ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE BANCHE DATI GESTIONALI DEL MEF
TRA
La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00/X,
p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,
e
la Società , con sede legale in , Via
, X.XXX , in persona del e legale rappresentante dott. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PREMESSO CHE
− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta
dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’acquisizione dei beni e servizi di cui al presente contratto;
− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati Allegato “I” – Dichiarazione d’Offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come Allegato “I” – Dichiarazione d’Offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, nonché la dichiarazione
del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 Ottobre 2004 n. 90.
Articolo 2
Oggetto e luogo della prestazione
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e l’erogazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
a) fornitura di un server di classe Enterprise di tipo partizionabile, comprensivo, senza alcun onere aggiuntivo, della fornitura di licenze d’uso del sistema operativo e del software di clustering (d’ora in poi anche Sistema Unix), dei servizi di consegna, installazione e configurazione, di assistenza nella personalizzazione del sistema, nonché del servizio di manutenzione on site del Sistema, da erogare per 12 mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 16, comma 5;
b) servizio di supporto specialistico, a richiesta, concretantesi nelle attività specificate al par. 3.2 del Capitolato tecnico (Allegato II), per un totale massimo fruibile di 30 gg/persona da usufruire nell’arco di 12 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 16, comma 5.
2. Le licenze d’uso del sistema operativo e del software di clustering saranno concesse in modo perpetuo, non esclusive e non trasferibili, salvo quanto stabilito nel successivo art. 5, comma 3.
3. Si precisa che le componenti hardware e software dovranno essere corredate della relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso, redatta in lingua italiana o in subordine in lingua inglese e fornita su supporto cartaceo ed elettronico.
Articolo 3 Durata
1. Il contratto spiegherà i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione ed avrà termine alla conclusione dei 12 (dodici) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo art. 16, comma 5.
Articolo 4 Aumento e diminuzione
1. La Consip ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 21, comma 1.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione d'Offerta e remunerate ai prezzi unitari di cui all’Allegato “I” al presente contratto. La Consip, financo all’atto della stipula, si riserva di chiedere il dettaglio dei prezzi offerti.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà
Articolo 5
Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso
1. L’Amministrazione acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all’art. 16, comma 5; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Consip e/o dell’Amministrazione.
2. L’Amministrazione sarà titolare delle licenze d’uso dei prodotti software a partire dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui al successivo art. 16, comma 5; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Consip e/o dell’Amministrazione medesima.
3. Le licenze d’uso dei prodotti software dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti medesimi, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell’Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.
4. L’Amministrazione ha il diritto di effettuare due copie dei prodotti software e relative migliorie per back-up o archivio. L’Amministrazione si impegna a riprodurre gli avvisi di confidenzialità e proprietà su ognuna delle suddette copie ed a tenere la
documentazione dell’ubicazione di ciascuna copia. L’Amministrazione si impegna, altresì, a non altrimenti duplicare, tradurre, modificare, adattare, decompilare, disassemblare o effettuare operazioni di reverse engineering del codice oggetto dei Prodotti, salvo quanto stabilito nelle norme vigenti dalla legge.
Articolo 6
Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, spese e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi all’imballaggio, al trasporto, al disimballo di strumenti, allo sgombero e all’asporto dei materiali residui, nonché eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura con i connessi oneri assicurativi.
2. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli
eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
3. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. La Consip si riserva la facoltà di procedere alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, in qualsiasi momento di efficacia del presente contratto; l’Impresa si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire alla Consip lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
6. L’Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 7
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso la sede indicata nel precedente articolo 2; peraltro, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione e/o della Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione, della Consip e/o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o dalla Consip e/o da terzi.
2. La Consip metterà a disposizione dell’Impresa i locali necessari allo svolgimento delle attività previste presso la sede dell’Amministrazione e/o della Consip da parte del personale dell’Impresa stessa.
3. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni
assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
4. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all’Amministrazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
5. L’Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
6. Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall’Amministrazione. L’Impresa dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento
del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai comma precedenti, la Consip, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva
Articolo 9 Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip
S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e/o all’Amministrazione.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione e alla Consip.
Articolo 10
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali
e legali a carico della Consip e/o dell’Amministrazione.
Articolo 11 Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 12 Proprietà dei prodotti
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi, in generale, delle creazioni
intellettuali ed opere dell’ingegno, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto).
2. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/ all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il
diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell’Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 30 del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 13
Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Consip l’autorizzazione all’utilizzo dei propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L’Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L’Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Consip e/o dell’Amministrazione alle verifiche che la Consip riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare, ai fini di tale verifica, il proprio personale esclusivamente sulle
apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Articolo 14 Pianificazione delle attività,
consegna, installazione e configurazione del Sistema
1. L’Impresa, nei 10 (dieci) giorni solari successivi alla stipula del contratto, dovrà consegnare alla Consip un “Piano di collaudo”, contenente l’articolazione delle prove proposte per il collaudo del Sistema e l’indicazione del Capo progetto e delle risorse rese disponibili per il servizio di supporto specialistico di cui al successivo articolo 15.
2. Il Piano di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso che l’Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano di collaudo e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare e/o
adattare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l’Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell’Impresa.
4. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla approvazione del “Piano di Collaudo” di cui al precedente comma, l’Impresa dovrà provvedere alla consegna e all’installazione delle componenti hardware e software costituenti il Sistema e della relativa documentazione.
5. Terminata l’attività di installazione, l’Impresa, entro 30 (trenta) giorni solari, dovrà concludere l’attività di configurazione.
6. Le prestazioni di cui ai comma precedenti si intendono comprensive, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l’Amministrazione, di tutte le attività ad esse strumentali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’imballaggio, il trasporto, la posa in opera, l’avvio operativo, nonché la verifica delle funzionalità, secondo il dettaglio di cui al Capitolato tecnico.
7. Al termine delle attività di consegna, installazione e configurazione delle apparecchiature hardware e software costituenti l’intero Sistema, l’Impresa dovrà redigere un “Rapporto di fine installazione”, sottoscritto dal Capo progetto e consegnarlo al Responsabile Consip. Il Verbale di cui al presente comma dovrà contenere le seguenti indicazioni:
▪ data e luogo dell’avvenuta consegna e installazione;
▪ numero identificativo delle apparecchiature oggetto del verbale di
consegna;
▪ quantitativo (numero) delle apparecchiature consegnate ed installate;
▪ descrizione delle operazioni di test effettuate;
▪ descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
▪ descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati;
▪ dichiarazione di rispondenza delle apparecchiature e dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.
8. La violazione dei termini previsti nei precedenti comma comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 20.
Articolo 15 Figure professionali
1. Nel Piano di collaudo di cui al precedente articolo 14, l’Impresa dovrà indicare il nominativo del Capo progetto, in qualità di responsabile unico cui Xxxxxx farà riferimento per ogni aspetto relativo all’esecuzione contrattuale, nonché i nominativi delle risorse coinvolte nell’esecuzione del contratto.
2. L’Impresa riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione del Capo progetto e delle risorse coinvolte nell’esecuzione del contratto, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. La figura professionale proposta deve
avere caratteristiche non inferiori alla figura da sostituire.
3. L’esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nel caso in cui l’Impresa debba provvedere alla sostituzione del Capo progetto o di una risorsa coinvolta nell’esecuzione delle attività contrattuali, dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Consip e proporre una nuova figura professionale.
5. Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 2 e 4, la Consip si riserva la facoltà approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L’Impresa, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione del Capo progetto o di una risorsa coinvolta nell’esecuzione delle attività contrattuali senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo art. 25 d’importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
Articolo 16
Collaudo e accettazione
1. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla consegna del “Rapporto di fine Installazione”, il Sistema con le sue componenti sarà sottoposto a collaudo dalla Consip.
2. L’Impresa prende atto e accetta che il collaudo, oltre alle prove indicate nel “Piano di collaudo”, può comprendere anche prove indicate dal committente.
3. Il collaudo del Sistema verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l’Impresa. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.
4. Il collaudo si intenderà positivamente superato solo se il Sistema risulterà funzionare correttamente nel rispetto delle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
5. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte della Consip.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 20. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
7. Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la
Articolo 17 Garanzie
1. L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. L’Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
6. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667
c.c. decorreranno dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo 16, comma 5.
7. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
Articolo 18
Servizio di manutenzione “on site” in garanzia
1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia del Sistema, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 16, comma 5.
2. Il servizio dovrà essere erogato dall’Impresa a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 21.
3. Il servizio, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento l’apparecchiatura installata, nonché le attività tecniche necessarie a mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità del sistema, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. Le parti di ricambio - che dovranno essere nuove di fabbrica ed identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del Sistema all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità del medesimo in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
5. L’Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
6. Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato dall’Impresa per 24 ore al giorno, per 7 giorni la settimana e per 365 giorni l’anno.
7. La Consip e/o l’Amministrazione segnaleranno all’Impresa gli eventuali malfunzionamenti delle componenti hardware e software facenti parte del Sistema mediante chiamata telefonica al numero
e/o mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
. Si precisa che qualora la segnalazione di cui sopra avvenga mediante chiamata telefonica, la stessa verrà confermata attraverso comunicazione scritta inviata via fax al numero , in tal caso i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorreranno dalla comunicazione scritta via fax. Ove invece la segnalazione avvenga via e-mail i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorreranno dalla comunicazione inviata via e-mail.
8. A seguito della segnalazione dei malfunzionamenti, l’Impresa si obbliga a ripristinare, in loco, la piena funzionalità delle apparecchiature, entro 4 (quattro) ore solari e ad inserire tale segnalazione nel proprio sistema di gestione, assegnando ad essa un identificativo di chiamata, che dovrà comunicare alla Consip. Si precisa che l’assegnazione del predetto “identificativo” verrà considerato quale “presa in carico del problema”.
9. Il sistema di gestione dell’Impresa dovrà garantire il tracciamento della segnalazione di malfunzionamento (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.
10. Ove la rimozione del malfunzionamento richieda un tempo superiore a
quello stabilito al precedente comma 8 o comporti il trasferimento delle apparecchiature costituenti il Sistema in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, l’Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere, entro i tempi previsti nel precedente comma 8, alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.
11. Si precisa, altresì, che nell’ipotesi di cui al precedente comma 10, l’Impresa dovrà adoperarsi al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna di quelle in sostituzione e di quelle ripristinate, dovranno essere effettuate a cura e spese dell’Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l’Amministrazione.
12. Entro 8 (otto) ore lavorative dalla chiusura di ogni intervento di manutenzione, dovrà essere redatta, a cura del tecnico che ha eseguito l’intervento, una nota di intervento (in formato cartaceo o elettronico), associata al numero identificativo di cui al precedente comma 8, da recapitare alla Consip, mediante la quale l’Impresa dovrà mantenere traccia sia dei tempi di presa in carico del problema, sia delle azioni intraprese per il ripristino delle corrette funzionalità delle componenti hardware facenti parte del Sistema, per consentire alla Consip la verifica dell’attività svolta. La nota d’intervento dovrà essere approvata dalla
Consip.
13. La nota di cui al comma precedente dovrà riportare, almeno, le seguenti informazioni:
• numero identificativo della nota d’intervento;
• numero identificativo della segnalazione (creato dal sistema di gestione dell’Impresa);
• data ed ora di segnalazione del guasto da parte del Committente;
• data ed ora di presa in carico del guasto da parte dell’Impresa;
• data e ora di inizio intervento “on-site”;
• data e ora di ripristino del Sistema/termine attività pianificata;
• nome del tecnico che ha effettuato l’intervento;
• nome del referente del Committente;
• descrizione dettagliata del problema;
• soluzione adottata;
• esito della chiamata.
Articolo 19
Servizio di supporto specialistico
1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico, così come previsto nel Capitolato tecnico, previa richiesta della Consip/Amministrazione.
2. Il servizio di cui al presente articolo dovrà essere eseguito tramite un sistemista senior, aventi le esperienze descritte al par. 3.2 del Capitolato tecnico, e per un totale massimo fruibile di 30 g/p da erogarsi nell’arco di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui al precedente articolo 16, comma 5.
3. La Consip/Amministrazione daranno comunicazione all’Impresa
dell’attivazione del servizio via fax al n. all’indirizzo .
o via e-mail
4. Il servizio dovrà essere erogato entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione ed esplicherà la sua attività, presso la sede indicata all’art. 2, durante il normale orario di lavoro compreso dalle 8.00 alle
20.00 dal lunedì al venerdì.
5. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita “Nota di intervento”, redatta a cura dell’Impresa, nella quale verranno trascritti il tipo e la durata dell’intervento stesso.
Articolo 20 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 14, comma 1, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a
200,00 € (duecento/00 Euro).
2. Qualora l’Impresa non recepisca le osservazioni della Consip e/o dell’Amministrazione, entro il termine previsto dall’art. 14, comma 2, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro), per ogni giorno solare di ritardo.
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente art. 14, comma 4, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro).
4. Ove l’attività di configurazione non venga conclusa nel termine indicato dall’art. 14, comma 5, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 150,00 € (cento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
5. Nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare fino alla data di collaudo positivo.
6. Qualora l’Impresa non ripristini i malfunzionamenti entro il termine di cui al precedente art. 18, comma 8, la Consip applicherà una penale pari ad Euro 300,00 (trecento,00) per ogni giorno solare di ritardo.
7. Qualora la piena funzionalità di un’apparecchiatura non fosse ripristinata entro i termini previsti nell’art. 18, comma 8, e l’Impresa non abbia comunicato che il ripristino del Sistema richieda un tempo superiore o che sia necessario il trasferimento in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all’Impresa tutti gli oneri sostenuti.
Le penali di cui al precedente comma 6 verranno applicate fino al momento della comunicazione all’Impresa da parte del Consip dell’intenzione di avvalersi dell’intervento di terzi.
8. Qualora il ripristino del Sistema richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente art. 18, comma 8 o comporti il trasferimento delle apparecchiature costituenti il Sistema in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, e l’Impresa non provveda alla sostituzione come indicato nel medesimo art. 18, la Consip, in aggiunta alle penali per il ritardo di cui al precedente comma 6, applicherà all’Impresa, altresì, una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni giorno solare fino alla sostituzione o al ripristino.
9. Qualora il fermo e/o il malfunzionamento di un’apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate e l’Impresa non provveda, a proprie cure e spese, al rispristino anche di tali apparecchiature o alla loro sostituzione, la Consip applicherà all’impresa una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni giorno solare di fermo e/o malfunzionamento dell’apparecchiatura funzionalmente collegata.
10. Qualora il fermo di un’apparecchiatura o di una sua componente superi le 24 (ventiquattro) ore lavorative complessive nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini contrattualmente previsti, la Consip applicherà all’Impresa una penale di 1.000,00 € (mille/00 Euro) per ogni 12 (dodici) ore lavorative, o
frazione di queste, di fermo ulteriore.
11. Qualora l’Impresa non consegni alla Consip la nota d’intervento prevista dall’articolo 18, comma 12, correttamente compilata, secondo i contenuti ed i tempi ivi stabiliti, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 ) per ogni giorno lavorativo di ritardo. Resta inteso che la mancanza, anche solo parziale, delle informazioni richieste nella suddetta nota, verrà considerata quale mancata consegna dello stesso e sarà quindi soggetta alla penale di cui al presente comma.
12. Qualora l’Impresa alla consegna (anche parziale) delle apparecchiature non provveda allo sgombero dei materiali residui, la Consip applicherà una penale una tantum pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00).
13. Qualora l’Impresa non eroghi il servizio di supporto specialistico nei termini di cui all’art. 19, la Consip, per ogni giorno solare di ritardo, applicherà una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00).
14. La Consip si riserva di applicare una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
• presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 21, comma 1;
• immissione nella rete interna della Consip e/o dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante
dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 21, comma 1.
15. Ove l’Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo non autorizzato, alla rete interna della Consip e/o dell’Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip si riserva di applicare una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni violazione, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 21, comma 1.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
17. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri
che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’ Impresa stessa.
19. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 25, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
20. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’art. 21, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo complessivo di cui all’art. 21, comma 1, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 21 Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale globale, massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro ( ), così suddiviso:
a) Euro ( ), quale corrispettivo contrattuale per la
fornitura del Sistema Unix di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
comprensivo dei servizi di consegna, installazione, configurazione, di assistenza nella personalizzazione del sistema, della documentazione tecnica e d'uso, nonché del servizio di manutenzione in garanzia;
b) Euro ( ), quale corrispettivo contrattuale per la
prestazione del servizio di supporto specialistico di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), per una tariffa giornaliera pari ad Euro ( ).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 23 Fatturazione
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 21, comma 1, lettere a), l’Impresa potrà emettere fattura successivamente alla “Data di Accettazione della Fornitura”, di cui al comma 5 del precedente articolo 16.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 21, comma 1, lettera b), l’Impresa emetterà fatture trimestrali posticipate per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dalla “Nota di intervento” di cui al precedente articolo 19, comma 5.
3. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000 Xxxx, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000.
4. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n.
, intestato all’Impresa presso , Ag. , in , Via , A.B.I. , C.A.B.
.
Articolo 24 Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese
collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 25 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante
emessa da , sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per gli obblighi di cui agli artt. 8, 15, 20, 26 e 33 del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In ogni caso, l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta della Consip.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 26 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo, in ogni caso, il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La Consip si avvarrà della clausola risolutiva espressa qualora l’Impresa incorresse anche in una sola delle ipotesi di inadempimento tra quelle di seguito specificate:
▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste in materia di sicurezza di cui al precedente art. 6, comma 2;
▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 7;
▪ inosservanza anche di una sola delle obbligazioni previste in materia di riservatezza di cui al precedente art. 9;
▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 12;
▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste
nel precedente art. 13;
▪ espletamento, con esito negativo, del collaudo di cui al precedente art. 16, comma 7;
▪ mancata prestazione anche di una sola delle garanzie di cui al precedente art. 17;
▪ applicazione delle penali per un importo complessivo pari al 10% o al 20% del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 21;
▪ non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 24 o inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti nel medesimo articolo;
▪ inosservanza anche di una sola delle obbligazioni previste ai fini della prestazione della cauzione di cui al precedente art. 25;
▪ violazione delle disposizioni di cui all’art. 30;
▪ accertamento antimafia con esito positivo di cui all’art. 33 comma 1, nonché accertamento con esito negativo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 33;
▪ inosservanza degli obblighi previsti di cui al successivo art. 34.
3. La risoluzione di diritto si verificherà mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi in cui si verifichi anche una sola delle ipotesi di inadempimento contrattuale tra quelle espressamente e dettagliatamente previste nel precedente comma 2.
4. In caso di risoluzione del presente contratto l’Impresa si impegna, sin
Articolo 27 Recesso
1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata A.R..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 28 Recesso per giusta causa
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 29
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 30 Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, secondo il format da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n.
68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente contratto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
3. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei
confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.
Articolo 31 Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 32
Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. La Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente a che i dati conferiti, trattati in
forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Condizione particolare di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, la corresponsione da parte della Consip all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione
continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
Articolo 34 Codice deontologico
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Roma, lì
Consip S.p.A. | L’Impresa |
Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX | il legale rappresentante |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art.5 - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso; Art.6 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa;
Art.7 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; Art.8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Art.9 - Obblighi di riservatezza;
Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore; Art.11 – Responsabilità;
Art.12 – Proprietà dei prodotti;
Art.13 – Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software; Art.20 – Penali;
Art.25 – Cauzione; Art.26 – Risoluzione; Art.27– Recesso;
Art.28 – Recesso per giusta causa;
Art.29 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art.30 - Subappalto
Art.31- Foro esclusivo;
Art.32 - Trattamento dei dati personali;
Art.33 - Condizione particolare di risoluzione; Art.34 – Codice deontologico.
Roma,
L’Impresa