CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA – VIA FOSSE ARDEATINE 101 - PRESSO SEDE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE
CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - PRESSO SEDE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE
Contratto di appalto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, stipulato con la Ditta Ellesi Servizi Di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ con sede in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ (C.F.: FBRMPL64M70E340F; P.IVA: IT02267770606), avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza dell'immobile, sede dell'OMCeO di FROSINONE, C.F. 80000950602, ubicato in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Oneri (CIG _B17977AOAF).
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L'anno 2025, il giorno del mese di , nella sede dell’OMCeO di Frosinone, sono comparsi i seguenti signori:
– Dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Presidente dell’Ente e Legale Rappresentante dell’OMCeO di Frosinone, munito dei poteri di stipulazione del presente atto scritto;
– Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, funzionario dell’Ente, impiegato dell’OMCeO di Frosinone, delegata di adempiere ad ogni procedura amministrativa e alla stipula digitale del contratto;
– Sig.ra ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nata a Isola Del Liri (FR) il 30/08/1964, FBRMPL64M70E340F, in qualità di Legale Rappresentante della società “Ellesi Servizi di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇” P.IVA: IT02267770606;
i quali, nelle rispettive qualifiche, concordano di voler porre in essere il contratto di cui appresso.
PREMESSO CHE
a) ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
– Amministrazione, l’OMCeO di Frosinone, con sede in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, (C.F. 80000950602);
– ▇▇▇▇▇, il soggetto aggiudicatario dell'affidamento, come in epigrafe;
– Servizio, il servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza della sede dell'Amministrazione ubicata in Frosinone, con sede in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇, come da specifiche e modalità contenute nel Capitolato Speciale d'oneri;
– Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, documento allegato al presente contratto in cui sono contenute l'insieme delle misure da
adottare per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze;
– Immobile, lo stabile – sede dell'Amministrazione – ubicato in Frosinone, con sede in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇;
– Capitolato Speciale d'Oneri, il documento – facente parte della documentazione di gara – contenente l'insieme delle specifiche tecniche secondo le quali deve essere eseguito il Servizio;
– Contratto, il presente atto;
b) la ditta ha dichiarato di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie ad eseguire il Servizio alle condizioni tutte di cui al presente Contratto, nonché di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l'impiego di mano d'opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze del Servizio richiesto e degli eventuali imprevisti;
c) la Ditta ha dichiarato che quanto risulta dal presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del Servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per l'esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l'esecuzione a regola d'arte;
d) la Ditta conferma di essere pienamente a conoscenza, avendo effettuato il sopralluogo, delle condizioni in cui il Servizio dovrà essere eseguito;
e) la Ditta ha presentato polizza assicurativa n. 111300637 con massimale unico per sinistro pari a € 1.500.000,00 stipulata con la Compagnia Assicuratrice GROUPAMA a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o causa dello svolgimento delle attività contrattuali. La polizza deve avere una durata pari a quella del presente contratto, o, qualora la durata sia inferiore, la Ditta, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rinnovare la polizza su citata per il periodo rimanente;
f) l'Amministrazione ha richiesto le dichiarazioni sostitutive e/o le certificazioni attestanti il possesso da parte della Ditta dei requisiti di ordine generale richiesti per la stipulazione di un contratto pubblico ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016;
g) la Ditta ha comunicato all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni ed integrazioni, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
h) l'Amministrazione ha redatto – ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – il documento unico di valutazione dei rischi, che viene allegato al presente Contratto ed ha verificato l'idoneità tecnico-professionale della Ditta ai sensi dell'art. 26, coma 1 lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
i) resta fermo che l'eventuale carenza o assenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., riscontrata a seguito dei controlli in atto presso le Autorità competenti, nei riguardi della Ditta comporterà l'invalidità e l'inefficacia del presente contratto ovvero la risoluzione dello stesso per fatto e colpa dell'aggiudicatario. In tale ipotesi quest'ultimo sarà tenuto a restituire tutte le somme versate a titolo di compenso dall'Amministrazione, né potrà esigere lo svincolo della cauzione
definitiva che verrà trattenuta dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per grave inadempimento.
TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.
ART.1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI – NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
- dal presente Contratto;
- dal Capitolato speciale d'oneri;
- dal Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che si allega al presente Contratto;
- dal decreto legislativo 36/2023, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza dell'immobile, sede dell'Amministrazione, ubicato in Frosinone nella Via……..
La Ditta è altresì tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completo, efficiente ed a perfetta regola d'arte il Servizio.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto ha durata di 12 mesi decorrenti dal 1° GENNAIO 2025 e con scadenza al 31 DICEMBRE 2025, fatto salvo quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023.
ART. 4
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
La Ditta è obbligata ad effettuare il Servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'oneri, nell'Allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e nella dichiarazione di offerta economica presentata su MEPA,
nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio tali da evitare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli uffici interessati dal Servizio, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio stesso a gradi, limitando le prestazioni ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale della ditta a percorsi più lunghi e disagiati. Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la ditta è tenuta ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento, nonché alla disciplina prevista dal vigente CCNL, oltre che alle prestazioni tecniche emanate dalle competenti autorità e a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto.
Sono a totale carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 10, tutti gli oneri ed obblighi relativi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del Servizio, ivi compresi quelli, appresso descritti a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi:
– agli oneri relativi agli spostamenti del personale;
– alle spese per l'acquisto delle uniformi per il proprio personale;
– alle spese per materiali necessari allo svolgimento del Servizio;
– a quanto altro, non menzionato nel presente articolo o nei documenti contrattuali, che la Ditta è tenuta ad assicurare per il buon esito del Servizio.
La Ditta, inoltre, si impegna ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di mantenere sui luoghi di lavoro la necessaria disciplina da parte del suo personale, nonché di utilizzare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale.
La Ditta è tenuta a segnalare all'Amministrazione, non appena a conoscenza dell'accaduto, gli eventuali danni provocati nell'esecuzione del Servizio.
La Ditta è tenuta, nello svolgimento del Servizio, ad utilizzare prodotti conformi alle vigenti normative.
Sono a carico della Ditta tutti i danni eventualmente arrecati agli arredi a seguito dell'utilizzo di prodotti non conformi alle vigenti normative.
ART. 5 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta si impegna ad effettuare il Servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo per professionalità e numero allo svolgimento dello stesso.
Prima dell'inizio del Servizio la Ditta dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi delle persone impiegate nell'esecuzione del servizio, le rispettive qualifiche professionali e posizioni previdenziali.
Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del Servizio.
L'amministrazione ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite, ragionevolmente motivata; nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta dovrà
provvedere alla sostituzione del personale non gradito entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Ogni persona incaricata del Servizio dovrà indossare una divisa di lavoro ed essere munita di cartellino di riconoscimento.
Fermo restando il termine iniziale di esecuzione del servizio stabilito nel precedente art. 3, per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio di pulizia, si rinvia alle specifiche previste nel capitolato, richiamando l'attenzione sul rispetto delle fasce orarie ivi previste, al fine di evitare ogni intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione. Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.
Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo di durata del presente Contratto, la reperibilità di personale a disposizione dell'Amministrazione quale presidio per ogni necessità.
ART. 6
RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
L'Amministrazione nominerà un proprio rappresentante (supervisore), al quale sarà demandato il compito di effettuare le verifiche ed i controlli sulla corretta e puntuale esecuzione del Servizio ad opera della Ditta. L'Amministrazione indicherà altresì il nominativo di un suo sostituto per le ipotesi di impedimento o di assenza.
In particolare, il rappresentante dell'Amministrazione provvederà a:
– seguire l'esecuzione del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei termini contrattuali;
– evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
– attestare la regolare esecuzione del Servizio.
Prima dell'inizio del Servizio, la Ditta dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo della persona (gestore del servizio), fornita di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, incaricata di rappresentare la Ditta stessa nei rapporti con l'Amministrazione.
Il gestore del Servizio dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle attività oggetto del medesimo.
A lui sono delegate in particolare, le funzioni di:
– programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni contrattuali, nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione;
– controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse;
– fornitura di informazioni e reportistica.
Il gestore del servizio avrà la piena rappresentanza della Ditta nei confronti dell'Amministrazione; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al rappresentante della Ditta.
E' facoltà dell'Amministrazione, per giustificati motivi, chiedere alla Ditta la
sostituzione del gestore del servizio.
ART. 7
LOCALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA
L'amministrazione metterà a disposizione della Ditta, presso l'Immobile, i locali da adibire a spogliatoio del personale ed a deposito dei materiali e delle attrezzature della Ditta, necessari per l'espletamento del Servizio.
E' fatto divieto alla Ditta di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplodenti o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti.
Nessuna responsabilità od onere potrà essere attribuito all'Amministrazione per danni, furti o altri fatti accidentali o dolosi aventi per oggetto i beni di cui ai commi precedenti ovvero per i danni causati dalla presenza di essi nei locali in questione.
ART. 8
OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta per tutta la durata del Contratto anche nel caso in cui essa non aderisca alle associazioni firmatarie o receda da esse.
La Ditta si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e di quelle che verranno emanate nel corso di vigenza del presente Contratto, in quanto applicabili.
A tal fine, tra l'altro, la Ditta si impegna:
– ad impartire al proprio personale, impiegato nel Servizio, un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
– a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad. es. ▇▇▇▇▇▇▇, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) atti a
garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
– ad adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al precedente comma sono ad esclusivo carico della Ditta, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Amministrazione.
In caso di accertato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del Contratto e all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.
ART. 9
RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, quanto della Ditta stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di azioni, omissioni, negligenze comunque all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ad essa Ditta riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, la Ditta ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione all'esecuzione del Servizio.
Resta ferma l'intera responsabilità della Ditta per i danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui alla lettera f) delle premesse o per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del presente Contratto e, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa richiesta, il Contratto sarà risolto di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione.
ART. 10 CORRISPETTIVO
In base all'offerta economica presentata dalla Ditta, il corrispettivo annuale – dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 - per tutte le attività oggetto dell'appalto è fissato in € 7.392,00 + IVA dovuta a norma di legge, per un importo annuo di € 9.018,24 LORDE.
Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile.
Tale importo si intende comprensivo di ogni onere e spesa, di qualsiasi natura, che la
Ditta dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni contrattuali e, pertanto, nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall'Amministrazione alla Ditta a qualunque titolo per le attività prestate in ragione del presente Contratto, del Capitolato speciale d'oneri e dei restanti documenti di gara.
Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce all'esecuzione del Servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Sulla base del corrispettivo indicato al comma 1 dell'articolo 10 del presente contratto, l'Amministrazione liquiderà l'importo dovuto dietro presentazione di apposita fattura elettronica, con cadenza mensile posticipata, intestata a Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone. Il codice univoco dell'ufficio è: UFILJF.
Le fatture dovranno riportare il numero CIG (codice identificativo gara) comunicato ed essere corredate, su richiesta, della documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio prestato che andrà specificato nell’oggetto della fattura.
Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito entro il termine massimo di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della fattura mediante emissione di mandato di pagamento diretto a favore della Ditta, con versamento sul conto corrente bancario IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, intestato alla stessa presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE – FROSINONE.
La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC – eventuali variazioni circa le modalità di pagamento da utilizzare, in caso di difetto di tale comunicazione, non potranno essere imputati all'Amministrazione eventuali errori e/o ritardi nei pagamenti disposti a favore della Ditta.
Sulle somme dovute potranno essere operate – nel rispetto della normativa fiscale – compensazioni con gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche e controlli sull'esatto adempimento, da parte della Ditta, degli obblighi assunti con il presente Contratto.
A tale scopo, l'Amministrazione potrà richiedere alla Ditta qualsiasi documentazione ritenuta necessaria e la Ditta si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ART. 13 PENALITA'
Si rinvia a quanto integralmente previsto nel Capitolato Speciale d'oneri.
ART. 14
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Non essendosi la Ditta avvalsa della facoltà di subappaltare, dichiarata in sede di offerta, è fatto divieto alla stessa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
ART. 15
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla Ditta se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
La ditta si impegna, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.
In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente Contratto e, comunque, fino al momento in cui le informazioni soggette al vincolo di riservatezza siano divenute di dominio pubblico.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
ART. 16 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
La Ditta prende atto che l'affidamento del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e degli altri componenti l'organo di amministrazione della Ditta non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Ditta prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che, ove nel corso di efficacia del Contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al
precedente comma 1, l'Amministrazione recederà dal Contratto stesso.
La Ditta si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti, provvisori o definitivi, anche successivamente alla stipula del presente Contratto, nei confronti della Ditta stessa, ovvero dei suoi legali rappresentanti, nonché ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale, negli organi di amministrazione e nella composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con dichiarazione resa ai sensi del D.P.C.M. 187/1991.
Qualora la Ditta non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ART. 17 DIFFIDA AD ADEMPIERE
Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20 in caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti della Ditta alle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, l'Amministrazione potrà intimargli per iscritto di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz'altro risolto.
ART. 18 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
Per nessuna ragione la Ditta può sospendere il Servizio per decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.
La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale della Ditta costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto della Ditta qualora questa non ottemperi dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 19 RISOLUZIONE
La Ditta prende atto che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc., al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
– ritardo nello svolgimento dell'esecuzione del presente Contratto superiore a 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di esecuzione indicato nel precedente art. 18;
– mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
– inosservanza agli obblighi di cui agli artt. 4 (oneri ed obblighi a carico della Ditta), 8 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro), 9 (responsabilità civile e polizza assicurativa), 12 (cauzione), 14 (penalità), 16 (obbligo di riservatezza), 17 (disposizioni antimafia), 18 (diffida ad adempiere) del presente atto;
– accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
– accertamento della non rispondenza la vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Ditta nel corso della procedura di gara.
Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione si verificherà al ricevimento, da parte della Ditta, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare la cauzione di cui al precedente articolo 12 a titolo di penale nonché all'esecuzione del Contratto in danno della Ditta ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.
ART. 20 RECESSO
L'Amministrazione ha facoltà di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in caso di trasferimento in altra sede o di riduzione o soppressione degli uffici presso cui viene espletato il Servizio e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del Servizio stesso.
Inoltre, l'Amministrazione potrà recedere dal Contratto al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
– insorgere delle circostanze di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 (disposizioni antimafia)
in ogni caso, L'Amministrazione comunicherà il proprio recesso con un preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla Ditta spetterà unicamente il corrispettivo relativo al periodo di preavviso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.
ART. 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.
La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno dei subcontraenti assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii., e si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136, e ss.mm.ii., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, potrà, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata con avviso di ricevimento.
La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati già trasmessi relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato ed alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
ART.22
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATUALI
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che la medesima è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e ss.mm.ii.
ART. 23 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Frosinone
ART. 24 DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente Contratto, il domicilio legale dell'Amministrazione è stabilito in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, presso la sede dell’Ordine, mentre la Ditta elegge il proprio domicilio legale presso la sede indicata in intestazione.
Per la Stazione Appaltante: Presidente Dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Rappresentante Legale dell’OMCeO di Frosinone
Per l’Operatore Economico: Sig.ra ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – Titolare della Ditta “Ellesi Servizi”
