdT di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; b) mancata ricezione da parte della Banca della Fideiussione in originale entro e s.m.inon oltre il trentesimo giorno successivo alla data di stipula; c) verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni in PdT tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di PdT ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di PdT di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente contratto., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 6. In caso di conseguenza della risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti contratto PdT dovrà entro 30 gg. dalla relativa graduatoriarichiesta scritta della Banca, in base rimborsare alla Banca: (i) l’importo erogato al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 netto del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.capitale ammortizzato;

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Sources: Mutuo

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo email o PEC - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione dell’Agenzia da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto/subappalto), 15 (riservatezza), 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% del valore dello stessocomplessivo del contratto.. 3. L’Agenzia potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dichiarazioni presentate dal ricevimento Fornitore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme negli altri casi previsti nel presente contratto;Contratto. d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Agenzia ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 Fornitore per il risarcimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a quanto previsto dall’artspese del Fornitore. 5. 135 In ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del D.LgsContratto a spese del Fornitore. 6. 163/2006 e s.m.iTroverà applicazione l’art. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste108 del D.lgs. 50/2016.

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Sources: Contract for the Supply of Paper and Office Materials

Risoluzione. 1. Il Dipartimento Contraente dichiara di essere edotto che le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro), 4 (Processi di skill assessment, progettazione ed esecuzione di piani di formazione), 5 (Strumenti e piattaforme funzionali all’erogazione dei servizi), 6 (Modalità di affidamento), 7 (Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività), 8 (Profili professionali), 10 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), 13 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), 14 (Variazioni in ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇), ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇ di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), 16 (▇▇▇▇▇▇ e sicurezza. Responsabilità e manleva), 17 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), le premesse, i requisiti previsti nella documentazione di gara, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio stabiliti nel "Capitolato Tecnico" come eventualmente migliorati dall’Offerta Tecnica del Contraente, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e pertanto il mancato rispetto delle obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale. 2. Pertanto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 (Penali), qualora il Contraente si riserva il diritto renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi ai sensi dell’art. 1456 c.cdel codice civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento. 3. Resta inteso, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.inoltre, che InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro anche in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei seguenti casi: acasi espressamente previsti dai successivi artt. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici), 21 (Documentazione antimafia) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine e 22 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) ed, altresì, in caso di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta violazione da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti Contraente di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi Accordo Quadro ivi compresa la violazione delle previsioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’artall’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 136/2010 e s.m.i. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 4. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire presente Accordo Quadro per i motivi di cui al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine presente Accordo Quadro ovvero di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297cui all’art. 110, comma 1 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010Codice, n. 207 e 140 InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 completamento dei servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstemedesimo articolo 110 del Codice.

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Sources: Accordo Quadro

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 13 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 14 (assicurazioni e cauzione definitiva), 15 (subappalto/divieto di subappalto), 17 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’Appaltatore superi il 10% del valore dello stessodell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. L’Agenzia potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.all’Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del DipartimentoContratto; b) inadempimento mancanza o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;perdita di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016: • licenza individuale ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73; • autorizzazione generale ai sensi del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 75. d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato)mancato reintegro della cauzione; e) cessione parziale o totale del contratto;negli altri casi previsti nel presente Contratto. f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Agenzia ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 maggior danno. 5. In ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’Appaltatore. 6. Troverà applicazione l’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste50/2016.

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Sources: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Notifica

Risoluzione. Il Dipartimento 15.1. Per la risoluzione del Contratto trovano applicazione le disposizioni di di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016, previa dichiarazione dell’Amministrazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o ▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇.▇. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui Contratto nei seguenti casi: a) se l’ammontare complessivo delle penali superi supera il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare ; b) per la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodell’Amministrazione; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi per la violazione degli obblighi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazioneseguenti, nei termini ivi previsti: obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro e (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione dei servizi (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (articolo 4art. 9); subappalto (art. 10); obblighi in tema di riservatezza tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 5art. 11); cauzione (articolo 7art. 12); divieto di cessione del Contratto (art. 14); penali e sospensione (art. 16); d) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto. 15.3. Il presente Contratto è, inoltre, condizionato in via risolutiva al realizzarsi di uno dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contrattoseguenti eventi il cui verificarsi risolve, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.ipso jure, il mancato utilizzo Contratto: a) qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse, nonché per la stipula del bonifico bancario Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni misure cautelari di pagamentocui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; c) rifiuto di esibire e/o non conformità alle disposizioni normative applicabili della documentazione relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti; 15.4. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria Contratto l’Appaltatore si impegnerà impegna a fornire al Dipartimento all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi ai fini della prosecuzione nell’esecuzione del Servizio. 15.5. In ogni caso l’Amministrazione avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato incamerare la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.cauzione

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Sources: Contratto Per l'Affidamento Di Un Servizio Integrato

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalle Amministrazioni - a mezzo posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, le Amministrazioni medesime hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto, attivazione delle prestazioni e luogo di esecuzione), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’appaltatore ), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 12 (Recesso), 13 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 14 (divieto di subappalto), 16 (riservatezza), 20 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità e Patti d’integrità ) e, altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’appaltatore superi il 10% del valore dello stessodell’importo dei corrispettivi contrattuali. 2. Le Amministrazioni potranno, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.all’appaltatore -a mezzo posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dichiarazioni presentate dall’appaltatore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattomancato reintegro della cauzione; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);negli altri casi previsti nel presente Contratto. e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento3. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta le Amministrazioni hanno la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà delle Amministrazioni di procedere all’esecuzione del Contratto e dei relativi contratti esecutivi a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstespese dell’appaltatore .

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Sources: Contratto Normativo Per L’affidamento Del Servizio Di Conduzione, Presidio E Manutenzione

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 19 (Accordo Bonario), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni civile), 16 (Brevetti industriali e danni diritti d’autore), 17 (articolo 4Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); obblighi , 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al Patto di riservatezza Integrità di Roma Capitale), 26 (articolo 5Codice etico); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Contract for the Supply and Coating of Wheels for Screening and Refining Plants

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità per infortuni civile), 16 (Brevetti industriali e danni diritti di autore), 17 (articolo 4Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); obblighi , 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al Protocollo di riservatezza legalità del Gruppo Roma Capitale), 26 (articolo 5Codice etico); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, n. 136 e s.m.i.ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento del Fornitore di servizi anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo nei confronti del Fornitore di servizi per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore di servizi con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore di servizi nel corso della procedura di cui alle premesse; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5 del Contratto; d) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contrattodella Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.idel precedente articolo 13., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente contratto, i Punti Ordinanti potranno risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2. In caso di inadempimento dell’operatore economico anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero altro termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dal Punto Ordinante, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’operatore economico per il risarcimento del danno. 3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, il Punto Ordinante può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentocontestazione ufficiale; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoviolazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) adempimento non conforme a tempiazioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, modalità o forme previsti nel presente contrattodi autore e in genere di privativa altrui, intentate contro il Punto Ordinante; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato)applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; e) cessione parziale o totale del contrattonei casi di cui all’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; f) nei casi di cui agli articoli concernenti all’articolo “Riservatezza”; g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’operatore economico negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; i) qualora gli accertamenti presso la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo Prefettura competente risultino positivi. 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria contratto l’operatore economico si impegnerà impegna comunque a fornire al Dipartimento tutta porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi continuità del servizio e/o della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, fornitura in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 favore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstePunto Ordinante.

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Sources: Capitolato Speciale

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva 1. La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all’U- tilizzatore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.). L’Utilizzatore dovrà resti- tuire immediatamente il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.bene nei modi, nei seguenti casi: aluoghi e nei termini indicati dal Concedente e nelle condizioni pre- viste dall’articolo 6 lettera A) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;. c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)2. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente (grave ina- dempimento). 3. Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto l’ipotesi in cui l’Utilizzatore si renda inadem- piente anche parzialmente agli obblighi indicati nei se- guenti articoli: — articolo 6 (Termine della locazione finanziaria e diritto d’opzione), lettera A); — articolo 7 (Obblighi e Garanzie dell’Utilizzatore), co. 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10; — articolo 8 (Corrispettivi di prelocazione), co. 1; — articolo 10 (Consegna e collaudo), co. 1, 3, 5; — articolo 11 (Uso, godimento e vizi del bene), co. 2, 3, 5, 6; — articolo 12 (Cessione del contratto e subloca- zione del bene), co. 2; — articolo 13 (Assicurazioni), co. 1, 5, 6, 8; — articolo 18 (Spese, commissioni, oneri ed impo- ste), co. 1, 2, 3; — e/o divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, faccia comunque venir meno i requisiti di affidabilità e le condizioni di cui alla lettera D dell’articolo 1, oppure risulti protestato o sotto- posto a procedure concorsuali, provvedimenti cautelari, esecutivi, ipoteche giudiziali o proce- dimenti penali, sia prima che dopo la stipula del contratto, oppure deceda, o cessi la sua attività, o la ceda a terzi o trasferisca all’estero la resi- denza o la sede dell’impresa, il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’artdell’articolo 1456 c.c. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010La distruzione del bene verificatasi anche per fat- ti indipendenti dalla responsabilità dell’Utilizzatore, n. 136 e s.m.ioppure il sequestro del bene stesso per effetto di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o di esproprio per pubblica utilità, determineranno la risoluzione di diritto del contratto., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 4. In Nel caso di risoluzione il Concedente ha diritto, fatto salvo quando diversamente previsto, alla restituzio- ne immediata del contrattobene e corrisponderà all’Utilizza- tore il ricavato della vendita o di altra collocazione del bene effettuata ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 1 comma 139 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, l’Affidataria dedotte le somme pari all’ammonta- re dei canoni scaduti e non pagati, calcolati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio del diritto d’opzione, nonché le spese anticipate per il re- cupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita nonché ogni ulteriore onere o spesa di qualsivoglia natura derivante dalla conservazione e/o possesso del bene. Qualora il va- lore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all’importo dovuto dall’Utilizzatore ai sensi di quanto precede il Concedente potrà agire per il recupero delle somme derivanti dal suo diritto di credito. 5. La diminuzione delle garanzie patrimoniali da parte dell’Utilizzatore darà diritto al Concedente di avvaler- si impegnerà del disposto dell’articolo 1461 c.c.. 6. Il canone alla firma, i canoni periodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a fornire qualsiasi titolo dall’Utiliz- zatore resteranno acquisiti per l’intero ammontare al Dipartimento tutta Concedente. 7. Verificandosi una delle ipotesi di cui all’articolo 10 comma 5 ciascuna delle parti avrà la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, dichia- rare risolto il presente contratto nei dandone comunica- zione all’altra mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.). Qualora una delle due parti eserciti la risoluzione come sopra previsto, il Concedente potrà provve- dere alla vendita del bene. Eventuali differenze tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e la somma di tutti i costi sostenuti dal Concedente e di quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto, nonché dei costi derivanti dai corrispettivi di preloca- zione, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all’1% dell’imponibile contrat- tuale, saranno a carico dell’Utilizzatore. 8. Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adempimento del presente contrat- to, procedendo eventualmente anche all’esecuzione coattiva di esso. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese che il Concedente avesse anticipato. 9. ▇▇▇▇▇ espressamente inteso fra le parti che al pre- sente contratto non si applica quanto disposto dall’articolo 1467 c.c. e con le modalità ivi previsteciò ai sensi dell’articolo 1469 c.c.

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Sources: Locazione Finanziaria

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva 15.1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il diritto presente Contratto, così come previsto al precedente art. 6, la Cassa ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà presente Contratto e di incamerare definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo nei confronti del Fornitore per il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior del danno. In particolare le parti concordano che al verificarsi del terzo ritardo di intervento (oltre i 15 minuti dalla segnalazione d’allarme previsti come tempo massimo, come previsto al precedente articolo 2.2) la Cassa potrà risolvere il contratto senza che l’appaltatore possa chiedere somme ulteriori rispetto a quelle contrattuali maturate alla data della risoluzione stessa. 15.2) In ogni caso caso, si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, la Cassa potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria al Fornitore con raccomandata a.r., a/r nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nella lettera di invito, nel Capitolato speciale e nell’offerta tutta del Fornitore; c) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa, ai sensi del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattoprecedente articolo 12; d) accertata esecuzione di parte mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del servizio in subappalto (non autorizzato)Contratto; e) cessione parziale o totale del contrattonel caso previsto al precedente art. 6.8); f) nei azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Cassa, ai sensi del successivo articolo 16; g) negli altri casi di cui agli articoli concernenti 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 14 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del Contratto), 19 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione). 15.3) Indipendentemente dall’applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione, la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11)Cassa procederà all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire La Cassa avrà inoltre la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, procedere all’esecuzione del Contratto in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 danno del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previsteFornitore.

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Sources: Contratto Per L’affidamento Dell’incarico Servizi Di Vigilanza Armata E Fornitura Di Ponti Radio

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’appalto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell’Appaltatore ), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto nel caso in cui – cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto), 15 (riservatezza), e altresì, qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall’Appaltatore superi il 10% del valore dello stessodell’importo dei corrispettivi contrattuali. 2. L’Amministrazione potrà, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivainoltre, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con all’Appaltatore -a mezzo di raccomandata a.ra./r., o fax, o posta elettronica certificata- nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della relativa richiesta da parte stipula del Dipartimentopresente Contratto; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoperdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contrattomancato reintegro della cauzione; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);negli altri casi previsti nel presente Contratto. e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento3. In caso di risoluzione del contrattorisoluzione, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta l’Amministrazione ha la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di cottimo fiduciarioapplicare una penale equivalente, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offertamaggior danno. In adempimento ogni caso resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’esecuzione del Contratto a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstespese dell’Appaltatore.

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Sources: Contract for Temporary Rental of Furnished and Equipped Premises

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.. e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r.nonché dell’art. 1360 cod. civ, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio casi in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro – 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentorisarcimento dell’ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta in tali ipotesi, resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede spese di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti dell'art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Verifiche, controlli ed accettazione), 8 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità e di Integrità del Gruppo Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Service Agreement

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento dell’Assuntore anche a uno solo degli obblighi contrattuali assunti con il Contratto normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun Contraente, per quanto di rispettiva ragione, potrà richiedere la risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli altri Contraenti. 2. In ogni caso si conviene che il Dipartimentocaso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, l’USR potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Assuntore con raccomandata a.r.a/r, il presente Contratto normativo nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Assuntore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse o di carenza dei requisiti in essa richiesti ovvero di inosservanza degli obblighi in tale sede assunti; b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto dell’Assuntore. In tal caso: (i) l’USR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore; (ii) la risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati. 3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi: a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattoContraente, ai sensi del precedente articolo 15; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente violazione del divieto di cessione dei contratti attuativi di cui al successivo articolo 21 (divieto di cessione del contratto); d) accertata esecuzione negli altri casi di parte del servizio in subappalto cui all’articolo 13 (non autorizzatoFatturazione e pagamenti); e) cessione parziale o totale del contratto;in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali di cui al paragrafo 10.4 f) nei casi in caso di cui agli articoli concernenti inottemperanza alle norme per la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto sicurezza dell’ambiente di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione secondo quanto precisato al paragrafo 13 del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.iCapitolato tecnico., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Sources: Contratto Normativo Per La Fornitura Del Servizio Di Pulizia E Di Altre Attività Ausiliarie

Risoluzione. Il Dipartimento 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si riserva protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; b) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contrattodi ACI Informatica; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti mancata copertura dei rischi durante tutta la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione vigenza del contratto, ai sensi dell’artdel precedente art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto 16; d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 10 Obblighi di sicurezza e riservatezza; 16 Responsabilità ; 18 Penali; 21 Subappalto; 23 Cauzione; 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 27 Tracciabilità dei flussi finanziari; 29 Codice etico di ACI Informatica; 31 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con le modalità ivi previste.lettera raccomandata a.r..

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Sources: Contract for the Assignment of the Service of Design, Implementation, and Maintenance of Software Components

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto In caso di gravi inadempimenti, da parte del Fornitore, agli obblighi e alle condizioni previsti dal presente Capitolato, dalla lettera di invito e dal Contratto, l’Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’uopo, al Fornitore, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida. L’Amministrazione potrà risolvere il contratto contratto, in ossequio all’articolo 1456 c.c.: ⬝ dopo tre contestazioni di inadempimento contrattuale, ovvero a seguito di una violazione grave; ⬝ nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% comportamento negligente, doloso o colposo, del valore dello stessopersonale impiegato dal Fornitore arrechi danni agli utenti del servizio; - in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio; - nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 19; - nell’eventualità in cui il Fornitore non rispetti gli orari di erogazione del servizio ovvero non fornisca le prestazioni richieste dall’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II, “caratteristiche del servizio”; - nel caso di gravi inadempienze agli grave danno arrecato all’immagine dell’Amministrazione; - qualora il Fornitore non risultasse in regola con gli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatariaspecificamente indicati all’art. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la 9 e, limitatamente alla cauzione definitiva, nonché a quanto disposto dal disciplinare; - nel caso di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni della cauzione eventualmente escusse escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentodell’Amministrazione. In caso di risoluzione del contrattocontratto per i motivi in precedenza indicati, l’Affidataria si impegnerà a fornire non spetta al Dipartimento tutta la documentazione tecnica Fornitore alcun indennizzo e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della l’Amministrazione avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura incamerare la cauzione a titolo di cottimo fiduciariopenale, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 fermo restando il risarcimento del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstemaggior danno.

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Sources: Capitolato Tecnico

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli inadempimento della Impresa anche a uno solo degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso assunti con il Dipartimento avrà presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione definitivaove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo dell’Impresa; resta salvo, in ogni caso, il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso La Consip si conviene che il Dipartimentoavvarrà della clausola risolutiva espressa qualora l’Impresa incorresse anche in una sola delle ipotesi di inadempimento tra quelle di seguito specificate: ▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste in materia di sicurezza di cui al precedente art. 6, senza bisogno comma 2; ▪ inosservanza anche di assegnare previamente alcun termine una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 7; ▪ inosservanza anche di una sola delle obbligazioni previste in materia di riservatezza di cui al precedente art. 9; ▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 12; ▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 13; ▪ espletamento, con esito negativo, del collaudo di cui al precedente art. 16, comma 7; ▪ mancata prestazione anche di una sola delle garanzie di cui al precedente art. 17; ▪ applicazione delle penali per l’adempimentoun importo complessivo pari al 10% o al 20% del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 21; ▪ non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 24 o inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti nel medesimo articolo; ▪ inosservanza anche di una sola delle obbligazioni previste ai fini della prestazione della cauzione di cui al precedente art. 25; ▪ violazione delle disposizioni di cui all’art. 30; ▪ accertamento antimafia con esito positivo di cui all’art. 33 comma 1, potrà risolvere nonché accertamento con esito negativo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 33; ▪ inosservanza degli obblighi previsti di cui al successivo art. 34. 3. La risoluzione di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.si verificherà mediante unilaterale dichiarazione della Consip, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con all’Impresa mediante lettera raccomandata a.rA.R., in tutti i casi in cui si verifichi anche una sola delle ipotesi di inadempimento contrattuale tra quelle espressamente e dettagliatamente previste nel precedente comma 2., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.l’Impresa si impegna, sin

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Sources: Contract for the Acquisition of an It System

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel 1. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali inadempimento da parte dell’Affidatariadel Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. In tal caso il Dipartimento avrà da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di incamerare considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione definitivacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2. In ogni caso caso, si conviene che il DipartimentoAMA potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., potrà risolvere di diritto il presente contratto Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.ccod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), 7 (Obblighi derivanti da: dal rapporto di lavoro lavoro), 9 (Fatturazione e responsabilità pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per infortuni la Trasparenza e danni (articolo 4Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). 3. Costituisce causa In tutti i casi di risoluzione del contrattopresente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, n. 136 e s.m.i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni risarcimento di pagamentoogni eventuale ulteriore danno. In caso di risoluzione del contrattoogni caso, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta resta salva la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura AMA di cottimo fiduciarioprocedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello imputando ed addebitando a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstequest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Sources: Accordo Quadro

Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il 1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Società avrà diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casiinviandone comunicazione al Fornitore tramite PEC: a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro qualora fosse accertato il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimentovenir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusi quelli previsti dall’art. ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e relativi atti e delibere attuative; b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto; c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto; d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato); e) cessione parziale o totale del contratto; f) nei casi di cui agli articoli concernenti all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; c) nei casi in cui il Fornitore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; e) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011; f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; g) in caso di violazione degli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 1), 11, 12, 14, 15, 16 (comma 10), 17 (comma 7) e 21. 2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste dalle altre disposizioni del presente Contratto, qualora la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione Società accerti un grave inadempimento del Fornitore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Società formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore (punto 11“Contestazione”) e contestualmente potrà assegnare un termine di 3 (tre) giorni per poter produrre eventuali osservazioni o controdeduzioni, e un termine, non inferiore a 7 (sette) giorni per rimediare all’inadempimento del Fornitore. Qualora la Società rigetti le osservazioni del Fornitore (“Disaccordo”), le Parti deferiranno la definizione della vicenda ai rispettivi vertici aziendali nell’ottica di un celere e amichevole componimento del Disaccordo. Costituisce causa Nel caso in cui il Fornitore non abbia risposto alle Contestazioni della Società, sia rimasto inadempiente, o siano trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi senza che il Disaccordo sia stato composto in via amichevole come previsto dal presente comma, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita, ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, salvo il maggior danno subito dalla Società 3. Nel caso di risoluzione del contrattoContratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 3 – 108, comma 9 bis – della Legge 13/08/20105, n. 136 e s.m.idel D. Lgs. 50/2016., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 4. In caso tutti i casi di risoluzione cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del contrattomaggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine Società avrà diritto di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato incamerare la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di offerta. In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previstegaranzia definitiva.

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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Contact Center E Servizi Correlati