Risoluzione e cessione del Contratto Clausole campione

Risoluzione e cessione del Contratto. 14.1 In caso di ritardato e/o mancato pagamento totale o parziale di una qualsiasi bolletta da parte del Cliente entro i termini di cui al presente Contratto, il Fornitore – oltre a percepire interessi di mora ai sensi del presente Contratto, nonché il rimborso di ogni spesa per l’invio di solleciti o diffide di pagamento e delle spese per l’eventuale sospensione e/o riattivazione della fornitura ai sensi delle presenti CG – può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, da inviare a mezzo raccomandata, secondo termini e condizioni di cui all’art. 11.2.
Risoluzione e cessione del Contratto. 1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l’altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Reg. 1370), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 9, commi 12. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le modalità e tempistiche che saranno definite, e, comunque, entro, e non oltre, 6 (sei) mesi dalla risoluzione.
Risoluzione e cessione del Contratto. 1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l’altra Parte formulerà la contestazione degli addebiti, assegnando alla Parte inadempiente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali la predetta Parte inadempiente dovrà porvi rimedio ovvero presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato adempimento, acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero decorso inutilmente tale termine, senza che la Parte inadempiente abbia risposto, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 9, comma 7 e 8. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le seguenti modalità e tempistiche: sei mesi dalla risoluzione contrattuale.
Risoluzione e cessione del Contratto. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, che per il piano investimenti è definita come mancata realizzazione di almeno il 90% degli investimenti previsti entro il 10° anno, l’altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 8, comma 10 e 11. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le modalità e tempistiche che saranno definite dalle Parti. E’ vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi: operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale. Nei casi di cui al presente articolo, le Parti rinunciano espressamente e fin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo. Le Parti si danno reciprocamente atto che nell’ipotesi di cui al comma 1, si verificherà la riattivazione del precedente rapporto contrattuale – segnatamente quello regolato dall’Atto di proroga 2015-2020 – ferma restando, in ogni caso, la definitiva estinzione del medesimo alla data di scadenza già prefissata nell’Atto di proroga stesso. In caso di riattivazione del precedente rapporto contrattuale prima della scadenza del 31.12.2020, le Parti si impegnano ad elaborare ed applicare immediatamente un nuovo Piano Economico Finanziario, tenendo conto sia della durata residua disponibile che di ogni partita pregressa. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che quanto previsto nel presente...

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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